1° Documento Riservato: Pratica di Studio: la ritenuta sulle provvigioni per agenzie viaggio e tour operator

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Dal 1° maggio 2026 estensione dell’applicazione della ritenuta sulle provvigioni alle agenzie di viaggio e turismo

DI CARLA DE LUCA | 12 MARZO 2026

La Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, ai commi 140142, interviene sull’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 in materia di ritenute sulle provvigioni estendendone l’applicazione anche sulle provvigioni corrisposte a soggetti prima esonerati comprese le agenzie di viaggio e turismo. Saranno oggetto di ritenuta le provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° maggio 2026 (termine inizialmente fissato al 1° marzo, poi prorogato da Comunicato MEF n. 25 del 27 febbraio 2026).

Soggetti interessati

  • Agenzie di viaggio e turismo (come definite all’art. 18, Allegato 1, del D.Lgs. n.  79/2011)
  • Definizione: soggetti che svolgono congiuntamente o disgiuntamente:
    • produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni,
    • assistenza e accoglienza ai turisti,
    • organizzazione diretta di viaggi, crociere, gite, escursioni.

La ritenuta: tabella riassuntiva

La ritenuta sulle provvigioni
Quando si applica La ritenuta si applica alle provvigioni di intermediazione (art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973) pagate alle agenzie di viaggio e ai tour operator.
Dal 1° maggio 2026 viene meno l’esonero e le provvigioni alle ADV/TO rientrano stabilmente nell’ambito della ritenuta d’acconto.
Chi la applica e su cosa La ritenuta viene operata dal sostituto d’imposta che paga la commissione (compagnia, piattaforma, t.o., assicurazione, ecc.).
Oggetto sono le provvigioni comunque denominate (commissioni, fee, incentivi) derivanti dall’attività di intermediazione dell’agenzia.
Aliquota e base imponibile Aliquota ordinaria: 23% a titolo di acconto dell’IRPEF/IRES dovuta dall’agenzia.
Regola generale: si applica la ritenuta sul 50% della provvigione, con effetto pratico di un carico dell’11,5% sul totale provvigione (23% × 50%)
Momento di applicazione (tempistica) La ritenuta si effettua al momento del pagamento della provvigione, non quando nasce il diritto alla commissione né quando si emette la fattura.
Il soggetto che paga trattiene la ritenuta, la versa all’Erario e rilascia CU e certificazione per il percipiente, che la scomputa in dichiarazione come acconto d’imposta.
Eccezioni ed evoluzione normativa Prima degli ultimi interventi (Legge di Bilancio 2024 e Legge di Bilancio 2026) la prassi confermava una ampia area di esenzione per le usuali vendite di servizi turistici, salvo alcune provvigioni da compagnie assicurative.
Con l’estensione dal 2026, l’orientamento è quello di allineare le ADV alle altre figure di intermediari (agenti, mediatori, procacciatori) per quanto riguarda le provvigioni soggette a ritenuta.

Infografica sulle novità dal 1° maggio 2026

Scarica qui l’infografica.

Calcolo della ritenuta

In molti casi è possibile avere la ritenuta calcolata solo sul 20% della provvigione (invece che sul 50%), con effetto pratico di un prelievo del 4,6% sul totale commissione.

Il calcolo della ritenuta
Regola ordinaria Per le provvigioni ex art. 25‑bis, D.P.R. n. 600/1973 (quindi anche per ADV/TO dal 1° maggio 2026), la regola base è: ritenuta 23% sul 50% della provvigione → 11,5% effettivo.
Questa è l’aliquota che si applica automaticamente in assenza di ulteriori adempimenti da parte del percipiente.
Base ridotta al 20% L’art. 25‑bis consente di ridurre la base imponibile al 20% delle provvigioni se il percipiente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
In questo caso, il calcolo diventa: 23% × 20% = 4,6% sull’intera provvigione.
Come si ottiene la ritenuta sul 20% Serve una dichiarazione formale dell’agenzia/TO al committente (mandante, compagnia, piattaforma), secondo lo schema del D.M. 16 aprile 1983: si attesta di avvalersi in modo continuativo di dipendenti o collaboratori.
La dichiarazione va trasmessa (tipicamente via PEC o raccomandata) e conservata dal sostituto; in mancanza, il pagatore è tenuto ad applicare la ritenuta sulla base ordinaria del 50%.

Infografica sul calcolo della ritenuta

Scarica qui l’infografica.

Comunicazione per l’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni agenzie di viaggio e tour operator

Fac-simile di comunicazione

Scarica qui il fac-simile di comunicazione per il cliente dell’agenzia di viaggio/tour operator (scadenza 16 maggio 2026).

Intestazione
Spett.le [Nome del committente / cliente che paga]
[Indirizzo completo]
[Città, CAP]
Oggetto: comunicazione per l’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta sulle provvigioni percepite (art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 e D.M. 16 aprile 1983)
Il sottoscritto/a [Nome e cognome dell’agenzia], con partita IVA [Numero P.IVA], codice fiscale [Codice fiscale], con domicilio fiscale presso [Indirizzo completo], nella qualità di agenzia di viaggio e turismo, con la presente comunica e attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta sulle provvigioni spettanti.
In particolare, il sottoscritto dichiara che, nell’esercizio della propria attività di agenzia di viaggio e turismo, si avvale in via continuativa di:
☐ Dipendenti (numero: ……..)
☐ Collaboratori / terzi (numero: ……..)
☐ Dipendenti e collaboratori / terzi contemporaneamente
Il sottoscritto chiede pertanto che, ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, la ritenuta d’acconto con l’aliquota del 23% venga commisurata su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a favore dell’agenzia, producendo un’aliquota effettiva di 4,6% sull’importo lordo delle provvigioni stesse.
La presente dichiarazione rimane valida per gli anni successivi fino a eventuale revoca o fino al venir meno dei requisiti ivi dichiarati. In caso di variazione delle condizioni dichiarate, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente tali variazioni entro 15 giorni dal verificarsi degli stessi, in merito al sopraggiungimento o alla perdita dei presupposti per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta.
A garanzia della veridicità di quanto dichiarato, il sottoscritto si assume piena responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci.
Data: ……..
Firma: ……..
(dell’agenzia di viaggio o legale rappresentante)
Timbro aziendale (facoltativo ma consigliato)

 

Modello comunicazione formale (D.M. 16 aprile 1983)
Intestazione
Dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni
Ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 e del D.M. 16 aprile 1983

(Documento di responsabilità redatto in carta semplice)

Campo
Valore
Nome e cognome (o Denominazione sociale)
 
Partita IVA
 
Codice fiscale
 
Natura giuridica
☐ Persona fisica
☐ Società
☐ Altra (specificare: ___)
Indirizzo completo
 
Città, Provincia, CAP
 
Telefono
 
Email
 
Sezione II – Dati identificativi committente
Campo
Valore
Nome / Denominazione del committente
 
Indirizzo committente
 
Partita IVA del committente (se disponibile)
 
Sezione III – Dichiarazione di sussistenza dei requisiti
Il sottoscritto dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, che nell’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo si avvale in via continuativa di:
Opzione A: Utilizzo continuativo di dipendenti
Numero dipendenti:
Qualifiche:
Durata del rapporto: Da …….. a ……..
Modalità di impiego: ☐ Full-time ☐ Part-time ☐ Progettuale
Opzione B: Utilizzo continuativo di collaboratori/terzi
Numero collaboratori:
Tipologia di collaborazione: ☐ Agenti ☐ Mediatori ☐ Subagenti ☐ Procacciatori ☐ Altro:
Durata del rapporto: Da …….. a ……..
Opzione C: Utilizzo continuativo di dipendenti e collaboratori/terzi
Specificare per ciascuna categoria di cui sopra.
Sezione IV – Condizioni di continuità
Si dichiara che la prestazione lavorativa delle persone di cui sopra è resa per la prevalente parte dell’anno, ovvero del minore periodo in cui è svolta l’attività, anche se non resa dalle medesime persone fisiche.
Periodicità di lavoro dichiarata:
☐ Continuativa
☐ Saltuaria ma frequente
☐ Progettuale ricorrente
Sezione V – Effetto della dichiarazione
A seguito della presente dichiarazione, il sottoscritto richiede che la ritenuta d’acconto sulla misura del 23% (primo scaglione IRPEF) sia calcolata sul 20% dell’ammontare delle provvigioni corrisposte, producendo un effetto pratico della ritenuta pari al 4,6% sull’importo lordo. 
 Esempio di calcolo:
Provvigione lorda: € 1.000,00
Base imponibile ridotta (20%): € 200,00
Ritenuta al 23% su € 200: € 46,00 (= 4,6% sulla provvigione intera)
Importo netto percepito: € 954,00 
Sezione VI – Validità e revoca
La presente dichiarazione rimane valida per gli anni successivi fino a:
Revoca espressa da parte del dichiarante.
Perdita dei requisiti dichiarati.
Comunicazione di variazione da parte del dichiarante.
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, entro 15 giorni dal verificarsi delle nuove condizioni, che comporti:
Perdita dell’utilizzo continuativo di dipendenti/terzi.
Modifica del numero di dipendenti/collaboratori.
Cambio della modalità di impiego.
Cessazione dell’attività.
In caso di omissione della comunicazione di variazione, si applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 471/1997 (da 250,00 euro a 2.000,00 euro).
Sezione VII – Sottoscrizione
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che:
Le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente (art. 76, D.P.R. n. 445/2000).
L’Amministrazione finanziaria può verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
L’omissione della comunicazione di variazione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.
La ritenuta ridotta è agevolazione fiscale condizionata al mantenimento dei presupposti dichiarati.
Data: ……..
Firma del dichiarante: ……..
Nome in stampatello: ……..
Timbro e firma legale rappresentante (se persona giuridica)
Timbro aziendale (facoltativo ma consigliato)

Modalità di trasmissione della comunicazione

Metodi consentiti

La comunicazione deve essere trasmessa al committente (chi paga la provvigione) tramite una delle seguenti modalità:

  1. Raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.)
    • Consigliato per conservare prova di ricezione.
    • Indirizzo da acquisire preliminarmente.
    • Tempo di consegna: 3-5 giorni lavorativi.
  2. Posta elettronica certificata (PEC)
    • Consigliato per tempestività.
    • Indirizzo PEC del committente necessario.
    • Ricevuta di consegna e lettura disponibile automaticamente.
    • Tempo di consegna: immediato.
  3. Consegna a mano con ricevuta
    • Possibile se committente in prossimità geografica.
    • Compilare modulo di ricevuta.
    • Conservare copia sottoscritta.

Scadenza di trasmissione

ScenarioScadenzaNote
Prima applicazione (2026)Per la prima applicazione, si raccomanda l’invio entro il 16 maggio 2026, e comunque prima del primo pagamento di provvigioni soggette a ritenutaTermine eccezionale per agenzie di viaggio (estensione dalla Legge n. 199/2025).
Anni successivi (ordinario)Entro 31 dicembre dell’anno precedentePer applicazione anno successivo.
Variazione in corso d’annoEntro 15 giorni dalla variazioneAd es. cessazione utilizzo continuativo di dipendenti.
Revoca della dichiarazioneEntro 15 giorni dalla revocaPer comunicare perdita dei requisiti.

Allegati consigliati

Documentazione di supporto da conservare internamente

Per provare la sussistenza dei requisiti dichiarati, conservare internamente:

Se dichiarato utilizzo di DIPENDENTI:

  • [ ] Contratti di assunzione (indicare numero dipendenti e qualifiche).
  • [ ] Libro paga e cedolini stipendiali (per il periodo dichiarato).
  • [ ] Estratti contributivi INPS.
  • [ ] Modelli CUD degli anni precedenti.
  • [ ] Dichiarazioni fiscali dell’agenzia (Modello Unico) – sezione lavoro dipendente.
  • [ ] Organigramma aziendale aggiornato.
  • [ ] Mansionario o descrizione funzionale.

Se dichiarato utilizzo di COLLABORATORI/TERZI:

  • [ ] Contratti di collaborazione (agenti, mediatori, procacciatori).
  • [ ] Prospetto dei costi per provvigioni sostenuti nell’anno precedente.
  • [ ] Fatture ricevute dai collaboratori (se fatturazione attiva).
  • [ ] Certificazioni Uniche ricevute dai collaboratori.
  • [ ] Ordinanze o deleghe di agenzia (se agenti esterni).
  • [ ] Costi totali sostenuti per collaboratori vs. compensi totali percepiti > 30%? (Documentazione di calcolo).
  • [ ] Lettere di incarico o ordini di missione.

Per TUTTI i casi:

  • [ ] Copia della comunicazione trasmessa (con ricevuta di consegna).
  • [ ] Corrispondenza con il committente per raccolta ricevuta.
  • [ ] Registrazione in libro mastro interno.
  • [ ] Nota nella sezione contabile “ritenute subite”.

FAQ

D: Se l’agenzia non invia la comunicazione entro il 16 maggio, perde automaticamente il beneficio della ritenuta ridotta?

R: Finché il committente non ha una comunicazione valida, deve applicare la ritenuta ordinaria dell’11,5% (23% sul 50% delle provvigioni) sui pagamenti effettuati. La base ridotta al 20% (4,6%) potrà essere applicata solo ai pagamenti successivi al momento in cui il committente riceve la dichiarazione completa e conforme ai requisiti del D.M. 16 aprile 1983.

D: Che succede se nel corso dell’anno cambiano le condizioni (es. licenziamento dipendente)?

R: L’agenzia deve comunicare al committente il venir meno dei requisiti entro 15 giorni dall’evento. Dal primo pagamento successivo alla variazione il committente dovrà adeguare la base di calcolo della ritenuta (ad esempio tornando alla base ordinaria del 50%).

D: La ritenuta ridotta è un diritto o una facoltà?

R: La richiesta della ritenuta ridotta è una facoltà dell’agenzia, subordinata alla presentazione di una dichiarazione corretta sul ricorso continuativo a dipendenti o terzi. In presenza di una comunicazione regolare, il committente è tenuto ad applicare la base ridotta; può invece non applicarla se la dichiarazione risulta incompleta, incoerente o priva dei requisiti previsti dal D.M. 16 aprile 1983.

D: L’agenzia può avere il 4,6% con un committente e l’11,5% con un altro?

R: Sì, perché la base ridotta dipende dall’organizzazione effettiva dell’attività rispetto a ciascun rapporto e dalla presenza della relativa comunicazione presso ogni singolo committente. È quindi possibile che per un mandante, con cui l’agenzia utilizza dipendenti o collaboratori in via continuativa e ha inviato la dichiarazione, si applichi il 4,6%, mentre con un altro, privo di tali condizioni o di comunicazione, resti l’11,5%.

Procedura operativa

Si presentano le procedure e i soggetti interessati.

Sostituto d’imposta (cliente che paga)

Verifiche preliminari

  • [ ] Identificare il cliente che effettua il pagamento (sostituto d’imposta).
  • [ ] Verificare se il cliente è normalmente obbligato a operare ritenute (es. imprese, professionisti).
  • [ ] Controllare se il cliente ha altre ritenute pregresse da operare su questo rapporto.
  • [ ] Comunicare al cliente: obbligo di ritenuta a partire dal 1° maggio 2026.

Determinazione della misura di ritenuta

Aliquota ordinaria: 23% (primo scaglione IRPEF)

La base imponibile varia in base all’utilizzo di dipendenti/terzi da parte dell’agenzia di viaggio:

Scenario A: Agenzia si avvale di dipendenti/terzi in via CONTINUATIVA

  • Base imponibile: 20% delle provvigioni
  • Ritenuta effettiva: 23% × 20% = 4,6% sulle provvigioni intere

Esempio: provvigione € 1.000 → ritenuta € 46.

Scenario B: Agenzia si avvale di dipendenti/terzi in via NON CONTINUATIVA

  • Base imponibile: 50% delle provvigioni
  • Ritenuta effettiva: 23% × 50% = 11,5% sulle provvigioni intere

Esempio: provvigione € 1.000 → ritenuta € 115.

Scarica qui l’infografica.

Comunicazione della ritenuta ridotta (entro il 16 maggio 2026 come termine operativo raccomandato)

Se l’agenzia ricade nei scenari A o B, la ritenuta ridotta è subordinata a comunicazione specifica.

Modalità di trasmissione

ElementoDettagli
ModelloD.M. 16 aprile 1983  (modello standard)
Invio tramiteRaccomandata A/R oppure PEC
Termine ordinarioEntro 31 dicembre dell’anno precedente
Termine eccezionaleEntro 16 maggio 2026 (termine operativo raccomandato; successivamente entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni).
ValiditàRimane valida per anni successivi se condizioni non variano.
Comunicazione cessazioneObbligo di comunicare entro 15 giorni se vengono meno le condizioni.

Nota operativa: il termine del 16 maggio 2026 è indicato come scadenza raccomandata per la prima applicazione, al fine di consentire al committente di applicare la base ridotta già sui primi pagamenti soggetti a ritenuta; la normativa richiede, in ogni caso, che la dichiarazione sia nella disponibilità del sostituto d’imposta prima del pagamento delle provvigioni cui si intende applicare la ritenuta sul 20%.

Contenuto della comunicazione

  • Dichiarazione attestante l’utilizzo in via continuativa (o non continuativa) di dipendenti/terzi.
  • Per utilizzo continuativo: specificare se impiego stabile di dipendenti/collaboratori.
  • Per ritenuta in misura ridotta con solo terzi: allegare prova che i costi per provvigioni terzi > 30% dei compensi percepiti nell’anno precedente.
  • Allegare prova dell’invio della comunicazione.

Operazione della ritenuta

  • [ ] Calcolare l’importo della ritenuta sulla base del profilo dell’agenzia (scenario A e B).
  • [ ] Trattenere l’importo dalla provvigione corrisposta.
  • [ ] Documentare il calcolo in fattura/documento di pagamento.
  • [ ] Conservare documentazione del calcolo per almeno 3 anni.

Versamento e dichiarazioni

Versamento della ritenuta:

  • Versamento ordinario tramite F24 con codice tributo 1040 (IRPEF da lavoro autonomo)
  • Termine: entro il 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata operata

Esempio: ritenuta operata il 10 maggio 2026 → versamento entro 16 giugno 2026.

Certificazione Unica:

  • [ ] Rilasciare la Certificazione Unica (CU) all’agenzia di viaggio.
  • [ ] Indicare importo lordo, ritenuta operata, aliquota applicata.
  • [ ] Trasmettere all’Agenzia delle Entrate secondo termini ordinari (31 gennaio dell’anno successivo).

Percettore (Agenzia di viaggio)

Comunicazione al cliente (scadenza massima: 16 maggio 2026)

Se l’agenzia ricade nello scenario A o B (dipendenti/terzi), deve:

  • [ ] Redigere la dichiarazione sul modello D.M. 16 aprile 1983.
  • [ ] Indicare chiara l’utilizzo continuativo o non continuativo di dipendenti/collaboratori.
  • [ ] Se solo terzi con costi > 30%: allegare documentazione dei costi sostenuti l’anno precedente.
  • [ ] Trasmettere al sostituto d’imposta (cliente che paga).
  • [ ] Conservare copia interna per la propria contabilità fiscale.

Scadenze per l’agenzia

DataAdempimentoChi lo Effettua
Entro 16 maggio 2026Comunicazione per ritenuta ridotta (se dovuta)Agenzia di viaggio
Entro 15 giorni dalla variazioneComunicazione del venir meno dei presuppostiAgenzia di viaggio
AnnualmenteProspetto/rendiconto delle ritenute operate e versateSostituto d’imposta
31 gennaio anno succ.Ricevimento della CUSostituto d’imposta

Gestione contabile interna

  • [ ] Registro delle provvigioni: documentare l’importo lordo, la ritenuta operata, l’importo netto riscosso.
  • [ ] Elaborazione stipendi/collaboratori: se impiegati dipendenti/terzi, documentare numero e continuità per dimostrare il requisito.
  • [ ] Deducibilità della ritenuta: la ritenuta operata è credito d’imposta in dichiarazione dei redditi.
  • [ ] Versamento del dovuto: assicurarsi che la ritenuta versata dal sostituto sia indicata in CU e riportata nella dichiarazione.

Comunicazioni periodiche per variazioni

Se durante l’anno 2026 e successivi vengono meno le condizioni per la ritenuta ridotta:

  • [ ] Entro 15 giorni dalla variazione: comunicare al sostituto d’imposta la cessazione.

Obblighi del sostituto d’imposta (check-list completa)

  • Entro il 1° maggio 2026
    • [ ] Notificare ai clienti-agenzie di viaggio l’obbligo di ritenuta in vigore.
    • [ ] Fornire indicazioni sulla comunicazione della ritenuta ridotta (scadenza 16 maggio).
    • [ ] Preparare istruzioni interne per il calcolo della ritenuta (scenario A/B).
    • [ ] Verificare se per analogia con le assicurazioni: attendere i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
  • Maggio 2026 (primi pagamenti Interessati)
    • [ ] Dal 1° al 15 maggio: ricevere comunicazioni dalle agenzie per la ritenuta ridotta.
    • [ ] Verificare completezza delle comunicazioni ricevute.
    • [ ] Determinare aliquota applicabile a partire dal primo pagamento da effettuare dal 1° maggio.
    • [ ] Applicare ritenuta su tutti i pagamenti di provvigioni da 1° maggio in poi, indipendentemente da quando sia maturata la provvigione.
  • Da maggio 2026 in poi (applicazione della ritenuta)

Per ogni pagamento di provvigione:

AzioneDettagli
CalcoloDeterminare base imponibile in base a scenario A/B e comunicazione ricevuta.
TrattenutaOperare ritenuta all’atto del pagamento.
DocumentazioneIndicare in fattura/pagamento: importo lordo, ritenuta, importo netto.
RegistrazioneContabilizzare nella sezione “ritenute da versare”.
VersamentoEntro il 16 del mese successivo tramite F24, codice 1040.
ConservazioneMantenere documentazione per almeno 3 anni.

Adempimenti annuali

  • [ ] Certificazione Unica (CU): rilasciare entro 31 gennaio dell’anno successivo.
  • [ ] Trasmissione CU: all’Agenzia delle Entrate con le modalità ordinarie.
  • [ ] Dichiarazione dei versamenti: conservare copia dei versamenti F24 per la propria contabilità.
  • [ ] Revisione della comunicazione: verificare annualmente se le condizioni dell’agenzia rimangono invariate (utilizzo continuativo/non continuativo).

Casi speciali e fattispecie critiche

Provvigioni trattenute direttamente dall’agenzia

Se per contratto o normativa le provvigioni sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse:

  • L’agenzia di viaggio è tenuta a rimettere al committente l’importo della ritenuta.
  • La ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui è stata trattenuta.
  • Timing per versamento: l’agenzia rimette il dovuto al committente dal 1° giugno 2026 in poi.
  • Nei primi mesi il cliente consente tolleranza per eventuali errori (correggibili entro il terzo mese dell’anno successivo).

Transizioni contrattuali

  • Contratti conclusi prima del 1° maggio 2026: la ritenuta si applica comunque sui pagamenti effettuati dal 1° maggio in poi.
  • Provvigioni maturate prima del 1° maggio: se pagate a partire dal 1° maggio, sono soggette a ritenuta.
  • Provvigioni pagate entro il 30 aprile 2026: rimangono esenti da ritenuta, anche se il contratto è successivo.

Rapporti B2B con committenti pubblici o aziende

  • Se il cliente-sostituto d’imposta è una P.A. o azienda con obbligo di tracciabilità (es. fatturazione elettronica).
  • La ritenuta deve comparire chiaramente nella documentazione.
  • Consigliabile: indicare separatamente l’importo netto e la ritenuta in ogni corrispondenza di pagamento.

Check-list

Comunicazioni al cliente (agenzia di viaggio)

  • [ ] Informare entro gennaio 2026 sulla nuova ritenuta dal 1° maggio.
  • [ ] Precisare che la ritenuta si applica all’atto del pagamento, non alla maturazione della provvigione.
  • [ ] Indicare la scadenza 16 maggio 2026 per la comunicazione della ritenuta ridotta (se applicabile).
  • [ ] Fornire modello D.M. 16 aprile 1983 compilato.
  • [ ] Esemplificare gli scenari A, B e calcolarne l’impatto economico.
  • [ ] Suggerire conservazione di documentazione probante (buste paga dipendenti, contratti terzi, fatture fornitori).

Comunicazioni al cliente (sostituto d’imposta/committente)

  • [ ] Informare entro aprile 2026 dell’obbligo di operare la ritenuta.
  • [ ] Fornire algoritmo di calcolo interno.
  • [ ] Preparare template di ricevuta di pagamento con indicazione della ritenuta.
  • [ ] Indicare il codice tributo F24 per il versamento (1040).
  • [ ] Reminder: raccogliere comunicazioni dalle agenzie entro 16 maggio 2026.
  • [ ] Preparare workflow per la CU.

Monitoraggio normativo

  • [ ] Attendere circolari dell’Agenzia delle Entrate (analoghe a quella del 21 marzo 2024, n. 7 per le assicurazioni).
  • [ ] Verificare se saranno previste semplificazioni per dichiarazioni in corso d’anno.
  • [ ] Monitorare eventuali chiarimenti su “utilizzo continuativo” vs “non continuativo”.
  • [ ] Controllare se l’Agenzia emetterà modelli di comunicazione aggiornati.

Documentazione consigliata

Fornire al cliente (agenzia) un dossier contenente:

  1. Estratto normativo della Legge n. 199/2025, art. 1, commi 140142 (ritenuta agenzie viaggio).
  2. Esempi di calcolo per i due scenari.
  3. Modello comunicazione D.M. 16 aprile 1983 compilato.
  4. Calendario adempimenti con scadenze ordinali.
  5. Estratto della circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla ritenuta (quando disponibile).
  6. FAQ interna: risposte alle domande più frequenti.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise