1° Documento Riservato: Controlli spese sanitarie e prospetto di sintesi sistema TS: regole per le partite IVA

COMMENTO

DI ANDREA AMANTEA | 22 LUGLIO 2025


In Risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04219 del 9 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il prospetto di sintesi scaricabile dal Sistema tessera sanitaria (STS) può sostituire, anche ai fini dei controlli, scontrini e fatture per tutti i contribuenti, indipendentemente dal modello dichiarativo (730 o Redditi PF) e dal fatto che si tratti di dichiarazione precompilata o ordinaria. La semplificazione dunque vale anche per i titolari di partiva IVA che ricorrono al modello Redditi ordinario o precompilato. Tuttavia le regole sui controlli alleggeriti, ex art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014, valgono solo per coloro i quali ricorrono al servizio web della dichiarazione dei redditi precompilata presente nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.

La validità del prospetto di sintesi del sistema TS. Le indicazioni di prassi

L’intervento dell’Agenzia delle Entrate è legato ad uno specifico chiarimento di prassi rilasciato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2023 in materia di documentazione a supporto dei dati delle spese sanitarie riportati nella dichiarazione precompilata.

In tale sede, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto al contribuente che ricorre al 730 precompilato la possibilità di conservare/esibire a supporto dell’effettivo sostenimento delle spese sanitarie, il prospetto di sintesi scaricabile accedendo al sistema TS.

Ciò tenendo conto anche delle semplificazioni ex art. 6  del D.L. n. 73/2022, Decreto che ha previsto delle deroghe al generale obbligo di conservazione in capo ai CAF e ai professionisti abilitati della documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili.

Documentazione spese sanitarie (dichiarazione tramite CAF o professionisti abilitati)
IpotesiAdempimenti contribuenteObblighi CAF/professionista
Presentazione dichiarazione precompilata senza modifichePresenta al CAF o professionista solo dichiarazione con cui attesta scelta precompilata senza modifiche (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014) e documenti su rispetto requisiti soggettivi per usufruire delle agevolazioni inserite in dichiarazione.Esonerato dalla conservazione della documentazione relativa agli oneri comunicati all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi (spese universitarie, funebri, ristrutturazione, ecc.). Conserva solo documentazione su condizioni soggettive.
Presentazione dichiarazione precompilata senza modifiche con esibizione volontaria della documentazione relativa agli oneri comunicati da terziPuò esibire documentazione relativa agli oneri comunicati da terzi per conferma volontaria della corrispondenza.Esonerato dalla conservazione se documentazione corrisponde ai dati della precompilata.
Presentazione dichiarazione precompilata senza modifiche relativamente a documenti diversi dagli oneri comunicati dai soggetti terziDeve obbligatoriamente esibire documentazione diversa da quella comunicata dai soggetti terzi (ad es.: ritenute CU, spese detraibili e deducibili comunicate dai sostituti d’imposta tramite la medesima certificazione).Conserva obbligatoriamente la documentazione attestante tali oneri e spese.

Le suddette indicazioni cambiano in ipotesi di dichiarazione presentata con modifiche rispetto ai dati precaricati.

IpotesiAdempimenti contribuenteObblighi CAF/professionista
Presentazione dichiarazione precompilata con modifiche (tutte le tipologie di oneri comunicati da terzi, inclusi quelli non modificati, escluso caso specifico spese sanitarie)Deve obbligatoriamente esibire tutta la documentazione prevista per il visto di conformità, inclusi documenti degli oneri comunicati da terzi, anche se non modificati.Conserva obbligatoriamente tutta la documentazione, inclusa quella relativa agli oneri comunicati dai terzi anche se non modificati.
Presentazione dichiarazione precompilata con modifiche (spese sanitarie corrispondenti ai dati precompilati)Può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie scaricato dal sistema TS unitamente a dichiarazione sostitutiva attestante la corrispondenza del prospetto con quello TS.Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie.
Presentazione dichiarazione precompilata con modifiche (spese sanitarie non corrispondenti ai dati precompilati)Deve esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie TS, la dichiarazione sostitutiva e tutti i documenti di spesa (fatture e “scontrini”) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato.Conserva obbligatoriamente prospetto dettagliato, dichiarazione sostitutiva e documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato.
Presentazione dichiarazione precompilata con modifiche (contribuente impossibilitato ad ottenere prospetto TS – difficoltà nell’utilizzo dei sistemi informatici e/o scarse competenze in materia – ecc.)Deve esibire tutti i documenti originali di spesa (scontrini, fatture, ecc.) in sostituzione del prospetto TS.Conserva obbligatoriamente tutti i documenti originali di spesa del contribuente.

Fatta tale necessaria ricostruzione veniamo ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in Risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04219 del 9 luglio 2025.

Spese sanitarie e prospetto di sintesi sistema TS. Regole per le partite IVA

La richiesta di chiarimenti oggetto di interrogazione parlamentare riguarda l’intervento di prassi contenuti nella suddetta circolare n. 14/E/2023.

Documento in cui, come detto sopra, rispetto alla documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni per le spese sanitarie al paragrafo “Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti”, è stato chiarito che il contribuente, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), può conservare/esibire:

  • il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema tessera sanitaria,
  • unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema tessera sanitaria.

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che tale semplificazione trova applicazione a prescindere dal modello di dichiarazione utilizzato e, dunque sia se il contribuente utilizza il modello 730 che nel caso in cui venga utilizzato il modello Redditi precompilato il cui utilizzo è stato esteso ai titolari di partita IVA ex art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. n. 175/2014.

Allo stesso modo, il citato prospetto può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del “servizio” web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi persone fisiche) in via autonoma (dichiarazione non precompilata).

In quest’ultimo caso, precisa l’Agenzia delle Entrate, non trovano applicazione i vantaggi ossia limiti ai poteri di controllo di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014.

A tal proposito, sui controlli alleggeriti, sarebbe da chiarire cosa si intende per servizio web, posto che nel sistema della precompilata, i titolari di partita IVA in regime forfettario e di “vantaggio” possono utilizzare Redditi PF Web ossia l’applicazione che consente di completare i principali quadri del modello Redditi PF precompilato; al contrario chi applica gli ISA deve scaricare invece il software Redditi PF Online, è consentito però visualizzare e salvare il modello Redditi con i dati precompilati (vedi schermata successiva).

In attesa di conferme ufficiali, il riferimento al servizio web dovrebbe intendersi quale demarcazione tra dichiarazione dei redditi precompilata e dichiarazione ordinaria.

Vantaggi controlli dichiarazione precompilata (Redditi e 730)
Dichiarazione inviata dal contribuenteDichiarazione inviata dall’intermediario
Senza modificheNo controlli su oneri agevolati. Resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.Senza modificheNo controlli formali su oneri agevolati. Resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Con modificheControlli su oneri modificati relativamente ai documenti che giustificano la modifica.Con modificheControlli documentali nei confronti degli intermediari abilitati, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati/modificati rispetto all dichiarazione precompilata.

Detto ciò, secondo l’Agenzia delle Entrate, la possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il citato prospetto scaricato dal Sistema tessera sanitaria è di fatto affermata anche nelle Istruzioni ai modelli sia 730 che Redditi persone fisiche attraverso un generico richiamo alla citata circolare. Occorre, infatti considerare che le Istruzioni ai modelli forniscono indicazioni su una pluralità di casistiche e, pertanto, in particolare per quanto attiene agli aspetti interpretativi, non possono che fornire indicazioni sintetiche.

In realtà, le istruzioni dei dichiarativi si limitano a citare la circolare n. 14/E/2023 senza entrare nel merito del chiarimento sull’utilizzo del prospetto di sintesi.

A ogni modo, per una maggiore chiarezza sarà cura dell’Agenzia fornire chiarimenti sulla possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto delle spese sanitarie disponibile nel Sistema tessera sanitaria anche per il modello Redditi persone fisiche mediante la pubblicazione di un’apposita FAQ esplicativa sul sito dell’Agenzia.

In sintesi, il suddetto prospetto delle spese sanitarie scaricabile dal STS può essere utilizzato sia da chi presenta il 730 sia da chi ricorre al modello Redditi: ordinario o precompilato.

La semplificazione, dunque, opera anche per i titolari di partita IVA.

Riferimenti normativi:

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