CIRCOLARE MONOGRAFICA
Con correttivo “Omnibus” estesa la detrazione IVA: termini più ampi, requisiti invariati
DI STEFANO SETTI | 2 SETTEMBRE 2026
L’art. 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, correttivo “Omnibus” della riforma fiscale, amplia in misura significativa il periodo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. Modificando gli artt. 19 e 25del D.P.R. n. 633/1972, la disposizione consente di esercitare la detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto e, parallelamente, estende il termine per la registrazione delle fatture di acquisto. Particolarmente rilevante è inoltre l’eliminazione, dall’art. 25, del riferimento al “medesimo anno”, che modifica la gestione delle fatture ricevute a cavallo d’anno e consente, in presenza delle condizioni richieste, di imputare la detrazione al periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile anche quando la fattura viene ricevuta nell’anno successivo. La modifica, in vigore dal 12 agosto 2026, restituisce alle imprese un margine temporale più ampio per i controlli sui documenti di acquisto, senza modificare i presupposti sostanziali e formali che governano la nascita e l’esercizio del diritto alla detrazione.
Il diritto alla detrazione dell’IVA
Il diritto alla detrazione dell’IVA torna ad avere un orizzonte temporale più ampio.
Con l’art. 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, il legislatore interviene infatti sugli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, superando il termine particolarmente ristretto introdotto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e riconoscendo ai soggetti passivi la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Il D.Lgs. n. 148/2026, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, costituisce il quarto intervento correttivo della riforma fiscale e contiene modifiche in materia di imposte sui redditi, IVA, accise, controlli e adempimenti.
Tra le modifiche IVA, l’art. 12 assume particolare rilevanza operativa perché interviene contemporaneamente sul momento ultimo per esercitare la detrazione e su quello per registrare la fattura.
Il coordinamento delle due disposizioni evita che a un termine più ampio per l’esercizio del diritto corrisponda un termine più breve per l’annotazione del documento.
La modifica dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
Il primo intervento riguarda l’art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.
Il principio secondo cui il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile rimane immutato. Cambia, invece, il termine finale entro il quale il soggetto passivo può concretamente esercitare tale diritto.
Nella nuova formulazione, il riferimento alla dichiarazione relativa “all’anno” in cui il diritto alla detrazione è sorto viene sostituito con quello alla dichiarazione relativa “al secondo anno successivo a quello” in cui il diritto è sorto.
Il diritto alla detrazione potrà pertanto essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo, ferma restando l’applicazione delle condizioni esistenti nel momento in cui il diritto è sorto. La modifica rappresenta, in sostanza, il ritorno a un periodo temporale più ampio, analogo a quello previsto anteriormente alle restrizioni introdotte dal D.L. n. 50/2017.
La disposizione assume rilievo soprattutto nei casi in cui il contribuente non abbia immediatamente esercitato la detrazione perché, ad esempio, deve effettuare verifiche sulla correttezza della fattura, sull’inerenza dell’acquisto, sulla percentuale di detraibilità o sul trattamento IVA dell’operazione.
Il termine più ampio riduce sensibilmente il rischio che ritardi amministrativi o controlli interni determinino la perdita del diritto per il semplice decorso del termine di registrazione.
Nascita ed esercizio della detrazione restano distinti
L’estensione temporale non modifica la distinzione tra nascita del diritto ed esercizio del diritto.
Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, il diritto nasce quando l’imposta diviene esigibile. Il momento deve essere individuato sulla base delle regole dell’art. 6 del medesimo Decreto.
In linea generale, per le cessioni di beni mobili l’esigibilità coincide con la consegna o spedizione, salvo che anteriormente intervengano il pagamento o l’emissione della fattura; per le prestazioni di servizi, invece, assume ordinariamente rilevanza il pagamento del corrispettivo oppure, se precedente, l’emissione della fattura.
La nascita del diritto non significa, tuttavia, che il soggetto passivo possa immediatamente esercitarlo. Sul punto resta fondamentale la circolare dell’Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2018, n. 1/E, secondo la quale l’esercizio della detrazione richiede la contemporanea presenza di due condizioni:
- il requisito sostanziale dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;
- il requisito formale del possesso di una fattura valida, redatta conformemente all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.
Solo quando entrambe le condizioni sono presenti il cessionario o committente può procedere alla registrazione del documento ai sensi dell’art. 25e far confluire l’imposta nella liquidazione IVA.
La riforma, dunque, non anticipa il momento in cui la detrazione può essere esercitata: amplia esclusivamente il periodo entro il quale il contribuente può farlo.
Art. 25 del D.P.R. n. 633/1972: più tempo anche per registrare la fattura
Parallelamente all’art. 19, il D.Lgs. n. 148/2026 modifica l’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.
Le fatture di acquisto e le bollette doganali devono continuare a essere annotate prima della liquidazione periodica nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione.
Il termine finale per l’annotazione, tuttavia, viene spostato alla data di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
Il legislatore ha quindi realizzato un coordinamento tra le due norme:
| Profilo | Disciplina precedente | Disciplina dopo l’art. 12 D.Lgs. 148/2026 |
| Nascita del diritto | Quando l’IVA diviene esigibile | Invariata |
| Presupposto formale | Possesso della fattura | Invariato |
| Termine art. 19 | Dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto | Dichiarazione relativa al secondo anno successivo |
| Registrazione art. 25 | Entro la dichiarazione dell’anno di ricezione e con riferimento allo stesso anno | Entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione |
| Condizioni di detraibilità | Quelle dell’anno di nascita del diritto | Invariate |
| Fatture a cavallo d’anno | Detrazione normalmente ancorata all’anno di ricezione | Possibile recupero nell’anno di esigibilità alle condizioni previste |
La possibilità di annotare il documento entro il secondo anno successivo consente alle imprese di effettuare verifiche amministrative e fiscali più approfondite senza dover necessariamente esercitare la detrazione entro tempi molto ravvicinati.
Tabella: termine ultimo per l’esercizio della detrazione
| Anno in cui sorge il diritto alla detrazione | Termine ordinario ante D.Lgs. n. 148/2026 | Nuovo termine massimo post D.Lgs. n. 148/2026 |
| 2026 | Dichiarazione IVA relativa al 2026 | Dichiarazione IVA relativa al 2028 |
| 2027 | Dichiarazione IVA relativa al 2027 | Dichiarazione IVA relativa al 2029 |
| 2028 | Dichiarazione IVA relativa al 2028 | Dichiarazione IVA relativa al 2030 |
La novità più importante per le fatture a cavallo d’anno
Un secondo intervento sull’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 ha effetti particolarmente significativi: vengono eliminate le parole “e con riferimento al medesimo anno”.
La modifica consente di superare una delle principali criticità della disciplina previgente: quella delle fatture relative a operazioni effettuate in dicembre ma ricevute nel gennaio dell’anno successivo.
L’eliminazione del riferimento al medesimo anno permette la retroattività della detrazione per le cosiddette fatture “a cavallo d’anno”.
Nella precedente disciplina, se una fattura relativa a un’operazione effettuata nel dicembre dell’anno X veniva ricevuta nel gennaio dell’anno X+1, l’IVA non poteva confluire nella liquidazione di dicembre e doveva essere detratta nell’anno di ricezione.
La nuova formulazione rende invece possibile, in presenza delle condizioni richieste, ricondurre la detrazione all’anno in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta, pur avendo ricevuto materialmente la fattura nell’anno successivo.
| Operazione di dicembre e fattura ricevuta a gennaio Si consideri una società che acquista beni nel dicembre 2026 per: imponibile: 50.000 euro; IVA: 11.000 euro. La consegna avviene il 31 dicembre 2026, mentre la fattura elettronica viene ricevuta tramite SdI il 10 gennaio 2027. L’esigibilità dell’IVA si è verificata nel 2026, mentre il requisito formale del possesso della fattura si realizza nel 2027. In base alla nuova disciplina, qualora la fattura venga ricevuta prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2026, la società potrà annotare il documento secondo le modalità necessarie a evidenziare la competenza dell’anno precedente e recuperare gli 11.000 euro nella dichiarazione IVA relativa al 2026. La modifica consente pertanto di evitare che il semplice attraversamento del 31 dicembre sposti necessariamente il credito IVA all’anno seguente. |
Il collegamento con la giurisprudenza unionale
L’art. 12 del D.Lgs. n. 148/2026 si inserisce nel processo di adeguamento della disciplina nazionale ai principi affermati in sede unionale e richiama, in particolare, la pronuncia dell’11 febbraio 2026, n. T-689/24.
Secondo quanto contenuto nella citata pronuncia, il soggetto passivo può esercitare la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto è sorto anche quando la fattura non sia stata ricevuta durante quello stesso periodo, purché venga acquisita prima della presentazione della relativa dichiarazione.
La modifica rafforza quindi la distinzione tra il requisito sostanziale, che determina la nascita del diritto, e quello formale del possesso della fattura, necessario per poterlo concretamente esercitare.
La fattura continua a essere indispensabile, ma il momento della sua ricezione non determina necessariamente il periodo sostanziale al quale deve essere imputata la detrazione.
| Fattura ricevuta tardivamente ma entro il nuovo termine Un professionista riceve nel settembre 2026 una fattura di acquisto con: imponibile: 10.000 euro; IVA: 2.200 euro. Per esigenze di controllo interno il documento non viene immediatamente registrato. Con le nuove disposizioni, fermo restando il possesso della fattura e l’esistenza degli altri requisiti sostanziali, l’annotazione potrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione. Il nuovo termine non deve però essere interpretato come una facoltà di attribuire liberamente la detrazione a qualsiasi periodo: occorre sempre rispettare le condizioni previste dall’art. 19 e il collegamento con l’anno in cui il diritto è sorto. |
Le condizioni restano quelle dell’anno di esigibilità
Il prolungamento del termine non permette di utilizzare le condizioni di detraibilità esistenti nell’anno in cui materialmente viene registrata la fattura.
L’art. 19 continua, infatti, a stabilire che il diritto deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.
Questo aspetto assume particolare importanza per i contribuenti con pro rata di detrazione variabile.
| Pro rata diverso tra anno di acquisto e anno di detrazione Una società acquista nel 2026 un servizio soggetto a IVA per 22.000 euro. Nel 2026 il proprio pro-rata di detraibilità è pari al 75%. La relativa fattura viene ricevuta nel 2027 e la società esercita la detrazione in tale anno. Anche se nel 2027 il pro-rata fosse salito, ad esempio, al 90%, la detrazione deve essere determinata applicando il 75% vigente nel 2026, ossia nel momento in cui il diritto è sorto. Su un’IVA di 22.000 euro, il credito detraibile sarà pertanto pari a 16.500 euro e non a 19.800 euro. Il principio è espressamente richiamato dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E/2018. |
Rimane la detrazione anticipata entro il giorno 15
L’ampliamento del termine finale non elimina la regola contenuta nell’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998.
Per le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione resta possibile, ricorrendone i presupposti, esercitare la detrazione nella liquidazione relativa al mese precedente. La disposizione, introdotta dall’art. 14 del D.L. n. 119/2018, è finalizzata a evitare che i tempi tecnici di emissione e recapito della fattura elettronica determinino un differimento finanziario della detrazione.
| Acquisto di marzo e fattura ricevuta ad aprile Una società acquista beni il 30 marzo 2027 e riceve la fattura elettronica il 10 aprile. Se registra il documento entro il 15 aprile, può far confluire l’IVA nella liquidazione relativa a marzo. Il nuovo termine biennale rappresenta, quindi, il limite ultimo di esercizio del diritto, ma non modifica le possibilità di detrazione immediata previste dalle regole ordinarie. |
Il momento di ricezione della fattura continua a essere fondamentale
La nuova disciplina rende ancora più importante poter dimostrare con certezza quando il documento è stato ricevuto.
La circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che il momento di ricezione deve risultare da elementi oggettivi.
Per le fatture elettroniche la data è certificata dal Sistema di Interscambio; per i documenti ricevuti con modalità differenti possono assumere rilievo PEC, sistemi informatici che attestino la ricezione o, nei casi residuali, le risultanze di una corretta tenuta della contabilità.
Il dato è particolarmente importante perché l’art. 25 individua il termine ultimo di registrazione proprio facendo riferimento al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
Le imprese dovranno quindi continuare a conservare adeguatamente le evidenze del momento di acquisizione dei documenti.
Fatture mancanti o irregolari: il maggior termine non elimina gli obblighi del cliente
È importante evitare che l’estensione del periodo per la detrazione venga confusa con le regole relative alle fatture non ricevute o irregolari.
Se il fornitore omette di emettere la fattura o emette una fattura irregolare, il cessionario o committente resta soggetto agli specifici obblighi previsti dalla disciplina sanzionatoria.
In tali casi il cliente deve segnalare l’omissione o l’irregolarità entro 90 giorni dal termine nel quale la fattura avrebbe dovuto essere emessa o dal momento dell’emissione del documento irregolare, mediante il tipo documento TD29.
L’omessa comunicazione è sanzionata nella misura del 70% dell’imposta, con minimo di 250 euro.
Pertanto, il fatto che il diritto alla detrazione possa essere esercitato entro un periodo più ampio non legittima il cliente a rimanere inattivo quando il fornitore non documenta correttamente l’operazione.
Il coordinamento con il nuovo Testo unico IVA
L’intervento non si limita agli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.
L’art. 12 modifica anche le corrispondenti disposizioni del nuovo Testo unico IVA, approvato con D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2027.
In particolare, l’intervento interessa:
- l’art. 56, comma 1, secondo periodo, relativo all’esercizio del diritto alla detrazione;
- l’art. 88, comma 1, relativo alla registrazione degli acquisti.
Il coordinamento è necessario per evitare che l’entrata in vigore del Testo unico IVA dal 2027 ripristini accidentalmente la precedente disciplina.
La questione della decorrenza
L’art. 12 non contiene, sulla base dei materiali esaminati, una specifica disciplina transitoria.
Il D.Lgs. n. 148/2026 è entrato in vigore il 12 agosto 2026.
Ne consegue che la nuova formulazione degli artt. 19 e 25 opera da tale data.
Sul piano applicativo, tuttavia, occorrerà prestare particolare attenzione alle fatture e ai diritti alla detrazione sorti prima dell’entrata in vigore della novella ma ancora esercitabili al 12 agosto 2026.
Proprio l’assenza di una specifica norma transitoria rende auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto per individuare con certezza l’impatto dell’ampliamento dei termini sulle annualità ancora “aperte” al momento dell’entrata in vigore del Decreto.
La criticità è tutt’altro che teorica: l’applicazione del nuovo termine a diritti già sorti ma non ancora decaduti potrebbe ampliare significativamente la platea delle fatture recuperabili.
In sintesi
Dal 12 agosto 2026:
| Novità | Effetto |
| Modifica dell’art. 19, D.P.R. n. 633/1972 | Detrazione possibile entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di nascita del diritto. |
| Modifica dell’art. 25, D.P.R. n. 633/1972 | Registrazione possibile entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione. |
| Eliminazione delle parole “con riferimento al medesimo anno” | Maggiore flessibilità per le fatture a cavallo d’anno. |
| Permanenza del duplice requisito | Esigibilità dell’IVA + possesso della fattura. |
| Condizioni di detrazione | Restano quelle esistenti quando il diritto è sorto. |
| D.P.R. n. 100/1998 | Rimane possibile la detrazione entro il mese precedente per fatture ricevute e annotate entro il giorno 15, nei casi previsti. |
| Nuovo Testo unico IVA | Modifiche coordinate agli artt. 56 e 88 del D.Lgs. n. 10/2026. |
| Disciplina transitoria | Non espressamente regolata dall’art. 12; opportuno un chiarimento di prassi. |
Riferimenti normativi:
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.