CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI CARLA DE LUCA | 16 OTTOBRE 2025
Lettere di compliance per la mancata emissione degli scontrini: breve disamina di casi pratici
L’Agenzia Entrate, grazie all’incrocio sistematico dei dati, può rilevare differenze tra somme incassate con pagamenti elettronici e quanto effettivamente certificato dal contribuente. La procedura di compliance offre la possibilità di correggere spontaneamente eventuali omissioni, regolarizzando la posizione fiscale e beneficiando di sanzioni ridotte.
Premessa
Queste comunicazioni non costituiscono un avviso di accertamento, ma sono un alert preventivo: invitano a verificare eventuali anomalie e, se necessario, a correggere o regolarizzare spontaneamente la posizione tramite ravvedimento operoso o dichiarazione integrativa. L’obiettivo è sollecitare l’adempimento spontaneo e ridurre il tax gap, prevenendo così verifiche formali e sanzioni più gravi. Le lettere di compliance rappresentano quindi uno strumento di controllo preventivo nella strategia antifrode e digitalizzazione dei controlli. Quando i flussi di incasso POS superano gli importi dichiarati tra fatture, scontrini o corrispettivi telematici, il Fisco presume che la differenza sia costituita da ricavi occultati o cessioni non certificate.
Dove si trova la lettera
Per consultare i prospetti di dettaglio relativi agli incassi POS segnalati nelle lettere di compliance, è necessario accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE, CNS o credenziali Fisconline/Entratel. Una volta effettuato l’accesso, dal menu principale selezionare “Cassetto fiscale” -sezione “L’Agenzia scrive”: questa è la “casella di posta” dedicata alle comunicazioni ufficiali ricevute dall’Agenzia. All’interno di “L’Agenzia scrive”, cliccare sulla sottosezione “Invito alla compliance”. Qui si trova l’elenco delle lettere di compliance ricevute, distinte per tipologia di anomalia e periodo di riferimento. Aprendo la singola comunicazione, si può scaricare il PDF della lettera, comprensivo dei prospetti di anomalia specifici sui movimenti POS contestati.
Le lettere di compliance sono sempre disponibili nel cassetto fiscale a prescindere dall’invio cartaceo o PEC.
All’interno della lettera, i prospetti POS riportano dettaglio delle giornate e delle anomalie riscontrate nei pagamenti elettronici rispetto alla documentazione fiscale emessa.
Questa modalità consente di scaricare i dati utili per eventuali controdeduzioni o ravvedimenti, anche in ottica di assistenza tramite intermediari o CAF.
Casi di ricevimento della lettera
La lettera viene inviata in questi casi:
- quando l’importo totale incassato tramite POS risulta superiore ai corrispettivi o fatture dichiarati nello stesso periodo;
- se emergono movimenti POS non riconciliati con alcuna operazione registrata fiscalmente (ad esempio, mancate emissioni di scontrino o fattura);
- nel caso di importi incassati personalmente tramite il POS dell’attività ma non dichiarati come ricavi;
- se ci sono incongruenze ripetute tra le banche dati finanziarie e quelle fiscali.
Fase/Voce | Descrizione Essenziale |
Soggetti destinatari | Tutti i titolari di partita IVA con POS installato (imprese e professionisti) |
Tipologia anomalia | Discrepanze tra incassi POS comunicati telematicamente e fatture/corrispettivi |
Procedura comunicazione | Lettera/PEC + comunicazione consultabile nel cassetto fiscale |
Dati disponibili online | Elenco dei mesi, importo pagamenti elettronici, differenza rispetto a fattura |
Possibili azioni | Richiesta info/segnalazione all’Agenzia Regolarizzazione spontanea |
Regolarizzazione | Emissione documento mancante Versamento imposta, sanzioni, interessi |
Sanzioni base | Omessa certificazione corrispettivo: min. € 500 o 90% IVA dovuta, abbattuta col ravvedimento |
Sanzioni ravvedimento | Sconto ordinario (17% o 18% del minimo) Riduzioni speciali con Decreto energia |
Note sanzioni minime | Sanzione minima € 500 per singola violazione; no sanzioni accessorie con ravvedimento |
Codici tributo/F24 | Indicare codice atto della comunicazione; codici tributo IVA, Redditi ecc. |
Documenti da conservare | Lettera, elenchi, fatture/autofatture, F24, ricevute dichiarazioni integrative |
Contenuto della comunicazione
La lettera contiene:
- un prospetto dettagliato delle giornate oggetto di anomalia, con scostamento tra incassi elettronici e quanto dichiarato;
- l’indicazione delle possibili violazioni: mancata memorizzazione, omessa trasmissione, o mancata emissione di documentazione fiscale;
- l’invito a consultare il “cassetto fiscale” per visualizzare il dettaglio delle anomalie.
Come comportarsi
È consigliato controllare se gli incassi contestati si riferiscono magari ad acconti, caparre, rimborsi, o operazioni non assoggettate a IVA.
Caso 1 – Se l’anomalia è reale, si può regolarizzare con un ravvedimento operoso per evitare sanzioni accessorie
Passaggi operativi:
- Identificazione dell’anomalia: recuperare i dettagli dagli elenchi e prospetti ricevuti (lettera di compliance o consultazione in cassetto fiscale) e individuare la data e l’importo delle operazioni non documentate.
- Verifica delle giustificazioni: controllare se vi sono giustificazioni valide (storni, rimborsi, acconti, operazioni esenti, errori contabili) per giustificare la mancata certificazione. Se l’incasso deve essere fiscalmente regolarizzato, procedere con gli step seguenti.
- Emissione dei documenti mancanti: emettere ora le fatture elettroniche o i corrispettivi telematici omessi riferiti agli incassi contestati. In alcuni casi può essere opportuna l’autofattura interna per corrispettivi non documentati (prassi non formalmente prevista, ma utile come giustificativo).
- Calcolo delle imposte dovute: determinare
- IVA e imposta diretta (IRPEF/IRES, addizionali, IRAP) sull’importo non certificato;
- le sanzioni ridotte per ravvedimento (in genere il 90% dell’imposta evasa, ridotta fino a 1/7 o 1/8 a seconda del periodo interessato; riduzioni speciali sono previste per violazioni tra 2022 e giugno 2023, anche se già verbalizzate, secondo Decreto energia);
- gli interessi legali sul tributo tardivamente versato;
- pagamento F24: versare imposta, sanzioni e interessi, utilizzando i codici tributo corretti per IVA, Imposte Dirette e eventuali addizionali (es: 6001/6002 per IVA periodica, variabili per altro);
- presentazione delle dichiarazioni integrative: inviare le dichiarazioni fiscali integrative (IVA, redditi, corrispettivi) per il periodo interessato, sanando le omissioni e allegando una nota esplicativa delle ragioni e delle operazioni regolarizzate;
- conservazione della documentazione: conservare tutti i documenti giustificativi del ravvedimento (lettera compliance, elenchi degli incassi, fatture/autofatture, F24, ricevute delle dichiarazioni integrative).
In sintesi, il ravvedimento operoso per incassi POS non dichiarati prevede l’emissione dei documenti mancanti, il pagamento delle imposte e sanzioni ridotte, e la regolarizzazione tramite dichiarazioni integrative, tutelando così il contribuente dall’avvio di un accertamento formale e dalle sanzioni ordinarie.
Se la violazione viene constatata da AdE la stessa applica il cumulo giuridico.
Il cumulo giuridico, si rammenta, non può essere applicato direttamente dal contribuente. In presenza di plurime violazioni potrebbe essere conveniente (vanno fatti gli opportuni calcoli e valutazioni) non ravvedersi ma attendere la contestazione da parte di AdE che applicherà alle violazioni plurime il cumulo giuridico e proporrà acquiescenza (pagamento ad 1/3).
Va comunque evidenziato che la sanzione accessoria di chiusura dell’attività, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997:
Qualora siano state contestate (…) nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato (…) è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.
Il calcolo del cumulo giuridico si riassume nell’individuare la sanzione più grave ed aumentarla da 1/4 ad 1/2 a seconda della gravità della violazione. Si conferma: “applicherà alle violazioni plurime il cumulo giuridico e proporrà acquiescenza (pagamento ad 1/3)”. Il punto è che non si hanno riscontri in merito al calcolo effettivo effettuato da AdE in tali circostanze. In base all’art. 6 D.Lgs. n. 471/1997 si rammenta che: “4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non può essere inferiore a euro 300” e non più 500 euro come in precedenza.
Caso 2 – Se invece le discordanze sono apparenti (ad esempio incassi duplicati o registrati tardivamente), è necessario redigere una risposta con documentazione allegata per l’Agenzia
Onere della prova – La presunzione non è assoluta: spetta al contribuente dimostrare, con documenti idonei, che i pagamenti elettronici contestati non sono ricavi.
Esempi di giustificazioni documentali |
Storni o rimborsi a clienti, annullamenti di pagamenti. Operazioni non soggette a certificazione fiscale (ad esempio, versamenti di soci, acconti, caparre restituite, incassi per attività esenti). Errori tecnici o tempistiche di incasso/registrazione (disallineamenti temporali). Incassi transitati su POS intestati a soggetti terzi o piattaforme online, ma dichiarati in altri registri. |
Casi frequenti di disallineamento |
Incassi personali fatti con il POS aziendale e non registrati. Pagamenti duplicati, scarti tecnici, accrediti di somme non riferite a corrispettivo di vendita. Vendite di tabacchi, giornali, o altri prodotti esenti dall’obbligo di certificazione commerciale, ma incassati con POS. Mancanza di sincronizzazione tra POS e il registratore telematico, in attesa delle nuove norme di collegamento obbligatorio dal 2026. |
Si riporta un fac-simile di memoria difensiva:
Memoria difensiva – Comunicazione di anomalia tra incassi POS e corrispettivi/fatture elettroniche Spett.le Agenzia delle Entrate Ufficio controlli compliance Premessa In riferimento alla comunicazione n. [inserire numero comunicazione], relativa all’anomalia tra incassi tramite POS e fatturazione/corrispettivi telematici per il periodo d’imposta [indicare periodo], il sottoscritto [denominazione/contribuente], titolare di partita IVA [inserire], espone quanto segue. 1) Motivazione tecnica del disallineamento La difformità riscontrata dal sistema deriva da operazioni di pagamento elettronico che, a causa di malfunzionamenti tecnici o errori del gestore POS, sono state contabilizzate più volte nel medesimo periodo. In particolare, alcune transazioni sono state duplicate per effetto di tentativi di “retry” o mancata conferma di avvenuto pagamento, con conseguente creazione di più movimenti per un singolo importo incassato. Queste duplicazioni, come risulta dagli estratti POS allegati e dalle comunicazioni del gestore, non corrispondono ad ulteriori ricavi né a operazioni fiscalmente rilevanti e sono state oggetto di successivi storni/rimborsi. 2) Riferimenti_normativi e prassi Si richiama il Provvedimento n. 3102023 dell’Agenzia e l’art. 22, comma 5, D.L. n. 124/2019 per la trasmissione telematica dei dati POS, che prevede segnalazione di anomalie e possibilità di regolarizzazione, nonché la circolare del 4 ottobre 2023 indirizzata alla collaborazione con il contribuente. Secondo la prassi, il contribuente può fornire circostanze tecniche non note all’Agenzia, documentando motivazioni che giustifichino lo scostamento, anche tramite intermediario abilitato. 3) Documentazione allegata e richiesta Si allegano: Estratti conto dettagliati POS evidenzianti le transazioni duplicate Comunicazioni ricevute dal gestore POS attestanti la natura tecnica dei movimenti Prova dei rimborsi/storni relativi Prospetto di riconciliazione tra incassi elettronici effettivi e quanto certificato fiscalmente Alla luce di quanto esposto, si chiede di tenere conto delle motivazioni tecniche presentate, di archiviare la segnalazione come “giustificata” ai sensi della compliance, e di escludere la natura evasiva dell’anomalia riscontrata. Il sottoscritto rimane a disposizione per ogni eventuale approfondimento e ulteriore documentazione, nel rispetto dei principi di collaborazione tra Fisco e contribuente. Distinti saluti [Firma] |
Dal 2026 le lettere non saranno più necessarie
Dal 2026 diventerà obbligatoria per tutti l’integrazione diretta tra POS e registratore telematico, per evitare discrepanze e rendere automatical’emissione dello scontrino/fattura ogni volta che si registra un pagamento elettronico, con invio dati diretto all’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento elettronico tramite POS sarà registrato in tempo reale dal registratore telematico: non sarà più sufficiente la trascrizione manuale.
Dal 2026 tutti gli esercenti che emettono scontrini/corrispettivi telematici e accettano pagamenti elettronici saranno obbligati a collegare in modo diretto e automatico il POS al registratore di cassa telematico. Ogni pagamento elettronico dovrà generare contestualmente il documento commerciale, e i dati di incasso verranno trasmessi giornalmente all’Agenzia delle Entrate senza coinvolgere informazioni sensibili del client.
I dati aggregati delle transazioni saranno trasmessi ogni giorno all’Agenzia delle Entrate.
Questo obbligo riguarda tutte le attività che già emettono scontrini attraverso registratore di cassa telematico e accettano pagamenti elettronici.
Questa riforma segna il passaggio verso una completa integrazione digitale tra incasso e certificazione fiscale, rendendo la compliance automatica e riducendo la possibilità di anomalie o disallineamenti nei dati dichiarati.
Impatti operativi |
Non sarà più possibile registrare manualmente corrispettivi elettronici. Il flusso dati tra POS e registratore dovrà essere omologato e continuo: incassi e documenti saranno sempre sincronizzati. Obbligo di aggiornare o sostituire software e hardware per la piena integrazione. Sono previste sanzioni da € 1.000 a € 4.000 per mancato collegamento e € 1.000 a trimestre per omissione delle trasmissioni. |
Riferimenti normativi:
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