1° Documento Riservato: La Legge di Bilancio 2026 passa al Senato

PRIMA LETTURA

di Carla De Luca | 23 Dicembre 2025

La Legge di Bilancio 2026, dal valore complessivo di circa 22 miliardi, è stata approvata al Senato il 23
dicembre 2025 con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astensioni. È stata rinnovata la fiducia al
Governo approvando l’emendamento interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del
Bilancio 2026 (A.S. 1689). Alla Camera arriverà per il voto finale il 30 dicembre 2025. Il provvedimento combina misure fiscali di rilievo – tra cui la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% per i redditi fino a 50.000 euro – con interventi su rottamazione dei debiti fiscali, affitti brevi,
disciplina per banche e assicurazioni, bonus edilizi e aiuti alle famiglie. Viene inoltre introdotto un iperammortamento rafforzato per gli investimenti in beni strumentali effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, con percentuali maggiorate in funzione dell’importo investito e condizionato alla
produzione dei beni nell’UE o nello SEE.

Parallelamente, la Legge interviene sul versante del contrasto all’evasione e sul rafforzamento del gettito, attraverso la rimodulazione di agevolazioni e di imposte sostitutive, l’inasprimento selettivo del prelievo su banche e assicurazioni (aumento aliquota IRAP, sospensione di deduzioni connesse a DTA), il riordino delle regole di determinazione del reddito d’impresa, della deducibilità degli interessi passivi e
delle svalutazioni su crediti e obbligazioni.

Le novità in sintesi:

Manovra 2026
Art. 1, commaFattispecieSintesi
1Saldo netto e ricorso al mercatoFissa livelli massimi di saldo netto da finanziare e ricorso al mercato per 2026-2028 come da allegato I.
2Riserve auree BankitaliaPrecisa che le riserve auree gestite e detenute da Banca d’Italia appartengono al Popolo italiano.
3Aliquota IRPEF scaglioniRiduce dal 35% al 33% l’aliquota dell’art. 11, comma 1, lett. b), TUIR.
4Taglio detrazioni oltre 200.000 euroIntroduce il comma 5-bis all’art. 16-ter TUIR, riducendo di 440 euro le detrazioni per oneri per redditi oltre 200.000 euro.
5Fondo beni alimentariIncrementa di 500 milioni annui 2026-2027 il fondo art. 1, comma 450, Legge n. 197/2022 per acquisto beni alimentari di prima necessità.
6Rifinanziamento autorizzazione spesa collegataAumenta di 2.231.000 euro per 2026-2027 l’autorizzazione di spesa ex art. 1, comma 451-bis, Legge n. 197/2022, a valere sul fondo del comma 5.
7Imposta sostitutiva su incrementi retributiviAssoggetta al 5% sostitutivo gli incrementi retributivi 2026 da rinnovi 2024-2026 per dipendenti privati con reddito 2025 fino a 33.000 euro.
8Limite misura Legge n. 207/2024, art. 1, comma 385 Restringe al solo 2025 l’ambito temporale del comma 385 Legge n. 207/2024 (prima 2025-2027).
9Premi produttività 2026-2027Riduce all’1% l’imposta sostitutiva sui premi di produttività e utili fino a 5.000 euro erogati nel 2026-2027.
10Sostitutiva 15% su lavoro notturno/turniIntroduce imposta sostitutiva 15% su specifiche maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni 2026 entro 1.500 euro.
11Requisiti e limiti sostitutiva comma 10Definisce platea (dipendenti privati fino a 40.000 euro 2025), esclusioni e coordinamento con premi di risultato.
12Regole accertamento imposte sostitutiveEstende alle imposte sostitutive dei commi 7, 10 e 11 le norme su accertamento, riscossione e contenzioso delle imposte sui redditi.
13Proroga misura Legge n. 76/2025Estende al 2026 l’applicazione dell’art. 6, comma 1, terzo periodo, Legge n. 76/2025.
14Fringe benefit mensa/indennità menseAumenta da 8 a 10 euro il limite ex art. 51, comma 2, lett. c), TUIR per i buoni pasto.
15Proroga agevolazione Legge n. 232/2016Estende al 2026 il regime agevolativo di cui all’art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016.
16GAUDI come prova installazioneModifica il D.L. n. 63/2024 prevedendo che la registrazione GAUDI attesti il completamento lavori impianti oltre 31.12.2025.
17Proroga agevolazione locazioni Legge n. 178/2020Estende al 2026 l’agevolazione (e riduce da quattro a due appartamenti) del comma 595 Legge n. 178/2020.
18Bonus lavoro turismo 2026Riconosce credito integrativo speciale (15% retribuzioni lorde) per lavoro notturno e straordinario festivo nel turismo e somministrazione 1.1-30.9.2026.
19Limite reddito bonus turismoLimita il beneficio del comma 18 ai dipendenti privati con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro.
20Modalità riconoscimento bonus turismoPrevede richiesta del lavoratore e indicazione in CU per il trattamento integrativo speciale del comma 18.
21Compensazione credito bonus turismoConsente al sostituto d’imposta di compensare il credito derivante dal bonus turismo ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997.
22Rimodulazione percentuali bonus casa/ecoRimodula per 2025-2027 le aliquote e la distribuzione temporale delle detrazioni per interventi di efficienza/recupero edilizio nel D.L. n. 63/2013.
23Estensione nozione condono edilizioIntegra art. 5, comma 10, D.L. n. 70/2011 includendo titoli “conseguiti” e vari condoni (Legge n. 47/1985Legge n. 724/1994D.L. n. 269/2003).
24Incremento plafond 5 per milleAumenta da 525 a 610 milioni annui il limite di spesa per il 5 per mille ex Legge n. 190/2014.
25Aumento soglia regime impatriati altospendentiModifica art. 24-bis TUIR elevando a 300.000 euro l’imposta sostitutiva base e a 50.000 euro quella sulle integrazioni familiari.
26Decorrenza nuove soglie art. 24-bisApplica le modifiche del comma 25 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dalla data di entrata in vigore della Legge.
27Proroga misura Legge n. 207/2024, comma 12Estende al 2026 la disciplina originariamente prevista per il solo 2025 dal comma 12 Legge n. 207/2024.
28Token di moneta elettronica in euroIntroduce regime al 26% per plus/minusvalenze su token di moneta elettronica in euro e irrilevanza della mera conversione euro/token.
29Aumento aliquota Tobin taxRaddoppia aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie (0,2→0,4% e 0,02→0,04%) ex Legge n. 228/2012.
30Allineamento aliquote tributi erariali minoriAllinea alle nuove aliquote della Tobin tax quelle previste nel T.U. tributi erariali minori D.Lgs. n. 174/2024
31Decorrenza nuove aliquote finanziarieApplica le modifiche dei commi 29 e 30 ai trasferimenti/operazioni dal 1° gennaio 2026.
32Criptovalute e rimesse nell’ISEEInserisce giacenze in valuta estera, criptovalute e rimesse nel patrimonio finanziario per l’ISEE (modifica art. 5, comma 1, D.L. n. 201/2011).
33Decreto attuativo ISEE-criptoPrevede Decreto Lavoro-MEF per aggiornare il D.P.C.M. n. 159/2013 e includere valute, cripto e rimesse nell’ISEE, sentita la Conferenza unificata.
34Adeguamento enti erogatori prestazioni socialiImpone agli enti erogatori di adeguare entro 90 giorni la disciplina delle prestazioni agevolate alle nuove regole su patrimonio mobiliare.
35Assegnazione/trasformazione società e immobiliReintroduce regime agevolato per assegnazione/cessione di immobili e beni registrati ai soci e trasformazione in società semplice entro 30.9.2026.
36Imposta sostitutiva su plusvalenze beni assegnatiPrevede sostitutiva 8% (10,5% se non operative) sulla differenza valore normale/costo fiscale e 13% sulle riserve in sospensione.
37Valore normale immobili e registroConsente di usare rendita catastale x moltiplicatori come valore normale e disciplina corrispettivo minimo ai fini dell’imposta sostitutiva.
38Effetti su costo fiscale partecipazioniAumenta il costo fiscale delle quote per la parte tassata a sostitutiva e disciplina riduzione costo per valore dei beni ricevuti.
39Imposte indirette ridotte sulle assegnazioniDimezza aliquote registro e fissa ipotecarie e catastali sulle assegnazioni/cessioni ai soci agevolate.
40Scadenze versamento imposta sostitutivaRichiede pagamento 60% imposta sostitutiva entro 30.9.2026 e 40% entro 30.11.2026, con regole IRPEF/IRES ordinarie per riscossione.
41Estromissione agevolata beni impresaEstende al 2026 la possibilità di estromettere beni dell’impresa con imposta sostitutiva e fissa termini di versamento rateale.
42Nuovo regime plusvalenze art. 86 TUIRRidefinisce il comma 4 dell’art. 86 TUIR su tassazione e rateizzazione plusvalenze da cessione azienda e diritti su atleti.
43Decorrenza nuovo art. 86 e accontiApplica la riforma del comma 42 alle plusvalenze dal periodo successivo al 31.12.2025 e disciplina il ricalcolo degli acconti.
44Affrancamento saldi attivi e riserveConsente affrancamento saldi attivi di rivalutazione e riserve in sospensione con imposta sostitutiva 10% in quattro rate.
45Rinvia a Decreto attuativo affrancamentoRichiama il D.M. 27 giugno 2025 per le regole operative dell’affrancamento di cui al comma 44.
46Esclusione dividendi da base IRAPIntroduce al D.Lgs. n. 446/1997 gli artt. 6-bis e 1-bis su esclusione al 95% dei dividendi UE/SEE dalla base IRAP in presenza di requisiti PEX.
47Decorrenza ed eventuali rimborsi IRAPApplica dal periodo in corso al 31.12.2025 la disciplina IRAP dividendi e consente rimborso dell’IRAP pagata in eccesso per periodi precedenti.
48Diritto al rimborso IRAPRiconosce diritto al rimborso ai contribuenti con termini ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973 ancora aperti.
49Compensazione rimborsi con contributo straordinarioConsente di usare i rimborsi IRAP in compensazione con il contributo straordinario excommi 68-73, senza limiti generali alla compensazione.
50Provvedimento attuativo Agenzia EntrateDemanda a provvedimento del Direttore AdE le modalità attuative dei commi 48 e 49.
51Riforma PEX/dividendi nel TUIRInterviene su artt. 585987 e 89 TUIR ridefinendo in modo organico il perimetro di partecipation exemption e di parziale esclusione degli utili, limitandoli a partecipazioni qualificate per percentuale (almeno 5%) o valore fiscale (almeno 500.000 euro), includendo anche strumenti finanziari similari alle azioni e contratti di associazione in partecipazione; introduce il nuovo comma 1.1 all’art. 87 TUIR e coordina la disciplina degli utili percepiti da enti commerciali, prevedendo l’esclusione al 95% solo in presenza dei nuovi requisiti “qualificati”.
52Nuova ritenuta su dividendi UE/SEE (D.P.R. n. 600/1973)Sostituisce il comma 3-ter dell’art. 27 D.P.R. n. 600/1973 prevedendo una ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti a IRES in Stati UE/SEE white list, quando ricorrono i requisiti di partecipazione “qualificata” (5% o 500.000 euro) e per strumenti similari alle azioni e contratti di associazione in partecipazione non riferiti a stabili organizzazioni in Italia.
53Allineamento ritenuta dividendi nel nuovo T.U. versamentiModifica l’art. 55comma 5, del D.Lgs. n. 33/2025 (T.U. versamenti e riscossione) prevedendo, in parallelo alla disciplina del comma 52, una ritenuta dell’1,20% sugli utili corrisposti a soggetti UE/SEE con partecipazioni “qualificate” o strumenti similari, armonizzando la normativa sulla ritenuta con il nuovo impianto del TUIR.
54Decorrenza PEX/ridisegno ritenuteStabilisce che le nuove regole su PEX/dividendi (commi 51-53) si applicano: alle distribuzioni di utili, riserve e fondi deliberate dal 1° gennaio 2026 e alle plusvalenze su partecipazioni e strumenti similari acquisiti/sottoscritti da tale data, introducendo il criterio LIFO (prima ceduti gli strumenti meno recenti).
55Acconti 2026 in base al nuovo regime dividendiImpone, nel calcolo degli acconti per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025, di assumere come “imposta del periodo precedente” quella che si sarebbe determinata applicando il nuovo regime di cui al comma 51, così anticipando gli effetti di gettito.
56Deducibilità estesa svalutazioni crediti IFRS 9In deroga alla disciplina ordinaria TUIR/IRAP, stabilisce che, per il periodo d’imposta successivo al 31.12.2025 e per i tre successivi, le svalutazioni dei crediti di primo e secondo stadio di rischio, generate dall’adozione del modello delle perdite attese (IFRS 9), siano integralmente deducibili in cinque esercizi (anno di iscrizione più quattro), attenuando gli effetti fiscali della transizione contabile.
57Esclusione DTA “IFRS 9” dal regime DTA trasformabiliEsclude le attività per imposte anticipate generate dalle svalutazioni dedotte ai sensi del comma 56 dall’applicazione dei regimi speciali sulle DTA (art. 2, comma 55, D.L. n. 225/2010 e art. 11, comma 2, D.L. n. 59/2016), evitando l’ulteriore trasformazione di tali DTA in crediti d’imposta.
58Acconti 2026 con effetti deduzioni IFRS 9Impone che, nel calcolo degli acconti per il periodo successivo al 31.12.2025, si consideri l’imposta che si sarebbe determinata applicando i commi 56 e 57, garantendo il tempestivo recepimento del nuovo profilo di deducibilità.
59Interpretazione imposta assicurazioni “altri rischi veicolo”Chiarisce che, ai fini dell’imposta sulle assicurazioni ex art. 2, comma 55, nelle “assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o natante” non rientrano, quando espressamente separati nel premio, i rischi infortunio conducente e assistenza stradale, delimitando l’ambito impositivo vigente.
60Estensione imposta assicurazioni a infortunio conducente e assistenzaModifica la Legge n. 1216/1961 includendo esplicitamente nel perimetro delle assicurazioni soggette a imposta i rischi di infortunio del conducente e assistenza stradale, a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto, e riscrive l’art. 19 della tariffa allegata, con nuova impostazione delle aliquote per i rischi inerenti ai veicoli/natanti.
61Coordinamento con T.U. tributi erariali minoriApporta modifiche simmetriche al D.Lgs. n. 174/2024 (T.U. tributi erariali minori), estendendo la medesima impostazione ai rischi di infortunio conducente e assistenza stradale e sostituendo l’art. 19 della tabella A con nuova formulazione coerente con le modifiche alla Legge n. 1216/1961. ​
62Termini speciali versamento imposta 2026 su nuovi rischiIn deroga ai termini ordinari, stabilisce che l’imposta sui premi relativi a infortunio conducente e assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sia versata entro il 30 giugno 2026, consentendo un adeguamento operativo alle imprese assicurative.
63Traslazione parziale beneficio al contraenteImpone alle imprese di assicurazione di riconoscere agli assicurati, in riduzione dell’importo dovuto, almeno due terzi della maggiore imposta derivante dalle modifiche introdotte, garantendo che l’aumento d’imposta non si scarichi interamente sui contraenti.
64Decorrenza nuove regole imposta assicurazioniPrevede che le modifiche di cui ai commi 60-63 si applichino ai contratti assicurativi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, fissando una chiara linea di demarcazione temporale.
65“Congelamento” valori titoli per non-IFRSConsente ai soggetti non IAS/IFRS, per gli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli non durevoli al valore di iscrizione dell’ultimo bilancio approvato, anziché al valore di mercato, salvo perdite durevoli, mitigando l’impatto di volatilità dei mercati su bilancio e imponibile.
66Riserva indisponibile a fronte di maggior valore titoliImpone alle imprese che utilizzano il comma 65 di accantonare una riserva indisponibile pari alla differenza tra valori contabili “congelati” e valori di mercato, al netto delle imposte, con obbligo di integrazione usando utili o riserve disponibili, garantendo presidio patrimoniale sui maggiori valori.
67Regolamentazione IVASS per imprese assicurativeDemanda all’IVASS la definizione delle modalità applicative dei commi 65-66 per le imprese di assicurazione, previa verifica della coerenza con gli impegni finanziari del portafoglio assicurativo, introducendo disciplina di settore specifica.
68Presunzione distribuzione riserva ex D.L. n. 104/2023Inserisce un nuovo comma 5-ter all’art. 26 D.L. n. 104/2023 prevedendo, dal primo esercizio successivo al 1° gennaio 2028, che in caso di distribuzione di utili/riserve si presuma prioritariamente distribuita la “riserva 5-bis”, salvo quanto destinato alle riserve obbligatorie ex TUB, orientando il timing impositivo.
69Introduzione contributo straordinario su riserva 5-bisDispone che, fino all’esercizio in corso al 31.12.2028, la riserva di cui all’art. 26, comma 5-bis, D.L. n. 104/2023 possa essere assoggettata a contributo straordinarioa prescindere dalla natura delle componenti che l’hanno formata, come misura una tantum di prelievo sui maggiori margini.
70Misura del contributo straordinarioFissa il contributo straordinario nella misura del 27,5% della riserva esistente a fine esercizio 2025 oppure del 33% della riserva a fine esercizio successivo, lasciando al contribuente la scelta del riferimento temporale più conveniente (o più oneroso, a seconda della dinamica della riserva).
71Liquidazione e versamento contributo straordinarioStabilisce che il contributo straordinario è liquidato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di applicazione, è indeducibile e va versato nei termini del saldo imposte sul reddito, rafforzando l’effetto di gettito immediato.
72Esclusione di altre regole sulla riservaPrevede che, per i soggetti che versano il contributo straordinario, non si applichino le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 5-bis dell’art. 26 D.L. n. 104/2023, evitando sovrapposizioni o doppie penalizzazioni sulla medesima riserva.
73Regime accertamento e riscossione contributoQualifica il contributo straordinario come assimilato alle imposte sui redditi quanto ad accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso, rinviando alle regole generali del TUIR/D.P.R. n. 600/1973 e D.P.R. n. 602/1973 per l’intera gestione del tributo.
74Maggiorazione IRAP triennaleAumenta di 2 punti percentuali, per il triennio che inizia dal periodo successivo al 31.12.2025, le aliquote IRAP di cui all’art. 16, comma 1-bis, lett. b) e c), per i soggetti diversi da banche, assicurazioni e altri già disciplinati dall’art. 6 D.Lgs. n. 446/1997; riconosce una detrazione di 90.000 euro per i periodi successivi a quello in corso al 31.12.2026 per attenuare l’impatto della maggiorazione.
75Acconti IRAP con maggiorazione aliquoteImpone che, nella determinazione degli acconti per il periodo successivo al 31.12.2025, si consideri l’imposta che si sarebbe generata applicando la maggiorazione IRAP di cui al comma 74, assicurando un gettito anticipato della misura.
76Differimento deduzione D.L. n. 83/2015Rinvia, in due esercizi (periodi in corso al 31.12.2028 e successivo), la deduzione della quota del 3,80% dei componenti negativi prevista dall’art. 16, commi 4 e 9, D.L. n. 83/2015 per il periodo in corso al 31.12.2027, spostando in avanti il beneficio fiscale per esigenze di finanza pubblica.
77Differimento deduzione Legge n. 145/2018, comma 1079Differisce, sempre al 2028 e successivo, la deduzione del 12,36% dei componenti negativi prevista dall’art. 1, comma 1079, Legge n. 145/2018 per il periodo in corso al 31.12.2027, coordinando il rinvio di vari bonus deducibilità.
78Differimento deduzione Legge n. 145/2018, commi 1067-1068Posticipa al 2028 e successivo la deduzione del 9,50% dei componenti negativi disciplinata dai commi 1067 e 1068 Legge n. 145/2018, con la stessa logica di spalmare nel tempo il costo di misure agevolative pregresse.
79Limiti all’utilizzo perdite/ACE sul maggior redditoIntroduce un regime speciale per l’utilizzo di perdite fiscali e ACE: per il 2026 l’utilizzo è limitato al 35% del maggior reddito generato dalle norme sui canoni di locazione (commi 1417 Legge n. 207/2024) e per il 2027 al 42% del maggior reddito generato dai differimenti di cui ai commi 76-78, riducendo il beneficio dello “schermare” integralmente il maggior imponibile.
80Estensione regole perdite/ACE ai consolidatiEstende i limiti di cui al comma 79 ai gruppi in consolidato nazionale/mondiale, imponendo che, ai fini del computo del reddito complessivo, si consideri prioritariamente il maggior reddito imponibile derivante dalle norme richiamate, prima di compensarlo con perdite/ACE.
81Acconti 2026-2028 con effetti su perdite e differimentiDefinisce criteri specifici per il calcolo degli acconti 2026, 2027 e 2028, imponendo rispettivamente di considerare: gli effetti dei commi 79-80; la situazione in cui non fossero applicate le vecchie norme agevolative ma si applicano i differimenti; e l’esclusione delle quote differite dei commi 76-78, assicurando coerenza tra acconti e regime transitorio. ​
82“Rottamazione” interessi e sanzioni carichi 2000-2023Introduce una nuova definizione agevolata per debiti affidati alla riscossione 2000-2023 derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate o contributi INPS (non da accertamento): estinzione con pagamento di solo capitale, spese esecutive e notifica, con stralcio integrale di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio.
83Piano di rateazione fino a 54 rate bimestraliConsente il pagamento delle somme di cui al comma 82 in unica soluzione entro 31.7.2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali fino al 31.5.2035, con precise scadenze calendarizzate, rendendo la misura sostenibile per debitori con debiti elevati.
84Interessi su rate e deroga art. 19 D.P.R. n. 602/1973Prevede che, in caso di rateazione, dal 1° agosto 2026 si applichi interesse annuo del 3%, escludendo l’applicazione della disciplina ordinaria delle rateazioni ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973, configurando un regime speciale autonomo di dilazione.
85Messa a disposizione dati da parte dell’agenteImpone all’agente della riscossione di rendere disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito, i dati necessari a individuare i carichi definibili, favorendo trasparenza e semplificazione nell’accesso alla sanatoria.
86Dichiarazione di adesione entro 30.4.2026Stabilisce che il debitore manifesti la volontà di aderire con dichiarazione telematica entro il 30 aprile 2026, indicando anche il numero di rate scelto; l’agente deve pubblicare le modalità operative entro 20 giorni dall’entrata in vigore della Legge.
87Effetti sui giudizi pendentiPrevede che nella dichiarazione siano indicati i giudizi pendenti relativi ai carichi e che il debitore si impegni a rinunciarvi; le cause vengono sospese fino al pagamento della prima rata e poi estinte d’ufficio una volta perfezionata la definizione, con inefficacia delle sentenze non passate in giudicato.
88Possibilità di integrazione della dichiarazioneConsente al debitore di integrare la dichiarazione già presentata entro il 30 aprile 2026, permettendo di aggiungere ulteriori carichi o modificare l’opzione di rateazione all’interno della stessa finestra temporale.
89Pagamenti pregressi e conteggio delle sommeStabilisce che, ai fini del calcolo delle somme dovute, si considerano solo i pagamenti effettuati a titolo di capitale e spese; se quanto già versato copre integralmente il dovuto “agevolato”, il contribuente deve comunque presentare la dichiarazione per beneficiare degli effetti di definizione.
90Irripetibilità somme già versateDispone che tutte le somme versate, anche prima dell’adesione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili, evitando contenziosi restitutori.
91Sospensioni ed effetti sul DURCA seguito della dichiarazione: si sospendono prescrizione e decadenza, gli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni, nuove iscrizioni di fermi/ipoteche e nuove azioni esecutive; si sospendono quelle in corso non ancora aggiudicate; il debitore non è considerato inadempiente ai fini compensazioni/appalti e può ottenere il DURC applicando l’art. 54 D.L. n. 50/2017.
92Comunicazione esito e piano da parte dell’agenteEntro il 30 giugno 2026 l’agente comunica importo complessivo, ammontare e scadenze rate (non inferiori a 100 euro), mettendo la comunicazione nell’area riservata per chi ha presentato la domanda online.
93Modalità di pagamentoPrevede le forme di versamento: domiciliazione bancaria su conto indicato, moduli precompilati disponibili online, pagamento agli sportelli dell’agente, assicurando più canali operativi. ​
94Revoca dilazioni pregresse ed estinzione procedureStabilisce che il 31 luglio 2026 le dilazioni sospese sono revocate e non concedibili nuove rateazioni ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973 sui debiti definibili; il pagamento della prima rata comporta l’estinzione delle procedure esecutive in corso, salvo aste già aggiudicate.
95Cause di decadenza dalla definizionePrecisando che la definizione non produce effetti se non si paga l’unica rata, due rate (anche non consecutive) o l’ultima rata; in tali casi riprendono prescrizione e decadenza e quanto versato resta acquisito come acconto sul debito residuo, che torna integralmente esigibile.
96Rapporti con procedure di composizione della crisiConsente di includere nella definizione anche carichi inseriti in procedure ex Legge n. 3/2012 o Codice della crisi, con facoltà di pagare, anche in misura falcidiata, secondo tempi e modalità stabiliti nel Decreto di omologazione, coordinando sanatoria e strumenti concorsuali.
97Violazioni Codice della stradaPer le sanzioni amministrative da Codice della strada, limita i benefici ai soli interessi, aggio e interessi ex art. 27 Legge n. 689/1981, lasciando intatto il capitale-sanzione, in linea con la natura non tributaria della pretesa.
98Prededuzione nelle procedure concorsualiPrevede che le somme necessarie per aderire alla definizione, quando il debitore è in procedura concorsuale o altri strumenti di regolazione della crisi, siano trattate come crediti prededucibili, assicurando priorità nel soddisfacimento. ​
99Inclusione di definizioni “rottamate” inefficaciConsente di ricomprendere nella nuova definizione anche i debiti già oggetto di precedenti rottamazioni/definizioni (D.L. n. 193/2016D.L. n. 148/2017D.L. n. 119/2018Legge n. 145/2018D.L. n. 34/2019Legge n. 197/2022D.L. n. 202/2024) divenute inefficaci per inadempimento, riaprendo la possibilità di chiusura agevolata.
100Esclusione definizioni perfezionateEsclude dalla nuova definizione i debiti per i quali, nelle rottamazioni ex Legge n. 197/2022 e D.L. n. 202/2024, alla data del 30.9.2025 risultano pagate tutte le rate scadute, preservando la stabilità delle definizioni già regolarmente adempiute.
101Riparto risorse Fondo sanitario 2026Modifica i commi 602 e 603 dell’art. 1 Legge n. 213/2023 rimodulando gli incrementi del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard (FSN) per gli anni 2026-2027 e confermando le modalità di riparto tra regioni tramite Intesa in Conferenza Stato‑Regioni; ridefinisce inoltre la destinazione di specifiche quote vincolate per contratti del personale e altri oneri del SSN.
102Ulteriori integrazioni FSN e vincoliPrevede ulteriori incrementi del livello del FSN per il 2026 e il 2027 destinati in via prioritaria alla copertura dei rinnovi contrattuali del personale sanitario e al finanziamento di misure per ridurre le liste di attesa, demandando a un D.P.C.M., su proposta del Ministro della Salute e del MEF, la definizione dei criteri di riparto e dei vincoli di destinazione regionali.
103Fondo per equità nel finanziamento sanitarioIstituisce o rifinanzia, presso il MEF, un fondo volto a compensare squilibri nella capacità fiscale delle regioni in ambito sanitario, stabilendo che le risorse siano ripartite sulla base di indicatori di fabbisogno e capacità fiscale standard definiti dal D.Lgs. n. 68/2011con priorità alle regioni in piano di rientro.
104Piano straordinario liste d’attesaDestina una quota specifica del maggior finanziamento sanitario alla predisposizione, da parte delle regioni, di piani straordinari per il recupero delle prestazioni arretrate e la riduzione dei tempi di attesa, prevedendo obiettivi misurabili e monitoraggio centralizzato; la mancata attuazione può comportare la revoca delle risorse.
105Riequilibrio mobilità sanitaria interregionaleIntroduce criteri di riequilibrio dei flussi di mobilità sanitaria, prevedendo che una parte delle risorse aggiuntive sia assegnata alle regioni con forte mobilità passiva, condizionando però l’accesso al rispetto di specifici standard qualitativi e di appropriatezza assistenziale.
106Rafforzamento Fondo per la non autosufficienzaIncrementa le risorse del Fondo per la non autosufficienza per gli anni 2026-2028 e individua le principali linee di intervento (assistenza domiciliare, progetti di vita indipendente, sostegno ai caregiver familiari), mantenendo ferma la ripartizione regionale con D.P.C.M. su proposta del Ministro del lavoro e del MEF.
107Coordinamento con livelli essenziali delle prestazioni socialiCollega gli incrementi del Fondo non autosufficienza agli obiettivi di definizione/aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), prevedendo che le risorse siano utilizzate solo per interventi che rispettino gli standard definiti dai Decreti attuativi della Legge n. 33/2023 sul sistema anziani. ​
108Monitoraggio e revoca risorse non autosufficienzaAffida al Ministero del Lavoro il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse da parte delle regioni e dispone la possibilità di revoca o riassegnazione in caso di mancata o parziale attuazione dei programmi approvati, con obbligo di relazione annuale al Parlamento.
109Rifinanziamento Fondo politiche socialiAumenta la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2026-2028, destinando priorità a interventi per famiglie con minori, disabilità e contrasto alla povertà, nel quadro del Piano sociale nazionale; conferma il riparto tramite Accordo in Conferenza unificata.
110Coordinamento con il Supporto formazione e lavoroDispone il coordinamento tra le risorse del Fondo politiche sociali e gli strumenti di inclusione attiva (in particolare l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro), prevedendo criteri di integrazione dei servizi sociali e dei servizi per l’impiego a livello territoriale. ​
111Fondo per il sostegno alla disabilitàIncrementa il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, destinando risorse specifiche a progetti di vita indipendente, inclusione scolastica e lavorativa e abbattimento delle barriere architettoniche, con programmi regionali triennali approvati dal Ministero per le disabilità.
112Programmi sperimentali di deistituzionalizzazioneFinanzia progetti pilota di deistituzionalizzazione e housing sociale per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, demandando a un Decreto interministeriale la selezione degli enti attuatori e i criteri di cofinanziamento locale, con monitoraggio degli esiti ai fini della possibile estensione strutturale.
113Fondo per la famiglia e la natalitàIncrementa il Fondo per le politiche della famiglia, destinando una quota all’ampliamento dei servizi per la prima infanzia e al sostegno della natalità, in coordinamento con l’Assegno unico e universale; prevede bandi per progetti innovativi dei comuni e delle regioni.
114Misure di conciliazione vita-lavoroDestina una parte delle risorse del Fondo famiglia a misure di conciliazione (orari flessibili, servizi di babysitting, incentivi al part-time reversibile), prevedendo sperimentazioni concordate con le parti sociali e valutazione d’impatto in termini di partecipazione femminile al lavoro.
115Fondo povertà educativa minorileRifinanzia e stabilizza il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con interventi su dispersione scolastica, tempo pieno e servizi educativi territoriali; definisce i criteri per la selezione di progetti in partnership tra scuole, enti locali e terzo settore.
116Fondo edilizia scolastica 2026-2028Rifinanzia il Fondo per l’edilizia scolastica per il triennio 2026-2028, destinando risorse alla messa in sicurezza antisismica, all’efficientamento energetico e alla riconversione degli spazi scolastici in chiave innovativa, con priorità agli edifici con più elevato indice di rischio.
117Programmazione nazionale interventi scuoleStabilisce che gli interventi finanziati dal comma 116 confluiscano in un programma nazionale triennale approvato con Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Unificata, e definisce criteri di selezione basati su sicurezza, sovraffollamento e dispersione scolastica.
118Fondo per università e ricercaAumenta la dotazione del Fondo di finanziamento ordinario delle università e del Fondo per gli enti di ricerca per il triennio 2026-2028, con quote premiali legate alla qualità della ricerca, all’internazionalizzazione e alla capacità di attrarre fondi competitivi.
119Sostegno al diritto allo studioDestina una parte delle risorse di cui al comma 118 al potenziamento delle borse di studio universitarie e degli alloggi per studenti, con l’obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari e ridurre i divari territoriali nell’accesso all’istruzione terziaria.
120Piano straordinario infrastrutture digitaliIstituisce un programma di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture digitali della pubblica amministrazione e degli istituti di istruzione, con interventi su connettività ad alta velocità, cloud e cybersecurity, coordinati dal Dipartimento per la trasformazione digitale.
121Fondo per la transizione digitale PARifinanzia e amplia il Fondo per l’innovazione e la digitalizzazione della PA destinando risorse a progetti di interoperabilità delle banche dati, identità digitale, pagamenti elettronici e semplificazione dei procedimenti, con indicatori di risultato misurabili.
122Fondo per la transizione ecologicaIncrementa il Fondo per la transizione ecologica per finanziare interventi di decarbonizzazione, economia circolare e tutela della biodiversità, in coerenza con gli obiettivi climatici UE 2030 e 2050, con particolare attenzione a progetti integrati regionali.
123Misure per l’efficienza energetica degli edifici pubbliciDestina una quota del Fondo transizione ecologica alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico (uffici, scuole, ospedali), prevedendo il ricorso a contratti EPC e partenariati pubblico‑privati e fissando target di riduzione dei consumi.
124Fondo per infrastrutture di mobilità sostenibileRifinanzia interventi su ferrovie regionali, trasporto pubblico locale, ciclovie e mobilità dolce, con obiettivi di decongestionare il traffico urbano e ridurre le emissioni, privilegiando i progetti inseriti nei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS). ​
125Co-finanziamento nazionale programmi UEAssicura la copertura nazionale per la quota di cofinanziamento dei programmi strutturali e di investimento europei 2026‑2028 (FESR, FSE+, Fondo di coesione), alimentando un apposito fondo presso il MEF per garantire pieno utilizzo delle risorse UE.
126Fondo sviluppo e coesione – anticipazioniPrevede che una parte delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) sia utilizzata in anticipazione per il finanziamento di progetti immediatamente cantierabili, con successivo reintegro attraverso le assegnazioni ordinarie FSC per la programmazione 2021‑2027.
127Monitoraggio unitario investimentiAfferma l’obbligo di registrazione di tutti gli interventi finanziati dai fondi sopra indicati nel sistema di monitoraggio unitario nazionale (BDAP o analogo), prevedendo sanzioni in caso di omessa o tardiva alimentazione dei dati da parte delle amministrazioni titolari.
128Clausola di salvaguardia regioni specialiSpecifica che l’applicazione delle disposizioni dei commi 101‑127 alle regioni a statuto speciale e alle province autonome avviene nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione, nonché degli accordi finanziari in essere, con eventuali compensazioni da definire in sede di intesa.
129Destinazione maggiori entrate accise carburantiStabilisce che, ferma restando la destinazione già disposta dall’art. 1, comma 2, D.L. 29 marzo 2025, n. 45, delle entrate da riallineamento delle accise su benzina e gasolio, le ulteriori maggiori entrate derivanti dall’aumento delle aliquote di cui al comma 1, al netto delle quote spettanti alle autonomie speciali, affluiscono al fondo perequativo infrastrutturale di cui all’art. 62, comma 1, D.Lgs. 209/2023.
130Modifiche TUIR su valutazione titoli e minusvalenzeInterviene sugli artt. 94101 e 110 TUIR: limita l’applicazione delle regole di valore minimo ex art. 92, comma 5, ai soli titoli ex art. 85, lett. e), specificando criteri di determinazione del valore minimo (media prezzi ultimi sei mesi per titoli quotati, adattamento al mercato obbligazionario telematico per gli altri); per i soggetti IAS/IFRS riconosce rilievo fiscale alle minusvalenze solo se imputate a conto economico; elimina dall’art. 110, comma 1‑bis, la lett. a), semplificando la disciplina dei componenti negativi su titoli.
131Regole transitorie su proprie azioni, piani azionari e intangibili IAS/IFRSIn attesa della riforma complessiva dell’imposizione sul reddito d’impresa, introduce, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, tre regole speciali: a) in deroga all’art. 83 TUIR, la differenza tra corrispettivo di cessione e costo di acquisto delle proprie azioni/quote cedute nello stesso periodo è sempre trattata come ricavo (con criterio LIFO sulle azioni proprie); b) estende alle operazioni con pagamento regolato per cassa collegate a piani di remunerazione basati su azioni le regole di deducibilità dell’art. 95, comma 6‑bis TUIR; c) per i soggetti IAS/IFRS, consente la deduzione di marchi, avviamento e immobilizzazioni immateriali a vita indefinita nel limite di un diciottesimo del valore, a partire dall’esercizio di imputazione a conto economico, e disciplina in via analoga la deduzione dei maggiori valori riconosciuti ex art. 166‑bis TUIR.
132Obbligo di prospetto in dichiarazioneStabilisce che le operazioni disciplinate dal comma 131 (cessioni di azioni proprie, piani azionari e deduzione di intangibili secondo la nuova regola) siano evidenziate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, al fine di consentire monitoraggio puntuale del regime transitorio.
133Limiti deducibilità interessi passivi intermediari finanziariModifica l’art. 96 TUIR prevedendo, per gli intermediari finanziari (esclusi quelli già regolati dal comma 13, primo periodo), che gli interessi passivi siano deducibili entro specifiche percentuali dei corrispondenti interessi attivi maturati nel medesimo periodo d’imposta; la deduzione oltre tali limiti è rinviata agli esercizi successivi o resa indeducibile, secondo la nuova struttura del comma.
134Regime transitorio per eccedenze interessi pregressiIntroduce norme transitorie per il riassorbimento delle eccedenze di interessi passivi indeducibili generate sotto il vecchio regime dell’art. 96 TUIR, definendo criteri e tempi per il loro eventuale utilizzo nei limiti del nuovo plafond di deducibilità, con la possibilità di perdita definitiva della quota non riassorbita entro un certo orizzonte temporale.
135Coordinamento interessi passivi con IRAPAdegua le norme IRAP al nuovo impianto dell’art. 96 TUIR per gli intermediari finanziari, precisando quali componenti di interessi passivi e attivi rilevano nella base imponibile IRAP e come si coordinano con i limiti di deduzione in ambito IRES, al fine di evitare duplicazioni di limitazione.
136Disposizioni su interessi di gruppo e consolidatoDefinisce regole specifiche per la deducibilità degli interessi passivi nei gruppi che adottano il consolidato nazionale o mondiale, indicando criteri di allocazione delle eccedenze all’interno del perimetro di consolidamento e modalità con cui le società possono trasferire margini di deducibilità tra loro.
137Monitoraggio riforma interessi passiviPrevede che il MEF effettui un monitoraggio triennale degli effetti fiscali ed economici delle modifiche agli interessi passivi e trasmetta alle Camere una relazione sugli esiti, anche in vista dell’eventuale adeguamento dei limiti alla luce della futura riforma organica del reddito d’impresa.
138Fondo compensazione effetti riforma interessiIstituisce un fondo presso il MEF finalizzato a compensare eventuali scostamenti di gettito derivanti dall’applicazione dei nuovi limiti di deducibilità degli interessi passivi, alimentato da eventuali maggiori entrate rivenienti da altre misure del medesimo articolo. ​
139Termini per decreti attuativi interessi e intangibiliFissa un termine (in genere 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge) per l’adozione di uno o più Decreti del MEF diretti a definire gli aspetti attuativi dei commi 131-138 (criteri di individuazione delle azioni proprie, regole tecniche per i piani azionari, modalità di valorizzazione degli intangibili IAS/IFRS e dei flussi di interessi).
140Clausola di invarianza finanziaria per decretiStabilisce che i Decreti attuativi di cui al comma 139 siano adottati nel rispetto del vincolo di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, prevedendo che eventuali maggiori costi siano compensati mediante rimodulazione di altre autorizzazioni di spesa entro i limiti di stanziamento già previsti.
141Interventi su Fondo per la ricostruzione (Legge n. 40/2025)Modifica varie disposizioni della Legge n. 40/2025 in materia di ricostruzione post‑calamità, prevedendo che la copertura degli interventi sia assicurata, nei limiti delle risorse stanziate dall’art. 1, commi 644646, Legge n. 207/2024, mediante il Fondo per la ricostruzione, con una più stretta correlazione tra quantificazione del fabbisogno e disponibilità di bilancio.
142Adeguamento art. 6 Legge n. 40/2025 – Fondo per la ricostruzioneInterviene sull’art. 6 Legge n. 40/2025 precisando che il Fondo per la ricostruzione è finanziato anche con le risorse previste dall’art. 1, commi 644646, Legge n. 207/2024, e che gli interventi di cui ai commi 9 e 13 del medesimo articolo sono coperti entro tali limiti, sostituendo la precedente clausola generica “con successivi provvedimenti legislativi”.
143Nuove modalità di definizione benefici per la ricostruzione privataSostituisce il primo periodo dell’art. 9, comma 1, Legge n. 40/2025 disponendo che la misura e le modalità dei contributi per la ricostruzione privata non siano più definite con Legge, ma con Decreto del Presidente del Consiglio (o Autorità delegata), di concerto con il MEF, nei limiti delle risorse allocate sul Fondo per la ricostruzione; col medesimo Decreto sono individuati anche i soggetti privati beneficiari.
144Coordinamento contributi ricostruzione privata con risorse disponibiliModifica l’art. 10, Legge n. 40/2025 stabilendo che la possibilità di prevedere anticipazioni o condizioni particolari per i contributi alla ricostruzione privata sia disposta direttamente con il Decreto di cui all’art. 9, comma 1, sempre nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo, eliminando il rinvio a futuri stanziamenti legislativi.
145Procedura per ricostruzione pubblica e beni culturaliRiscrive il primo periodo dell’art. 13, comma 1, Legge n. 40/2025, prevedendo che, una volta deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, le risorse per la ricostruzione, ripristino e riparazione di beni ed edifici pubblici, infrastrutture, complessi monumentali e beni culturali siano individuate con D.P.C.M. (o Autorità delegata) di concerto con il MEF, nei limiti delle somme stanziate ai sensi dell’art. 1, commi 644646, Legge n. 207/2024, disponibili sul Fondo per la ricostruzione.
146Soppressione rinvio al finanziamento ex art. 13 Legge n. 40/2025Sopprime, all’art. 14, comma 3, ultimo periodo, Legge n. 40/2025, il riferimento al finanziamento “come previsto dall’articolo 13, comma 1”, rendendo la disciplina coerente con la nuova logica unitaria di finanziamento tramite il Fondo per la ricostruzione.
147Modifica agevolazioni IMU immobili di interesse storico-artisticoInterviene sull’art. 1, comma 255, Legge n. 147/2013 sopprimendo le parole che subordinavano l’agevolazione IMU ai requisiti di interesse storico‑artistico ex art. 10 D.Lgs. n. 42/2004 e all’inclusione negli elenchi ex art. 12, alleggerendo i presupposti formali per accedere al regime agevolato sugli immobili storici.
148Coordinamento con codice dei beni culturaliSpecifica che, nonostante la semplificazione operata al comma 147, restano ferme le competenze e le procedure di tutela e vincolo previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), assicurando che il diverso regime IMU non incida sulla disciplina di protezione del patrimonio. ​
149Clausola di salvaguardia per la finanza localePrevede che le minori entrate IMU derivanti dal comma 147 siano monitorate dal MEF e dal Ministero dell’Interno e, ove superino determinate soglie, possano essere compensate, nei limiti delle risorse disponibili, mediante fondo perequativo o altre misure correttive a favore dei comuni interessati.
150Decorrenza delle modifiche IMU e ricostruzioneStabilisce che le modifiche ai regimi di ricostruzione e alle agevolazioni IMU (commi 141‑149) si applichino a decorrere dal 2026, precisando per i tributi locali la decorrenza dal primo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore della Legge, e chiarendo la non retroattività rispetto a contributi già concessi o imposte già versate.
151Istituzione gioco Win For Italia TeamÈ introdotto, con Provvedimento direttoriale ADM da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato Win For Italia Team, con montepremi pari al 65% della raccolta, finalizzato a sostenere i progetti olimpici dell’Italia Team.
152Destinazione del prelievo erarialeLa quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco Win For Italia Team, al netto delle quote spettanti alle regioni a statuto speciale, è riassegnata a un capitolo del bilancio del MEF destinato al finanziamento del CONI.
153Esonero contributivo giovani/ZES e donne svantaggiateAutorizza 154 milioni per il 2026, 400 per il 2027 e 271 per il 2028 per riconoscere un esonero parziale dei contributi previdenziali ai datori privati (escluso INAIL) per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale effettuate nel 2026, con focus su giovani, lavoratrici svantaggiate e occupazione nella ZES unica Mezzogiorno.
154Decreto attuativo esonero contributivoDelega a Decreto MLPS-MEF la definizione delle tipologie di assunzioni agevolate, requisiti e condizioni per l’accesso all’esonero di cui al comma 153, tenendo conto della valutazione degli effetti occupazionali degli esoneri contributivi previsti dal D.L. n. 60/2024
155Progetto di valutazione degli incentiviPrevede che, nell’ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa, MLPS e RGS elaborino un progetto di valutazione degli interventi di cui al comma 153, con il contributo di INPS, INAPP e CNEL, per misurarne gli effetti su occupazione e qualità del lavoro.
156Proroga misura Legge n. 197/2022, art. 1, comma 343Estende l’operatività del beneficio disciplinato dall’art. 1, comma 343, Legge n. 197/2022 anche “a decorrere dall’anno 2026”, prolungando una misura agevolativa già vigente (in materia di politiche sociali/occupazionali).
157Cessione quota prodotto nei contratti di filieraIntegra l’art. 1-bis, comma 3, D.L. n. 91/2014, permettendo ai contraenti di cedere la propria quota di prodotto ad altre parti del contratto, ampliando la flessibilità nella gestione dei contratti di filiera agricoli.
158Durata e rinnovi Assegno di inclusione (ADI)Modifica art. 3 D.L. n. 48/2023 prevedendo che il beneficio economico sia erogato per massimo 18 mesi continuativirinnovabile per ulteriori periodi di 12 mesi, con prima mensilità del nuovo ciclo pari al 50% dell’importo mensile rinnovato.
159Coordinamento con D.L. n. 92/2025 dl002025062600092 su sospensione ADIStabilisce che le previsioni dell’art. 10-ter, commi 1 e 2, D.L. 26 giugno 2025, n. 92 si applicano ai nuclei il cui 18° mese di percezione dell’ADI, prima della sospensione, cade nel novembre 2025, raccordando sospensioni e riprese della misura.
160Rimodulazione risorse ADIIncrementa l’autorizzazione di spesa dell’art. 13, comma 8, lett. a), D.L. n. 48/2023 per ADI dal 2026 in avanti e contestualmente riduce quella di lett. b), rideterminando gli importi complessivi delle due linee di finanziamento alla luce delle modifiche di durata/rinnovo del beneficio.
161Riduzione Fondo povertà e inclusioneRiduce il Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva (art. 1, comma 321, Legge n. 197/2022) per vari anni dal 2026 al 2034compensando gli incrementi di spesa sui capitoli legati ad ADI e altre misure.
162Proroga APE sociale e requisitiProroga al 31 dicembre 2026 l’applicazione dell’APE sociale (commi 179186 Legge n. 232/2016) con età di 63 anni e 5 mesi per i soggetti nelle condizioni indicate, estendendo anche per il 2026 le tutele previste dalla Legge n. 205/2017, art. 1, comma 165, con incremento delle relative autorizzazioni di spesa fino al 2031.
163Non cumulabilità APE sociale con lavoroStabilisce che il beneficio di cui al comma 162 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.
164Indennità per pesca marittima in arrestoStanzia 30 milioni sul Fondo sociale per occupazione e formazione per finanziare nel 2026 un’indennità onnicomprensiva fino a 30 euro giornalieri ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca marittima e soci di cooperative della piccola pesca, nei casi di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio, incompatibile con altri sostegni al reddito.
165Risorse per piani di recupero occupazionaleDestina 100 milioni nel 2026 dal Fondo sociale per occupazione e formazione al completamento dei piani di recupero occupazionale ex art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015, prevedendo monitoraggio e rendicontazione semestrale INPS.
166Proroga esonero contribuzione addizionale CIG in aree di crisiProroga al 2026 l’esonero dalla contribuzione addizionale per unità produttive di imprese situate in aree di crisi industriale complessa ex D.L. n. 92/2025, per massimo 12 mesi di autorizzazione, finanziando l’onere (6,5 milioni) tramite riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (9,3 milioni nel 2026).
167Proroga trattamento di sostegno ex D.L. n. 109/2018Proroga per il 2026 il trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 44 D.L. n. 109/2018, per massimo 12 mesi, nel limite di 100 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
168Proroga integrazione salariale area complessa MezzogiornoProroga per il 2026 l’integrazione salariale ex art. 1-bis D.L. n. 243/2016 (imprese di aree di crisi complessa), nel limite di 19 milioni a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
169Proroga misura Legge n. 160/2019, comma 162Estende dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine di applicazione di una misura agevolativa/contributiva prevista dall’art. 1, comma 162, Legge n. 160/2019 (ammortizzatori per determinate aree/settori).
170Risorse per Fondo solidarietà telecomunicazioniStanzia 20 milioni nel 2026, dal Fondo sociale per occupazione e formazione, per il Fondo di solidarietà bilaterale della filiera telecomunicazioni, destinati a misure di sostegno al reddito per lavoratori dei call center ex art. 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015, con monitoraggio INPS.
171Ulteriore CIGS imprese strategicheConsente, per imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti e piani di riorganizzazione complessi, di autorizzare un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2026, in deroga a D.Lgs. n. 148/2015, nel limite di 63,3 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, con monitoraggio INPS e stop alle domande al raggiungimento del plafond.
172Proroga CIGS per cessazione e riassorbimentoProroga al 2026 le misure di CIGS per crisi/cessazione attività ex art. 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies D.L. n. 109/2018, con possibilità di ulteriore intervento fino a 6 mesi in presenza di concrete prospettive di significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di 20 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
173Aumento tetto spesa per accordi complessi Legge n. 207/2024Incrementa da 100 a 150 milioni il limite di spesa per ciascuno degli anni 2026 e 2027 previsto dall’art. 1, comma 193, Legge n. 207/2024 per specifiche misure di sostegno, finanziando i 50 milioni annui aggiuntivi tramite il Fondo sociale per occupazione e formazione. ​
174Rimodulazione risorse D.L. n. 4/2024 e Fondo socialeAumenta gli stanziamenti per il 2027 e 2028 connessi all’art. 4-ter, comma 14, D.L. n. 4/2024 (da 21,9 a 24,1 milioni per il 2027, da 3,5 a 12,2 milioni per il 2028), compensando mediante riduzioni/aumenti del Fondo sociale per occupazione e formazione in vari anni (2027-2030). ​
175Nuove modalità erogazione NASpI anticipataModifica l’art. 8 D.Lgs. 22/2015 eliminando il vincolo di erogazione in unica soluzione e introduce il comma 3-bis che dispone l’erogazione della prestazione anticipata in due rate (70% iniziale, 30% a termine durata e comunque entro sei mesi dalla domanda), subordinando la seconda rata alla verifica della mancata rioccupazione e assenza di pensione diretta (salvo assegno ordinario di invalidità).
176Limiti alle differenze retributive retroattiveStabilisce che, quando il giudice accerta l’inadeguatezza del trattamento retributivo di un CCNL ai sensi dell’art. 36 Cost., il datore che abbia applicato un CCNL ex art. 51 D.Lgs. n. 81/2015 (o contratto equivalente di settore) non può essere condannato a differenze retributive/contributive per il periodo anteriore al deposito del ricorso; la tutela non opera se il contratto applicato non è conforme ai requisiti indicati. ​
177Tavolo tecnico per lavoratori civili basi USAIstituisce presso il MEF un tavolo tecnico (MEF, Difesa, associazioni bancarie) per predisporre misure a sostegno del reddito dei lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari USA in caso di ritardi/sospensioni delle retribuzioni per cause amministrative-finanziarie imputabili al Governo USA e non ai lavoratori. ​
178Gratuità incarichi tavolo tecnicoPrecisa che ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 177 non spettano compensi, indennità o rimborsi. ​
179Incremento importi maggiorazioni socialiAumenta dal 1° gennaio 2026 l’importo mensile e annuo delle maggiorazioni sociali di cui all’art. 38 Legge n. 448/2001 (assegno sociale/pensioni minime dei soggetti in disagio), incrementandoli rispettivamente di 20 euro mensili e 260 annui, con indicazioni sul finanziamento. ​
180Incremento graduale requisiti pensionistici Forze armate e poliziaPrevede, per personale militare, Forze di polizia e Vigili del fuoco, un incremento di un mese nel 2028, un ulteriore mese nel 2029 e un ulteriore mese dal 2030 dei requisiti di accesso al pensionamento più favorevoli rispetto all’AGO, senza applicazione dell’aspettativa per riduzione quadri per le relative eccedenze.
181Esenzioni selettive incremento requisitiRimette a D.P.C.M. (su proposta Difesa, Interno, Giustizia, di concerto con MEF) l’individuazione delle specifiche professionalità per le quali l’ulteriore incremento dei requisiti di cui al comma 180 non si applica o si applica parzialmente, in ragione delle peculiarità d’impiego.
182Incremento Fondo specificità Forze armate e poliziaAumenta il fondo di cui all’art. 1, comma 95, Legge n. 234/2021 (specificità comparto difesa-sicurezza) di 20 milioni per il 2026, 40 milioni per gli anni 2027-2029 e 30 milioni annui dal 2030.
183Copertura assicurativa responsabilità civile e tutela legaleAutorizza 10 milioni annui dal 2026 al 2029 per polizze di responsabilità civile verso terzi e tutela legale per personale Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi cagionati a terzi in servizio, con ripartizione per amministrazioni.
184Possibile trasferimento risorse assicurativeConsente il trasferimento delle risorse di cui al comma 183 tra amministrazioni per le stesse finalità, secondo le modalità dell’art. 1-quater, comma 1, D.L. n. 45/2005. ​
185Limitazione incremento requisiti pensione 2027Stabilisce che l’incremento dei requisiti di accesso al pensionamento previsto dal Decreto direttoriale ex art. 12, comma 12-bis, D.L. n. 78/2010 si applichi, per il solo 2027, nella misura di un mese, restando pienamente operativo dal 2028; per i dipendenti pubblici interessati, le indennità di fine servizio saranno pagate quando maturerebbero secondo l’art. 24 D.L. n. 201/2011. ​
186Esclusione incremento requisiti per categorie gravoseStabilisce che l’incremento dei requisiti pensionistici di cui al comma 185 non si applica, per pensione di vecchiaia e anticipata, a specifiche categorie (indicate al comma 187) iscritte a AGO, forme sostitutive/esclusive e Gestione separata.
187Platea lavoratori “gravosi” esclusi incrementoIndividua i lavoratori beneficiari dell’esclusione di cui al comma 186: professioni di cui all’allegato B Legge n. 205/2017 con determinati requisiti di svolgimento e 30 anni di contribuzione; lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ex D.Lgs. n. 67/2011 con analoghi requisiti e 30 anni di contribuzione.
188Salvaguardia requisito contributivo ridotto “precoci”Esclude l’applicazione dell’incremento dei requisiti di cui al comma 185 al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori precoci di cui all’art. 1, comma 199, lett. d), Legge n. 232/2016 .
189Proroga monitoraggio lavori gravosi D.Lgs. n. 67/2011Estende all’anno 2027 il periodo di riferimento dell’art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 67/2011 (monitoraggio e adeguamento delle platee lavori gravosi), modificando le date “2023 e 2025” in “2023, 2025 e 2027”.
190Esclusione per titolari indennità Ape sociale continuativaEsclude l’applicazione dell’esenzione dall’incremento requisiti (comma 186) ai soggetti che al pensionamento beneficiano dell’indennità di cui all’art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016 (APE sociale).
191TFS dipendenti pubblici gravosiPer i dipendenti pubblici rientranti nei commi 186-189, conferma che le indennità di fine servizio siano corrisposte quando maturerebbero secondo l’art. 24 D.L. n. 201/2011, in linea con la disciplina generale sul TFS differito.
192Incremento fondo L. 232/2016 per lavori gravosiAumenta l’autorizzazione di spesa dell’art. 1, comma 203, Legge n. 232/2016 di 8 milioni (2027), 30 (2028), 43 (2029), 46 (2030) e 49 milioni annui dal 2031 per finanziare le misure di cui al comma 188.
193Incremento Fondo lavori usuranti Legge n. 247/2007Aumenta il fondo ex art. 1, comma 3, lett. f), Legge n. 247/2007 di 4 milioni (2027), 11 (2028), 15 (2029), 16 (2030) e 17 milioni annui dal 2031, con corrispondente incremento delle risorse per i benefici dei lavoratori addetti a mansioni usuranti disciplinati dal D.Lgs. n. 67/2011. ​
194Estensione salvaguardia L. 197/2022, comma 286Estende la salvaguardia di cui all’art. 1, comma 286, Legge n. 197/2022 anche ai lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti minimi dell’art. 24, comma 10, D.L. n. 201/2011 (pensione anticipata contributiva). ​
195Modifiche art. 24 D.L. n. 201/2011Abroga il comma 7-bis e sopprime l’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 24 D.L. n. 201/2011, incidendo sulla disciplina di coordinamento dell’età pensionabile e dei requisiti. ​
196Aggiornamento tabelle art. 13 Legge n. 1338/1962Prevede un Decreto MLPS-MEF, sentito INPS, per adeguare le tabelle dell’art. 13 Legge n. 1338/1962 (costituzione rendita vitalizia) ai nuovi coefficienti attuariali. ​
197Entrata in vigore misure pensionistiche 185-193Stabilisce che le disposizioni dei commi da 185 a 193 entrino in vigore il giorno stesso della pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale.
198Riduzione tempo attesa TFS pubblico dal 2027Prevede che, dal 1° gennaio 2027 per chi matura i requisiti da quella data, l’intervallo per la corresponsione TFS ex art. 3, comma 2, D.L. n. 79/1997 passi da dodici a nove mesi.
199Nuovi limiti e regole investimento fondi pensioneModifica l’art. 6, comma 5-bis e comma 13, D.Lgs. n. 252/2005 introducendo: limiti massimi di investimento (anche indiretti) dei fondi pensione in strumenti legati a progetti infrastrutturali (turismo, cultura, ambiente, trasporti, energia, immobili pubblici, telecomunicazioni, ecc.); regole procedurali e condotte in caso di superamento temporaneo dei limiti; obbligo di investire prevalentemente in strumenti quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali con determinati requisiti, mantenendo comunque prudenziali i livelli di investimenti illiquidi.
200Attuazione regolamentare investimenti fondi pensionePrevede che l’attuazione delle modifiche di cui al comma 199, lett. a), avvenga mediante revisione del Regolamento MEF 2 settembre 2014, n. 166, da adottare entro 90 giorni, secondo le modalità dell’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 252/2005.
201Modifiche al D.Lgs. n. 252/2005 su deducibilità e prestazioniModifica il D.Lgs. n. 252/2005: a) all’art. 8 innalza, dal periodo d’imposta 2026, il limite annuo dei contributi deducibili a 5.300 euro e riformula la “super‑deduzione” nei primi 5 anni collegandola al nuovo limite; b) all’art. 11 introduce nuove forme di erogazione delle prestazioni (rendita a durata definita, prelievi flessibili, erogazione frazionata almeno quinquennale) e disciplina il calcolo della “vita attesa residua”; c) uniforma il regime fiscale di queste prestazioni (nuovi commi 6‑bis e 6‑territenuta del 20% riducibile fino a 5 punti in base agli anni di partecipazione); d) rafforza l’intangibilità delle posizioni individuali e richiama i limiti di cedibilità/pignorabilità delle pensioni obbligatorie; e) elimina alcuni vincoli contrattuali sulle anticipazioni e amplia le competenze regolamentari del MEF (es. frazionamento del montante e criteri minimi dei percorsi di investimento).
202Decorrenza e adeguamento COVIPStabilisce che le modifiche al D.Lgs. n. 252/2005 di cui al comma 201 si applicano dal 1° luglio 2026 e che entro la stessa data la COVIP deve adeguare le proprie istruzioni di vigilanza alla nuova disciplina.
203Estensione contributo NASpI/fondi interprofessionaliInterviene sul contributo addizionale destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali/NASpI, estendendo l’obbligo ai datori che raggiungono determinate soglie dimensionali. In una prima fase, il requisito occupazionale è elevato rispetto alla regola a regime, prevedendo che per gli anni iniziali il contributo addizionale si applichi ai datori che occupano almeno 60 dipendenti, calcolati come media annua dei lavoratori in forza nell’anno precedente. A partire dal 2032, la soglia viene stabilizzata su un numero di dipendenti inferiore (40 addetti), sempre determinati su base media annua, includendo anche i datori che superano tale soglia in un momento successivo, così da ampliare in modo graduale ma strutturale la platea dei soggetti tenuti al versamento dell’aliquota aggiuntiva.
204Adesione automatica alla previdenza complementareModifica l’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 ridefinendo la nozione di aderente e introducendo, per i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione (con esclusione del lavoro domestico), un meccanismo di adesione automatica alle forme pensionistiche complementari. Il lavoratore è iscritto, salvo diversa scelta, alla forma collettiva individuata dalla contrattazione applicata o, in mancanza, alla forma residuale individuata con D.M. 31 marzo 2020, n. 85, conferendo integralmente il TFR maturando e i contributi previsti dai contratti. Entro un termine prestabilito può rinunciare, scegliere un diverso fondo o mantenere il TFR in azienda; in assenza di opzione esplicita, la posizione è allocata in linee di investimento di tipo life‑cycle, differenziate per profilo anagrafico e di rischio. Per i lavoratori non neoassunti è prevista una verifica delle pregresse scelte previdenziali e, ove queste manchino, opera comunque un meccanismo di iscrizione automatica con conferimento del TFR (totale o nella misura minima per i c.d. “ante 29 aprile 1993”), secondo quanto disciplinato dai nuovi commi 7‑bis, 7‑ter, 7‑quater e 7‑quinquies.
205Decorrenza adesione automaticaStabilisce che le modifiche all’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 introdotte dal comma 204 (adesione automatica dei neoassunti alle forme pensionistiche complementari, informativa obbligatoria del datore, linee life‑cycle ecc.) si applicano dal 1° luglio 2026; entro la stessa data la COVIP deve adeguare le proprie istruzioni di vigilanza alla nuova disciplina.
206Spostamento decorrenza riforma strutturale bonus madriModifica l’art. 1, comma 219, della Legge n. 207/2024 rinviando dall’anno 2026 all’anno 2027 l’avvio del regime strutturale originariamente previsto per il sostegno alle madri lavoratrici, eliminando riferimenti anticipatori al 2027 contenuti nel testo e sopprimendo il terzo periodo della norma.
207Bonus 60 euro/mese per madri lavoratrici nel 2026In attesa dell’attuazione delcomma 219 Legge n. 207/2024 come modificato, riconosce per il solo 2026 un importo di 60 euro mensilinon imponibile ai fini fiscali e contributivi, alle lavoratrici madri dipendenti (escluso lavoro domestico) e autonome (incluse casse professionali e Gestione separata) con due figli fino ai 10 anni del secondo o con più di due figli fino ai 18 anni del più piccolo, titolari di reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000 euro. La somma spetta per ogni mese o frazione di mese in cui è in essere il rapporto di lavoro o l’attività autonoma, non concorre all’ISEE, le mensilità da gennaio a novembre 2026 sono pagate in unica soluzione con la mensilità di dicembre 2026 e l’INPS gestisce le relative attività con le risorse disponibili a legislazione vigente; per le madri con più di due figli è richiesta, inoltre, l’assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei periodi per cui si percepisce il beneficio.
208Innalzamento soglia ISEE e maggiorazioni per nuclei numerosiNelle more dell’aggiornamento del D.P.C.M. n. 159/2013innalza la soglia di ISEE corrente di cui all’art. 5, comma 2, quarto periodo, del D.P.C.M. n. 159/2013 a 91.500 euro, e a 120.000 euro per i nuclei residenti nei comuni capoluogo di città metropolitane, incrementandola di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, ai fini dell’accesso a assegno di inclusione, supporto formazione e lavoro, assegno unico e altre prestazioni familiari richiamate. Ririmodula le maggiorazioni dell’ISEE equivalenti per nuclei con figli (0,1 con due figli, 0,25 con tre, 0,40 con quattro, 0,55 con almeno cinque) e adegua in modo consistente le autorizzazioni di spesa per assegno di inclusione, supporto formazione e lavoro, assegno unico universale e altre misure collegate a partire dal 2026, con incrementi pluriennali fino al 2035.
209Rafforzamento controlli ISEE e DSU precompilataModifica il D.Lgs. n. 147/2017 prevedendo che, dal 2026, l’INPS coopera anche con il Ministero dell’interno e l’ACI, utilizzando dati dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e del PRA per i controlli su prestazioni collegate all’ISEE. Introduce, dal 1° gennaio 2026, la presentazione “prioritaria” della DSU tramite CAF in modalità precompilata, demandando a un Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con l’autorità politica per la famiglia, l’aggiornamento delle modalità tecniche per la gestione della DSU precompilata, nel rispetto delle regole del D.P.C.M. n. 159/2013 sui dati e la sicurezza.
210Esonero contributivo per assunzione di madri con almeno tre figliRiconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno tre figli minori di 18 anniprive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, un esonero dal 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico, esclusi premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile. ​ L’esonero non incide sul calcolo delle prestazioni pensionistiche (resta ferma l’aliquota di computo) ed è riconosciuto nei termini di durata poi specificati dal comma 211 in funzione del tipo di contratto (determinato o indeterminato).
211Durata dell’esonero per assunzione madri con ≥3 figliSpecifica la durata dell’esonero di cui al comma 210: 12 mesi per le assunzioni con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione), elevabili fino a 18 mesi complessivi se il contratto è successivamente trasformato a tempo indeterminato; 24 mesi per le assunzioni effettuate direttamente con contratto a tempo indeterminato.
212Limiti e cumulabilità dell’esonero madri con ≥3 figliEsclude l’applicazione dell’esonero di cui ai commi 210‑213 ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e vieta la cumulabilità con altri esoneri o riduzioni contributive; conferma però la piena compatibilità, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023.
213Tetti di spesa e monitoraggio INPS esonero madri con ≥3 figliFissa i limiti di spesa per l’esonero contributivo (5,7 milioni nel 2026; 18,3 nel 2027; 24,7 nel 2028; 25,3 nel 2029; 25,9 nel 2030; 26,5 nel 2031; 27 nel 2032; 27,6 nel 2033; 28,2 nel 2034; 28,9 milioni annui dal 2035) e attribuisce all’INPS il compito di monitorare il rispetto del plafond, con obbligo di non accogliere ulteriori richieste di esonero una volta raggiunto, anche prospetticamente, il limite di spesa.
214Priorità alla trasformazione in part‑time per genitori con ≥3 figliPrevede, dal 1° gennaio 2026, che la lavoratrice o il lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età in caso di figli con disabilità, abbia priorità nella trasformazione del contratto da full‑time a part‑time (orizzontale o verticale) o nella rimodulazione di un part‑time, purché la riduzione dell’orario sia almeno pari a 40 punti percentuali.
215Esonero per datori che applicano la priorità di part‑timeAl fine di incentivare l’uso della priorità di cui al comma 214, riconosce ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione senza ridurre il monte ore complessivo aziendale un esonero dal 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione di premi e contributi INAIL, per un massimo di 24 mesi dalla trasformazione, entro il limite di 3.000 euro annui (riparametrati su base mensile); resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
216Decreto attuativo esonero per trasformazione in part‑timePrevede che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge, un Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per la famiglia, natalità e pari opportunità e con il Ministro dell’economia, disciplini modalità e criteri applicativi dell’esonero contributivo riconosciuto ai datori che applicano il criterio di priorità nella trasformazione in part‑time di cui al comma 215.
217Limiti e cumulabilità esonero part‑time genitori con ≥3 figliStabilisce che l’esonero di cui ai commi 214‑218 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive; conferma la compatibilità integrale con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni prevista dall’art. 4  del D.Lgs. n. 216/2023.
218Tetti di spesa e monitoraggio INPS esonero part‑timeFissa il limite di spesa per l’esonero contributivo connesso alla trasformazione in part‑time (3,3 milioni nel 2026; 11,6 nel 2027; 17,7 nel 2028; 18,1 nel 2029; 18,5 nel 2030; 19 nel 2031; 19,4 nel 2032; 19,8 nel 2033; 20,2 nel 2034; 20,7 milioni annui dal 2035) e affida all’INPS il monitoraggio, disponendo che, al raggiungimento anche prospettico del plafond, non siano accolte ulteriori istanze di esonero.
219Estensione congedo parentale nel D.Lgs. 151/2001Modifica il T.U. maternità‑paternità (D.Lgs. n. 151/2001) incrementando da 12 a 14 anni l’età del figlio entro cui possono essere fruiti il congedo parentale e le correlate tutele: sostituisce “dodici” con “quattordici” agli artt. 323334 e 36, estendendo l’arco temporale di fruizione del congedo e delle relative indennità.
220Aumento giorni di permesso per malattia del figlioModifica l’art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001 raddoppiando il limite annuo di permessi retribuiti per malattia del figlio, portando il tetto massimo da cinque a dieci giorni complessivi e ampliando da otto a quattordici anni l’età del figlio entro cui tali giorni possono essere fruiti.
221Prolungamento contratto di sostituzione in maternitàModifica il D.Lgs. n. 151/2001 prevedendo che, in caso di assunzione per sostituzione di lavoratrice in congedo di maternità o parentale, il contratto possa essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, comunque non oltre il compimento del primo anno di età del bambino, per favorire il rientro graduale e la conciliazione vita‑lavoro.
222Fondo per centri estivi e servizi socio‑educativiIstituisce, presso il MEF con successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento politiche per la famiglia, un Fondo con dotazione di 60 milioni di euro annui dal 2026 per finanziare iniziative dei comuni (anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati) dirette al potenziamento di centri estivi, servizi socio‑educativi territoriali e centri educativi/ricreativi per minori.
223Decreto di riparto Fondo servizi minoriStabilisce che, entro il 30 marzo di ciascun anno, un Decreto dell’Autorità politica per la famiglia, di concerto con il MEF e previa intesa in Conferenza Stato‑città e autonomie locali, definisca i criteri di riparto tra i comuni, le modalità di monitoraggio degli interventi e le procedure di recupero delle somme in caso di mancata o inadeguata realizzazione dei progetti finanziati.
224Contrattazione integrativa PA 2025‑2027Introduce, nello stato di previsione del MEF, un apposito fondo con stanziamenti pluriennali per finanziare, nel triennio contrattuale 2025‑2027, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa dei comparti pubblici, con particolare riferimento a valorizzazione del personale, riforma degli ordinamenti professionali e misure di produttività. ​
225Riparto risorse contrattazione integrativaPrevede che le risorse del fondo di cui al comma 224 siano ripartite tra i diversi comparti e aree dirigenziali mediante uno o più D.P.C.M., su proposta del Ministro per la PA di concerto con il MEF, tenendo conto dei fabbisogni settoriali, degli spazi di finanza pubblica e dei rinnovi contrattuali in corso.
226Vincoli alla contrattazione decentrataStabilisce che la contrattazione integrativa presso le amministrazioni pubbliche debba svolgersi nel rispetto degli stanziamenti di bilancio, dei limiti di spesa del personale e delle regole generali di finanza pubblica, prevedendo obblighi di certificazione dei costi, controlli della Corte dei conti e responsabilità in caso di superamento dei tetti.
227Clausole di salvaguardia per il personaleDispone che l’applicazione delle misure di contenimento della spesa di personale non possa determinare riduzioni del trattamento fondamentale in godimento, ferma restando la possibilità di interventi su istituti accessori e progressioni economiche, al fine di preservare l’equilibrio tra sostenibilità finanziaria e tutela delle retribuzioni in essere.
228Coordinamento con enti territorialiPrevede che Regioni, Province autonome ed enti locali adeguino i propri strumenti di programmazione del fabbisogno di personale e la contrattazione integrativa ai principi e ai limiti di cui ai commi precedenti, anche attraverso linee guida condivise in Conferenza Unificata, per assicurare uniformità applicativa sul territorio nazionale.
229Monitoraggio spesa di personaleAffida al MEF-RGS, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica, il monitoraggio periodico dell’andamento della spesa di personale nelle amministrazioni pubbliche e negli enti territoriali, con possibilità di richiedere piani di rientro o misure correttive alle amministrazioni che risultino inadempienti o eccedenti i limiti di spesa.
230Relazione al Parlamento su personale PAImpone al Governo la presentazione annuale al Parlamento di una relazione sullo stato della spesa di personale e sull’attuazione delle misure introdotte con i commi da 224 a 229, evidenziando gli effetti su efficienza amministrativa, qualità dei servizi e sostenibilità degli andamenti retributivi.
231Misure su personale enti localiIntroduce margini aggiuntivi di assunzione e stabilizzazione per gli enti locali in condizioni di equilibrio di bilancio, collegando le facoltà assunzionali a indicatori di virtuosità e al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, in particolare per i profili tecnici e sociali.
232Mobilità e riqualificazione personalePrevede strumenti di mobilità volontaria e obbligatoria e programmi di riqualificazione professionale per il personale degli enti locali e delle amministrazioni centrali, finalizzati a colmare carenze di organico in settori strategici (digitale, tecnico, sociale) e a ridurre eccedenze in strutture sovradimensionate.
233Supporto alla progettazione PNRRAutorizza spese per servizi di assistenza tecnica e rafforzamento degli uffici tecnici degli enti territoriali per la progettazione, l’affidamento e l’attuazione di interventi finanziati dal PNRR e da fondi UE, anche mediante convenzioni centralizzate e task force tecniche coordinate a livello nazionale.
234Fondo per piccoli comuniIstituisce o incrementa un fondo specifico per i piccoli comuni per finanziare assunzioni mirate e consulenze specialistiche in ambito tecnico‑amministrativo, digitale e di gestione dei fondi europei, con criteri di riparto che tengono conto di popolazione, estensione territoriale e indicatori socio‑economici.
235Disciplina del reclutamento straordinarioDefinisce procedure semplificate per il reclutamento a tempo determinato di personale tecnico e amministrativo con elevata qualificazione per l’attuazione di progetti complessi, stabilendo limiti temporali, tetti di spesa e modalità di selezione comparativa.
236Proroghe contratti a termine PNRRConsente la proroga, entro determinati limiti temporali e finanziari, dei contratti a tempo determinato attivati per l’attuazione del PNRR e di altri programmi UE, ove ciò sia necessario per completare i progetti, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
237Coordinamento informativo PNRRPrevede che le amministrazioni beneficiarie di risorse PNRR alimentino sistemi informativi centrali con dati aggiornati su personale dedicato, stato di attuazione e spesa, per consentire monitoraggio e rendicontazione unitaria a livello nazionale ed europeo.
238Finalizzazione risparmi di spesaStabilisce che eventuali risparmi derivanti da minori assunzioni o minori costi di personale rispetto alle previsioni possano essere destinati a investimenti in digitalizzazioneformazione e innovazione organizzativa, secondo indirizzi definiti dal MEF e dalla Funzione pubblica.
239Clausola di invarianza oneriDispone che l’attuazione dei commi da 231 a 238 non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica oltre quelli espressamente autorizzati, demandando alla rimodulazione di fondi esistenti la copertura delle eventuali spese connesse.
240Norme su personale scolastico (coordinamento)Introduce norme di coordinamento relative al personale scolastico per armonizzare le nuove misure di reclutamento e mobilità con la disciplina speciale del settore istruzione, salvaguardando le competenze del Ministero dell’istruzione e del merito.
241Misure per il settore agricoloPrevede interventi di sostegno al settore agricolo, inclusi contributi o crediti d’imposta per investimenti in innovazione, sostenibilità ambientale e gestione del rischio, con stanziamenti e criteri attuativi definiti da decreti ministeriali.
242Giovani agricoltori e ricambio generazionaleIntroduce agevolazioni specifiche per l’ingresso di giovani imprenditori agricoli, anche tramite contributi in conto capitale, garanzie e facilitazioni nell’accesso al credito, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole.
243Sostegno filiere agroalimentariFinanzia progetti per il rafforzamento delle filiere agroalimentari strategiche, anche mediante accordi di filiera e distretti del cibo, con obiettivi di incremento dell’export, tracciabilità e qualità dei prodotti.
244Interventi per aree rurali svantaggiateDestina risorse aggiuntive a interventi infrastrutturali e servizi nelle aree rurali svantaggiate, per contrastare lo spopolamento e migliorare l’accesso ai servizi essenziali (sanità, istruzione, mobilità).
245Misure per editoria e informazionePrevede contributi o crediti d’imposta per imprese editoriali e per l’innovazione digitale dell’informazione, con particolare attenzione alle testate locali e alla transizione verso piattaforme digitali, nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati.
246Sostegno a emittenti localiIntroduce o rimodula fondi per emittenti radiotelevisive locali, legando i contributi a requisiti di qualità dell’informazioneinvestimenti tecnologici e copertura territoriale, con criteri definiti da Decreti del MIMIT d’intesa con AGCOM.
247Incentivi a servizi digitali e piattaforme onlineStabilisce misure di incentivo per servizi digitali innovativi e piattaforme online che favoriscano l’accesso a contenuti culturali e informativi, con particolare riguardo alla tutela del diritto d’autore e alla promozione dell’offerta legale.
248Rafforzamento ruolo AGCOMCollega le nuove misure di finanziamento e di contribuzione a carico degli operatori dei settori comunicazioni, media, editoria e servizi digitali al rafforzamento delle funzioni di vigilanza e regolazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche in coordinamento con altre autorità nazionali ed europee.
249Adeguamento regolatorio comunicazioni elettronichePrevede interventi di aggiornamento del quadro regolatorio delle comunicazioni elettroniche in coerenza con il Codice europeo delle comunicazioni, con eventuali modifiche dei diritti amministrativi e delle condizioni di mercato, nel rispetto del principio di copertura dei soli costi amministrativi.
427Super‑ammortamento “green/4.0” beni strumentali (427-436)Maggiorazione del costo ai fini ammortamento/leasing per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia, prodotti in UE/SEE.Periodo 1.1.2026-30.9.2028;+180% fino a 2,5 mln;+100% oltre 2,5 fino a 10 mln;+50% oltre 10 fino a 20 mln.
428Esclusione di imprese in liquidazione, fallimento, altre procedure concorsuali o destinatarie di sanzioni interdittive; condizioni di accesso.Necessario rispetto norme sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva/assistenziale.
429Individua i beni agevolabili (4.0 e rinnovabili per autoconsumo).Beni di allegati IV e V interconnessi; beni per autoproduzione energia rinnovabile e storage; fotovoltaico solo con moduli qualificati ex D.L. n. 181/2023
430Adempimento telematico tramite piattaforma gestita da GSE.Invio di comunicazioni e certificazioni standardizzate sugli investimenti agevolabili.
431Regole di cumulo e limiti.Cumulabile con altri incentivi entro il costo; base al netto di altre sovvenzioni; esclusi investimenti che fruiscono del credito “Transizione 5.0”.
432Effetti di cessione/delocalizzazione e sostituzione beni.Beneficio salvo se il bene è sostituito nello stesso periodo con bene nuovo analogo/superiore; se costo minore, agevolazione limitata al nuovo costo.
433Decreto attuativo MIMIT-MEF.Entro 30 giorni disciplina accesso, comunicazioni, certificazioni e documentazione.
434Regola sugli acconti d’imposta.Acconti per periodo in corso al 31.12.2026 calcolati senza considerare il beneficio 427‑436.
435Ruolo operativo del GSE.Gestione procedure di accesso e controllo e sviluppo piattaforma informatica. ​
436Monitoraggio finanziario MEF.Controllo oneri agevolazione e possibili interventi correttivi ex art. 17, commi 12‑bis12‑quater, Legge n. 196/2009.
437Aumento soglia pagamenti tracciati PA ex art. 3, comma 2‑bis, D.L. n. 16/2012.Importo unitario minimo per transitare su conti dedicati elevato da 1.000 a 5.000 euro.
438-443Modifica credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 D.L. n. 124/2023.Esteso agli anni 2026‑2028; ampliamento ambito (inclusione Marche, Umbria e altre aree); tetti: 2,3 mld (2026), 1 mld (2027), 750 mln (2028); comunicazione 31 marzo‑30 maggio con percentuale di riparto se plafond superato.
444Proroga credito investimenti ex art. 13, comma 1, D.L. n. 60/2024.Tetto di spesa: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.
445-447Regole operative credito ex 444.Obbligo comunicazione all’Agenzia Entrate dal 31 marzo al 30 maggio di ciascun anno; credito effettivo determinato applicando percentuale di riparto al credito teorico, in funzione del tetto 100 mln.
448Credito aggiuntivo su vecchie istanze ZES.Per il 2026: credito pari al 14,6189% del credito ZES richiesto con comunicazione integrativa 18.11‑2.12.2025, per soggetti senza credito “Transizione 5.0” sugli stessi investimenti.
449Comunicazione per credito aggiuntivo 448.Invio istanza telematica all’Agenzia delle Entrate dal 15.4.2026 al 15.5.2026, con autodichiarazione di non aver fruito del credito art. 38 D.L. n. 19/2024; provvedimento direttoriale entro 16.2.2026 definisce modello.
450Coordinamento con credito ZES e limiti.Somma tra credito ZES rideterminato e credito 448 non può superare importo richiesto nella comunicazione integrativa; in caso di rideterminazioni ex art. 16, comma 4, D.L. n. 124/2023, il credito 448 è proporzionalmente ridotto con eventuale restituzione.
451-452Utilizzo e disciplina residuale del credito aggiuntivo ZES 2026.Usabile solo in compensazione F24 dal 26.5.2026 al 31.12.2026; niente limiti generali ai crediti d’imposta; per il resto si applicano, se compatibili, art. 16 D.L. n. 124/2023 e D.M. 17 maggio 2024
453Istituzione zone franche doganali nel Lazio.Zone in aree portuali/retroportuali/logistiche/industriali dei comuni delle zone LAZ3‑LAZ4 e Basso Lazio LAZ5‑LAZ6‑LAZ7; perimetrazione proposta da AdSP Mar Tirreno centro‑settentrionale o Regione Lazio e approvata da ADM.
454-459Nuovo credito 4.0 per agricoltura, pesca e acquacoltura.Credito 40% su beni 4.0 allegati IV‑V acquistati 1.1.2026‑28.9.2028 fino a 1 mln per impresa; esclusi investimenti già agevolati con “Transizione 5.0”, super‑ammortamento 427‑436 e credito 462‑465; compensazione solo F24 con tetti di spesa annuali; obbligo diciture in fatture/DT e certificazione spese (bonus fino a 5.000 euro per costi revisore); Decreto MASAF‑MIMIT‑MEF entro 60 giorni.
460Rimodulazione percentuali credito agricolo pregresso art. 16‑bis D.L. 124/2023.Nuove percentuali: 58,7839% per micro‑PMI produzione primaria/forestale; 58,6102% per grandi imprese produzione primaria; applicazione immediata agli investimenti già comunicati.
461Copertura finanziaria rimodulazione credito agricolo (comma 460).Oneri indebitamento netto 2025 pari a 133,289 mln: 62,289 mln da contabilità speciale AE n. 1778; 71 mln da versamento residui ex art. 1, comma 443, Legge n. 213/2023.
462Proroga credito ZES porti/logistica art. 16‑bis D.L. 124/2023.Esteso al 2026 il periodo agevolato; confermato tetto di 50 mln anche per il 2026.
463Finestra comunicazioni credito ZES 2026.Comunicazione AE 31.3‑30.5.2026 (spese sostenute e da sostenere fino al 15.11.2026) e integrativa 20.11‑2.12.2026; uso modello 2025; decadenza se omessa.
464Percentuale di riparto credito ZES 2026.Credito fruibile = credito teorico × percentuale definita da AE in base al rapporto tra plafond e richieste complessive.
465Disciplina residuale credito ZES porti/logistica.Per aspetti non regolati dai commi 462‑464 si applicano le norme dell’art. 16‑bis D.L. n. 124/2023 (requisiti, investimenti ammessi, controlli).

Riferimenti normativi:

Atto Senato n. 1689

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