CIRCOLARE MONOGRAFICA
Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti: presentazione entro il 2 dicembre, pena la decadenza dall’agevolazione
DI ANDREA AMANTEA | 20 NOVEMBRE 2025
Già dal 18 novembre, e fino al 2 dicembre 2025, le imprese interessate al bonus ZES Unica, ex art. 16 del D.L. n. 124/2023, potranno presentare la comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2025, degli investimenti indicati nella prima comunicazione scaduta al 30 maggio. La comunicazione potrà essere inviata direttamente dall’impresa oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998.
Il credito d’imposta per la ZES Unica
Il credito d’imposta per la ZES Unica, è disciplinato dall’art. 16 del D.L. n. 124/2023.
L’Agevolazione a oggi riguarda gli investimenti 2024 e 2025 (investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, ex comma 485 della Legge n. 207/2024), tuttavia nel DdL di Bilancio 2026 è disposta una proroga per il triennio 2026-2027, 2028.
È previsto un limite di spesa destinato alla misura pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2025.
| Il credito d’imposta per la ZES Unica | ||
| Cosa | Credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica. | |
| Beneficiari | Imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla derogaprevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. | |
| Disposizioni attuative | Decreto 17 maggio 2024 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR. | |
| Utilizzo | Solo in compensazione, post comunicazione integrativa e pubblicazione Provvedimento definitivo dell’Agenzia delle Entrate che fissa la percentuale di spettanza del credito d’imposta. | |
| Periodo durata agevolazione | Investimenti 1° gennaio 2024-15 novembre 2024. Investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. | |
| Investimenti agevolati | Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. | |
| Limite agevolazione terreni e fabbricati in coesistenza con altri investimenti agevolati | Il valore della componente immobiliare agevolata non può essere superiore alla metà (ossia, al 50%) del valore complessivo dell’investimento agevolato (vedi Risposta Agenzia delle Entrate n. 183/2025). | |
| Investimento minimo | Non sono agevolabili i progetti di investimento (vedi art. 2, punti 49, 50 e 51, del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) di importo inferiore a 200.000 euro. | |
| Limite max investimento | Per ciascun progetto di investimento, 100 milioni di euro. | |
| Leasing | Si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. | |
| Limiti intensità di aiuto normativa UE | Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027; Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Per il settore agricolo (settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura) il credito d’imposta è regolato dall’art. 16-bis del D.L. n. 124/2023. | |
| Regioni Piccole Imprese progetti di investimento fino a 50 mln Piccole Imprese progetti di investimento oltre 50 mln Medie Imprese- progetti di investimento fino a 50 mln Medie Imprese-progetti di investimento oltre 50 mln Grandi Imprese Campania 60% 40% 50% 40% 40% Puglia 60% 40% 50% 40% 40% Basilicata 50% 30% 40% 30% 30% Calabria 60% 40% 50% 40% 40% Sicilia 60% 40% 50% 40% 40% Sardegna 50% 30% 40% 30% 30% Molise 50% 30% 40% 30% 30% Abruzzo 35% 15% 25% 15% 15% Puglia (territori ammessi al “fondo per una transizione giusta”) 70% 50% 60% 50% 50% Sardegna (territori ammessi al “fondo per una transizione giusta) 60% 40% 50% 40% 40% | ||
| Comunicazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate (Provvedimento, prot. n. 25972/2025) | Comunicazione ordinaria (31 marzo-30 maggio) | Comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite software denominato “ZESUNICA2025” dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 e dell’ammontare delle spese che si prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025.Si veda il nostro approfondimento Credito ZES, stretta finale entro il 30 maggio. |
| Comunicazione integrativa investimenti effettivi (dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 – a pena di decadenza del bonus) | Attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella prima comunicazione precedentemente presentata. | |
Si segnala che il Disegno di Legge A.C. n. 2668 “Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria” già approvato dalla Camera dei Deputati, ricomprende nel territorio della c.d. ZES Unica anche le regioni Marche e Umbria; pertanto, anche per le unità produttive presenti in tali territori, sarà possibile accedere al credito d’imposta in parola, nei limiti delle risorse disponibili.
A tal proposito, nella relazione illustrativa del Disegno di Legge citato, a breve in Gazzetta Ufficiale, è evidenziata l’opportunità che il Governo “chiarisca se, ai fini della definizione dei nuovi limiti di spesa previsti per la ZES unica dal comma 1 dell’articolo 95 del disegno di legge di bilancio per l’anno 2026 (A.S. 1689), concernenti il riconoscimento del menzionato credito d’imposta per gli investimenti nei beni strumentali di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, pari a 2.300 milioni di euro per l’anno 2026, 1.000 milioni di euro per l’anno 2027 e a 750 milioni di euro per l’anno 2028 – rispetto ai 2.200 milioni di euro per l’anno 2025 previsti a legislazione vigente – si sia tenuto conto dell’ampliamento territoriale della medesima ZES che dovrebbe essere disposto ai sensi del presente articolo”.
Fatta tale necessaria ricostruzione, veniamo alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate della c.d. comunicazione integrativa sugli investimenti effettivamente realizzati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre dello stesso anno.
Credito d’imposta per la ZES Unica. Comunicazione integrativa entro il 2 dicembre
Dal prossimo 18 novembre e fino al 2 dicembre 2025, le imprese interessate al bonus ZES Unica, ex art. 16 del D.L. n. 124/2023, dovranno presentare, pena la decadenza dall’agevolazione, la comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella prima comunicazione scaduta al 30 maggio.
In forza del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 3 del D.M. 17 maggio 2024 attuativo dell’agevolazione, l’investimento agevolabile deve dunque essere stato effettuato, tenendo conto del principio di competenza ai sensi dell’art. 109, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), entro il 15 novembre 2025.
Riprendendo le indicazioni fornite per gli investimenti 2024 (vedi FAQ Agenzia delle Entrate) e rapportandole al 2025: il costo di un bene oggetto di un investimento effettuato, secondo i criteri appena richiamati, oltre la data del 15 novembre 2025 non assume rilevanza ai fini della determinazione del credito d’imposta: “In tale ipotesi, non rilevano agli effetti dell’ammissibilità al credito d’imposta del predetto costo neanche eventuali “ordini effettuati” e “acconti pagati” entro la predetta data del 15 novembre 2024, stante la mancanza nella disciplina agevolativa di una espressa previsione in tal senso (a differenza di quanto espressamente previsto in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178 del 2020)”.
Ai fini della spettanza del credito d’imposta ZES Unica, art. 16 D.L. n. 124/2023 nonché della sua quantificazione, rileva la qualificazione dimensionale (come piccola, media impresa o grande impresa) al momento della presentazione della comunicazione integrativa degli investimenti effettivamente effettuati, in scadenza tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025.
Dunque non conta la dimensione d’impresa indicata con la comunicazione iniziale degli investimenti con spese ammissibili già sostenute o da sostenere fino al 15 novembre (Agenzia delle Entrate, Risposta n. 168/2025).
Detto ciò, la comunicazione potrà essere inviata direttamente dall’impresa oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissionedelle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998.
La trasmissione telematica della comunicazione integrativa è effettuata tramite l’apposito modello approvato con il Provv. n. 25972/2025, aggiornato al 7 novembre 2025, utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA INTEGRATIVA2025”.
Come ribadito sul portale dell’Agenzia delle Entrate, si considera tempestiva anche:
- la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 ma scartata dal servizio telematico,
- purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2025.
In caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione integrativa oltre la data del 2 dicembre 2025.
Al contrario di quanto avvenuto lo scorso anno per gli investimenti 2024, nella comunicazione integrativa di quest’anno non sarà possibile inserire ulteriori investimenti rispetto a quelli riportati nella comunicazione ordinaria (prima comunicazione-vedi comma 486, Legge n. 207/2024).
In fase di compilazione della comunicazione integrativa, laddove l’impresa intende usufruire di più agevolazioni per lo stesso investimento dovrà inoltre tenere conto delle specifiche regole di cumulo e di conseguenza procedere alla corretta compilazione dei quadri B e D della comunicazione.
Si veda a tal proposito il nostro approfondimento Credito d’imposta ZES Unica. Regole di cumulo nella comunicazione integrativa.
Nel quadro E della comunicazione integrativa andranno riportati gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all’art. 7, comma 14, del D.M. 17 maggio 2024.
Infatti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti (sezione A del “Registro”).
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 485–486;
- D.L. 19 settembre 2023, n. 124, conv. dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, artt. 16, 16-bis;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.M. 17 maggio 2024, artt. 3, 7;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 gennaio 2025, n. 25972.
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