COMMENTO
DI ANDREA AMANTEA | 4 AGOSTO 2026
Nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026, è stato pubblicato il Decreto MIT 23 maggio 2026 attuativo del c.d. credito d’imposta carburanti per il settore dell’autotrasporto, ex art. 3 del D.L. n. 33/2026. Il credito spetta nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio, nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2026 rispetto al prezzo medio del mese di febbraio rilevato dal Ministero dell’Ambiente (MASE). La domanda andrà presentata utilizzando l’apposita piattaforma gestita dall’Agenzia delle Dogane nei termini che saranno fissati dal MIT.
Il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti
In considerazione dell’aumento dei prezzi dei carburanti che ha caratterizzato gli ultimi mesi, il Legislatore, con l’art. 3 del D.L. n. 33/2026, ha introdotto un credito d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto delle merci per la maggiore spesa connessa all’acquisto di gasolio per autotrazione.
Beneficiarie sono le imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell’autotrasporto di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1995.
Si fa riferimento alle imprese che utilizzano il gasolio commerciale come carburante e, quindi, che impiegano il gasolio sui veicoli (ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore), detenuti a titolo di proprietà o altro titolo, per lo svolgimento di attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Il credito d’imposta viene riconosciuto nello specifico ai soggetti di cui alla citata lett. a), dunque:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
A tali imprese è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio del medesimo anno ed entro limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2026.
Per effetto delle modifiche di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 89/2026 (ora abrogato), riprodotte poi nel D.L. n. 63/2026 (art. 1-ter, comma 1) post conversione in Legge:
- il credito d’imposta è riconosciuto anche per la maggiore spese sostenuta nel mese di giugno 2026,
- sempre rispetto al prezzo del mese di febbraio del medesimo anno rilevato dal MASE,
- mentre il limite massimo di risorse a disposizione della misura è innalzato da 100 milioni a 300 milioni di euro per l’anno 2026.
L’art. 1-novies del D.L. n. 63/2026, post conversione in Legge n. 113/2026 ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta carburanti:
- alle imprese che operano nel settore dell’autotrasporto di persone ed
- alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli euro V e VI.
Si veda il nostro approfondimento Carburanti: credito d’imposta esteso a passeggeri e NCC.
Da ultimo il D.L. n. 133/2026, all’art. 1, commi 4–5:
- ha esteso l’agevolazione anche al mese di luglio confermando i suddetti parametri di calcolo,
- destinando ulteriori 22 milioni di euro alla misura che ora complessivamente conta su risorse per un totale di 322 milioni di euro.
Complessivamente risultano agevolati i consumi del periodo marzo-luglio 2026.
La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito d’imposta era demandata ad apposito Decreto interministeriale.
Tax credit carburanti settore autotrasporto. Le disposizioni attuative
Nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026, è stato pubblicato il Decreto MIT attuativo del credito d’imposta carburanti qui in esame: “Attuazione delle misure di cui all’art. 3, decreto-legge n. 33/2026 per il riconoscimento, in favore delle imprese di autotrasporto di merci su strada indicate all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di un credito d’imposta finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio”.
In tal modo sono stati meglio specificati:
• i soggetti beneficiari;
• i criteri per la determinazione del contributo;
• la procedura di presentazione della domanda;
• le modalità di utilizzo del credito d’imposta.
Combinando le disposizioni normative con quelle di carattere attuativo è possibile riassumere le principali peculiarità operative dell’agevolazione in esame.
| Tax credit carburanti settore autotrasporto | |
| Aspetto | Indicazioni |
| % Credito d’imposta | Il credito d’imposta spetta nei limiti delle risorse disponibili: nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell’azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi da marzo a giugno 2026 (anche giugno considerato il generico riferimento ai mesi indicati nell’art. 3 del D.L. n. 33/2026 contenuto all’art. 3 del Decreto attuativo seppur il provvedimento sia stato approvato prima delle modifiche del D.L. n. 63/2026); rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026. |
| Calcolo credito d’imposta | Credito d’imposta = [Costo fatture d’acquisto carburanti da marzo a luglio 2026 – (litri acquistati x prezzo medio del MASE per febbraio)] x 70% |
| Beneficiari | Imprese che utilizzano gasolio commerciale per veicoli, di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, impiegati nel trasporto di merci e detenuti a titolo di proprietà o ad altro titolo. Restano esclusi i veicoli di categoria Euro 4 o inferiore. |
| Esclusioni | L’agevolazione non si applica alle imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.2, paragrafo 66, lett. h), della comunicazione della Commissione C/2026/2593. |
| Compiti del MIT | Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti predispone gli atti necessari per l’individuazione dei soggettibeneficiari della misura, della determinazione del contributo concedibile, nonché della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo contributo sotto forma di credito d’imposta. |
| Presentazione delle istanze | Con successivo Decreto MIT: saranno definiti termini e modalità di presentazione delle istanze tramite piattaforma ADM, che richiederà dati identificativi, fatture, litri acquistati e veicoli interessati. |
| Approvazione domande | Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approverà, con uno o più Decreti direttoriali, il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie dando immediata comunicazione dell’importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente i relativi dati all’Agenzia delle Entrate; i citati Decreti direttoriali sono pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella pagina dell’amministrazione trasparente. |
| Utilizzo del credito in compensazione | Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione: entro il 31 dicembre 2026, presentando l’F24 unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati da parte del MIT all’Agenzia delle Entrate circa le imprese ammesse a fruire del credito d’imposta, con l’indicazione dell’importo del credito d’imposta concesso; l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pena lo scarto dell’operazione di versamento; non è soggetto ai limiti annuali di utilizzo:dei crediti d’imposta agevolativi di 250.000 euro (art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007); generale di compensazione orizzontale di 2 milioni di euro (art. 34 Legge n. 388/2000). |
| Rilevanza reddituale e ai fini IRAP | Il Tax credit non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR). |
| Cumulo | Il tax credit è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. |
| Applicazione normativa UE | Le disposizioni agevolative si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato: vedi comunicazione della Commissione C/2026/ 2593 del 5 maggio 2026 recante “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente” e, in particolare, la Sezione 2.2. “Sostegno temporaneo dei prezzi dell’energia per le imprese attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne”, che al paragrafo (66) indica le condizioni che gli aiuti di Stato di importo limitato concessi nell’ambito del quadro temporaneo devono rispettare per essere considerati compatibili con il mercato interno sulla base dell’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE. |
| Trasmissione dati MIT-Agenzia delle Entrate | Il MIT trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d’imposta con l’indicazione dell’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi. |
| L’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi. | |
Il Decreto attuativo, considerata anche la sua data di approvazione, non ha recepito le novità circa l’allargamento del perimetro soggettivo dell’agevolazione in parola (vedi par. 1).
Sarà dunque necessario un ulteriore Decreto che tenga conto di tale novità per consentire l’accesso agli ulteriori soggetti ammessi al tax credit carburanti.
Riferimenti normativi:
- D.L. 27 luglio 2026, n. 133, art. 1;
- D.L. 30 aprile 2026, n. 63, conv. dalla Legge 25 giugno 2026, n. 113, art. 1-ter e 1-novies;
- D.L. 18 marzo 2026, n. 33, conv. dalla Legge 13 maggio 2026, n. 79, art. 3.
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