SCHEDA PRATICA
DI DEVIS NUCIBELLA | 19 GIUGNO 2026
Con uno specifico Decreto il MiMiT ha definito le modalità e i termini per la richiesta di fruizione dell’iper ammortamento previsto dalla Legge di bilancio 2026 per gli investimenti in specifici beni materiali ed immateriali e in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo.
Fonti ufficiali
D.M. MIMIT 4 maggio 2026; art. 1, commi 427– 436 e 454– 459, legge n. 199/2025
Premessa
Come noto, la Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi da 427 a 436, legge n. 199/2025) ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la reintroduzione del c.d. “iperammortamento”, e cioè:
| della maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisto dei beni agevolabili rilevanti esclusivamente ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni leasing, in sostituzione dei crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0. |
| Beneficiari | Titolari di reddito d’impresa: imprese individuali e società (di persone e di capitali, incluse società cooperative); enti non commerciali con attività commerciale non prevalente; ecc. |
| Beni agevolabili | Beni materiali/immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli All. IV e V alla legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’ autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (es.: biomasse; “fonte solare”; ecc.; in quest’ultimo caso, sono agevolabili i soli i impianti con moduli fotovoltaici) destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. E’ stato abrogato il vincolo all’acquisto di beni prodotti in un paese UE/SEE. |
| Ambito temporale | Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. |
| Territorialità | I beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia. |
Con Decreto firmato dal MiMiT il 4 maggio 2026 sono state stabilite le modalità attuative dell’agevolazione, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio e alle certificazioni ed eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
Comunicazioni richieste
Per fruire dell’agevolazioni sono necessarie:
- 3 comunicazioni per la prenotazione/conferma/completamento;
- 2 comunicazioni di monitoraggio.
| COMUNICAZIONE PREVENTIVA | L’impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con l’indicazione, tra l’altro: dei dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva; della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché della data prevista di interconnessione; della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, nonché della data prevista di entrata in funzione; dei dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. |
| COMUNICAZIONE DI CONFERMA | Per ciascuna comunicazione preventiva: entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE; l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva. LEASING Per i beni oggetto di locazione finanziaria, fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione di cui al presente comma, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto. |
| COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO | Alla fine: con il completamento degli investimenti, avvenuto con l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028; l’impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma corredate da attestazioni di possesso della documentazione di cui perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE. La comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma. Le comunicazioni di completamento riportano, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento. Beni destinati all’autoproduzione di energia Per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, rileva la data di fine lavori, intesa quale data di installazione di tutte le macchine e i dispositivi elettromeccanici e ultimazione delle opere civili funzionali all’esercizio degli impianti di produzione dell’energia in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell’impianto, incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e connessione alla rete. |
| RICEVUTA GSE A seguito della trasmissione delle suddette comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. Il GSE: verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora i dati e la documentazione trasmessa nei predetti termini risultino idonei a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni, comunica l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero la non ammissibilità della comunicazione. | |
| COMUNICAZIONE DI MONITORIAGGIO |
| Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri connessi all’agevolazione, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere: entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio; entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio. |
Le suddette comunicazioni (prenotazione/conferma/completamento e monitoraggio sia periodica che integrativa) sono trasmesse tramite la piattaforma informatica per la gestione della misura nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE, utilizzando i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione.
Misura dell’agevolazione
| Determinazione | La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva: ai fini della determinazione delle imposte sui redditi; a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta; è determinata sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti completati in ciascun anno e spetta nelle seguenti misure, differenziate per scaglione di investimento. |
| Aliquota dell’agevolazione | Soglia investimento Aliquota Fino a 2,5 mln € 180% Oltre 2,5 e fino a 10 mln € 100% Oltre 10 e fino a 20 mln € 50% Oltre 20 mln € — |
Documentazione richiesta
Oltre alle suddette comunicazioni per fruire dell’agevolazione è richiesta la predisposizione della seguente documentazione:
| Perizia tecnica asseverata | Le caratteristiche tecniche dei beni, l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, sono comprovate da: apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. |
| Certificazione contabile | L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dotato di idonee coperture assicurative.Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un Revisore legale dei conti o Società di revisione legale dei conti. |
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