CIRCOLARE MONOGRAFICA
Profili generali e modifiche all’art. 84 TUIR
DI MASSIMILIANO TASINI | 26 FEBBRAIO 2026
L’intervento, dopo aver fornito una panoramica generale della nuova disciplina del riporto delle perdite di impresa, si concentra sulle modifiche apportate all’art. 84 TUIR, con particolare riguardo al trasferimento di partecipazioni societarie che determini il c.d. “Change of control”, fattispecie già contemplata dall’ordinamento ma profondamente revisionata.
Introduzione
La velocità con la quale il legislatore sta attuando la riforma fiscale è, al tempo stesso, auspicabile, sorprendente ma altresì “disorientante” anche per gli addetti ai lavori più avvezzi alle modifiche tributarie.
Con riguardo al tema del riporto delle perdite, non vi sono dubbi che il lavoro dell’interprete è messo a dura prova, a dispetto delle eccellenti relazioni accompagnatorie dei provvedimenti, che sicuramente contribuiscono ad illustrare le ragioni sottostanti alle modifiche, nonché a chiarire diversi punti controversi.
Si tratta comunque di documenti molto tecnici e dal contenuto talora complesso. Mi pare pertanto quantomeno opportuno fornire dapprima un inquadramento generale.
I punti toccati dalla riforma
Ante riforma, le tre disposizioni cardine erano costituite dagli artt. 84, 172 e 173 TUIR, rispettivamente dedicate al riporto delle perdite, inclusa l’ipotesi del c.d. “Change of control” derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, alle fusioni (precisamente, il lunghissimo comma 7, dedicato alla disciplina delle perdite delle società che partecipano alla fusione), nonché alle scissioni societarie (si tratta del comma 10, dedicato alle perdite delle società che partecipano alla scissione, che rinviava al comma 7 dell’art. 172).
Il legislatore è intervenuto tre volte, precisamente con il D.Lgs. n. 192/2024, il D.L. n. 84/2025 ed infine con il Decreto del MEF del 27 giugno 2025.
L’intervento ha modificato le tre citate disposizioni, ma altresì l’art. 181 TUIR (che qui possiamo trascurare, poiché relativo alla determinazione del reddito dei soggetti IRES non residenti). Soprattutto, ha però:
- introdotto una rilevante modificazione all’art. 176 TUIR (previa aggiunta di un nuovo comma 5-bis), in materia di conferimenti, consistente nell’introdurre una disciplina antiabuso anche in relazione a tale operazione, che, vigente la pregressa disciplina, non era contemplata;
- introdotto un nuovo art. 177-ter, rubricato “Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo”, disposizione assolutamente innovativa, considerato che, anche in tal caso, la pregressa disciplina nulla stabiliva sul punto, rendendo pertanto indifferente che una operazione straordinaria fosse posta in essere fra società terze, piuttosto che appartenenti allo stesso gruppo.
Quest’ultima disciplina deve essere vista con favore, poiché ricorrendo determinate condizioni, elimina i vincoli che riguardano le operazioni straordinarie che intervengono tra società tra loro terze. Tuttavia, il Decreto attuativo introduce previsioni attuative complesse e, su alcuni punti, assai rigide, finendo per parzialmente snaturare l’intento del legislatore.
Le modifiche all’art. 84
Commi 1 e 2 – Riporto ordinario delle perdite
La disciplina del riporto ordinario delle perdite non subisce modifiche con la riforma fiscale.
Restano pertanto ferme le due regole fondamentali del sistema:
- le perdite dei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione restano utilizzabili integralmente, a condizione che si riferiscano a nuova attivitàproduttiva;
- quelle successive non sono mai perse, ma soggette ad una limitazione, consistente nell’essere utilizzabili (non per intero, bensì) nellimite dell’80% del reddito imponibile.
L’art. 84, comma 1, terzo periodo, del TUIR, dispone che “La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’articolo 87” del TUIR. La stessa norma stabilisce, altresì, che non tutto l’ammontare dei proventi “esenti” riduce la perdita fiscale riportabile, ma solo la quota parte eccedente i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’art. 109, comma 5, del medesimo Testo Unico. Quest’ultimo articolo fa riferimento ai proventi esenti, che sono, ed è questo il punto, cosa diversa dai proventi che non concorrono alla formazione del reddito in quanto esclusi, quali ad esempio i dividendi.
Il relativo trattamento tributario è diverso, nel senso che, per quelli che non concorrono alla formazione del reddito, il legislatore ha consentito la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi ad essi afferenti e il riporto delle perdite in modo da allinearlo a quello previsto per i proventi imponibili.
Sul tema si ricorda che è intervenuto l’Atto di Indirizzo del MEF dello scorso 22 dicembre 2025, il quale ha provveduto a delineare il corretto trattamento tributario con riguardo alle misure agevolative (quali, ad esempio, i contributi erogati in occasione della pandemia da COVID-19) che hanno previsto la concessione di contributi sotto forma di crediti d’imposta per i quali, di volta in volta, è stato appositamente stabilito dalle norme istitutive che gli stessi “non concorro[no] alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva[no] ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi”.
L’Atto di Indirizzo, con riferimento a questi, ha ritenuto trattarsi di una terza categoria, a sé stante rispetto alle due sopra delineate.
Orbene, tenuto conto che l’art. 84 del TUIR fa riferimento ai proventi esenti, lo stesso non si applica a quelli appartenenti a questa terza categoria.
Ne consegue che, per questi ultimi, sono pertanto deducibili le spese e gli altri componenti negativi ad essi afferenti. Non solo vale quanto la legge già specifica chiaramente riguardo alle agevolazioni Covid – che esclude i contributi in argomento dal calcolo del pro-rata generale e del pro-rata relativo agli interessi passivi: l’Atto precisa pure che la ora citata esclusione vale non solo in relazione ai costi “promiscui” bensì anche con riferimento a quelli specificamente afferenti ai predetti contributi.
Comma 3 – Trasferimento del controllo e modifica dell’attività
A) Versione ante D.Lgs. n. 192/2024D.Lgs. n. 192/2024
Anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024, la perdita non era riportabile se:
- viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto;
- viene modificata l’attività principale esercitata nei periodi di formazione delle perdite.
La modifica assumeva rilevanza se interviene nel periodo del trasferimento o nei due precedenti o successivi.
Tuttavia, la disposizione prevedeva la possibilità di disapplicare in via automatica detta limitazione in presenza di:
- almeno 10 dipendenti nel biennio precedente;
- ricavi e costo del lavoro superiori al 40% della media dei due esercizi precedenti (d’ora in poi: regola del “40%”).
La previsione era, per un verso, assai generica, non essendo precisata la nozione di modifica dell’attività principale; per altro verso, troppo rigida, poiché la regola dei “10 dipendenti” consentiva la disapplicazione solo in caso di “Change of control” di società strutturate.
B) Versione post D.Lgs. n. 192/2024 (ante D.L. n. 84/2025)
Con l’entrata in vigore della riforma fiscale, la disposizione viene profondamente riformulata.
In primo luogo, viene definita espressamente la modifica dell’attività, che si considera realizzata in caso di:
- cambiamento di settore;
- cambiamento di comparto merceologico;
- acquisizione di azienda o ramo.
Sotto altro profilo, la disposizione delimita un nuovo perimetrodelle perdite oggetto della limitazione. In particolare, la limitazione si applica alle perditerisultanti:
- al termine del periodo precedente al trasferimento;
- oppure al termine del periodo in corso, se il trasferimento avviene dopo la prima metà dell’esercizio.
È appena il caso di rilevare che la scelta del momento della cessione della partecipazione può incidere in modo significativo sulla gestione delle perdite (La riforma ha superato la logica del cumulo indistinto delle perdite storiche, introducendo un criterio selettivo ancorato al momento del trasferimento del controllo. La scelta del momento della cessione incide quindi direttamente sulla platea delle perdite oggetto di potenziale limitazione, con evidenti ricadute in sede di pianificazione dell’operazione).
Venendo ad un terzo punto, la riforma introduce due nuovi commi, precisamente i commi 3-bis e 3-ter, che definiscono:
- il test di vitalità economica;
- il limite patrimoniale basato sul valore economico del patrimonio netto.
Comma 3-bis – Test di vitalità (introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024)
Il comma 3-bis introduce una disposizione in deroga.
Precisamente, essa stabilisce che la limitazione all’utilizzo delle perdite contemplata dal comma 3 non si applica se:
- ricavi/proventi caratteristici > 40% della media del biennio precedente;
- costo del lavoro > 40% della stessa media.
È appena il caso di sottolineare che entrambe le condizioni debbono essere soddisfatte.
Comma 3-ter – Limite patrimoniale
Nella versione post D.Lgs. n. 192/2024 (ante D.L. n. 84/2025), le perdite sono riportabili entro il valore economico del patrimonio netto risultante da relazione giurata, ridottodei conferimenti effettuati negli ultimi 24 mesi in misura proporzionale al rapporto tra valore economico e patrimonio netto contabile.
La previsione è stata però subito corretta con il D.L. n. 84/2025, che stabilisce ora che la riduzione è pari al doppio dei conferimenti effettuati negli ultimi 24 mesi.
L’eliminazione del meccanismo proporzionale in luogo del criterio fisso ora indicato rischia di determinare situazioni di penalizzazione.
Comma 3-quater
Questo comma stabilisce infine che la disciplina si applica anche al riporto:
- delle eccedenze di interessi passivi (art. 96, comma 5);
- delle eccedenze ACE.
Riflessioni sul limite del patrimonio netto
È molto interessante approfondire la struttura del nuovo comma 3-ter. Per facilitarne la lettura, procediamo per blocchi:
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis le perdite sono riportabili per un importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all’articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 64 del codice di procedura civile, (…).
Quando la disposizione dice “nel caso di cui al comma 3-bis” in sostanza stabilisce che una volta superato il “blocco” costituito dal test “del 40%”, non è affatto detto che tutta la perdita sia utilizzabile. Precisamente, mentre il comma 3-bis disciplina il “se”, il comma 3-ter fissa invece in “quanto”, ovvero quanta parte della perdita potrà, in concreto, essere utilizzata.
Quale è questo limite? Il riferimento è, come in passato, il patrimonio netto, ma non quello contabile, bensì il suo “valore economico”.
Come si determina il valore economico? È necessario predisporre una relazione giurata di stima, e il patrimonio netto va assunto alla data di riferimento delle perdite indicata al comma 3 (anno ante cessione vs. anno di cessione della partecipazione).
Quali sono le responsabilità per il professionista? Sono quelle previste dall’art. 64 c.p.c.:
(…) ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.
La disposizione intende neutralizzare le operazioni poste in essere nell’imminenza della cessione delle partecipazioni, sterilizzandogli apporti al patrimonio netto ante cessione. Conferimento e versamenti vanno assunti per il loro totale e moltiplicati per due.
Il passaggio dal criterio proporzionale al criterio fisso del doppio dei conferimenti introduce una presunzione forfetaria che può risultare, in taluni casi, economicamente disallineata rispetto al valore effettivo del patrimonio netto stimato. Mentre il meccanismo proporzionale manteneva un collegamento con la coerenza economica del valore stimato, il nuovo criterio assume una funzione marcatamente antielusiva, potenzialmente suscettibile di rilievi in termini di ragionevolezza e proporzionalità.
In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del patrimonio netto contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.
La relazione giurata di stima del valore economico del patrimonio netto costituisce dunque una mera facoltà; in sua assenza, si tornerà, come in passato, ad assumere il valore del patrimonio netto contabile, anche in tal caso diminuito di conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi anteriori, stavolta però non raddoppiati.
Esula dalle finalità del presente lavoro l’esame degli effetti dell’interessantissima Risposta ad Interpello n. 278/2025, con la quale l’Agenzia delle Entrate, con riferimento ad una particolare ipotesi di fusione, ha ritenuto, non senza fondamento, invece obbligatoria la redazione della perizia giurata.
Abuso del diritto ed interpello
Con la sentenza 26 gennaio 2026, n. 1749, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in materia di utilizzo di perdite pregresseda parte di società acquisite, l’art. 84, comma 3, TUIR costituisce disciplina speciale e autonoma rispetto alla clausola generale antielusiva di cui all’art. 37‑bis D.P.R. n. 600/1973 e, oggi, all’art. 10‑bis Legge n. 212/2000; l’applicazionedella clausola generale è esclusa o comunque subordinata all’assenza di una compiuta regolazione speciale del fenomeno.
L’affermazione, pur resa in relazione ad un accertamento relativo ad un’operazione infragruppo compiuta su una società in perdita, assume notevole rilievo pratico, poiché fissa una ben precisa gerarchia tra la disciplina sul riporto delle perdite di impresa contenuta nell’art. 84, comma 3 TUIR, e la disciplina antiabuso oggi contenuto nell’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.
Si tratta di un passaggio fondamentale: i parametrifissati dalla legge costituiscono presidi a tutela della buona fede del contribuente, che l’Amministrazione non può superare, ritenendo comunque abusiva l’operazione. Affermazione resa con riferimento al pregresso art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 ma, a mio parere, attualissima, anche dopo la riforma fiscale.
La giurisprudenza di legittimità sembra dunque riconoscere che l’art. 84, comma 3, TUIR costituisca una tipizzazione legislativa del concetto di abuso in materia di perdite fiscali, con conseguente specialità rispetto alla clausola generale di cui all’art. 10-bis della Legge n. 212/2000. Ne deriva che, in presenza dei parametri legislativamente fissati, l’Amministrazione non può superarli mediante un autonomo giudizio di abusofondato esclusivamente sulla clausola generale.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 84, 87;
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192;
- D.L. 17 giugno 2025, n. 84, conv. dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 27 giugno 2025.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise