1° Documento Riservato: Dal ravvedimento speciale alle CFC: le misure del decreto fiscale sono legge

PRIMA LETTURA

DI MARCO BOMBEN | 4 AGOSTO 2025


È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 177 del 1° agosto 2025 la Legge 30 luglio 2025 n. 108, di conversione D.L. 17 giugno 2025, n. 84 recante disposizioni urgenti in materia fiscale. Tra le maggiori novità approvate nel corso dell’iter di conversione in legge spiccano senz’altro: il ravvedimento speciale per i periodi dal 2019 al 2023 per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, la previsione relativa all’immediata chiusura dei giudizi tributari in caso di pagamento della prima o unica rata per la rottamazione quater nonché i nuovi paletti fissati nel caso di accessi ispettivi nei luoghi di esercizio di attività d’impresa o professionale. Il provvedimento entra in vigore il 2 agosto 2025.

Rif. NormativoFattispecieDescrizione
Art. 1Trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversiLavoro dipendenteTenendo conto delle difficoltà pratiche che possono sorgere nell’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili in alcuni Paesi esteri, la norma circoscrive i nuovi vincoli sulla tracciabilità delle spese sostenute dal dipendente per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea (come definiti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21) e poi rimborsate dal datore esclusivamente alle spese effettuate sul territorio italiano. Questo criterio semplificato è stato esteso anche al tema della deducibilità ai fini fiscali delle spese sostenute dalle imprese, mediante una modifica all’articolo 95 del TUIR.Redditi diversiIl comma 1-bis, inserito in sede di conversione in legge, chiarisce che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.Lavoro autonomoLa norma precisa che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo:gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni, che costituiscono redditi di capitale;le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, in S.s., in società tra professionisti, in quanto le medesime sono ricondotte in ogni caso alla categoria dei redditi diversi. Pertanto, le plusvalenze diventano soggette all’imposta sostitutiva del 26%, in analogia a quanto già previsto per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società di persone e di capitali esercenti attività produttive di reddito d’impresa.Si chiarisce altresì che anche per gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente, così come per quelli strumentali, gli ammortamenti e i canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo d’imposta in cui maturano.Tassazione dei rimborsi spese addebitati analiticamente laddove non tracciatiIl decreto fiscale coordina gli obblighi di tracciabilità introdotti dalla legge di Bilancio 2025 con le norme del TUIR relative ai redditi di lavoro autonomo, così come riformulate dal D.Lgs. n. 192/2024 . In particolare viene introdotto il nuovo comma 2-bis all’art. 54 TUIR, che prevede, in deroga alla regola generale dell’esclusione dalla base imponibile dei rimborsi spese oggetto di riaddebito analitico al committente, che le somme percepite a titolo di rimborso per le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997. Le disposizioni si applicano anche con riferimento all’IRAP e con decorrenza all’esercizio 2025.Spese di rappresentanza: il decreto interviene in modifica all’art. 54-septies TUIR, comma 2, subordinando, con decorrenza all’anno di imposta 2025, la deducibilità delle spese di rappresentanza alla condizione che i pagamenti siano eseguiti con mezzi tracciabili, similarmente a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2025 a carico delle imprese.
Art. 1-bisBonus e stock optionLa norma, inserita durante il percorso parlamentare, a decorrere dal 2025, circoscrive il perimetro di applicazione dell’addizionale IRPEF del 10% ai soli compensi erogati sotto forma di bonus e stock options a manager o amministratori delle società del settore finanziario “puro” (es. intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria), rimanendo escluse le Holding Industriali.
Art. 2Riporto delle perditeLa norma interviene per integrare e/o modificare il nuovo regime del riporto delle perdite fiscali introdotto con l’articolo 15 del D.Lgs. n. 192/2024 prevedendo quale nuovo limite quantitativo il valore economico del patrimonio netto (in luogo del patrimonio netto contabile), da computare al netto dei conferimenti e versamenti operati negli ultimi 24 mesi antecedenti rispetto alla data di efficacia della fusione/scissione.Si interviene altresì sull’articolo 176 del TUIR per stabilire il principio che, in caso di conferimento d’azienda, alle posizioni soggettive della società conferitaria si applicano le disposizioni previste dall’articolo 173, comma 10, del TUIR per la società beneficiaria di una scissione in base alle quali il riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi e delle eccedenze ACE è sottoposto alle condizioni e ai limiti ivi previste. In questo modo, il conferimento d’azienda, limitatamente alla società conferitaria, è equiparato a tutti gli effetti alle operazioni straordinarie (in neutralità fiscale) che possono essere utilizzate per il commercio di “bare fiscali”.
Art. 3Maxideduzione del costo per i neoassuntiL’articolo 3 modifica l’articolo 4  del D.Lgs. n. 216/2023 che riconosce una maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni prevedendo:che le società “collegate” vengano escluse dal perimetro del gruppo ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale. La previsione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per i soggetti solari);l’esclusione riguarda anche le società a controllo congiunto in quanto il D.M. 25 giugno 2024 , in relazione al meccanismo applicativo del beneficio nei gruppi, equipara le società collegate a quelle a controllo congiunto.
Art. 4Società estere controllate e CFCLa norma interviene sul comma 4-bis dell’art. 167 TUIR, modificando il criterio in base al quale l’imposta minima nazionale equivalente (come definita nell’allegato A del D.Lgs. n. 209/2023), eventualmente assolta dalla società controllata estera, deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della tassazione effettiva di cui all’art. 4, lett. a), dello stesso art. 167 del TUIR nello Stato della controllata estera.Si sostituisce pertanto il criterio di attribuzione della quota di imposta minima nazionale equivalente, basato sul rapporto tra i profitti eccedenti della controllata e il totale dei profitti eccedenti delle entità soggette all’imposta minima nazionale, con il criterio di attribuzione stabilito dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera.In sostanza, si rimedia alla precedente formulazione normativa, potenzialmente in contrasto con i principi dell’Unione Europea, prevedendo che l’aliquota del 15%, che in precedenza sostituiva la tassazione trasparente, serve ora solo per “riqualificare” le società estere controllate, rendendole assimilabili a soggetti residenti in ordinari regimi fiscali (c.d. “white list”).
Art. 5Documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti ibridiEssendo stato pubblicato il Decreto 6 dicembre 2024 , di attuazione del D.Lgs. n. 209/2023  in materia di documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi, la norma:elimina il periodo transitorio come precedente definito,concede più tempo ai contribuenti per la predisposizione della documentazione fissando come scadenza il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
Art. 6Proroga e sanatoria delibere approvative IMUPer il solo anno 2025 viene prevista una deroga al generale termine, fissato dall’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe da parte degli enti locali, nei confronti dei comuni che:non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del Prospetto delle aliquote dell’IMU secondo le modalità previste;hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza, però, elaborare il Prospetto di cui sopra.Tali enti possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l’applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale
Art. 6-bisDisposizioni in materia di esenzione IMU per lo svolgimento di attività sportiveLa norma, inserita durante l’iter di conversione, prevede alcuni criteri ad hoc per il riscontro dell’esenzione IMU in capo agli enti non commerciali che esercitano attività sportive. Si interviene in particolare sulla previsione recata dall’art. 1 , comma 75, lett. g) della Legge n. 160/2019 che stabilisce che spetta l’esenzione dall’IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali, tra cui sono ricomprese anche quelle sportive.Ai fini dell’esenzione in argomento, per l’applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all’articolo 1, comma 1, lett. m), del regolamento di cui al D.M. 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito  territoriale  per verificare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200/2012. I corrispettivi medi sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito internet istituzionale.
Art. 7Agevolazioni applicate al biodiselLa norma interviene sul Decreto Energia n. 57/2023 , per specificare limiti e modalità di attuazione degli “sconti”, in termini di criteri di sostenibilità e disciplina sugli aiuti di Stato.
Art. 8Decorrenza disposizioni fiscali Terzo settoreIl decreto fiscale rende operativa dal 2026 la disciplina fiscale del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 ). Nel dettaglio, la disposizione interviene:al fine di rimuovere la clausola di standstill prevista nell’art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017 con riferimento agli articoli richiamati nella comfort letter del 7 marzo 2025 (i.e. artt. 79, comma 2-bis, 80 e 86 del CTS);con la lett. b), nell’art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 al fine di prevedere l’applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo X a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Art. 9Reverse charge nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logisticaLa norma estende il meccanismo dell’inversione contabile introdotto dalla legge di bilancio 2025 per le prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica anche agli appalti di trasporto merci. Si precisa inoltre che l’opzione può essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti.In conseguenza delle modifiche intervenute nel passaggio parlamentare, si consente di applicare tale meccanismo anche alle agenzie per il lavoro.La facoltà esercitata da un subappaltatore non è subordinata alla circostanza che dell’esercizio della medesima opzione si siano avvalsi anche tutti gli altri subappaltanti e subappaltatori, né, necessariamente, il committente e il primo appaltatore. Sono, in ogni caso, escluse dal regime di reverse charge le operazioni effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società soggette a split payment.
Art. 10Split paymentAl fine di rendere conforme la normativa nazionale a quella comunitaria, si prevede che le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, identificate ai fini dell’IVA, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non saranno più soggette al meccanismo dello split payment fino al 31 dicembre 2025.Per effetto delle modifiche apportate nel passaggio parlamentare, sono tuttavia fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione
Art. 11Credito d’imposta ricerca e sviluppoL’art. 11 apporta modifiche all’art. 8 del D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise. Nel dettaglio si inserisce il nuovo comma 4-bis ai sensi del quale “Le disposizioni di cui all’articolo 33-ter, comma 1 , del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504 , introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera l), hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto previsto dall’articolo 33-ter, comma 2”. Le disposizioni di cui all’art. 33-ter, comma 2 , si applicano a decorrere dal 18 giugno 2025.
Art. 12Termini delle dichiarazioni 2024La norma chiarisce che le dichiarazioni dei Redditi ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l’8 novembre 2024.Con una disposizione introdotta in sede di conversione si specifica che la predetta previsione rileva ai fini del CPB, estendendo la validità anche alle adesioni effettuate entro il 12 dicembre 2024 tramite dichiarazione integrativa o tardiva.Resta fermo che non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso.
Art. 12-bisNorma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolataLa norma, inserita nel percorso di conversione in legge prevede che ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti ricompresi di definizione agevolata, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute.L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle eventuali sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.Con il richiamo al pagamento della prima o unica rata per l’estinzione del giudizio pendente, viene così superata la difformità di posizioni tra Amministrazione finanziaria e giurisprudenza che in diverse occasioni si era pronunciata disattendendo le indicazioni di prassi.
Art. 12-terRavvedimento speciale soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026La previsione, frutto degli ultimi emendamenti approvati dalla Commissione Finanze della Camera prevede un nuovo ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 relativo alle annualità dal 2019 al 2023 con versamento di un’imposta sostitutiva.Di fatto, meccanismi di calcolo e costi restano invariati rispetto a chi aderito al precedente biennio del concordato con la novità che, questa volta, gli effetti si produrranno dal 1° gennaio 2026 (al fine di tutelare le attività di controllo in corso).La base imponibile è data dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e il valore effettivo incrementato:5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.Per ciascuna delle annualità che si intende ravvedere è previsto il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette pari al:10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.I versamenti (minimo 1.000 euro) si potranno effettuare:dal 1° gennaio 2026 fino al 15 marzo 2026in un’unica soluzione oppure con un massimo di 10 rate mensili (contro le 24 dello scorso anno), maggiorate degli interessi.Il ravvedimento riguarda anche l’IRAP: l’aliquota impositiva IRAP è fissata al 3,9%. per l’individuazione della base imponibile la stessa è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato come da percentuali sopra riportate per la sostitutiva delle imposte sui redditi e le relative addizionali.L’opzione viene esercitata con la presentazione del modello F24 e il pagamento della prima rata o unica soluzione, mentre il perfezionamento dell’istituto si realizza mediante il versamento dell’intero importo in unica soluzione o di tutte le rate mensili.
Art. 13Differimento dei termini di effettuazione dei versamenti 2025 per i soggetti ISALa norma reca la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.I versamenti dovranno quindi essere effettuati:entro il 21 luglio 2025 (il 20 luglio cade di domenica), invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Art. 13-bisMotivazione delle esigenze di   indagine e controllo nei verbali di accessoLa norma, inserita durante l’iter di conversione, prevede l’obbligo di motivare espressamente e adeguatamente gli accessi presso aziende o studi professionali da parte delle autorità tributarie. Le novità si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Art. 14Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese socialiAnalogamente a quanto previsto per gli enti del Terzo settore si prevede che, con riferimento alle specifiche esenzioni fiscali per le imprese sociali, in relazione agli utili reinvestiti nelle attività istituzionali (art. 18 , comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017) la decorrenza delle citate disposizioni è prevista non più a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello dell’autorizzazione UE, ma a quello successivo “a quello in corso al 31.12.2025”.
Art. 15Disposizioni finanziarieLa disposizione reca la copertura degli oneri derivanti dalla norma.

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