CIRCOLARE MONOGRAFICA
Fac-simile di attestazione e modello approvato dal GSE
DI CARLA DE LUCA | 18 DICEMBRE 2025
Il credito d’imposta per investimenti nell’ambito del Piano Transizione 5.0 richiede, tra la documentazione a supporto, la relazione di attestazione rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Tale attestazione è fondamentale per comprovare la coerenza tecnica dell’investimento con i requisiti previsti dal Piano (innovazione, risparmio energetico, digitalizzazione); la veridicità delle spese sostenute e la corretta imputazione temporale ai fini del credito; il rispetto dei parametri di risparmio energetico, come previsto dal Decreto attuativo MIMIT-MEF. L’attestazione deve essere redatta in conformità alle Linee guida del MIMIT e conservata unitamente alla perizia tecnica e alla documentazione contabile aziendale. Viene proposto un fac-simile di attestazione e la dichiarazione di terzietà del revisore da inviare al GSE.
Premessa
Il credito d’imposta per investimenti nell’ambito del Piano Transizione 5.0 richiede, tra la documentazione a supporto, la relazione di attestazionerilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Tale attestazione è fondamentale per comprovare:
- la coerenza tecnica dell’investimento con i requisiti previsti dal Piano (innovazione, risparmio energetico, digitalizzazione);
- la veridicità delle spese sostenute e la corretta imputazione temporale ai fini del credito;
- il rispetto dei parametri di risparmio energetico, come previsto dal Decreto attuativo MIMIT-MEF.
L’attestazione deve essere redatta in conformità alle Linee guida del MIMIT e conservata unitamente alla perizia tecnica e alla documentazione contabile aziendale.
Di seguito un fac-simile sintetico del documento di attestazione:
Fac-simile di attestazione del revisore – Credito d’imposta Transizione 5.0
| Spett.le società (beneficiaria), OGGETTO: Certificazione della documentazione contabile ai fini del credito d’imposta “Transizione 5.0” – Progetto “Trituratore e Granulatore + Software gestionale” – rilasciata ai sensi dell’art. 38, comma 15, D.L. 2 marzo 2024, n. 19 e dell’art. 17 del D.M. “Transizione 5.0” La sottoscritta, in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell’impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, CERTIFICA Oggetto dell’incarico L’incarico ha ad oggetto la verifica della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettivo sostenimento delle spese rilevanti ai fini del credito d’imposta “Transizione 5.0” di cui all’art. 38, D.L. n. 19/2024, in relazione al progetto di innovazione descritto nella certificazione tecnica ex ante e nell’Allegato VIII, identificato da codice univoco di progetto. Il progetto riguarda la struttura produttiva dell’impresa e ha ad oggetto: l’acquisto di un sistema integrato per la triturazione e granulazione di scarti di materiale plastico (macchine, sistemi di alimentazione, insacco, pesatura e interconnessione); l’acquisto e l’implementazione di un software gestionale per l’interconnessione dei macchinari di produzione/lavorazione e il monitoraggio del loro funzionamento. La presente certificazione costituisce parte integrante della documentazione da trasmettere al GSE ai sensi dell’art. 38, comma 15, D.L. n. 19/2024 e del D.M. “Transizione 5.0”. Spese verificate Sulla base delle fatture, delle registrazioni contabili e del prospetto riepilogativo interno predisposto dall’impresa, sono risultate sostenute e correttamente registrate le seguenti spese riferite al progetto “Transizione 5.0”: macchinari (trituratore + granulatore) – imponibile complessivo euro […]; software gestionale – imponibile euro […]; certificazione energetica (perizia tecnica ex ante ed ex post) – imponibile complessivo euro […]. L’impresa ha predisposto un prospetto riepilogativo con separata indicazione degli importi riferiti a: beni materiali 5.0; beni immateriali 5.0; spese per certificazione energetica e per la presente certificazione contabile. Procedure svolte e documentazione esaminata Le verifiche sono state svolte come incarico di assurance su specifiche voci di costo relative alle spese agevolabili, in conformità ai principi di revisione applicabili (ISA Italia 805 e principi nazionali). In particolare, sono state effettuate: verifica della riconciliazione tra prospetti interni, scritture contabili, registri IVA, libro cespiti e conti di costo; controlli sulla presenza e corretta intestazione delle fatture, corrispondenza con DDT, contratti e pagamenti; verifica della corretta imputazione al periodo d’imposta agevolabile secondo l’art. 109 TUIR. Le procedure hanno riguardato la totalità della documentazione, senza campionamento, in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in materia di certificazioni contabili per crediti d’imposta. Attestazioni del revisore Alla luce delle verifiche svolte, si attesta che: le fatture risultano emesse dai fornitori indicati, regolarmente registrate e supportate da idonea documentazione (contratti, DDT, quietanze/pagamenti). i costi sono correttamente imputati e classificati nel periodo agevolabile. l’ammontare complessivo delle spese coincide con quello indicato nel prospetto riepilogativo aziendale e con gli importi che saranno trasmessi al GSE e indicati per la fruizione del credito d’imposta. La certificazione riguarda esclusivamente: la regolarità formale della documentazione contabile; l’effettivo sostenimento delle spese; la corrispondenza delle stesse alla documentazione predisposta ai sensi dell’art. 38, comma 15, D.L. n. 19/2024. Sono esclusi dall’incarico: ogni giudizio sui requisiti tecnici dei beni materiali o immateriali. ogni valutazione sul conseguimento dei risparmi energetici, oggetto della certificazione tecnica ex ante ed ex post. Conservazione documentale e limiti della certificazione L’impresa ha dichiarato di conservare tutta la documentazione contabile e tecnica a supporto delle spese agevolabili (fatture, DDT, contratti, perizie, prospetti interni), rendendola disponibile ai fini degli eventuali controlli da parte del GSE e dell’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla normativa di riferimento. La presente certificazione non costituisce giudizio sul bilancio nel suo complesso, né comporta alcuna attestazione sulla spettanza sostanziale del credito, che dipende anche dalla conformità tecnica ed energetica richiesta dal D.M. “Transizione 5.0”. Indipendenza, assicurazione e principi applicati Il revisore dichiara di: essere in possesso dei requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dal D.Lgs. n. 39/2010; disporre di copertura assicurativa professionale congrua rispetto all’entità dell’investimento; aver svolto le verifiche in conformità ai principi di revisione applicabili agli incarichi di assurance su elementi specifici del bilancio, adattati alla natura dell’incarico previsto per il credito d’imposta “Transizione 5.0”. Luogo e data Il Revisore legale |
La dichiarazione di terzietà del revisore
Oltre all’attestazione, è necessario allegare anche la dichiarazione di terzietà del revisore, redatta secondo il modello approvato dal GSE. Tale dichiarazione serve a confermare l’assenza di situazioni di conflitto di interessi tra il soggetto che rilascia l’attestazione e l’impresa beneficiaria, in conformità alle disposizioni previste dalle Linee guida MIMIT-GSE. L’obiettivo è garantire che il revisore operi in completa indipendenza e imparzialità nella verifica dei requisiti tecnici ed economici degli investimenti agevolati.
Si riporta di seguito il modello di dichiarazione.
Riferimenti normativi:
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv. dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, art. 38;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 24 luglio 2024.
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