CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI FABRIZIO G. POGGIANI | 10 SETTEMBRE 2025
Analisi del Decreto attuativo tra soggetti beneficiari, investimenti rilevanti e condizioni di accesso
Con la Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), commi da 436 a 444 dell’art. 1, è stata introdotta l’IRES premiale destinata ai soggetti al ricorrere di determinate condizioni concernenti la patrimonializzazione delle società, il realizzo di investimenti rilevanti e la presenza di un incremento occupazionale. È stata prevista una agevolazione che prevede la riduzione di quattro punti percentuali dell’IRES (dal 24% al 20%) per soggetti che realizzano utili, incrementano il personale e investono i beni strumentali nuovi, da destinare alle unità operative collocate sul territorio nazionale. La normativa istitutiva ha previsto la definizione della disciplina con l’emanazione di un apposito Provvedimento ad hoc che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato nel corso del mese di agosto 2025; si tratta del D.M. 8 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025, che fornisce importanti indicazioni sull’operatività della detta agevolazione.
Premessa
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) è stato emanato il Decreto attuativo dell’agevolazione in commento ormai nota come “IRES premiale”.
Si ricorda che la lettera a), comma 1 dell’art. 6 della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Legge di delega al Governo per la riforma fiscale) ha previsto, tra i criteri direttivi, l’introduzione di un regime di riduzione dell’aliquota IRES nel caso in cui una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito, entro di due periodi d’imposta successiva alla sua realizzazione, sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli “qualificati”, o all’assunzione di personale o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.
Con i commi da 436 a 444 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 è stata introdotta la riduzione dell’aliquota IRES nella misura di quattro punti percentuali (dall’ordinaria aliquota del 24% si scende al 20%) e, con il Decreto dell’8 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025, l’agevolazione è stata resa operativa a tutti gli effetti.
Il Provvedimento di attuazione procede con ulteriori indicazioni rispetto a quelle generali indicate dalla norma istitutiva (Legge n. 207/2024), già analizzate con un precedente approfondimento, che saranno esaminate di seguito.
Soggetti beneficiari
Posto che l’agevolazione, ai sensi del citato comma 436 dell’art. 1 della Legge n. 207/2024 si rende applicabile:
- alle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- alle società cooperative e di mutua assicurazione;
- alle società europee di cui al Regolamento n. 2157/2001 e alle società cooperative europee di cui al Regolamento n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- agli enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- alle società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia;
- agli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui alla lettera c), comma 1, dell’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) che possono fruire della riduzione dell’aliquota limitatamente all’IRES riferibile al reddito di impresa, ai sensi del comma 442 dell’art. 1 della Legge n. 207/2024);
il provvedimento in commento precisa che l’agevolazione trova applicazione per tutti i detti soggetti, inclusi gli intermediari finanziaria che applicano l’IRES con l’addizionale di 3,5 punti percentuali, ai sensi del comma 65, dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Per i soggetti, di cui all’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché per le cooperative di produzione e lavoro, di cui all’art. 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo Decreto per la parte che beneficia della riduzione della metà dell’imposta dovuta (si veda il comma 462 dell’art. 1 della Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che limita l’applicazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 al reddito imponibile derivante dall’indeducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive), gli effetti dell’agevolazione in commento, in applicazione delle peculiari modalità di determinazione dell’imposta dovuta, devono ritenersi dimezzati.
I soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB), di cui agli artt. da 6 a 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 spetta la riduzione dell’aliquota IRES da applicare sul reddito concordato, non essendo, la detta modalità di determinazione del reddito, assimilabile a un regime forfetario.
Sul punto, il Decreto attuativo stabilisce che i soggetti che, aderendo al concordato preventivo biennale (CPB), optano per l’imposta sostitutiva, di cui all’art. 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024, la riduzione dell’aliquota IRES, in presenza dei requisiti richiesti, si rende applicabile soltanto alla quota di imponibile assoggettata all’aliquota ordinaria del 24%, di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
Leggi anche “L’Approfondimento: IRES premiale limitata ai soggetti virtuosi”.
Soggetti esclusi
Come disposto dal comma 439 dell’art. 1 della Legge n. 207/2024 e confermato dal Provvedimento attuativo e dalla relativa Relazione illustrativa, restano esclusi dall’agevolazione in commento, le società e gli enti che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi, nel 2025 per i soggetti “solari”) versano in situazioni di:
- liquidazione ordinaria;
- liquidazione giudiziale (o fallimento);
- procedure relative alla risoluzione della crisi di impresa ma di natura liquidatoria.
Quindi, sono escluse dall’agevolazione le società e gli enti sottoposti alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, al concordato preventivo, al concordato minore, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’art. 25-sexies del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e gli stessi soggetti che hanno sottoscritto, nel medesimo periodo d’imposta, gli accordi o piani di ristrutturazione dei debiti soggetti ad omologazione da cui discenda l’estinzione dell’impresa o la cessazione dell’attività.
Possono, invece, fruire del beneficio i soggetti che si trovano in una procedura che abbia finalità di “risanamento”; la differenza di trattamento tra tali soggetti deriva, evidentemente, dalla considerazione che il beneficio in commento, richiedendo nuovi investimenti, presuppone la piena operatività delle imprese.
Nella considerazione che l’inizio della fase liquidatoria determina la chiusura di un periodo d’imposta e l’inizio di un altro, se il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 termina con l’apertura della liquidazione, spetta, comunque, al ricorrere delle altre condizioni, la riduzione dell’aliquota IRES per tale ultimo periodo d’imposta.
Con riferimento al medesimo periodo d’imposta (quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024) restano escluse le società e/o gli enti che:
- svolgono attività per le quali hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della “Tonnage tax”, di cui all’art. 155 del D.P.R. n. 917/1986;
- inquadrate come “società agricole”, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004 hanno esercitato l’opzione per la tassazione fondiaria, di cui al comma 1093, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- risultano “non operative” ai sensi dell’art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (non essendo specificato alcunché si ritiene che l’esclusione permanga anche in presenza di adeguamento al reddito minimo).
Con riferimento, inoltre, agli “enti non commerciali” devono considerarsi esclusi quelli che, nel periodo d’imposta indicato, applicano il regime di “contabilità semplificata”, di cui all’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Come indicato nella Relazione illustrativa ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, di cui agli artt. da 6 a 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (CPB), spetta la riduzione dell’aliquota IRES da applicare sul reddito concordato, non essendo – tale ultima modalità di determinazione del reddito – assimilabile a un regime forfetario.
Si segnala, inoltre, che per i soggetti che, aderendo al CPB, optano per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024, la riduzione dell’aliquota IRES, in presenza dei requisiti qui disciplinati, si applica solo alla quota di imponibile assoggettata all’aliquota ordinaria del 24%, di cui all’art. 77 del TUIR.
La quota di reddito non assoggettata all’imposizione sostitutiva opzionale, rappresentata sostanzialmente dal reddito normalizzato dichiarato per il periodo precedente quello di adesione, è tassata, infatti, secondo le modalità ordinarie, fermo restando che il detto valore deve essere integrato con il saldo delle componenti reddituali straordinarie che si concretizzano nei periodi 2025 e 2026 di efficacia del concordato.
L’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2025 ha introdotto, però, il nuovo comma 1-bis all’interno del citato art. 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024, il quale prevede che le aliquote agevolate (del 10%, 12% o 15%) possono essere applicate solo fino al raggiungimento dell’importo di 85.000 euro, mentre per la parte eccedente tale somma verrà applicata, per quanto di interesse per i soggetti IRES, l’aliquota ordinaria del 24% (l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF).
La riduzione dell’IRES
Il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti sopra indicati può essere assoggettato all’aliquota IRES di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 917/1986 ridotta di quattro punti percentuali (quindi 20%),
A differenza di quanto a suo tempo previsto per la “mini IRES” di cui ai commi da 28 a 34 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018, poi abrogata, che prevedeva un criterio di calcolo più articolato per determinare la base imponibile oggetto dell’aliquota ridotta, l’IRES premiale introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 si applica sull’intero reddito d’impresa dichiarato nel 2025 (modello Redditi 2026).
Le due condizioni di accantonamento di utili e investimenti specifici non influiscono, quindi, sul quantum del reddito agevolato, ma rappresentano prerequisiti al ricorrere (congiunto) dei quali compete il beneficio e l’importo su cui spetta la riduzione dell’aliquota IRES è ragguagliato ad anno se la durata dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi, ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del D.M. 8 agosto 2025.
In deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all’art. 84 del TUIR, è stata prevista la facoltà, per i soggetti destinatari della norma agevolativa, di computare le perdite fiscali, relative ai periodi d’imposta precedenti, in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all’aliquota IRES ridotta, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del Decreto attuativo.
La rideterminazione dell’utile e conseguentemente del reddito relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) in sede di attività di controllo, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 del D.M. 8 agosto 2025, non determina effetti sull’utile accantonato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), del D.M., e sulle soglie degli investimenti rilevanti di cui all’art. 5 e la riduzione dell’aliquota IRES non spetta sul maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”), in sede di dichiarazioni integrative ovvero in sede di attività di controllo.
Condizioni per la fruizione
Come disposto dal comma 1 dell’art. 4 del D.M. 8 agosto 2025, la riduzione dell’aliquota IRES spetta ai soggetti di cui all’art. 3, commi 1 e 2, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
- una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
- un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato di cui alla lettera a) (quindi al punto che precede) e, comunque, se un ammontare non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti di cui all’art. 5 del medesimo Provvedimento.
Con riferimento alla prima condizione (lettera a, comma 1 dell’art. 4 in commento), dunque, tenuto conto anche dell’espresso richiamo delle norme alla necessità di accantonare l’utile conseguito nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, i soggetti che non hanno realizzato un utile in tale esercizio non potranno accedere all’agevolazione.
Il comma 2 introduce una presunzione in base alla quale l’utile relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 si considera accantonato “ad apposita riserva” se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio; anche eventuali acconti sui dividendi si considerano non accantonati.
Pertanto, costituisce utile accantonato l’utile dell’esercizio 2024 (per semplicità si fa riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile) accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo.
Pertanto, il vincolo fiscale è apposto alle riserve costituite o incrementate mediante destinazione dell’utile relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (al netto della quota parte di tale utile destinata a copertura di perdite di esercizi precedenti), a prescindere dalla “disponibilità” delle stesse e senza distinguere la quota parte di utile accantonata “spontaneamente” dalla quota parte di utile la cui destinazione a riserva deriva da una disposizione di legge o statutaria.
Resta sottoposto al vincolo fiscale anche l’utile destinato ad aumento di capitale, nonché, quello semplicemente portato a nuovo.
Rileva integralmente la quota dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinata a riserva legale, statutaria ovvero alla riserva di cui all’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per le società cooperative.
Come indicato nella Relazione illustrativa, ai fini della fruizione dell’agevolazione, rilevano anche, ai sensi della lettera a), comma 1, dell’art. 4 del Provvedimento attuativo:
- la riserva determinata a fronte di maggiori valori conseguenti alla valutazione delle partecipazioni effettuata a norma del n. 4 del comma 1 dell’art. 2426 del Codice civile (“equity method”);
- la riserva di cui al n. 8-bis dell’art. 2426 del Codice civile derivante sia dall’accantonamento dell’utile netto che dalla valutazione al cambio alla data di chiusura dell’esercizio delle attività e passività monetarie in valuta estera;
- le riserve di cui all’art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, per i soggetti che adottano i Principi contabili IAS/IFRS.
Per i soggetti obbligati alla redazione del bilancio secondo lo schema approvato dalla Banca d’Italia sono configurabili come riserve rilevanti ai fini del beneficio anche quelle iscritte nella voce “riserve da valutazione” del citato schema.
Come indicato nella Relazione illustrativa del Provvedimento attuativo (D.M. 8 agosto 2025), la delibera di approvazione del bilancio con la quale è distribuita ai soci una quota dell’utile realizzato nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 tale da superare, unitamente a eventuali acconti sui dividendi, il 20% del medesimo utile, diventa l’unica ipotesi in cui viene a mancare la condizione di accesso di cui alla lettera a), comma 1 dell’art. 4 alla riduzione dell’aliquota IRES.
Recuperando l’esempio proposto nella Relazione illustrativa, si consideri il caso in cui un’impresa che realizza nel 2024 un utile di 3 milioni di euro destini tale utile per il 50% a copertura di perdite pregresse e per il residuo importo lo accantoni alla riserva legale, statutaria e/o straordinaria.
In tal caso, sulla base di quanto disposto dal citato comma 2, l’utile “accantonato a riserva” risulta pari a 3 milioni di euro con la conseguenza che la soglia degli investimenti rilevanti sarà pari a 900.000 euro (30% di 3 milioni).
L’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, richiamato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 4, invece, costituisce esclusivamente un parametro atto a definire un ulteriore importo minimo degli investimenti agevolabili, con la conseguenza che l’utile realizzato in tale esercizio può essere considerato, ai fini dell’agevolazione in esame, anche se già distribuito.
Di conseguenza, se è vero che è necessario accantonare l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 da destinare, sia pure in quota parte, agli investimenti rilevanti, e, quindi, al fine di beneficiare dell’agevolazione è indispensabile conseguire un utile in tale esercizio, non è altrettanto necessario che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia realizzato un utile. Il beneficio, pertanto, potrà essere fruito da soggetti in perdita nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, qualora rispettino le altre condizioni e destinino all’acquisizione di investimenti rilevanti il 30% dell’utile accantonato nell’esercizio successivo (che, come già detto, deve a sua volta essere pari ad almeno l’80% di quello realizzato in tale esercizio).
Una s.p.a. con esercizio coincidente con l’anno civile consegue nell’esercizio 2024 un utile di 100 che distribuisce per 20 ai soci.
La s.p.a. ha conseguito nell’esercizio 2023 un utile di 150 assorbito in parte dalla perdita dell’esercizio 2022 di 60.
L’investimento minimo per fruire della riduzione dell’aliquota è pari a
• 2024: 100 x 0,80 x 0,30 = 24;
• 2023: 150 x 24% = 36.
L’investimento minimo da effettuare è pari al maggiore tra i due importi rilevati ai punti 1 e 2.
Una s.p.a. con esercizio coincidente con l’anno civile consegue nell’esercizio 2024 un utile di 100 che distribuisce per 20 ai soci.
La s.p.a. ha conseguito nell’esercizio 2023 una perdita di 90.
L’investimento minimo per fruire della riduzione dell’aliquota è pari a:
• 2024: 100 x 0,80 x 0,30 = 24.
Ai sensi del comma 3, infine, per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, di cui alla lettera c), comma 1 dell’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986, le condizioni richieste si riferiscono all’utile relativo all’attività commerciale ritraibili dalla contabilità separata che i predetti enti hanno l’obbligo di tenere in virtù della previsione di cui al comma 2 dell’art. 144 del TUIR.
Gli investimenti rilevanti
Come indicato dalla lettera b), comma 436 dell’art. 1 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e indicato dall’art. 5 del D.M. 8 agosto 2025, costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto:
- i beni compresi negli Allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- i beni di cui all’art. 38, commi 4, secondo periodo, e 5, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, se acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici.
Per effetto di quanto appena indicato, ai fini dell’agevolazione in esame, gli investimenti rilevanti devono riguardare i beni di cui ai piani relativi alla “Transizione 4.0 e 5.0”, con la conseguenza che gli stessi devono rispettare le condizioni che disciplinano i relativi crediti d’imposta (commi da 8 a 11, dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e commi da 1056 a 1058-bis dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56), ad eccezione di quanto espressamente disciplinato nel Decreto attuativo.
La Relazione illustrativa al Provvedimento attuativo richiama, per esempio, il rispetto dei requisiti di strumentalità e novità dei beni oggetto degli investimenti rilevanti che sono mutuabili da quanto chiarito in Relazione ai richiamati crediti d’imposta, ma non si rendono applicabili gli adempimenti informativi necessari per la prenotazione delle risorse e per il monitoraggio dei citati crediti d’imposta.
La Relazione, a maggior dettaglio, indica gli investimenti che “potenzialmente” possono accedere all’agevolazione che sono i seguenti:
- beni materiali secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232) e beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (Allegato B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- beni di cui all’art. 38, commi 4, secondo periodo, e 5, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, se acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Si tratta, dunque, dei beni che, ai sensi delle predette disposizioni, sono assimilati agli intangibles di cui all’Allegato B della Legge n. 232/2016, nonché dei beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo con le caratteristiche espressamente disciplinate nel citato comma 5 dell’art. 38 del D.L. n. 19/2024.
Non rientrano tra gli investimenti rilevanti, invece, le spese di formazione del personale di cui all’art. 38, comma 5, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, poiché non rappresentano “beni”.
Nel caso di investimenti rilevanti che includono anche i beni di cui al comma 2, lettera b), oltre alla sussistenza della condizione dell’interconnessione, occorre conseguire nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
La Relazione di accompagnamento, inoltre, evidenzia che, ove compatibili, sono utilizzabili le precisazioni fornite dai documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate in materia di crediti d’imposta per i piani di “Transizione 4.0”.
I beni acquisiti dovranno avere, sin dalla loro origine e prima della loro messa in funzione, quelle caratteristiche tecnologiche che consentano loro l’interconnessione, la quale ultima potrà anche avvenire successivamente, dopo che l’impresa si sia dotata o abbia adeguato i sistemi informatici ai quali i beni dovranno interconnettersi.
La detta interconnessione, ancorché successiva, costituendo il requisito fondamentale alla base del beneficio, dovrà permanere per un periodo di tempo superiore alla metà del periodo di sorveglianza entro cui è possibile applicare la “recapture rule”.
La tempistica
È stato disposto che gli investimenti rilevanti devono essere realizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ma entro la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile, entro il 31 ottobre 2026, giacché si fa puntuale riferimento al termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina, in ossequio al dettato normativo, con riferimento a un periodo d’imposta pari a dodici mesi se l’esercizio ha durata superiore.
Gli investimenti si considerano realizzati in base alle regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 e i medesimi criteri rilevano anche per i soggetti che applicano la “derivazione rafforzata” e, dunque, a tal fine, non rilevano, i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi contabili internazionali e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all’art. 2435-ter del Codice civile che non hanno rinunciato alle semplificazioni ivi disciplinate, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile.
Per i beni acquisiti mediante contratto di leasing finanziario, con riferimento alla determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, in applicazione dei principi di cui al citato art. 109 del TUIR, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia quando entra nella disponibilità del locatario.
Per i soggetti che adottano i Principi contabili internazionali IAS/IFRS, invece, rileva la classificazione di leasing traslativo desunta dalle regole di cui all’IFRS 16.
L’ammontare degli investimenti
Per la determinazione dell’ammontare degli investimenti rilevanti, lo stesso deve essere determinato secondo i criteri ordinari stabiliti per l’individuazione del costo dei beni ai fini fiscali dalle lettere a) e b), del comma 1 dell’art. 110 del TUIR, includendo, dunque, anche gli oneri accessori di diretta imputazione.
In merito alla condizione di accesso relativa agli investimenti rilevanti, il comma 5 dell’art. 5 del D.M. 8 agosto 2025 stabilisce che l’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:
- 30% dell’utile accantonato ai sensi dell’art. 4 del Provvedimento attuativo;
- 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
- 20.000 euro (importo minimo degli investimenti definito dalla norma).
La Relazione illustrativa al D.M. 8 agosto 2025 ha chiarito che non è necessario che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia stato realizzato un utile.
Il beneficio, quindi, potrà essere fruito da soggetti in perdita nel 2023, se rispettano le altre condizioni e destinano all’acquisizione di investimenti rilevanti il 30% dell’utile accantonato nell’esercizio successivo.
La medesima Relazione, inoltre, fornisce alcuni esempi di calcolo ai fini della determinazione dell’ammontare minimo degli investimenti, come sotto riportati:
Una s.p.a. con esercizio coincidente con l’anno civile che:
• nel 2024 ha conseguito un utile di 100.000 euro, non distribuito per l’80% (80.000 euro);
• nel 2023 ha conseguito un utile di 90.000 euro.
L’importo minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti:
a) (2024) 30% di 80.000 euro = 24.000 euro;
b) (2023) 24% di 90.000 euro = 21.600 euro;
c) 20.000 euro.
Il maggiore tra gli importi a), b) e c) è, pertanto, 24.000 che costituisce l’importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell’aliquota.
S.p.a. con esercizio coincidente con l’anno civile che:
• nel 2024 ha conseguito un utile di 80.000 euro, non distribuito per l’80% (64.000 euro);
• nel 2023 ha conseguito un utile di 90.000 euro.
L’importo minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti:
a) (2024) 30% di 64.000 euro = 19.200 euro;
b) (2023) 24% di 90.000 euro = 21.600 euro;
c) 20.000 euro.
Il maggiore tra gli importi a), b) e c) è, pertanto, 21.600 che costituisce l’importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell’aliquota.
S.p.a. con esercizio coincidente con l’anno civile che:
• nel 2024 ha conseguito un utile di 80.000 euro, non distribuito per l’80% (64.000 euro);
• nel 2023 ha conseguito un utile di 70.000 euro.
L’importo minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti:
a) (2024) 30% di 64.000 euro = 19.200 euro;
b) (2023) 24% di 70.000 euro = 16.800 euro;
c) 20.000 euro.
Il maggiore tra gli importi a), b) e c) è, pertanto, 20.000 (soglia minima degli investimenti) che costituisce l’importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell’aliquota.
Si conferma che qualora si proceda con la “sostituzione” dei beni oggetto degli investimenti rilevanti, fermi restando i requisiti indicati nelle citate disposizioni della Legge n. 205/2017, non si perde l’agevolazione ma, ai fini del rispetto della condizione relativa all’ammontare minimo degli investimenti, si deve tenere conto del costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo.
Per gli “enti non commerciali”, posto che gli stessi possono fruire della riduzione dell’aliquota IRES esclusivamente con riferimento ai beni utilizzati per l’attività commerciale, si rende necessario definire le modalità di calcolo dell’ammontare dell’investimento rilevante.
Pertanto, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 144 del TUIR, l’importo degli investimenti rilevanti in beni che sono utilizzati anche per l’attività istituzionale, si determina in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Gli incrementi occupazionali
Il comma 1, lettera a), n. 1 dell’art. 6 del D.M. 8 agosto 2025 dispone, in ossequio a quanto stabilito dal comma 437, lettera a), n. 1, della Legge di Bilancio per il 2025, che non deve verificarsi, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, un decremento del numero di “unità lavorative per anno” (ULA) rispetto alla media del triennio precedente.
La verifica è effettuata confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con il numero medio dei trentasei mesi precedenti dei predetti lavoratori, “escludendo dalla base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa”.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile, dunque, si rende necessario confrontare le ULA determinate in relazione al mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle ULA determinate in relazione ai dati mensili riferiti al periodo che decorre dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2025.
Rispetto al calcolo del numero di unità lavorative per anno di cui all’art. 31, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, in considerazione delle caratteristiche della riduzione dell’aliquota IRES e della circostanza per cui la misura agevolativa si applica esclusivamente per un periodo d’imposta (quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024), per esigenze di semplificazione non si tiene conto dei dati riferibili all’impresa “unica”.
L’incremento occupazionale deve essere determinato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 4, commi da 1 a 6, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del 25 giugno 2024.
Si rende necessario, dunque, verificare se l’incremento occupazionale e l’incremento occupazionale complessivo (cfr. definizione di cui all’art. 1, lettere h) e i), del medesimo Decreto interministeriale) rispettino le condizioni contenute nel comma 437 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025, ossia, se risultino superiori (o uguali) all’1 per cento e, comunque, non diano un risultato numerico inferiore a 1 (lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato), senza considerare le dinamiche occupazionali del gruppo di cui il soggetto fa parte.
È necessario che i soggetti potenzialmente beneficiari della misura non abbiano fruito degli “ammortizzatori sociali” nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, in linea con quanto stabilito dalla lettera b) del comma 437 dell’art. 1 della Legge di Bilancio per il 2025.
Con riferimento all’istituto della Cassa integrazione guadagni (CIG) si deve far riferimento alle procedure individuate negli artt. da 9 a 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con la sola eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’art. 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ossia in situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Pertanto, il ricorso alla Cassa integrazione ordinaria per i motivi di cui all’art. 11, lettera b) (“situazioni temporanee di mercato”), qualora effettuato in uno dei due periodi d’imposta di cui si compone il “periodo di osservazione”, non consente l’accesso alla riduzione dell’aliquota IRES.
Cause di decadenza e/o mantenimento dell’agevolazione
Le imprese beneficiarie decadono dall’agevolazione, dunque, nel caso in cui la quota di utile accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Le eventuali distribuzioni di utili, che riducono la quota dell’utile accantonato fino alla soglia minima dell’80%, non determinano il verificarsi della causa di decadenza di cui al comma 1, lettera a), mentre l’ammontare degli investimenti rilevanti deve essere parametrato all’effettivo accantonamento.
Al fine di monitorare l’ammontare complessivo delle riserve costituite o incrementate con gli utili accantonati sottoposti al vincolo fiscale, nonché quelli utilizzati a copertura perdite, gli importi vincolati e le loro eventuali variazioni devono essere distintamente indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi per ciascuna voce del patrimonio netto.
Nel Provvedimento sono state definite anche le regole riguardanti i soggetti non residenti che operano in Italia mediante stabili organizzazioni. In considerazione delle peculiari modalità di determinazione del fondo di dotazione di una stabile organizzazione di soggetti non residenti, innanzitutto, sono assimilate alle distribuzioni deliberate dalle società o enti residenti le somme attribuite alla casa madre che determinano una riduzione del fondo di dotazione, determinato con le regole previste dall’art. 152 del TUIR.
Restano assimilate alle distribuzioni anche le riduzioni del fondo di dotazione, derivanti non dall’attribuzione di somme alla casa madre ma dalla riduzione del fondo di dotazione derivanti dall’applicazione dei criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati dalla stabile organizzazione.
L’ulteriore causa di decadenza riguarda i beni oggetto degli investimenti rilevanti e, sul tema, è stato previsto che la stessa operi qualora detti beni siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento; la cessione del contratto di leasing durante il periodo di osservazione è assimilata all’estromissione dei beni dalla struttura produttiva.
Con riferimento agli investimenti sostitutivi, trovando applicazione le disposizioni dell’art. 1, comma 35, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, agli effetti della riduzione dell’aliquota IRES, se nel corso del periodo di osservazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto degli investimenti rilevanti ai fini dell’agevolazione in esame, non viene meno la fruizione della stessa se nello stesso periodo d’imposta del realizzo l’impresa:
- sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- attesta l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l’interconnessione secondo le regole previste dall’art. 1, comma 11, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché, in aggiunta, la riduzione dei consumi energetici nei casi previsti dall’art. 5, comma 3, secondo periodo.
È stato disposto che un importo pari alla minore imposta pagata, per effetto della riduzione dell’aliquota IRES fruita deve essere direttamente riversato dal soggetto beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza e che l’attivazione della causa di decadenza produce la perdita integrale del beneficio.
Consolidato e trasparenza
In presenza di consolidato nazionale e al fine di garantire il beneficio in modo più neutrale possibile, rispettando il principio in base al quale l’IRES è dovuta esclusivamente dalla consolidante, è stato disposto che l’importo del reddito da assoggettare all’aliquota ridotta:
- è determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato;
- è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.
Di conseguenza, come ben esplicitato nella Relazione illustrativa al Provvedimento attuativo in commento, ai fini della determinazione del reddito complessivo globale la consolidante ha l’onere di aggregare i redditi e le perdite di periodo delle società consolidate, distinguendo, tra le società e gli enti che sono in utile, quelle che hanno diritto alla fruizione della riduzione di aliquota IRES rispetto ai soggetti che non possiedono i relativi requisiti di accesso al regime agevolativo.
È stata introdotta anche una disposizione di favore in base alla quale, nel determinare il reddito complessivo globale della “fiscal unit”, le perdite di periodo derivanti dalle consolidate devono essere compensate prioritariamente con i redditi complessivi netti delle altre società appartenenti al consolidato sui quali non spetta la riduzione dell’aliquota IRES; di conseguenza, il reddito complessivo globale di periodo sarà formato prioritariamente dalla quota parte di reddito da assoggettare all’aliquota ridotta.
Nell’ipotesi in cui il reddito complessivo globale netto sia, in tutto o in parte, da assoggettare all’aliquota IRES ridotta, la società o ente controllante può astenersi dalla compensazione con le perdite fiscali relative ai periodi d’imposta precedenti fino a concorrenza del reddito da assoggettare all’aliquota ridotta, nel rispetto delle regole dettate dal comma 1 dell’art. 84 del D.P.R. n. 917/1986 e le stesse restano nella disponibilità della “fiscal unit” per i periodi d’imposta successivi.
Qualora, quindi, la somma dei redditi e delle perdite confluite nella “fiscal unit” sia positiva, si possono verificare due scenari:
- il reddito delle imprese con aliquota ordinaria è integralmente assorbito dalle perdite conseguite nel medesimo periodo di riferimento dalle altre consolidate, con la conseguenza che al reddito complessivo globale residuo si applica l’aliquota ridotta;
- il reddito delle imprese con aliquota ordinaria non è integralmente assorbito dalle perdite delle altre società del consolidato, con la conseguenza che il reddito complessivo globale deve essere suddiviso in due sezioni cui applicare, rispettivamente, l’aliquota ordinaria e quella ridotta.
In caso di decadenza, la società o ente controllante ha l’obbligo di versare la differenza dell’imposta dovuta a seguito della rideterminazione del reddito complessivo netto del consolidato con applicazione dell’aliquota ordinaria IRES, “entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di decadenza”.
Pertanto, è necessario azzerare l’importo del reddito con aliquota IRES ridotta trasferito dalla singola società o ente per il quale si verificano le predette cause di decadenza aumentando, contestualmente, per pari importo, il reddito da assoggettare ad aliquota ordinaria.
La consolidante (che fruisce della riduzione di aliquota IRES), quindi, nell’aggregare i redditi delle controllate estere, deve compensare prioritariamente i redditi ad aliquota ordinaria con le perdite conseguite dalle controllate.
Si possono verificare due scenari:
- il reddito delle imprese con aliquota ordinaria è integralmente assorbito dalle perdite conseguite nel medesimo periodo di riferimento dalle altre consolidate, con la conseguenza che al reddito complessivo globale residuo si applica l’aliquota IRES ridotta;
- il reddito delle imprese con aliquota ordinaria non è integralmente assorbito dalle perdite coeve delle altre società del consolidato, con la conseguenza che il reddito complessivo globale deve essere suddiviso in due sezioni cui applicare, rispettivamente, l’aliquota ordinaria e quella ridotta.
Resta ferma, anche in relazione alla consolidante del consolidato mondiale, la facoltà di optare per la sospensione dell’utilizzo delle perdite pregresse.
In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR, si dispone che l’importo su cui spetta l’aliquota IRES ridotta, determinato dalla società partecipata, “è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili”, in linea con quanto disposto dal comma 441 dell’art. 1 della Legge di Bilancio per il 2025.
I requisiti di accesso al beneficio in esame, in tale ipotesi, devono sussistere in capo alla società partecipata con la conseguenza che il reddito dalla stessa prodotto viene attribuito ai soci con la “qualifica” di reddito ad aliquota IRES ridotta proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.
Il socio ha l’onere di distinguere il reddito proveniente dalla partecipata in trasparenza fiscale, ai sensi dell’art. 115 del TUIR, sul quale può fruire della riduzione di aliquota IRES rispetto a quello prodotto “in proprio”, che sarà assoggettato ad aliquota “ordinaria”.
Resta fermo che le perdite fiscali sono, comunque, computate in diminuzione del reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi a quello in cui si fruisce della riduzione dell’aliquota IRES.
È stabilito, infine, che il socio deve rideterminare il reddito attribuito con applicazione dell’aliquota ordinaria IRES, nel caso in cui si verifichino le cause di decadenza in relazione alla società partecipata che ha optato per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR e il versamento deve essere operato “entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza di cui all’articolo 7, nei limiti dell’importo trasferito dalla partecipata …”.
Operazioni straordinarie
In linea di principio sono state definite, con l’art. 11 del Decreto attuativo, le regole specifiche in modo da salvaguardare le operazioni per le quali vige il principio di neutralità fiscale evitando di penalizzare o di favorire, nella fruizione della riduzione dell’aliquota IRES, i soggetti coinvolti in dette operazioni.
Sulla base dei principi generali, è stabilito che:
- il reddito di periodo è agevolato, al ricorrere delle condizioni di accesso da parte del dante causa, tanto in capo al dante causa quanto in capo all’avente causa che ne subentra in virtù del principio di successione;
- l’avente causa può continuare ad effettuare gli ulteriori investimenti rilevanti per “completare” quelli che il dante causa è tenuto a effettuare;
- qualora non tutti i soggetti coinvolti nell’operazione possono fruire della riduzione dell’aliquota IRES deve essere adottato un criterio di proporzionalità atto a individuare la quota parte del reddito prodotto dall’avente causa meritevole di fruire del beneficio;
- il monitoraggio sulle cause di decadenza si trasferisce anche sull’avente causa.
Nel caso in cui il dante causa ha i requisiti per poter fruire della riduzione dell’aliquota IRES: è stabilito che, in coerenza con il principio di neutralità delle operazioni di riorganizzazione aziendale, l’avente causa subentra sia negli obblighi sia nei diritti relativi al beneficio che sarebbero spettati al dante causa.
E tale subentro, come già detto, opera nei limiti previsti per il dante causa e nei termini che sarebbero stati stabiliti in assenza dell’operazione.
La Relazione illustrativa, con riferimento agli obblighi, precisa che l’avente causa presenterà la dichiarazione dei redditi per conto del dante causa, in assenza di retrodatazione degli effetti fiscali, indicando la spettanza del beneficio per il periodo d’imposta 2025 chiuso alla data antecedente quella da cui ha effetto l’operazione. Inoltre, qualora il dante causa non abbia raggiunto la soglia minima richiesta per gli investimenti rilevanti alla data antecedente a quella da cui ha effetto l’operazione di riorganizzazione aziendale, ai fini della possibilità di consentire la fruizione del beneficio al dante causa, ulteriore obbligo per l’avente causa potrà essere rappresentato dalla possibilità di continuare a effettuare gli investimenti rilevanti che avrebbe dovuto fare il dante causa.
L’avente causa può evitare l’attivazione della “recapture rule” sull’utile accantonato dal dante causa e transitato all’avente causa ovvero sugli investimenti rilevanti di cui dispone l’avente causa.
In relazione ai diritti, invece, il subentro comporta la possibilità per l’avente causa di ottenere il beneficio della riduzione dell’aliquota IRES anche sul proprio reddito relativo al periodo d’imposta 2025. Resta fermo che il subentro nei diritti opera nei limiti previsti per il dante causa e nei termini che sarebbero stati stabiliti in assenza dell’operazione.
Pertanto, il beneficio che sarebbe spettato al dante causa nel periodo d’imposta 2025 è ripartito, in assenza di retrodatazione degli effetti fiscali, tra il dante causa e l’avente causa.
Sul tema, con il comma 4 dell’art. 11 è stata introdotta una regola di contrasto al “commercio” di soggetti che possiedono i requisiti per la fruizione della riduzione IRES, al fine di evitare la loro strumentale acquisizione, per mezzo di operazioni di riorganizzazione aziendale poste in essere nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Si è disposto, infatti, fattore di correzione dell’importo su cui spetta l’aliquota IRES ridotta, in presenza dei seguenti due indicatori:
- un’operazione di riorganizzazione aziendale realizzata tra due o più soggetti nel corso del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- almeno uno dei soggetti interessati a detta operazione non soddisfa le condizioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), con riferimento all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
In tal caso, l’importo su cui spetta la riduzione dell’aliquota IRES sarà pari al prodotto del reddito realizzato dal soggetto avente causa dell’operazione di riorganizzazione aziendale per il rapporto tra la somma dell’attivo di bilancio dei soggetti che fruiscono del beneficio e la somma di tutti i valori contabili delle attività delle società o enti partecipanti al predetto progetto di riorganizzazione.
La ripartizione, inoltre, opera nel rispetto della durata del periodo d’imposta 2025 del dante causa per cui, come nell’esempio fornito all’interno della Relazione illustrativa, se l’operazione ha effetto a partire dal 1° maggio 2025 l’avente causa beneficerà della riduzione dell’aliquota IRES sul reddito imponibile proporzionalmente ridotto per quattro/dodicesimi (4/12).
Infine, il subentro negli investimenti rilevanti non consente all’avente causa di “utilizzare”, per il raggiungimento della propria soglia minima, l’eventuale eccedenza di investimenti rilevanti realizzati dal dante causa prima della data di efficacia dell’operazione rispetto a quanto richiesto in termini di investimenti rilevanti.
Come da esempio riportato nella Relazione illustrativa, si pensi al caso di una fusione per incorporazione con effetto a decorrere dal 1° aprile 2025 nella società controllante Gamma (che non ha accantonato l’utile dell’esercizio 2024) della partecipata Beta per la quale risultano soddisfatte tutte le condizioni di accesso al beneficio in data antecedente a quella di efficacia della fusione.
La società Beta, per quanto sopra descritto, può fruire del beneficio in relazione al proprio periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ossia quello dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025. La società Gamma, seppur non abbia accantonato l’utile dell’esercizio 2024, subentra nella fruizione della riduzione di aliquota IRES; tuttavia, ha l’onere di rideterminare l’importo del reddito relativo al proprio periodo d’imposta 2025 (ossia dal 1° aprile 2025 al 31 dicembre 2025) su cui applicare il beneficio in ragione del rapporto tra i valori contabili delle attività risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 della società Beta e la somma dei valori contabili delle attività risultanti dal bilancio, relativo al medesimo esercizio, di Beta e Gamma.
Resta fermo che, in tal caso, Gamma beneficerà della riduzione dell’aliquota IRES sul reddito imponibile ulteriormente ridotto per 3/12 per tenere conto dei principi sopra riportati.
Ai fini della condizione di accesso per l’applicazione dell’agevolazione in relazione agli incrementi occupazionali, la Relazione illustrativa precisa che le operazioni di riorganizzazione aziendale, realizzate nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, non incidono sulle modalità con cui può considerarsi soddisfatta la predetta condizione di accesso.
Di conseguenza, in presenza di una società che possiede i requisiti per la fruizione del beneficio che incorpora un soggetto che ha usufruito degli ammortizzatori sociali nel periodo indicato nel citato art. 6, comma 1, lettera b), l’incorporante può fruire, comunque, della riduzione dell’aliquota IRES.
Si pensi all’ipotesi in cui una società che soddisfa le condizioni di accesso alla riduzione dell’aliquota IRES che incorpori, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, una società che ha fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni. In tal caso, sulla base di quanto disposto al comma in esame l’avente causa non perde il diritto a fruire dell’agevolazione di cui al Decreto attuativo. Resta fermo che, nel caso appena descritto, l’importo su cui l’avente causa dell’operazione può fruire deve essere determinato in maniera proporzionale, come indicato dal comma 4 del medesimo art. 11 del Decreto attuativo.
In assenza di disposizioni specifiche nell’art. 11 del D.M. 8 agosto 2025, ai fini della condizione di accesso di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), numero 2), si rendono applicabile le regole riferibili alle operazioni di riorganizzazioni aziendali disciplinate con il Decreto interministeriale del 25 giugno 2024, concernente la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Il comma 6 dell’art. 11 del Decreto attuativo disciplina i riflessi sulla causa di decadenza per distribuzione della riserva, di cui alla lettera a), comma 1 dell’art. 7 del Decreto attuativo, delle operazioni di riorganizzazione aziendale, realizzate entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, da soggetti che hanno fruito della riduzione dell’aliquota IRES.
Sul tema è stato disposto l’obbligo di ricostituzione della “riserva vincolata” (nell’accezione data dall’art. 4) ai fini del regime agevolativo, iscritta nel prospetto della dichiarazione dei redditi dei soggetti coinvolti nell’operazione, in tutte le ipotesi in cui sono trasferiti o assegnati nel patrimonio dell’avente causa i beni oggetto degli investimenti rilevanti, fatta eccezione per le operazioni di conferimento di azienda e di scissione mediante scorporo.
La ricostituzione della “riserva vincolata” deve essere eseguita per un importo proporzionalmente corrispondente al costo dei beni, assunto al lordo degli ammortamenti già dedotti, oggetto degli investimenti rilevanti, acquisiti quali elementi patrimoniali dall’avente causa; alla citata “riserva vincolata” si rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 172 e comma 9 dell’art. 173 del D.P.R. n. 917/1986, riferibili alle riserve in “sospensione d’imposta” (“moderate”).
Per i conferimenti di azienda e le scissioni mediante scorporo, ancorché l’apporto o lo scorporo sia costituito, anche parzialmente, dai beni oggetto degli investimenti rilevanti, il vincolo sulla “riserva” permane capo al dante causa, per il quale resta immutata la composizione fiscale del proprio patrimonio netto.
Nel caso di una scissione con cui si attribuisce il ramo d’azienda contenente il 60% dei beni oggetto degli investimenti rilevanti in una newco (percentuale, naturalmente, da determinare avendo riguardo esclusivamente al costo assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte) nel periodo d’imposta 2026. Affinché la predetta operazione non comporti l’attivazione della “recapture rule”, di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), è necessario che la società newco ricostituisca la riserva, vincolata ai fini fiscali, nella misura pari al 60% del vincolo fiscale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 9 dell’art. 173 del TUIR.
Con riferimento, infine, alle cause di decadenza di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), il comma 7 dell’art. 11 del D.M. 8 agosto 2025, stabilisce che le stesse si attivano se l’avente causa in “operazioni di riorganizzazione aziendale, realizzate entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento, da soggetti che hanno fruito della riduzione dell’aliquota IRES”, estromette i beni ovvero li delocalizzi in strutture produttive localizzate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto) entro il residuo periodo di sorveglianza.
Cumulabilità
L’art. 12 del D.M. 8 agosto 2025 disciplina gli effetti del cumulo tra la riduzione dell’aliquota IRES e altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, come, per esempio, i crediti d’imposta per “Transizione 4.0” e “Transizione 5.0”.
È stato stabilito che il beneficio della riduzione dell’aliquota IRES, identificabile con il valore che assume il decremento del “teorico” debito tributario IRES, in considerazione della riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota ordinaria (24%), di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 917/1986, spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti ai sensi dell’art. 5 del Decreto attuativo.
Con riferimento ai citati crediti d’imposta, la Relazione illustrativa ricorda che restano ferme le regole di “cumulo” definite dalle singole discipline agevolative, indicate sia nell’art. 1, comma 1059, della Legge n. 178/2020 sia all’art. 38, comma 18, del D.L. n. 19/2024, le quali richiedono di tener conto anche della “non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive” delle misure indicate.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi da 436 a 444;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv., con mod., dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 8 agosto 2025.
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