CIRCOLARE MONOGRAFICA
Modello Redditi 730/2026: operativo il nuovo sistema di imputazione automatica delle spese, ferma la possibilità di imputare gli oneri in autonomia
DI ANDREA AMANTEA | 25 MARZO 2026
Il periodo d’imposta 2025 è il primo anno di applicazione del taglio alle spese detraibili previsto con la Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, per i titolari di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro. In considerazione di ciò, nel modello Redditi e nel 730/2026, debutta il nuovo sistema di imputazione automatica delle spese che mira all’ottimizzazione del risparmio fiscale in capo al contribuente, ferma restando la possibilità per quest’ultimo di imputare gli oneri in autonomia, nel limite della spesa massima ammessa in detrazione per effetto del taglio.
Spese detraibili in dichiarazione dei redditi. Il taglio al risparmio fiscale
Il comma 10 della Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, ha introdotto l’art. 16-ter al D.P.R. n. 917/1986, TUIR.
1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero dei figli (…).
Nei fatti, viene prevista una spesa massima complessiva che può essere portata in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi dai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
Per calcolare la spesa massima che può essere detratta in sede di dichiarazione dei redditi (spesa sulla quale calcolare la detrazione %), è necessario individuare un importo base “teorico”. Fermo restando, i limiti previsti dalla normativa di riferimento di ciascuna delle spese che il contribuente intende portare in detrazione.
L’importo base, ossia la spesa massima complessiva teoricamente detraibile, è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Tuttavia, la spesa massima da portare in detrazione si ottiene applicando uno specifico coefficiente che tiene conto della composizione del nucleo familiare ossia del numero di figli a carico.
Verificato il limite reddituale per essere considerati a carico (2.840,51, 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), i figli rilevano ai fini del conteggio anche laddove al genitore non spettino le detrazioni per carichi di famiglia poiché per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale (AUU) o perché il figlio è over 30 e non portatore di handicap.
Si veda il comma 4-ter art. 12 del TUIR e la circolare, Agenzia delle Entrate, n. 6/E/2025.
Per l’individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico in base al quale determinare il coefficiente da applicare (vedi tabella precedente), deve farsi riferimento al numero dei figli che risultano fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese detraibili.
Nel caso di detrazione ripartita in più annualità, occorre fare riferimento all’anno in cui rileva la rata di spesa (vedi nota 6 circolare n. 6/E/2025).
| Reddito complessivo (euro) | Numero di figli fiscalmente a carico | Coefficiente | Spesa massima detraibile (euro) |
| 75.000-100.000 | Tre o più figli (o almeno un figlio con disabilità senza limite di età) | 1 | 14.000 |
| Due figli | 0,85 | 11.900 | |
| Un figlio | 0,70 | 9.800 | |
| Nessun figlio | 0,50 | 7.000 | |
| Superiore a 100.000 | Tre o più figli (o almeno un figlio con disabilità senza limite di età) | 1 | 8.000 |
| Due figli | 0,85 | 6.800 | |
| Un figlio | 0,70 | 5.600 | |
| Nessun figlio | 0,50 | 4.000 | |
| Nota: I coefficienti e i livelli di detrazione massimi sono definiti ai sensi dell’art. 16-ter, commi 2 e 3. | |||
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR.
Ai fini della verifica dei suddetti limiti, rileva il c.d. reddito di riferimento (vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E/2024).
Si veda il nostro approfondimento Detrazioni IRPEF: calcoli di fine anno e verifica limite spese detraibili.
La nuova imputazione automatica delle spese detraibili
In considerazione delle novità in esame sul riordino alle detrazioni IRPEF, nel modello Redditi e nel 730/2026, debutta il nuovo sistema di imputazione automatica delle spese che mira all’ottimizzazionedel risparmio fiscale in capo al contribuente:
- fermo restando la possibilità per quest’ultimo di imputare gli oneri come meglio crede,
- nel limite della spesa massima ammessa in detrazione per effetto del taglio.
Il meccanismo in esame riguarda le spese di seguito individuate da indicare nel quadro RP o nel quadro E del 730.
Barrando la casella “riordino delle detrazioni non automatizzzato”, il contribuente potrà tuttavia imputare le spese con la massima autonomia, una volta calcolata la spesa massima detraibile.
In tal senso le istruzioni di compilazione del modello Redditi PF (fascicolo 1): Barrare la casella “RIORDINO DELLE DETRAZIONI NON AUTOMATIZZATO” presente nell’intestazione del Quadro RP se il contribuente sceglie di individuare autonomamente gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione, fermo restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa e sulla base dell’ammontare massimo determinato.
Tale impostazione viene replicata anche nel 730/2026.
Laddove il contribuente opti per la compilazione automatica, le spese sono imputate in dichiarazione dei redditi a secondo del risparmio fiscale che consentono di ottenere.
Si parte dalla spese con una maggiore detrazione fino ad arrivare a quelle con una premialità più bassa.
La gradualià di imputazione degli oneri è meglio individuata nella tabella successiva ripresa dalla circolare per la liquidazione e il controllo del 730/2026.
La codifica “No-commisurate” si riferisce alle spese che non sono interessate dal taglio alle detrazioni per i redditi over 120.000 euro, ex comma 3-bis dell’art. 15 del TUIR.
Il comma 3-quater dello stesso articolo prevede una deroga al taglio delle detrazioni per per i redditi over 120.000 rispetto ai seguenti oneri: di cui al comma 1, lettere a) e b) (interessi sui mutui per acquisto prima casa) e al comma 1-ter (interessi sulla costruzione della prima casa), nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c).
Complessivamente, le spese concorrono alla soglia di detraibilità (vedi par. 1):
- procedendo nell’ordine previsto dalla suddetta tabella,
- senza intaccare le detrazioni riferite agli oneri non interessati dalla normativa sul riordino delle detrazioni introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.
Questi ultimi sono di seguito individuati (vedi commi 4 e 5 dell’art. 16-ter D.P.R. n. 917/1986).
| Detrazione | Norma di riferimento |
| Elenco delle detrazioni dall’imposta sul reddito delle persone fisiche espressamente escluse dall’applicazione del nuovo art. 16-ter | |
| Spese sanitarie (chirurgiche, mediche e di assistenza specifica), per prestazioni specialistiche e protesi dentarie e sanitarie, per acquisto di alimenti a fini medici speciali, per ausili alla mobilità per disabili | Art. 15, comma 1, lett. c), TUIR |
| Detrazioni per investimenti in start-up | Artt. 29 e 29-bis, D.L. n. 179/2012 |
| Detrazioni per investimenti in PMI innovative | Art. 4, commi 9 e 9-ter, D.L. n. 3/2015 |
| Elenco delle detrazioni dall’imposta sul reddito delle persone fisiche escluse per rapporti in essere al 31/12/2024 | |
| Interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024 | Art. 15, comma 1, lett. a), TUIR |
| Interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024 | Art. 15, comma 1, lett. b), TUIR |
| Per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024 | Art. 15, comma 1-ter, TUIR |
| Per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024) | Art. 15, comma 1, lett. f), TUIR |
| Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024) | Art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIRTUIR |
| Spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici | interventi di ristrutturazione – art. 16-bis TUIR; interventi di risparmio energetico, ex art. 14 del D.L. n. 63/2013; interventi agevolati con il superbonus, art. 119 del D.L. n. 34/2020; lavori ammessi al sismabonus, art. 16, commi 1-bis–1-septies, del D.L. n. 63/2013; l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ammesso al bonus mobili, comma 2, art.16 D.L. n. 63/2013. ecc. |
Poi ci sono altri oneri non interessati dal taglio in quanto la norma di riferimento, ai fini della detrazione dei limiti reddituali, prevede già soglie di reddito inferiori a 75.000 euro per l’accesso al beneficio.
| Tipologia di detrazione | Norma di riferimento |
| Per iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni a istituti per lo studio e la pratica della musica a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro | Art. 15, comma 1, lett. e-quater), TUIR |
| Per i canoni, e i relativi oneri accessori e il costo di acquisto derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari sostenuti da under-35 con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro | Art. 15, comma 1, lett. i-sexies.1) esexies.2), TUIRTUIR |
| Per spese per addetti all’assistenza personale in casi di non autosufficienza se il reddito complessivo non supera 40.000 euro | Art. 15, comma 1, lett. i-septies), TUIR |
| Per soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a euro 30.987,41) | Art. 16, comma 01, TUIR |
| Per soggetti titolari di contratti di locazione a canone concordato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a lire 60 milioni, circa 30.000 euro) | Art. 16, comma 1, TUIR |
| Per lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza (fino a lire 60 milioni) | Art. 16, comma 1-bis, TUIR |
| Per i giovani fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza (reddito non superiore a 15.493,71 euro) | Art. 16, comma 1-ter, TUIR |
Calcola spese ammesse in detrazione. Esempi pratici
Sulla base della ricostruzione fatta fin qui, vediamo a livello operativo come impattano le nuove regole di imputazione delle spese nella gestione del dichiarativo.
Ipotizziamo che un contribuente debba rispettare un limite di spesa massima da portare in detrazione pari a 7.000 euro riferito alle seguenti spese:
- spese di ristrutturazione 2025 per 40.000 euro;
- spese per l’acquisto di arredi dell’immobile ristrutturato per 1.000 euro;
- interessi sui mutui per acquisto prima casa per 3.000 euro;
- spese scolastiche euro 1.000.
| Spese aggregate per percentuale di detrazione e per rigo del mod. 730-3 | Importo della spesa | Importo per il quale spetta la detrazione | Rigo mod. 730-3 di riferimento |
| Riordino-110%-Ristrutturazione | 4.000,00 (quota annuale) | 4.000,00 | Rigo 29 |
| Riordino-110%-Colonnine | Rigo 40 | ||
| Riordino-110%-Riqualificazione | Rigo 31 | ||
| Riordino-100% | Rigo 38 | ||
| Riordino-90%-Sì-Commisurate | Rigo 28 | ||
| Riordino-75%-Ristrutturazione | Rigo 29 | ||
| Riordino-65%-Ristrutturazione | Rigo 29 | ||
| Riordino-65%-Colonnine | Rigo 40 | ||
| Riordino-65%-Riqualificazione | Rigo 31 | ||
| Riordino-50%-Ristrutturazione | Rigo 29 | ||
| Riordino-50%-Arredo | 1.000,00 | 1.000,00 | Rigo 30 |
| Riordino-50%-Riqualificazione | Rigo 31 | ||
| Riordino-36%-Ristrutturazione | Rigo 29 | ||
| Riordino-36%-Riqualificazione | Rigo 31 | ||
| Riordino-35% | Rigo 28 | ||
| Riordino-30% | Rigo 28 | ||
| Riordino-26%-No-Commisurate | Rigo 28 | ||
| Riordino-26%-Sì-Commisurate | Rigo 28 | ||
| Riordino-19%-No-Commisurate | 3.000,00 | 2.000,00 | Rigo 28 |
| Riordino-19%-Sì-Commisurate | 1.000,00 | 0,00 | Rigo 28 |
| TOTALE | 9.000,00 | 7.000,00 |
Si considera il successivo esempio ai fini della migliore comprensione delle regole di convivenzadelle norme sul riordino delle detrazioni e quelle che già prevedevano un taglio per i redditi over 120.000 (ex comma 3-bis dell’art. 15 del TUIR).
| Esempio – Redditi over 120.000 | ||
| Reddito di riferimento 2025 | 150.000 euro | |
| N° figli a carico | 3 | |
| Spesa teorica detraibile | 8.000 | |
| Spese effettiva detraibile | 8.000 (8.000 euro × coefficiente 1 (per 3 figli) | |
| Spese 2025 | Erogazione liberale a partiti politici 4.000 euro; Interessi passivi mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale post 31-12-2024 pari a 3.000 euro; Spese di istruzione scolastica per 2.500 euro; | |
| Spese ammesse in detrazione | Erogazione liberale a partiti politici | 4.000 euro a scomputo del massimale di 8.000 euro (per tale agevolazione non opera il taglio per i redditi over 120.000 euro) |
| Interessi passivi mutuo | 3.000 euro (non opera il taglio per i redditi over 120.000 euro) | |
| Spese di istruzione scolastica | euro 1.000 (la parte eccedente pari a 1.500 euro non potrà essere detratta). | |
| Calcolo detrazione | Erogazione liberale a partiti politici | 1040 euro (4.000*26%) |
| Interessi passivi mutuo | 570 euro (3.000*19%) | |
| Spese di istruzione scolastica | 142,50 euro -detrazione di 190 euro ridotta del 25% per redditi over 120.000 euro in applicazione della seguente formula Detrazione spettante = Detrazione piena × 240.000 − reddito/120.000 (riduzione comma 3-bis, art.15 del TUIR). | |
Riprendendo quanto detto sopra, il contribuente potrebbe anche decidere di computare da sé le spese da portare in detrazione nei limiti delle norme fin qui esaminate.
A tal fine, procederà:
- barrando la relativa casella “Riordino delle detrazioni non automatizzato” presente nel quadro E del 730 e nel quadro RP del modello Redditi;
- disattivando in tal modo l’imputazione automatica fin qui descritta.
Laddove il contribuente riporti nel dichiarativo un ammontare di spese maggiore di quello individuato sulla base della norma in materia di riordino delle detrazioni IRPEF, la dichiarazione verrà scartata.
Si riporta una tabella riassuntiva delle detrazioni alle quali si applicano le disposizioni del comma 10, art. 1 della Legge 207/2024 distinguendo ulteriormente tra oneri interessati o meno dal taglio per i redditi over 120.000 euro (vedi circolare per la liquidazione e il controllo per il 730/2026).
Le stesse indicazioni valgono rispetto alla compilazione del modello Redditi per i quali si fa riferimento al quadro RP anziché al quadro E.
I codici che identificano le agevolazioni sono quelli specificati all’inizio del par. 2.
Così ad esempio per la detrazione del 19% riferita agli interessi per il mutuo acquisto abitazione principale, codice 57 (stipula dal 1° gennaio 2025): trova applicazione il taglio per i redditi over 75.000 (comma 10 l0002025123000199ar0001ac010a della Legge n. 199/2025 – art. 16-terdel TUIR) ma non quello per gli over 120.000, del TUIR).
A ogni modo, il suggerimento è quello di affidarsi alla gestione automatica delle spese, ammenochè ad esempio non ci siano altre ragioni che suggeriscono una “gestione manuale”, quale ad esempio può essere l’ipotesi di una diversa ripartizione tra i coniugi delle spese sostenute per un familiare a carico.
Si ricorda infine che la Legge n. 199/2025, al comma 4 ha introdotto una modifica all’art. 16-ter qui in esame, con la quale dispone un ulteriore taglio alle detrazioni di 440 euro per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro.
Il taglio dovrà essere applicato sulla detrazione riferite alle spese sostenute dal periodo d’imposta 2026 in avanti che risulta già ridotta per effetto dei meccanismi di decalage fin qui analizzati.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 15 e 16-ter;
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 10;
- Agenzia delle Entrate, circolare 29 maggio 2025, n. 6/E.
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