CIRCOLARE MONOGRAFICA
Modello INTRA 2-bis: aggiornate le soglie e le modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni
DI STEFANO SETTI | 12 FEBBRAIO 2026
Gli elenchi riepilogativi Intrastat restano un adempimento centrale nel presidio delle operazioni intracomunitarie. Il loro ruolo non è soltanto statistico, ma incide anche su profili sostanziali dell’IVA, come la fruizione del regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie. Nel 2026, tuttavia, si registra una semplificazione di particolare rilievo per gli acquisti intracomunitari di beni: la soglia che determina l’obbligo di trasmettere il modello INTRA-2 bis con periodicità mensile viene innalzata a 2.000.000 euro, con effetto già dagli elenchi in scadenza 25 febbraio 2026 (Determinazione ADM n. 84415/2026). La revisione si inserisce in un processo più ampio di razionalizzazione (già avviato dal 2022 con la riforma dei modelli e delle periodicità) e risulta possibile grazie all’utilizzo integrato dei micro-dati statistici UE (MDE) e dei “dati fattura” resi disponibili all’ISTAT, anche tramite cooperazione informatica con l’Agenzia delle Entrate.
Quadro normativo: perché esistono gli Intrastat e chi li presenta
La fonte primaria dell’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat è l’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 (convertito dalla Legge n. 427/1993), secondo cui i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in via generale, alla trasmissione degli elenchi riepilogativi secondo le modalità stabilite dalla normativa attuativa e dalle determinazioni doganali.
La presentazione può avvenire:
- direttamente da parte del soggetto obbligato, oppure
- tramite un soggetto delegato (commercialista, doganalista, intermediario), secondo quanto consente l’art. 2, comma 5, del D.M. 21 ottobre 1992.
Sul piano operativo, la trasmissione avviene esclusivamente con canali telematici secondo le regole fissate, tra l’altro, dalla Determinazione Agenzia delle Dogane 22 febbraio 2010, n. 22778/D, e successive specifiche tecniche. L’abilitazione ai servizi telematici (Entratel/Fisconline) costituisce presupposto tecnico per l’invio (Determinazione Agenzia delle Dogane 7 maggio 2010, n. 63336/D).
Intrastat e “rilevanza IVA”: non è solo un adempimento statistico
Un punto spesso sottovalutato riguarda l’impatto degli Intrastat sul regime IVA delle cessioni intracomunitarie. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2021 (efficace dal 1° dicembre 2021), l’art. 41, comma 2-ter, del D.L. n. 331/1993 prevede che, ai fini della non imponibilità, è necessario che il cedente abbia compilato l’elencoriepilogativo delle vendite oppure abbia debitamente giustificato la mancata o incompleta compilazione.
Il messaggio di fondo è chiaro: la non imponibilità intracomunitaria non può essere trattata come un automatismo “solo documentale” (fattura/VIES/trasporto), ma richiede anche coerenza con gli adempimenti dichiarativi periodici previsti dall’ordinamento per gli scambi intra-UE.
Operazioni da indicare: cosa entra e cosa resta fuori dagli elenchi
Gli Intrastat non sono un contenitore indistinto di tutte le operazioni con controparti estere. Le operazioni da includere dipendono dalla natura dell’operazione (beni/servizi), dal tipo di controparte (soggetto passivo/privato), e dalle regole di territorialità (in particolare art. 7-ter).
Operazioni attive: beni e servizi resi (INTRA-1)
In via generale, devono essere riportate:
a) Cessioni intracomunitarie di beni
- Modello: INTRA-1 bis: si tratta delle cessioni intracomunitarie che integrano i presupposti del D.L. n. 331/1993, secondo le regole dell’“IVA intracomunitaria”.
b) Prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi UE
- Modello: INTRA-1 quater: rilevano le prestazioni di cui all’art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972, rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri (B2B), quando la territorialità si sposta nello Stato del committente.
c) Call-off stock (deposito presso cliente UE con trasferimento proprietà al prelievo)
- Modello: INTRA-1 sexies: rilevano le operazioni in regime di call-off stock ai sensi dell’art. 41-bis D.L. n. 331/1993.
Le operazioni da indicare sono, in linea di principio, quelle registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento (art. 5, comma 1, D.M. 22 febbraio 2010).
Operazioni tipicamente escluse dai modelli INTRA-1: non vanno incluse, tra le altre:
- le prestazioni di servizi non generiche (deroghe di territorialità: art. 7-quater e 7-quinquies D.P.R. n. 633/1972);
- le operazioni verso privati consumatori;
- le prestazioni rese a soggetti extra-UE, anche se dotati di identificazione IVA o rappresentante fiscale in uno Stato UE (circolare n. 36/E/2010).
Operazioni passive: acquisti di beni e servizi ricevuti (INTRA-2)
Qui la logica cambia: per gli acquisti e i servizi ricevuti l’adempimento è, in sostanza, connesso a finalità statistiche e scatta solo oltre soglie.
a) Acquisti intracomunitari di beni
- Modello: INTRA-2 bis: obbligo soltanto a determinate condizioni dimensionali (si veda infra la nuova soglia 2026).
b) Prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetti UE
- Modello: INTRA-2 quater: anche qui, obbligo condizionato dal superamento della soglia statistica (che rimane quella già nota).
Servizi esenti/non imponibili: quando l’INTRA non si presenta: il D.M. 22 febbraio 2010, all’art. 5, comma 4 stabilisce che non sono oggetto di comunicazione nei modelli INTRA le prestazioni per le quali non è dovuta l’IVA nello Stato del committente.
La prassi ha chiarito che:
- se il committente è stabilito in Italia, non si presentano INTRA per prestazioni non imponibili o esenti secondo norme nazionali;
- se il committente è stabilito in altro Stato UE, il prestatore italiano deve accertare che la prestazione sia esente/non imponibile nello Stato del committente. In via prudenziale può acquisire una dichiarazione del committente; in mancanza, l’esclusione è ammessa solo se il fornitore ha “certezza” basata su elementi obiettivi (circolare n. 43/E/2010).
Modalità di presentazione: telematica e Intr@Web
La presentazione degli elenchi avviene esclusivamente in via telematica (Determinazione Agenzia delle Dogane 22 febbraio 2010, n. 22778/D,). La trasmissione può essere effettuata direttamente o tramite intermediari abilitati (Determinazione 7 maggio 2010, n. 63336/D).
Sul piano operativo, l’Agenzia delle Dogane rende disponibile l’applicazione Intr@Web, utile per:
- compilazione,
- controllo,
- invio telematico, sia per operatori economici sia per soggetti delegati.
Periodicità: regole generali e assetto “speciale” per gli acquisti (novità 2026)
Regola generale (operazioni attive): ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.M. 22 febbraio 2010, gli elenchi sono trasmessi:
- trimestralmente, se nei quattro trimestri precedenti (per ciascuna categoria) l’ammontare non supera 50.000 euro;
- mensilmente, negli altri casi.
Questa regola vale in particolare per:
- INTRA-1 bis (cessioni beni),
- INTRA-1 quater (servizi resi),
- e, con proprie specificità, per il call-off stock.
Acquisti di beni: la soglia cambia dal 2026
La vera discontinuità riguarda gli acquisti intracomunitari di beni (INTRA-2 bis). Con la Determinazione ADM n. 84415 del 3 febbraio 2026, la sogliache determina l’obbligo del modello INTRA-2 bis mensile viene innalzata a 2.000.000 euro di acquisti intracomunitari di beni nel trimestre, realizzati in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
La novità opera dagli elenchi da presentare entro il 25 febbraio 2026 (quindi già per il mese di gennaio 2026).
Il raffronto con il passato è significativo: fino al 2025 la soglia era 350.000 euro. Inoltre, dal 1° gennaio 2022 è stata abolita la periodicità trimestrale dell’INTRA-2 bis (Determinazione ADM n. 493869/2021): pertanto, chi rientra nell’obbligo lo fa solo con periodicità mensile, ma ora in una platea molto più ristretta grazie alla nuova soglia da 2 milioni.
Servizi ricevuti: soglia invariata e obbligo mensile
Per l’INTRA-2 quater (servizi intracomunitari ricevuti), resta fermo l’obbligo mensile se, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, l’ammontare trimestrale è ≥ 100.000 euro.
Soglie autonome per categoria: nessun “trascinamento”
Le soglie operano indipendentemente: il superamento per una categoria non influisce sulle altre (Provv. Agenzia Entrate n. 194409/2017; conferme nella prassi e nella disciplina applicativa). Quindi, ad esempio, un soggetto può non essere obbligato all’INTRA-2 bis (beni) ma restare obbligato all’INTRA-2 quater (servizi ricevuti), o viceversa.
Opzione per periodicità mensile
È sempre possibile optare per la presentazione mensile anche se non si superano le soglie, con vincolo per l’intero anno solare (art. 2, comma 3, D.M. 22 febbraio 2010; circolare n. 36/E/2010, parte II, par. 4).
Assenza di operazioni
In assenza di operazioni nel mese o trimestre, l’elenco non va presentato (circolare n. 36/E/2010, parte II, par. 6). Per chi inizia l’attività in corso d’anno, in linea generale opera la periodicità trimestrale fino al superamento delle soglie.
Perché la soglia può salire: micro-dati UE e “dati fattura” all’ISTAT
La Determinazione n. 84415/2026 esplicita una ratio di sistema: l’innalzamento della soglia è reso sostenibile dall’evoluzione delle fonti informative statistiche.
In sintesi:
- l’ISTAT, in attuazione del Regolamento (UE) 2019/2152, dispone dal 2022 della fonte MDE (Micro-Data Exchange), cioè micro-dati sulle cessioni verso l’Italia forniti dagli istituti statistici degli altri Stati UE;
- la finalità è ridurre l’onere statistico sugli operatori fornendo una base alternativa per stimare gli acquisti intracomunitari;
- parallelamente, l’ISTAT riceve mensilmente dall’Agenzia delle Entrate i “dati fattura” in forza della convenzione di cooperazione informatica (prot. 18 giugno 2024);
- la combinazione MDE + dati fattura consente di sostituire parzialmente il dato raccolto con l’INTRA-2 bis, giustificando l’innalzamento della soglia senza perdere qualità informativa.
Modelli e specifiche tecniche: cosa NON cambia con la Determinazione n. 84415/2026
La Determinazione n. 84415/2026 incide sulla soglia e, quindi, sulla platea degli obbligati, ma non modifica:
- i modelli,
- le specifiche tecniche,
- le regole di compilazione e trasmissione già vigenti.
Restano, quindi, applicabili i modelli e le specifiche introdotte dalla riforma 2022 (Determinazione ADM n. 493869 del 23 dicembre 2021), che aveva già ridisegnato vari campi informativi, semplificando alcuni contenuti soprattutto per gli acquisti.
Periodo di rilevazione: quando un’operazione va dentro l’INTRA
In linea di principio, la presentazione è collegata al momento in cui la fattura è stata registratao avrebbe dovuto essere registrata anche se l’annotazione non è stata effettuata (C.M. n. 73/1994, par. 10.4).
Una deroga rilevante è prevista dall’art. 50, comma 7, D.L. n. 331/1993 per acconti e fatturazioni anticipate, secondo le regole di rilevazione fissate dal D.M. 22 febbraio 2010.
Le istruzioni ai modelli, per gli acquisti, richiamano anche il momento di “entrata” dei beni nel territorio nazionale o il mese in cui si verifica il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta; se però l’intervallo tra acquisto ed esigibilità supera due mesi, rileva il mese di ingresso dei beni.
Scadenze di presentazione: calendario 2026
Gli elenchi sono presentati entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento (art. 50, comma 6-bis, D.L. n. 331/1993). Se il termine cade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Tabella – scadenze 2026 (mensili)
| Periodo | Scadenza |
| Gennaio | 25.02.2026 |
| Febbraio | 25.03.2026 |
| Marzo | 27.04.2026 |
| Aprile | 25.05.2026 |
| Maggio | 25.06.2026 |
| Giugno | 27.07.2026 |
| Luglio | 25.08.2026 |
| Agosto | 25.09.2026 |
| Settembre | 26.10.2026 |
| Ottobre | 25.11.2026 |
| Novembre | 28.12.2026 |
| Dicembre | 25.01.2027 |
Tabella – scadenze 2026 (trimestrali)
| Trimestre | Scadenza |
| I trimestre | 27.04.2026 |
| II trimestre | 27.07.2026 |
| III trimestre | 26.10.2026 |
| IV trimestre | 25.01.2027 |
Enti non commerciali e regimi speciali: INTRA, INTRA-12 e INTRA-13
Il sistema Intrastat coinvolge anche soggetti non tipicamente “impresa”, con regole specifiche.
Gli enti non commerciali sono tenuti agli INTRA per gli acquisti (art. 1, D.M. 22 febbraio 2010) quando:
- sono enti non commerciali soggetti passivi, anche se operano nell’attività istituzionale;
- sono enti non commerciali non soggetti passivi ma identificati ai fini IVA.
Per taluni acquisti (in particolare quelli per attività non commerciale con applicazione IVA in Italia), l’ente può essere tenuto a presentare il modello INTRA-12, ai sensi dell’art. 30-bis D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 49, comma 1, D.L. n. 331/1993, secondo le modalità del Provv. Agenzia delle Entrate n. 110450/2015.
Diverso è il caso degli enti non commerciali non soggetti passivi e non identificati: per acquisti intracomunitari sotto determinate condizioni, opera l’adempimento preventivo INTRA-13 (D.M. 16 febbraio 1993, aggiornato con Provv. 16 aprile 2010), soprattutto in relazione alla soglia dei 10.000 euro e all’eventuale opzione per l’IVA in Italia ex art. 38, comma 6, D.L. n. 331/1993.
Regime forfetario: Intrastat “solo servizi”
Per i contribuenti in regime forfetario (Legge n. 190/2014), la prassi ha chiarito l’obbligo Intrastat con riferimento alle prestazioni di servizi rese e ricevute (circolare n. 10/E/2016 c0002016040400010), mentre il perimetro sugli scambi di beni resta coerente con la natura del regime e con le regole specifiche sugli acquisti intra-UE.
Esempi operativi: autonomia delle soglie e impatto della nuova soglia beni 2026
Si consideri un soggetto passivo che in uno dei quattro trimestri precedenti abbia effettuato:
- acquisti intracomunitari di beni per 500.000 euro;
- servizi intracomunitari ricevuti per 400.000 euro.
Con il nuovo assetto:
- INTRA-2 bis (beni): non è dovuto perché la soglia 2026 è 2.000.000 euro;
- INTRA-2 quater (servizi ricevuti): resta dovuto con periodicità mensile perché supera 100.000 euro.
L’esempio rende evidente il principio: la semplificazione 2026 “pulisce” l’area acquisti beni per molti operatori, ma non tocca l’assetto dei servizi ricevuti.
Tabella finale “cosa cambia” (focus novità 2026)
| Profilo | Fino al 2025 | Dal 25.02.2026 |
| Soglia INTRA-2 bis (acquisti beni) per obbligo mensile | 350.000 € | 2.000.000 € |
| Periodicità INTRA-2 bis | Solo mensile (niente trimestrale dal 2022) | Solo mensile, ma per platea più ristretta |
| Fonte regolatoria | Determinazioni e specifiche 2022 (ADM n. 493869/2021) | Determinazione ADM n. 84415/2026 (solo soglia) |
Riferimenti normativi:
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, art. 50;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Determinazione Direttoriale 3 febbraio 2026, n. 84415/RU.
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