CIRCOLARE MONOGRAFICA
Imposta 2025: taglio spese detraibili, penalizzati redditi oltre 75.000 euro
DI ANDREA AMANTEA | 16 DICEMBRE 2025
Il periodo d’imposta 2025 è il primo anno di applicazione del taglio alle spese detraibili previsto con la Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025. Ad essere penalizzati sono i titolari di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, il taglio non dipende però solo dal reddito ma anche dal numero di figli a carico presenti nel nucleo familiare. La nuova norma si applica anche ai bonus edilizi e in generale a tutte le spese per le quali è ammessa la detrazione. Il contribuente nei conteggi di fine anno dovrà individuare gli oneri e le spese complessivamente sostenute nel 2025 che gli permetteranno di ottenere il maggior risparmio fiscale nella prossima dichiarazione dei redditi.
Il taglio alle spese detraibili in dichiarazione dei redditi
Il comma 10 della Legge n. 207/2024 di Bilancio 2025 ha introdotto l’art. 16-ter al D.P.R. n. 917/1986, TUIR.
“Art. 16-ter – (Riordino delle detrazioni) – 1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli (…).”.
Si tratta in pratica della previsione di un spesa massima complessiva che può essere portata in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi dai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
Per calcolare la spesa massima che può essere detratta in sede di dichiarazione dei redditi (spesa sulla quale calcolare la detrazione %), si parte dall’individuazione di un importo base. Fermo restando, come vedremo più avanti, i limiti previsti dalla normativa di riferimento di ciascuna delle spese che il contribuente intende portare in detrazione.
L’importo base ossia la spesa massima complessiva teoricamente detraibile è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Per calcolare l’effettiva spesa ammessa in detrazione tuttavia ai suddetti importi teorici va applicato uno specifico coefficiente che tiene conto della composizione del nucleo familiare ossia del numero di figli a carico.
| Reddito complessivo (euro) | Numero di figli fiscalmente a carico | Coefficiente | Spesa massima detraibile (euro) |
| 75.000 – 100.000 | Tre o più figli (o almeno un figlio con disabilità senza limite di età) | 1 | 14.000 |
| Due figli | 0,85 | 11.900 | |
| Un figlio | 0,70 | 9.800 | |
| Nessun figlio | 0,50 | 7.000 | |
| Superiore a 100.000 | Tre o più figli (o almeno un figlio con disabilità senza limite di età) | 1 | 8.000 |
| Due figli | 0,85 | 6.800 | |
| Un figlio | 0,70 | 5.600 | |
| Nessun figlio | 0,50 | 4.000 | |
| Nota: I coefficienti e i livelli di detrazione massimi sono definiti ai sensi dell’art. 16-ter, commi 2 e 3. | |||
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR.
Ai fini della verifica dei suddetti limiti, rileva il c.d. reddito di riferimento (vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E/2024).
La verifica del numero dei figli a carico
Per l’individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico in base al quale determinare il coefficiente da applicare (vedi Tabella precedente), deve farsi riferimento al numero dei figli che risultano fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese detraibili.
Nel caso di detrazione ripartita in più annualità, occorre fare riferimento all’anno in cui rileva la rata di spesa (vedi nota 6 circolare n. 6/2025).
Inoltre:
- fermo restando il rispetto del requisito reddituale per essere considerati figli fiscalmente a carico,
- rilevano nel computo anche qualora gli stessi siano a carico solo per una parte dell’anno (ad esempio in caso di nascita del figlio).
Verificato il limite reddituale per essere considerati a carico (2.840,51, 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), i figli rilevano ai fini del conteggioanche laddove al genitore non spettino le detrazioni per carichi di famiglia carico poiché per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale (AUU) o qualora il figlio sia over 30 e non sia portatore di handicap.
Si veda il comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR e la circolare n. 6/2025, comma di recente modificato dallo Schema di Decreto legislativo approvato in data 20 novembre 2025 recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, in attuazione della delega fiscale di cui alla Legge 9 agosto 2023, n. 111”:
“Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (…), nonché le altre persone elencate nell’art. 433 del Codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
Come confermato nella circolare n. 6/2025, il nuovo taglio opera anche rispetto alle spese sostenute nell’interesse dei familiari a carico di cui all’art. 12 del TUIR.
“Atteso che la Legge di Bilancio 2025 ha modificato l’art. 12 del TUIR, si ricorda che, come precisato con la circolare 16 maggio 2025, n. 4/E, a decorrere dal 1° gennaio 2025, laddove le norme agevolative fanno riferimento ai familiari del citato art. 12, fermo restando il rispetto, ove richiesto, delle condizioni ivi previste, è possibile fruire delle detrazioni per gli oneri e per le spese sostenuti nell’interesse: del coniuge non legalmente ed effettivamente separato; di ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, degli ascendenti conviventi”.
Spese escluse dal conteggio della spesa detraibile
Non sono interessati dalla norma in parola le spese sanitarie nonché gli oneri per investimenti in start-up e PMI innovative.
Rispetto alle spese detraibili per quote annuali, si pensi ad esempio ai bonus edilizi, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Tuttavia se le spese per i lavori sono state sostenute entro il 31 dicembre 2024, le quote di spesa annuale non concorreranno alla verifica della spesa massima ammessa in detrazione (spesa su cui calcolare la detrazione sulla base della relativa disciplina di riferimento).
Così per fare un esempio, se il contribuente ha sostenuto nel 2024 una spesa per lavori di ristrutturazione pari a 50.000 euro la quota annuale di spesa pari a 5.000 euro, fino alla 10a quota, non concorrerà al limite di spesa massima detraibile annualmente.
| Elenco delle detrazioni escluse dall’applicazione dell’art. 16-ter | |
| Detrazione | Norma di riferimento |
| Spese sanitarie (chirurgiche, mediche e di assistenza specifica), per prestazioni specialistiche e protesi dentarie e sanitarie, per acquisto di alimenti a fini medici speciali, per ausili alla mobilità per disabili. | Art. 15, comma 1, lett. c), TUIR |
| Detrazioni per investimenti in start-up. | Artt. 29 e 29-bis, D.L. n. 179/2012 |
| Detrazioni per investimenti in PMI innovative. | Art. 4, commi 9 e 9-ter, D.L. n. 3/2015 |
| Elenco delle detrazioni dall’imposta sul reddito delle persone fisiche escluse per rapporti in essere al 31 dicembre 2024 | |
| Interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024. | Art. 15, comma 1, lett. a), TUIR |
| Interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024. | Art. 15, comma 1, lett. b), TUIR |
| Per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024. | Art. 15, comma 1-ter, TUIR |
| Per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024). | Art. 15, comma 1, lett. f), TUIR |
| Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024). | Art.15, comma 1, lett. f)-bis ,TUIR |
| Spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e altri lavori. | Art. 16-bis TUIR interventi di risparmio energetico, ex art. 14 del D.L. n. 63/2013; interventi agevolati con il superbonus, art. 119 del D.L. n. 34/2020; lavori ammessi al sismabonus, art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013; l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ammesso al bonus mobili, comma 2 art. 16, D.L. n. 63/2013. ecc. |
Ci sono altresì ulteriori detrazioni non interessate dal meccanismo di decalage in esame in quanto le relative discipline di riferimento già prevedono dei limiti reddituali sotto la soglia di 75.000 euro per l’accesso alle detrazioni.
Tra queste ad esempio la detrazione ex art. 15, comma 1, lett. e-quater, del TUIR per le spese di iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni a istituti per lo studio e la pratica della musica a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro; quella per le spese sostenute per addetti all’assistenza personale in casi di non autosufficienza se il reddito complessivo non supera 40.000 euro (art. 15, comma 1, lett. i-septies, TUIR); ecc.
Calcola spese ammesse in detrazione. Esempi pratici
Con una serie di esempi pratici vediamo in che modo devono essere applicate le indicazioni fin qui analizzate.
A livello pratico, il contribuente o chi per lui dovrà seguire i seguenti passaggi operativi:
- individuare la spesa teorica complessivamente ammessa in detrazione;
- applicare all’importo base di spesa ammessa in detrazione il coefficiente individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico.
Il risultato individuerà l’ammontare massimo degli oneri e delle spese, comprensive della quota annuale delle spese detraibili per quote annuali, sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante, tenendo conto delle singole regole che disciplinano le voci di spesa ammesse a riduzione dell’IRPEF.
Il contribuente nei conteggi di fine anno dovrà individuare gli oneri e le spese complessivamente sostenute nel 2025 che gli permetteranno di ottenere il maggior risparmio fiscale nella prossima dichiarazione dei redditi 2026, periodo d’imposta 2025.
Ciò non toglie che lo stesso contribuente, sempre nel rispetto della spesa massima da portare in detrazione, potrà combinare le varie agevolazioni a suo piacimento, ma a rigor di logica la scelta dovrebbe ricadere sull’opzione che gli permette di versare meno imposte.
Da qui, una volta individuata la spesa massima detraibile, il contribuente procederà ragionevolmente conteggiando le spese che gli permetteranno di assorbire maggiore capienza fiscale in virtù di una più alta percentuale agevolativa o più favorevole disposizione normativa di riferimento.
| Un contribuente ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli a carico, con un reddito complessivo nell’anno 2025 pari a 82.000 euro. Nel corso del 2025 ha sostenuto o sosterrà oneri e spese detraibili così suddivisi: spese per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale pari a 80.000 euro, sostenute nel 2025 (rata di spesa detraibile annuale 8.000 euro; detrazione 50%); |
| spese di istruzione scolastica per due figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%); spese di istruzione universitaria presso atenei pubblici pari a 5.000 euro (detrazione al 19%). spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari per 2.500 euro. Il primo step è quello di individuare la spesa massima detraibile: importo base di 14.000 euro*coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico = 11.900 euro. |
| Una volta individuata la spesa massima ammessa in detrazione, gli oneri potranno essere così scaricati: quota annuale lavori di ristrutturazione pari a 8.000 euro (detrazione 8.000*50%); le spese scolastiche per un importo pari a 2.000 euro(detrazione 2.000*19%); potrà detrarre le spese universitarie per un importo parziale di 1.900 euro (detrazione 1.900*19%); potrà detrarre le spese sanitarie oltre la franchigia di 129,11 euro in quanto si tratta di oneri non interessati dal taglio previsto dall’art. 16-ter. |
Si ipotizzi la seguente situazione:
Reddito complessivo94.000Figli a carico1Spesa massima detraibile14.000 euroSpesa effettiva ammessa in detrazione9.800 euroSpese sostenute nel 2025
Spese a quote annuali sostenuta nel 2024Spese per interventi di risparmio energetico pari a 30.000 euro (Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del D.Lgs. n. 311/2006).Spese ammesse in detrazione nel 2025
|
Riprendendo l’esempio n. 2, ipotizziamo che il contribuente non abbia figli a carico.
In questo caso, il contribuente potrà portare in detrazione solo:
- la quota annuale per i lavori di ristrutturazione fino a concorrenza dell’importo di 7.000 euro non oltre (detrazione pari a 3.500 euro – 7.000*50%);
- la quota annuale pari a 3.000 euro per spese di risparmio energetico 2024 (detrazione 1.500 euro – 3.000*50%).
Non potrà scaricare le altre spese 2025.
Si ricorda che, nel caso in cui il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro, opera, altresì, la limitazione dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR, e, pertanto, la detrazione di alcune spese elencate nello stesso articolo spetta solo per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.
| Reddito di riferimento 2025 150.000 euro N. figli a carico 3 Spesa teorica detraibile 8.000 euro Spese effettiva detraibile 8.000 (8.000 euro × coefficiente 1 (per 3 figli) Spese 2025 Erogazione liberale a partiti politici 4.000 euro; Interessi passivi mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale post 31 dicembre 2024 pari a 3.000 euro; Spese di istruzione scolastica per 2.500 euro; Spese ammesse in detrazione Erogazione liberale a partiti politici 4.000 euro a scomputo del massimale di 8.000 euro (per tale agevolazione non opera il taglio per i redditi over 120.000 euro) Interessi passivi mutuo 3.000 euro (non opera il taglio per i redditi over 120.000 euro) Spese di istruzione scolastica 1.000 euro (la parte eccedente pari a 1.500 euro non potrà essere detratta) Calcolo detrazione Erogazione liberale a partiti politici 1.040 euro (4.000*26%) Interessi passivi mutuo 570 euro (3.000*19%) Spese di istruzione scolastica 142,50 euro – detrazione di 190 euro ridotta del 25% per redditi over 120.000 euro in applicazione della seguente formula Detrazione spettante = Detrazione piena X 240.000 − reddito/120.000 (riduzione comma 3-bis, art. 15 del TUIR). |
Infine, si segnala che il DdL di Bilancio 2026 prevede una modifica all’art. 16-ter qui in esame, con la quale introduce un taglio alle detrazioni di 440 euro per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro.
Il taglio, se confermato nel testo finale della Manovra, dovrà essere applicato sulla detrazione che risulta già ridotta per effetto del meccanismo di decalage della spesa qui analizzato e dell’ulteriore previsione di riduzione di cui al comma 3-bis art. 15 del TUIR (vedi ultimo esempio), riservata proprio ai contribuenti con redditi più alti.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, artt. 12 e 16-ter;
- D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216;
- Agenzia delle Entrate, circolare 29 maggio 2025, n. 6/E;
- Ddl di Bilancio 2026.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.