1° Documento Riservato: Corrispettivi aggiuntivi negli appalti: rilievo IVA dei rimborsi giudiziali per maggiori oneri

COMMENTO

DI STEFANO SETTI | 4 SETTEMBRE 2025


In ambito contrattuale, la ridefinizione giudiziale dei rapporti economici tra committente e appaltatore può incidere significativamente sulla determinazione della base imponibile IVA. La Risposta n. 215/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nei contratti di appalto, i rimborsi riconosciuti dal giudice in favore dell’appaltatore per i maggiori costi sostenuti, a causa di sospensioni e ritardi imputabili al committente, devono essere considerati come corrispettivi aggiuntivi, e quindi assoggettati ad IVA.

Contratti di appalto e problematiche IVA

contratti di appalto, soprattutto nel settore edilizio, sono spesso soggetti a varianti, sospensioni e contenziosi. In questi casi, l’assetto economico originariamente pattuito può essere modificato – anche in sede giudiziale – mediante riconoscimenti pecuniari a favore dell’appaltatore per spese non previste inizialmente.

Tali somme possono assumere diverse qualificazioni giuridiche (risarcimento, penale, corrispettivo integrativo), ognuna delle quali ha conseguenze differenti in ambito IVA. La distinzione non è solo teorica: se si tratta di un vero risarcimento per danni, l’importo è escluso dal campo di applicazione IVA (art. 15, comma 1, n. 1, D.P.R. n. 633/1972); se invece si configura come integrazione del prezzo, l’IVA è dovuta ai sensi dell’art. 13, comma 1, dello stesso Decreto.

Il caso concreto esaminato nell’Interpello n. 215/2025

Nel caso oggetto dell’Istanza di interpello, una società appaltatrice, incaricata della realizzazione di opere edili, ha subito numerosi ritardi nell’esecuzione dei lavori a causa di modifiche e sospensioni richieste dal committente. Tali interruzioni hanno generato costi aggiuntivi per l’appaltatore, il quale ha avviato un contenzioso giudiziario per ottenere il ristoro dei maggiori oneri sostenuti.

Il giudice ha condannato la società committente al pagamento di un importo aggiuntivo, calcolato in funzione di:

  • spese generali sostenute;
  • perdita di utili d’impresa preventivati;
  • ammortamento di mezzi e attrezzature;
  • retribuzioni inutilmente corrisposte ai dipendenti.

La qualificazione IVA delle somme percepite: corrispettivo o risarcimento?

Il punto centrale del parere dell’Agenzia delle Entrate riguarda la natura delle somme erogate.

La questione è se tali importi debbano essere:

  • esclusi da IVA, in quanto meri risarcimenti per ritardi, inadempimenti o danni subiti (ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972); oppure
  • assoggettati ad IVA, in quanto integrazione del corrispettivo della prestazione già eseguita (artt. 3 e 13, D.P.R. n. 633/1972).

Nel fornire la sua risposta, l’Agenzia osserva che:

  • l’opera è stata comunque completata dall’appaltatore, e
  • le somme erogate, pur stabilite dal giudice, rappresentano un’integrazione del compenso contrattuale, non una mera funzione riparatoria.

Pertanto, nonostante nel provvedimento giurisdizionale si faccia riferimento al “danno”, ciò non muta la qualificazione sostanziale della somma, che è considerata corrispettivo supplementare.

Conseguenze fiscali: ampliamento della base imponibile IVA

Alla luce del chiarimento fornito, le somme corrisposte dal committente – se correlate all’esecuzione della prestazione originaria – aumentano la base imponibile IVA, anche se determinate in sede giudiziale.

In base all’art. 13, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, rientrano nella base imponibile: “gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione” nonché “i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o committente”.

È quindi esclusa l’applicabilità dell’art. 15, che esenta gli interessi moratori, penali e risarcimenti da IVA, perché tali importi non hanno una funzione meramente indennitaria.

Prassi e giurisprudenza di riferimento

Il principio espresso nella Risposta n. 215/2025 è in linea con precedenti interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria:

  • Risoluzione n. 73/2005: esclusione da IVA per i risarcimenti veri e propri dovuti a inadempimenti contrattuali.
  • Risoluzione n. 64/2004: chiarisce che le penali non costituiscono corrispettivo e sono quindi fuori campo IVA.

Tuttavia, non si applicano tali esclusioni quando le somme assumono la natura di un compenso aggiuntivo per una prestazione completata e fruita dal committente, seppure con modifiche o ritardi.

Obblighi formali e operativi per il prestatore

Dal punto di vista pratico, il prestatore dei servizi – ossia l’appaltatore – dovrà:

  • emettere fattura integrativa per le somme riconosciute in sede giudiziale;
  • assoggettare a IVA ordinaria l’intero importo ricevuto;
  • indicare, nella descrizione della fattura, il riferimento al provvedimento giudiziale che ha quantificato la somma.

La registrazione contabile dell’operazione andrà effettuata come per qualsiasi altra prestazione di servizi imponibile, nel periodo di imposta in cui la sentenza è passata in giudicato o è stata eseguita.

Considerazioni finali: impatto sistemico del chiarimento

La Risposta n. 215/2025 rappresenta un’importante conferma interpretativa per tutti gli operatori economici coinvolti in contratti a medio-lungo termine, quali appalti, forniture e servizi complessi.

Essa impone particolare attenzione alla natura delle somme percepite, soprattutto quando siano state riconosciute dal giudice e non previste in origine nel contratto. La tendenza ad attribuire rilevanza fiscale a qualunque somma correlata alla prestazione originaria, anche se ottenuta a posteriori, implica una maggiore responsabilizzazione dei soggetti IVA nell’analisi dei flussi economici e nella gestione delle controversie contrattuali.

Tabella riepilogativa – Rilevanza IVA delle somme accessorie in ambito contrattuale

Tipologia di sommaNatura giuridicaRilevanza IVARiferimento normativo
Penali contrattuali per inadempimentoRisarcimento/indennizzoEscluse ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972Ris. AE n. 64/2004
Interessi moratori su pagamenti tardiviRisarcimento/indennizzoEscluse ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972Ris. AE n. 73/2005
Rimborso giudiziale per danni indiretti derivanti da sospensioniCorrispettivo integrativoImponibiliRis. AE n. 215/2025art. 13, D.P.R. n. 633/1972
Integrazione del prezzo contrattuale per costi imprevistiCorrispettivo integrativoImponibiliArtt. 3 e 13, D.P.R. n. 633/1972
Somme dovute per modifiche richieste dal committente in corso d’operaCorrispettivo supplementareImponibiliArt. 13, D.P.R. n. 633/1972

Conclusioni operative

Alla luce di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’elemento determinante per la qualificazione IVA di somme aggiuntive percepite nel contesto di un contratto è la natura funzionale dell’importo: se si tratta di un corrispettivo per una prestazione completata, l’IVA è dovuta, anche se la somma è stabilita da un giudice.

Il dato letterale della sentenza (“danno”) non prevale sulla sostanza economica dell’operazione. Le imprese appaltatrici dovranno quindi tenere in considerazione tali orientamenti nell’emissione delle fatture e nella gestione dei ricavi giudiziali, per evitare errori di qualificazione e possibili rilievi in sede di controllo.

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