COMMENTO
Di Andrea Amantea | 11 Luglio 2025
Con il Provvedimento 1° luglio 2025, prot. n. 277593/2025, l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli elementi di incoerenza ossia i “criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2025 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo – Articolo 5, comma 3-bis, del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175”. L’attivazione dei controlli preventivi blocca i conguagli in busta paga, infatti, per le dichiarazioni sottoposte a tale tipo di controllo, il 730-4, il risultato contabile della dichiarazione, non è messo a disposizione del sostituto d’imposta.
I controlli preventivi sul 730
I controlli preventivi sono disciplinati dall’art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2014.
“Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.”.
Il rimborso eventuale risultante post controlli preventivi è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Si ricorda che, ex art. 16 del D.M. n. 164/1999, i soggetti che prestano assistenza fiscale trasmettono il dichiarativo all’Agenzia delle Entrate sulla base delle scadenze di seguito individuate.
Trasmissione telematica 730/2025 | |
15 giugno | Con dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio. |
29 giugno | Con dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno. |
23 luglio | Con dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio. |
15 settembre | Con dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto. |
30 settembre | Con dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre. |
Le variabili che possono far scattare i controlli preventivi sono dunque rappresentate da:
- modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta (c.d. modifiche rilevanti) con presenza di elementi di incoerenza individuati dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento;
- modiche rilevanti che determinano un rimborso superiore a 4.000 euro.
Si pensi ad esempio ad un contribuente che modifica la precompilata inserendo ulteriori spese mediche detraibili che determinano un aumento del rimborso spettante anche non oltre il limite di 4.000 euro; in tale caso se si ravvedono specifici elementi (vedi paragrafo successivo) di incoerenza potrebbero essere attivati i controlli preventivi.
Restano fermi gli ulteriori e possibili controlli previsti in materia di imposte sui redditi (D.P.R. n. 600/1973).
Dunque, rimangono in essere anche le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, fatte salve le deroghe previste sempre dall’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014 a seconda del canale di invio del dichiarativo e della tipologia di modifica apportata.
Gli elementi di incoerenza per il 730/2025
Con il Provvedimento 1 luglio 2025, prot. n. 277593/2025, l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli elementi di incoerenza ossia “criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2025 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo – Articolo 5, comma 3-bis, del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175”.
Gli elementi di incoerenza per il 730/2025 |
Scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente. |
Presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. |
Situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità̀ verificatesi negli anni precedenti. |
In sostanza, vengono confermati gli elementi di incoerenza previsti per gli anni precedenti.
Per le dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo, il 730-4, il risultato contabile della dichiarazione non è messo a disposizione del sostituto d’imposta.
In tal senso la circolare per la liquidazione e il controllo del 730/2025 (Allegato C al Provvedimento prot. n. 120707/2025): tutti i modelli 730-4 pervenuti all’Agenzia delle Entrate saranno messi a disposizione dei sostituti d’imposta per i quali è presente una valida Comunicazione CSO/CT (e risulta attiva la relativa sede telematica), salvo quelli per i quali il relativo modello 730 è stato assoggettato dall’Agenzia stessa al controllo preventivo sui rimborsi. In tal caso, al termine delle attività di controllo, il rimborso al contribuente sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che i CAF e i professionisti abilitati (iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e all’Albo dei Consulenti del lavoro) devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4).
L’Agenzia, entro 10 giorni dalla ricezione, come da previsioni dell’art. 16, comma 4-bis, del D.M. n. 164/1999, mette a disposizione telematicamente il risultato finale delle dichiarazioni ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o a intermediari da questi incaricati per l’effettuazione dei conguagli.
I sostituti d’imposta, per poter effettuare operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti, anche se hanno prestato assistenza fiscale diretta, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La ricezione dei dati contabili da parte del sostituto avviene in via telematica sulla sede virtuale comunicata in precedenza all’Agenzia delle Entrate (modello CSO – quadro CT della Certificazione unica).
I sostituti d’imposta possono richiedere che i 730-4 siano resi disponibili presso l’utenza telematica di un intermediario abilitato incaricato (quadro B – modello CSO).
Anche laddove il sostituto d’imposta sia l’INPS vale la procedura del flusso dei dati contabili sopra esposta. L’INPS riceve per il tramite dell’Agenzia delle Entrate il risultato finale delle dichiarazioni trasmesso dai CAF e dai professionisti abilitati, con le stesse modalità già utilizzate per tutti i sostituti d’imposta (vedi Provvedimento, Agenzia delle Entrate, prot. n. 890659, del 21 novembre 2019).
A ogni modo, come sopra anticipato, per le dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo, il 730-4 non è messo a disposizione del sostituto d’imposta.
Il contribuente deve essere informato circa l’attivazione dei controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità di presentazione della dichiarazione | Indicazioni |
Presentazione diretta (anche con sostituto INPS) | L’Agenzia delle Entrate informa il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail necessariamente indicato dal contribuente stesso in fase di presentazione diretta della dichiarazione.Nella e-mail viene comunicato che l’Agenzia delle Entrate dispone l’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. |
Presentazione a un CAF/professionista o al sostituto d’imposta | Il CAF/professionista deve informare il contribuente che l’Agenzia delle Entrate dispone l’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.Il CAF/professionista non deve in nessun caso comunicare al sostituto d’imposta il risultato contabile di una dichiarazione assoggettata al controllo preventivo. |
Il Provvedimento in esame conferma le indicazioni contenute nella circolare n. 8/2018, documento di prassi nel quale l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i controlli preventivi possono essere applicati dall’Agenzia delle Entrate, oltre che alle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti via web o con l’assistenza fiscale del sostituto d’imposta, anche alle dichiarazioni presentate ai CAF e ai professionisti abilitati.
Ciò è diretta conseguenza del richiamo al citato art. 5, comma 3- bis, contenuto nell’art. 1, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 175/2014.
Si tenga inoltre conto del fatto che i controlli preventivi sul modello 730 precompilato, possono essere attivati dall’Agenzia delle Entrate anche laddove il contribuente opti per compilazione in modalità semplificata dei quadri del dichiarativo.
Infatti, il comma 3-ter dell’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014, “Limiti ai poteri di controllo” prevede espressamente che
“le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento alle dichiarazioni presentate con le modalità previste dall’articolo 1, comma 3-bis, del presente decreto”.
Il comma 3-bis da ultimo citato infatti consente appunto ai contribuenti lavoratori dipendenti e pensionati o che percepiscono redditi che vanno dichiarati con il modello 730, di utilizzare la modalità di compilazione semplificata delle informazioni reddituali e fiscali, modalità selezionabile al momento della scelta dell’applicativo web della dichiarazione precompilata.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 5;
- Ministero delle Finanze, D.M. 31 maggio 1999, n. 164, art. 19;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 1 luglio 2025, n. 277593.
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