1° Documento Riservato: La compensazione dei crediti INPS da quadro RR e le regole per i rimborsi

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Regole, novità e chiarimenti operativi su utilizzo e rimborso dei crediti previdenziali.

DI SANDRA PENNACINI | 18 LUGLIO 2025


I crediti previdenziali emergenti dal modello Redditi (quadro RR) continuano ad essere liberi da alcuni vincoli che invece caratterizzano la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti erariali. Di seguito la disamina del quadro d’insieme e le nuove informazioni diramate dall’INPS con riferimento ai rimborsi.

Premessa

A partire dal 1° luglio 2024, le disposizioni in materia di compensazione dei crediti con modello F24 hanno subito significative modifiche, introdotte dall’articolo 1, commi 94 -98 , della Legge di Bilancio 2024, Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, e dall’articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 39/2024 (decreto Agevolazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2024 n. 67. Tali disposizioni, tuttavia, impattano solo in minima misura sulle regole di compensazione dei crediti INPS emergenti dal quadro RR di Redditi, per espressa previsione normativa oppure a seguito della mancata adozione dei necessari provvedimenti attuativi. Di seguito il punto sulle regole applicabili in sede di modello Redditi 2025, anno di imposta 2024. 

Compensazione crediti INPS e modalità di trasmissione del modello F24

Secondo la previgente formulazione dell’articolo 11 del D.L. n. 66/2014, l’obbligo di presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate vigeva solo nel caso in cui il modello di versamento fosse totalmente compensativo, ovvero con saldo pari a zero.

A seguito delle modifiche apportate alla norma ad opera dell’articolo 1 , comma 95, della L. 213/2023, da oltre un anno (più precisamente a partire dal 1° luglio 2024) tutti i modelli F24 che evidenziano qualsiasi tipo di credito in compensazione, indipendentemente dal saldo finale della delega di versamento, devono obbligatoriamente transitare dai canali dell’Agenzia delle Entrate. Quanto sopra vale anche per i crediti INPS emergenti dal quadro RR di Redditi (art. 1 , comma 94, L. 213/2023). 

Compensazione crediti INPS e obblighi di trasmissione telematica del modello Redditi

Secondo quanto disposto dall’articolo 1 , comma 97, della Legge di Bilancio 2024, la compensazione dei crediti maturati nei confronti dell’INPS può essere effettuata, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, a partire dal decimo giorno successivo a quello di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Tuttavia, il successivo art. 1 , comma 98, della L. 213/2023 aveva subordinato l’operatività dei vincoli cui sopra alla definizione della decorrenza e delle modalità operative, da stabilirsi con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale INPS e dal Direttore generale dell’INAIL. 

, Poiché i necessari provvedimenti non sono stati a tutt’oggi adottati, di fatto la nuova limitazione che impone la trasmissione del dichiarativo e l’attesa di dieci giorni prima di poter procedere a compensazione dei crediti INPS non è ancora operativa.

Di conseguenza, è possibile compensare i crediti INPS emergenti dal quadro RR del modello Redditi 2025, anno di imposta 2024, senza dover preliminarmente trasmettere telematicamente il dichiarativo, fermo restando l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici AdE in ragione di quanto evidenziato nel paragrafo precedente. 

Compensazione INPS: quanto è obbligatorio richiedere il rimborso

Nella gestione dei crediti INPS è fondamentale distinguere tra crediti compensabili e quelli per i quali diviene inevitabile la richiesta di rimborso. 

In sede di modello Redditi 2025, tutte le somme INPS a credito, riferite ad anni d’imposta precedenti al 2023 e che non sono state compensate, non vanno ad alimentare il nuovo credito. In altri termini, quando i crediti INPS sono “vecchi”, gli stessi non vengono “rigenerati” confluendo nel nuovo credito, bensì devono essere necessariamente oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (per l’istanza di auto conguaglio, cfr. la circolare n. 182 del 10 giugno 1994 ). 

Per quanto riguarda i crediti compensabili, tale compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello F24 (anche a saldo zero); non è quindi possibile effettuare alcuna compensazione in forma verticale interna ed esporre sul modello di delega di pagamento il solo differenziale.

Le domande di rimborso devono essere presente esclusivamente online avvalendosi degli appositi servizi messi a disposizione sul sito www.inps.it (il percorso integrale da seguire per artigiani e commercianti e quello previsto per gli iscritti alla GS è dettagliato nella Circolare INPS n. 105 del 27 giugno 2025). 

Rimborsi INPS, le verifiche sull’IBAN

Restando in tema di rimborsi, occorre evidenziare che recentemente l’INPS ha comunicato, tramite un’informativa diramata dal CNDCEC il 15 luglio 2025, di aver automatizzato il processo di verifica di titolarità dell’IBAN del conto corrente o dello strumento finanziario sul quale si richiede il pagamento.

Il conto corrente sul quale viene richiesto l’accredito del rimborso deve essere necessariamente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso, al fine di contrastare possibili intenti fraudolenti.

In tale ottica, affinché l’INPS possa perfezionare il rimborso, l’utente riceverà una comunicazione con la quale verrà invitato ad inserire in procedura, nella sezione “Esito domande”, un codice IBAN che risulti allo stesso intestato o cointestato. In tale sede sarà possibile inserire un nuovo codice IBAN (la cui titolarità sarà oggetto di verifica) oppure selezionarne uno già in precedenza verificato.

Nel caso in cui il contribuente sia effettivamente intestatario del codice IBAN inserito originariamente nella procedura, ma “non verificato”, lo stesso sarà invitato a trasmettere copia in formato PDF del modulo di identificazione finanziaria (MV70), reperibile sul sito INPS, alla sezione Prestazioni/Moduli. Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto, nonché validato dall’istituto bancario/finanziario, dovrà poi essere inviato tramite PEC alla sede INPS di competenza per completare l’iter di riconoscimento finalizzato all’erogazione del rimborso. 

Divieti di compensazione e la loro (non) applicabilità ai crediti INPS

L’articolo 1 , comma 94, della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto il divieto di compensazione in presenza di debiti erariali di ammontare superiore a 100.000 euro. La norma (art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006), come risultante dalle ulteriori modifiche introdotte dall’articolo 4 del decreto Agevolazioni, prevede (a partire dal 1° luglio 2024) che la compensazione dei crediti è inibita per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, per un ammontare superiore a 100.000 euro (si deve trattare di debiti per i quali sono scaduti i termini di pagamento e che non sono oggetto di provvedimenti di sospensione o piani di rateazione regolarmente in corso).

Tuttavia, tale divieto riguarda solo determinate tipologie di imposte: imposte sui redditi, addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive sui redditi, IVA e altre imposte indirette.

Per quanto qui di interesse. è fondamentale sottolineare che sia il divieto di compensazione in presenza di debiti erariali superiori a 100.000 euro, sia la disposizione di cui all’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010 (che prevede il divieto di compensazione dei crediti se risultano iscrizioni a ruolo per debiti erariali superiori a 1.500,00 euro, con sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato), non si applicano ai crediti INPS

Infatti, la circolare AdE 16/E del 28 giugno 2024 ha chiarito che la norma che ha introdotto il divieto di compensazione in presenza di debiti superiori a 100.000 euro esclude espressamente dal nuovo vincolo i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del secondo comma dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, ovvero i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Pertanto, l’utilizzo in compensazione dei crediti INPS continua ad essere consentita anche in presenza di debiti erariali di ammontare superiore a 100.000 euro. Similmente, il divieto ex art. 31 D.L. n. 78/2010 è esclusivamente riferito a imposte sui redditi, addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive sui redditi, IVA e altre imposte indirette, e non ai crediti INPS.

In sintesi, con riferimento all’utilizzo dei crediti INPS emergenti dal quadro RR del modello Redditi, il quadro d’insieme è il seguente:

  • obbligo di trasmissione del modello F24 esclusivamente tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate;
  • nessuna necessità di trasmettere preliminarmente il dichiarativo (fintanto che non saranno emanate le norme attuative che stabiliranno anche la decorrenza del nuovo vincolo);
  • nessun divieto di compensazione anche in presenza di debiti erariali di ammontare superiore a 100.000 euro e nessuna problematica in termini sanzionatori in caso debiti erariali superiori a 1.500 euro.

Riferimenti normativi

  • Legge 213 del 30 dicembre 2023, art. 1, commi 9498 ;
  • D.L. 29 marzo 2024 n. 39, art. 4.

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