1° Documento Riservato: IVA 2026: invio anticipato della dichiarazione per evitare la LIPE del quarto trimestre 2025

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Scadenza lunedì 2 marzo 2026 per la LIPE relativa al IV trimestre: dopo tale termine il quadro VP non sarà più utilizzabile

DI STEFANO SETTI | 23 GENNAIO 2026

Nel modello di Dichiarazione IVA 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, i contribuenti possono assolvere all’obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre compilando il quadro VP direttamente nella dichiarazione annuale. Questa scelta consente di evitare l’invio separato della LIPE, ma comporta l’obbligo di trasmettere la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, e in particolare entro il 2 marzo 2026 (cadendo il 28 febbraio 2026 di sabato), termine oltre il quale il quadro VP non è più utilizzabile.

Quadro VP

Il Quadro VP ha la stessa funzione della LIPE, ossia la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Per questo motivo, le istruzioni chiariscono che, ai fini della corretta compilazione del Quadro VP e dell’individuazione degli importi da indicare nei singoli campi, occorre fare diretto riferimento alle regole previste per il modello LIPE.

La compilazione del Quadro VP è una facoltà, non un obbligo. In alternativa, resta sempre possibile trasmettere la LIPE con il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (da ultimo aggiornato il 14 marzo 2024). Tuttavia, chi sceglie di utilizzare il Quadro VP deve rispettare un vincolo preciso: la Dichiarazione IVA 2026 va presentata entro il 2 marzo 2026 (cadendo il 28 febbraio di sabato). Oltre tale data, il Quadro VP non è più utilizzabile e il contribuente dovrà inviare separatamente la LIPE del quarto trimestre entro lo stesso termine, per evitare l’applicazione di sanzioni.

Preme ricordare che con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2024 (prot. n. 125654) è stato aggiornato il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), al fine di adeguarne il contenuto alle più recenti novità normative.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, la LIPE deve essere trasmessa con cadenza trimestrale e riguarda i dati delle liquidazioni IVA effettuate dai soggetti passivi, sia mensili sia trimestrali. Il nuovo modello trova applicazione già a partire dai dati del primo trimestre 2024, con scadenza di invio fissata al 31 maggio 2024.
La principale “novità” riguarda l’adeguamento della soglia minima di versamento dell’IVA periodica, modificata dal D.Lgs. n. 1/2024in vigore dal 13 gennaio 2024. In particolare:
per i contribuenti mensili, il limite oltre il quale l’IVA deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo è stato innalzato da 25,82 a 100 euro; se l’importo dovuto non supera tale soglia, il versamento è rinviato al mese successivo e, in ogni caso, entro il 16 dicembre dello stesso anno;
analogo innalzamento a 100 euro è previsto per i contribuenti trimestrali, che liquidano l’imposta ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 542/1999: anche in questo caso, se l’imposta dovuta non supera la soglia, il versamento è differito al trimestre successivo, con termine ultimo al 16 dicembre.
Oltre a tale intervento strutturale, il Provvedimento ha introdotto una serie di aggiornamenti di carattere formale e descrittivo, finalizzati ad allineare la modulistica al quadro normativo vigente. In particolare:
è stata aggiornata l’informativa sul trattamento dei dati personali;
è stata modificata la descrizione del rigo VP10ora denominato “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
è stato eliminato il codice 2 relativo agli “eventi eccezionali” dalle istruzioni di compilazione;
sono stati aggiornati il titolo e il contenuto delle istruzioni riferite al rigo VP10, in coerenza con le modifiche introdotte.
Nel complesso, le novità introdotte dal Provvedimento di marzo 2024 rafforzano il coordinamento tra LIPE e disciplina dei versamenti IVA, rendendo il modello più coerente con le soglie attualmente vigenti e contribuendo a una maggiore chiarezza e semplificazione operativa per i contribuenti.
Compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione IVA 2026In tal caso la Dichiarazione IVA 2026 (anno d’imposta 2025) va presentata entro il 2 marzo 2026.
Non compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione IVA 2026 n tal caso i contribuenti devono:
inviare la LIPE del quarto trimestre 2025 entro il 2 marzo 2026;
presentare la Dichiarazione IVA 2026 secondo i termini ordinari, e per meglio dire entro il 30 aprile 2026.
Domanda: qual è il rapporto tra quadro VP e quadri VH e VV della Dichiarazione IVA 2026 (anno d’imposta 2025)?
Risposta: è utile chiarire che il quadro VH della Dichiarazione IVA 2026 deve essere compilato solo quando il contribuente intende inviare, integrare o correggere dati delle liquidazioni periodiche IVA del 2025 che risultino omessi, incompleti o errati, come precisato dalla risoluzione Agenzia delle Entrate n. 104/E del 28 luglio 2017.
Quando si compila il quadro VH, è necessario indicare tutti i dati richiesti, anche quelli che non sono oggetto di rettifica e anche se già esposti nel quadro VP. In sintesi:
dichiarazione presentata entro il 2 marzo 2026: in caso di correzioni limitate al quarto trimestre, si compila il quadro VP; non vanno compilati i quadri VH o VV se non ci sono variazioni sui trimestri precedenti;
dichiarazione presentata dopo il 2 marzo 2026: eventuali integrazioni o correzioni dei dati delle liquidazioni periodiche devono essere effettuate tramite il quadro VH (o VV per l’IVA di gruppo).

Esempio di compilazione del Quadro VP della Dichiarazione IVA 2026 (anno d’imposta 2025)

DATISoggetto passivo IVA con liquidazione IVA trimestrale per opzione (art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542)
4° trimestre 2025
Operazioni attiveImporto VP2 (in euro)IVA esigibile VP4 (in euro)
Vendita beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota ordinaria (22%)60.00013.200
Vendita beni e servizi soggetti a reverse charge40.0000
Vendita beni e servizi non imponibili ed esenti IVA (di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972)15.0000
Vendita autovettura (con detrazione parziale IVA originaria del 40%)5.000440
Totali120.00013.640
Tale importo va, poi, aumentato dell’IVA sugli acquisti soggetti a reverse charge/autofattura pari nell’esempio ad euro 2.200 arrivando ad un importo pari ad euro 15.840
Operazioni attiveImporto VP2 (in euro)IVA esigibile VP4 (in euro)
Acquisto beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota ordinaria (22%)30.0006.600
Acquisto beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota agevolata del 10%5.000500
Acquisto beni e servizi soggetti a reverse charge/autofattura con aliquota IVA del 22%10.0002.200
Tale importo va indicato sia nel quadro VP4 che nel quadro VP5
Acquisto beni e servizi non imponibili ed esenti IVA (di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972)7.0000
Totali52.0009.300

Ambito soggettivo

Sono interessati alla compilazione del Quadro VP i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione IVA ovvero tenuti alla presentazione della LIPE. Tenendo presente che la compilazione di tale quadro è facoltativama qualora compilato (senza presentazione della LIPE) la Dichiarazione IVA 2026 (anno d’imposta 2025) andrà presentato entro il 2 marzo 2026 (cadendo il 28 febbraio di sabato).

In base a quanto appena scritto ne discende che rimangono esonerati dalla compilazione del Quadro VP i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. Nel dettaglio si tratta:

  • dei i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi 5489, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • dei produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972;
  • degli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, comma 6, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • delle imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
  • dei soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibiliesentinon soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • dei soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

LIPE

Si ricorda che la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA prevede che dall’anno d’imposta 2017 i soggetti passivi IVA devono trasmettere in via telematica, entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogatividelle operazioni di liquidazione IVA effettuate.

In linea generale, sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione IVA ovvero che effettuano le liquidazioniIVA.

Sono esonerati, invece, dalla presentazione della comunicazione delle liquidazioni IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA (ad es. minimi e forfetari) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le citate condizioni di esonero.

I soggetti passivi IVA tenuti all’adempimento devono trasmettere una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, utilizzando l’apposito modello da ultimo approvato, dal Provvedimento direttoriale del 14 marzo 2024. Tutto ciò, indipendentemente dalla periodicità delle liquidazioni, mensile o trimestrale.

La comunicazione va effettuata anche nel caso in cui la liquidazione IVA sia con eccedenza a credito. Invece, la comunicazione non va effettuata qualora il contribuente non debba indicare alcun dato per il trimestre di riferimento, ad esempio per totale assenza di operazioni attive e passive; l’obbligo sussiste, però, qualora si debba riportare il credito proveniente dal trimestre precedente.

Il modello di comunicazione, che va trasmesso telematicamente, direttamente dal contribuente ovvero tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998, è suddiviso in due parti.

  • Frontespizio – all’interno del frontespizio vanno riportati:
    • l’anno d’imposta cui la comunicazione si riferisce;
    • la partita IVA del contribuente;
    • il codice fiscale del soggetto che eventualmente presenta la comunicazione per suo conto e i dati relativi all’impegno alla trasmissione telematica.

Sono, inoltre, presenti alcune sezioni per coloro che applicano il regime dell’IVA di gruppo. Al riguardo le istruzioni al modello precisano come compilare in tal caso il modello.

  • Quadro VP – il quadro VP (che va compilato per ogni liquidazione IVA periodica) contiene, invece, i dati relativi alla liquidazione IVA e più nel dettaglio:
    • ammontare operazioni attive e passive;
    • IVA esigibile;
    • IVA detratta;
    • IVA dovuta o a credito;
    • debiti o crediti del periodo precedente;
    • versamenti auto UE;
    • crediti di imposta;
    • interessi trimestrali;
    • acconto IVA dovuto;
    • IVA da versare.

Da ultimo, si ricorda che per l’omessaincompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA la sanzione va da unminimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000, inoltre, la sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita. Fermo restando la possibilità di procedere a ravvedimento operoso (sul punto si veda la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

Tabella: profili sanzionatori per la comunicazione delle liquidazioni IVA

CasisticaSanzione (di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
Omessa, incompleta ovvero infedele comunicazioneIn tal caso la sanzione amministrativa va da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000.
Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinariaLa sanzione è ridotta alla metà del minimo (quindi, pari ad euro 250 che corrisponde alla metà di euro 500).
Trasmissione correttiva entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria
Invio, integrazione, correzione dei dati attraverso dichiarazione annuale IVA (chiarimento risoluzione n. 104/E/2017Torna applicabile la sola sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da euro 500 ad euro 2.000) e non anche quella di errata dichiarazione IVA.
Omessa sanatoria in dichiarazione IVA delle irregolarità della comunicazione (chiarimento risoluzione n. 104/E/2017)In tal caso occorre presentare una dichiarazione annuale IVA integrativa, applicando oltre la sanzione la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da euro 500 ad euro 2.000) nonché quella di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997.

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