CIRCOLARE MONOGRAFICA
Precompilata IVA estesa ai titolari di partita IVA in regime di vantaggio o forfetario: dati precaricati ma controlli e integrazioni restano essenziali
DI ANDREA AMANTEA | 14 LUGLIO 2026
La dichiarazione precompilata per i contribuenti in regime forfetario rappresenta un’importante evoluzione del sistema dichiarativo, ma richiede ancora un significativo intervento da parte del contribuente o dell’intermediario. I dati reddituali acquisiti da fatturazione elettronica e corrispettivi costituiscono una base di partenza che deve essere verificata e integrata, con un necessario intervento nel quadro LM ed RR del modello Redditi. Particolare attenzione va riservata alla gestione degli obblighi informativi previsti per il regime forfetario con la compilazione del quadro RS. Il necessario intervento sul dichiarativo rende di fatto vane le previsioni dell’estensione dei vantaggi sui controlli formali esperibili da parte degli Uffici sulla dichiarazione precompilata.
La dichiarazione precompilata per i titolari di partita IVA
L’art. 1 del D.Lgs. n. 175/2014, a decorrere dal 2015, ha introdotto la c.d. dichiarazione dei redditi precompilata modello 730.
Dal 2024, ex art. 19 del D.Lgs. n. 1/2024, la dichiarazione dei redditi precompilata riguarda anche i soggetti tenuti alla presentazione del modello Redditi, nello specifico i titolari di partita IVA in regime di vantaggio o forfetario.
Oltre ai dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili, dal 2025 sono inseriti nel modello Redditi precompilato anche i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche trasmesse tramite lo SDI e dai corrispettivi giornalieri inviati nell’anno (vedi punto 3.5 del Provvedimento Prot. n. 128479/2026 del 28 aprile 2026).
Ai fini dell’utilizzo di tali dati, nella precompilazione, l’Agenzia delle Entrate ha adottato la presunzione che il pagamento sia stato effettuato alla data di emissione della fattura o del corrispettivo.
Rispetto al periodo d’imposta 2025, la dichiarazione è stata messa a disposizione dei contribuenti con le seguenti scadenze:
- A partire dallo scorso 30 aprile 2026, nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la dichiarazione precompilata “modello 730-2026” che può essere inviata a partire dallo scorso 14 maggio e fino al 30 settembre 2026.
- Il “modello Redditi persone fisiche 2026” precompilato è disponibile, invece, dallo scorso 20 maggio 2026 e può essere inviato dal 27 maggio al 2 novembre 2026 (poiché il 31 ottobre è un sabato e il 1° novembre è un giorno festivo).
Nel sistema della precompilata, i titolari di partita IVA in regime forfetario e di “vantaggio” possono utilizzare Redditi PF Web ossia l’applicazione che consente di completare i principali quadri del modello Redditi PF precompilato; al contrario chi applica gli ISA deve scaricare invece il software Redditi PF Online, è consentito però visualizzare e salvare il modello Redditi con i dati precompilati (vedi schermata successiva).
Anche per i titolari di partita IVA valgono i vantaggi sui controlli dei dati precaricati riferiti agli oneri comunicati dai soggetti terzi (ad esempio spese universitarie, di istruzione, sanitarie, ecc.).
| Vantaggi controlli dichiarazione precompilata (Redditi e 730) | |||
| Dichiarazione inviata dal contribuente | Dichiarazione inviata dall’intermediario | ||
| Senza modifiche | No controlli su oneri agevolati. Resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. | Senza modifiche | No controlli formali su oneri agevolati. Resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. |
| Con modifiche | Controlli su oneri modificati relativamente ai documenti che giustificano la modifica. | Con modifiche | Controlli documentali nei confronti degli intermediari abilitati, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati rispetto alla dichiarazione precompilata ovvero sulle spese che sono state modificate rispetto ai dati precaricati. |
In data 6 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti una nuova Guida sulla dichiarazione precompilata, specificamente dedicata al modello Redditi persone fisiche precompilato che riassume le varie peculiarità e i diversi passaggi operativi fino ad arrivare all’invio del dichiarativo.
La dichiarazione precompilata per i contribuenti in regime forfetari. Un caso pratico
Prendiamo a riferimento un caso pratico: un intermediario del commercio in regime forfetario che è al contempo percettore di un reddito da pensione di vecchiaia.
Partendo dal foglio informativo il contribuente o chi per lui può prendere contezza dei dati reddituali e di spesa utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
I dati relativi alla fatturazione elettronica e ai corrispettivi sono riportati nel quadro LM, al rigo LM 22 e seguenti.
Considerato che ai fini dell’utilizzo di tali dati, nella precompilazione, l’Agenzia delle Entrate ha adottato la presunzione che il pagamento sia stato effettuato alla data di emissione della fattura o del corrispettivo, il contribuente o chi per lui dovrà verificare gli incassi effettivi ed eventualmente intervenire sui “componenti positivi” precaricati.
Si noti come, nel nostro caso non è stata precompilata la colonna relativa all’indice di redditività per il calcolo del reddito lordo: il contribuente dovrà intervenire manualmente inserendo le informazioni necessarie.
Si ponga attenzione al fatto che nel rigo LM22, colonna 1 (codice attività) va indicato il codice dell’attività svolta desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 e non ATECO 2025.
Di conseguenza, nel rigo LM22, colonna 2, va indicato il coefficiente di redditività dell’attività indicata al rigo LM22 colonna 1.
Nel caso di specie nel passaggio dalla classificazione ATECO 2007 a quella 2025, il codice attività è rimasto invariato.
Inoltre, come specificato nelle FAQ relative alla dichiarazione precompilata, in presenza di più codici attività, tutti i componenti positivi sono riportati nella colonna 3 del rigo LM22 (componenti positivi), in quanto non è possibile attribuire, in base alle fonti di input (le fatture elettroniche e i corrispettivi), i ricavi e/o i compensi percepiti per ogni codice ATECO.
Di conseguenza, nella suddetta eventualità, sarà necessario suddividere i ricavi e/o i compensi percepiti compilando un distinto rigo per le attività rientranti nello stesso gruppo merceologico.
In sostanza, i dati precompilati sono ben pochi, per cui si rende necessario un intervento specifico nel dichiarativo. Non si sottrae alla carenza di dati anche l’eventuale indicazione di ritenute erroneamente subite dal contribuente in regime forfetario: posto la mancanza di una certificazione unica in virtù delle previsioni di cui al comma 6-septies, art. 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente dovrà prestare massima attenzione all’indicazione degli importi corretti.
L’importo andrà indicato in dichiarazione dei redditi, e in particolare, nel rigo RS40 del modello Redditi 2026 “Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario casi particolari”, e riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41 “Ritenute consorzio”.
Qualora sia compilato il quadro RN, l’importo da indicare a rigo LM41 va esposto al netto dell’importo delle ritenute indicate nel quadro RS già compreso a rigo RN33, col. 4.
Gli acconti di imposta versati nel 2025 o successivamente in ravvedimento, prima della predisposizione della dichiarazione precompilata, sono invece collocati correttamente nel rigo LM 45.
Si suggerisce sempre di verificare che gli importi precaricati corrispondono alle risultanze delle ricevute degli F24 di cui si è in possesso.
La gestione dei contributi previdenziali versanti nel corso del periodo d’imposta
Particolare attenzione va prestata all’indicazione dei contributi previdenziali versati nel corso del periodo d’imposta.
La criticità nasce dal fatto che nella precompilata tali oneri deducibili sono abitualmente riportati nel quadro RP e quindi dovranno essere ricollocati nel rigo LM35.
Una volta travasati i contributi nel quadro LM 35, si suggerisce di fare un raffronto con il prospetto dei c.d. versamenti complessivieffettuati nel corso del periodo d’imposta disponibile nel cassetto previdenziale artigiani e commercianti.
L’eventuale eccedenza rispetto a quanto non ha trovato capienza nel reddito indicato nel quadro LM, deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo nel quadro RP ai fini IRPEF, ai sensi dell’art. 10 del TUIR se ci sono redditi da tassare ad IRPEF.
Nel nostro esempio, il quadro RR risulta compilato in alcune delle sue parti principali, ma dovrà essere controllato e completato sulla base dei versamenti riconducibili:
- alla contribuzione entro il minimale reddituale
- e di quella dovuta sulla parte eccedente tale minimale.
- partendo dall’indicazione del reddito d’impresa in col. 3 (sezione dati generali della singola posizione contributiva-vedi rigo LM34).
Particolare attenzione va prestata rispetto ad eventuali contributi previdenziali dedotti nel quadro LM in anni precedenti e poi eventualmente rimborsati, che vanno inseriti con segno negativo (Interpello n. 400/2019).
Sulla base delle indicazioni di cui alla risposta citata, i contribuenti in regime forfetario:
- dovranno indicare il rimborso nel rigo LM35
- in diminuzione dell’importo relativo ai contributi INPS deducibili per l’anno oggetto di dichiarazione.
Indicazioni ribadite anche nelle Istruzioni di compilazione del modello Redditi 2026: gli eventuali contributi previdenziali versati e dedotti in anni precedenti, in costanza del regime forfetario, e restituiti dall’ente previdenziale, sono assoggettati ad imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione e, a tal fine, i relativi importi concorrono, con segno negativo, all’importo dei contributi da indicare in colonna 1 (Risposta interpello 9 ottobre 2019, n. 400).
Le criticità quadro RS
Ulteriori criticità operative legate alla compilazione della dichiarazione precompilata riguarda il quadro RS.
Infatti, non sono presenti nella dichiarazione dei redditi precompilata le informazioni di cui ai righi RS371 e seguenti del quadro RS.
Gli specifici obblighi informativi previsti in capo ai contribuenti forfetari sono contenuti al comma 73 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 e ss.mm.ii.
Disposizioni nel rispetto delle quali, i righi da RS371 a RS373 devono essere compilati da tutti i contribuenti forfetari per comunicare i compensi corrisposti a lavoratori autonomi per i quali non è stata operata la ritenuta d’acconto.
Nel rigo RS371 dovranno essere indicati:
- a colonna 1: il codice fiscale del professionista,
- a colonna 2: l’importo erogato.
Tale adempimento sostituisce, di fatto, la Certificazione Unica, non essendo il forfetario sostituto d’imposta.
Gli obblighi informativi in argomento si completano con la compilazione:
- del quadro RS, righi da RS375 a RS378 per gli imprenditori “forfetari”;
- del quadro RS, rigo RS381 per i lavoratori autonomi operanti nello stesso regime di “favore”.
Nel nostro esempio, dovrà essere compilata la parte relativa agli esercenti attività di impresa come da documentazione fiscale in possesso del contribuente (vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E/2016).
Infine, chi ha beneficiato di contributi a fondo perduto o altri incentivi considerati Aiuti di Stato deve compilare anche il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401) la cui indicazione è presupposto per la registrazione dell’aiuto nel R.N.A da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel complesso, i vantaggi sui controlli così come individuati nel primo paragrafo sugli oneri precaricati non troveranno quasi mai applicazione per i titolari di partita IVA considerato che: bisognerà intervenire sul dichiarativo, con delle modifiche “rilevanti” non solo sui quadri reddituali ma anche su quelli di diversa natura, come visto per il quadro RR ed RS; non si può prescindere dalla considerazione che a meno che non possiedano altri redditi soggetti a IRPEF, per i forfetari non sono ammesse detrazioni o deduzioni IRPEF se non per i contributi previdenziali pagati nel periodo d’imposta.
Check-list operativa – Dichiarazione precompilata forfetari
Utilizzare la seguente check-list prima dell’invio del modello Redditi PF.
| N. | Attività di controllo | Verifica da effettuare | Quadri | Riferimento | Esito ✓ |
| 1 | Foglio informativo | Confrontare dati precaricati con documentazione del contribuente | Generale | Art. 19, D.Lgs. n. 1/2024 | |
| 2 | Ricavi/Compensi | Verificare importi derivanti da fatture (S.d.I) e corrispettivi | LM22 | Provv. AdE 28 aprile 2026 | |
| 3 | Indice redditività | Verifica codice ATECO 2007 | LM22 | Legge n. 190/2014 | |
| 4 | Acconti | Verificare F24 e corretto riporto | LM45 | Versamenti | |
| 5 | Contributi INPS | Ricollocare importi da RP a LM35 Verificare cassetto previdenziale | LM35/RP | Art. 10 TUIR | |
| 6 | Quadro RR art. e comm. contributi INPS | Inserire redditi d’impresa Controllare minimale Eccedenza e saldo | RR | Istruzioni Redditi PF | |
| 7 | Quadro RS | Compilare RS371-381 e RS401 se dovuto | RS | Legge n. 190/2014, comma 73 | |
| 8 | Controllo finale | Quadratura dichiarazione e allegati | Tutti | Check finale |
Riferimenti normativi
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 73;
- D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, art. 19;
- D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 1;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 28 aprile 2026, n. 128479.
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