1° Documento Riservato: Docenti e ricercatori: proroga regime agevolato dal 2026

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Trasferimenti di residenza: dal 2020 non è più richiesto il pagamento della “fee di ingresso”

DI ANDREA AMANTEA | 9 FEBBRAIO 2026

Docenti e ricercatori, i quali hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia con effetti dal periodo d’imposta 2020, al ricorrere delle condizioni fissate dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010, potranno sfruttare la proroga del regime di detassazione dei redditi prodotti in Italia. A tal fine non è richiesto il pagamento di alcuna “fee di ingresso” al contrario invece di quanto previsto per coloro i quali hanno trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che, al 31 dicembre 2019, risultavano già beneficiari del regime agevolativo. Nei fatti si tratta di una proroga gratuita.

La tassazione agevolata in favore dei docenti e ricercatori

La detassazione prevista in favore dei docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per prestare la propria attività lavorativa, è disciplinata dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010.

Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

La detassazione è riconosciuta anche ai cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodid’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Può accedere al regime agevolato chi svolge attività di docenza e ricerca in Italia e possiede i seguenti requisiti:

  • ha un titolo di studio universitario o a esso equiparato,
  • è stato residente all’estero non in maniera occasionale,
  • ha svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università,
  • acquisisce la residenza fiscale in Italia, mantenendola per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.

In caso di nuovo trasferimento all’estero, il beneficio viene meno dal periodo d’imposta in cui si perde la residenza fiscale in Italia.

Dunque sono comunque garantite le premialità già riconosciute nel corso dei periodi d’imposta di residenza fiscale in Italia senza che sia prevista una loro ripresa a tassazione.

Regime agevolato Docenti e ricercatori
Regime agevolatoIl reddito prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% dell’ammontare.
Soggetti interessatiLavoratori dipendenti e autonomi iscritti AIRE o cittadini UE.
Condizioni da rispettare-ResidenzaPossesso di titolo di studio universitario o a esso equiparato;
residenza all’estero non occasionale;
pregressa documentata attività all’estero di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università;
trasferimento residenza fiscale in Italia,
mantenendola residenza per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.
Durata regime agevolativo ordinario6 anni per i soggetti che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia con effetti dal periodo d’imposta 2020 (con decorrenza dal periodo di trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei 5 successivi).
4 anni per chi si è trasferito in Italia fino al 2019.
Ulteriori agevolazioni (estensione durata agevolazione)Estensione regime agevolativo da 6 anni a:
8 periodi d’imposta in presenza di un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
11 periodi d’imposta per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
13 periodi d’imposta per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
CumuloAmmesso con il nuovo regime impatriati, il cumulo si applicherà dunque nei seguenti termini:
l’art. 44 del D.L. n. 78/2010 opera per gli introiti di attività di docenza o ricerca svolta in Italia come autonomo o lavoratore dipendente;
l’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 nuovo regime impatriati per l’eventuale altra attività di lavoro autonomo esercitata (Risposta Agenzia delle Entrate n. 16/2025).
Proroga su opzione a pagamentoLa proroga a 8/11/13 periodi d’imposta era legata al pagamento di una “fee di ingresso” per i soggetti trasferitisi in Italia fino al 2019 (art. 5, commi 5-ter e 5-quater del D.L. n. 34/2019 aggiunti dal comma 763 della Legge n. 234/2021 e Provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2022, n. 102028).
Dunque tali soggetti, se ad esempio hanno sfruttato la detassazione in esame:
• per i periodi d’imposta 2019,2020, 2021 e 2022,
• potendo andare in proroga nel 2023,
• hanno effettuato il versamento senza chance di compensazione entro il 30 giugno 2023, e senza che fosse ammesso il ravvedimento o la remissione in bonis-codice tributo, 1880 (10% del reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo prodotto in Italia nell’anno precedente alla proroga) 1881(5%).
Al contrario per i soggetti che si sono trasferiti dal 2020, la proroga è gratuita ossia non è richiesto il pagamento della “Fee di ingresso”.
Prassi di riferimentocircolare n. 17/E/2017
circolare n. 17/E/2022

Al pari della detassazione riservata ai lavoratori impatriati, ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e art. 5 D.Lgs. n. 209/2023, la detassazione opera comunque nel rispetto dei limiti de minimis con obbligo di compilazione del prospetto del quadro RS sugli aiuti di Stato (Rigo RS 401).

Ciò per quanto riguarda lavoratori autonomi e imprese(vedi art. 8-bis, comma 2, D.L. n. 148/2017). Per il regime qui in esame è corretto il riferimento ai soli lavoratori autonomi.

Tenendo conto anche del risparmio sul carico contributivo, posto che la base imponibile individuata ai fini fiscali incide anche ai fini della determinazione del carico previdenziale (si veda la circolare INPS 7 giugno 2023, n. 52 – circolare 27 giugno 2025, n. 105).

Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il Reg. UE n. 2831/2023 che ha innalzato il limite degli aiuti de minimis da 200.000 a 300.000 eurointroducendo una verifica delle soglie di aiuti ricevuti su 3 anni solari variabili e non più su tre esercizi finanziari, prevedendo dunque un riferimento temporale “mobile”.

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo all’esercizio della proroga gratuita, unica opzione residua ora esercitabile per chi ha trasferito la propria residenza fiscale dal 2020.

Nei fatti non è più attivabile la proroga a pagamento visto il riferimento per tale opzione ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale prima dell’anno 2020, contenuta nel citato comma 763 della Legge n. 234/2021, e considerata la precedente durata massima del regime fissata in 4 anni.

Docenti e ricercatori: la verifica dei requisiti per la proroga gratuita del periodo agevolato

In base a quanto detto fin qui è ammessa la proroga gratuita del regime agevolato in parola da 6 anni a:

  • otto periodi d’imposta in presenza di un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà), sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
  • undici periodi d’imposta per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
  • tredici periodi d’imposta per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 10% del loro ammontare come avviene durante i primi 6 anni di agevolazione.

Detto ciò, si ritiene che, in linea con le indicazioni fornite nella circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E/2020seppur riferita alla proroga gratuitadel vecchio regime impatriati ex art. 16 D.Lgs. n. 147/2015, ai fini dell’allungamento del periodo agevolato:

  • la nascita o l’affidamento del figlio (o dei figli) possa avvenire entro il termine dei primi 6 anni agevolati senza che comprometta la detassazione l’eventuale residenza all’estero dei figli laddove gli stessi trasferiscano la residenza fiscale in Italia entro il primo periodo di fruizione dell’agevolazione o la circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni (ovvero fiscalmente non più a carico);
  • l’acquisto dell’unità immobiliare può essere effettuato come termine ultimo entro (e non oltrei primi sei periodi di imposta di fruizione del regime; il requisito deve permanere per tutto il periodo agevolato (circolare n. 33/E 2020). 

Detto ciò, in merito agli adempimenti da effettuare, per chi ha terminato i primi 6 anni agevolati al 31-12-2025anche se la norma sulla proroga “gratuita” nulla dispone a proposito:

  • il lavoratore dipendente avrebbe dovuto presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo in proroga, era suggerito farlo entro i primi giorni del mese di gennaio 2026 ma ciò non toglie che possa essere fatto in corso d’anno per permettere al sostituto di applicare le ritenute in tassazione ridotta per poi consolidare l’agevolazione in sede di conguaglio;
  • rimanendo comunque ferma la possibilità di beneficiare della detassazione direttamente in dichiarazione dei redditi;
  • il lavoratore autonomo, indicherà la proroga della detassazione in sede di dichiarazione dei redditi sulla base delle istruzioni di compilazione di cui al modello Redditi 2027.

Tuttavia, in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti, può presentare una richiesta scrittain cui è riportata la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo qui in esame. Il committente, opera la ritenuta del 20%sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla norma agevolativa.

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