1° Documento Riservato: L’Approfondimento: Revisione, responsabilità e nuovi obblighi: cosa cambia per sindaci e revisori nel 2026

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Quadro normativo aggiornato per sindaci e revisori contabili: principali linee guida e strumenti operativi

DI ROBERTA PROVASI | 17 FEBBRAIO 2026

L’inizio del 2026 porta con sé un quadro normativo rinnovato per le attività dei sindaci e dei revisori legali dei conti. Sono molte le normative, i regolamenti e le linee guida operative che dalla fine del precedente anno sono state prodotte dalle varie istituzioni ed organismi al fine di aggiornare la disciplina e le responsabilità per le attività di vigilanza e revisione legale dei conti. Questo contributo è finalizzato ad una messa a punto e schematizzazione della sintesi delle principali novità.

Toolkit gestione qualità

Il Consiglio Nazionale nella seduta del 20 novembre ha approvato un Toolkit per la gestione della qualità per il sindaco-revisorecontenente una serie di documenti illustrativi (quali esempi di policy statement, questionari, modelli di lettere e di memorandum) che rappresentano un utile supporto per la configurazione e l’implementazione del sistema di gestione della qualità conforme alle previsioni normative e agli standard professionali vigenti. Le esemplificazioni contenute nel Toolkit si rivolgono principalmente al revisore o al sindaco-unico che opera in contesti organizzativi nei quali la presenza di risorse umane, tecnologiche e intellettuali è spesso limitata e/o che svolge incarichi caratterizzati da una minore complessità e rischiosità.

Il Toolkit, a disposizione nell’area privata riservata del sito nazionale, nasce per offrire ai professionisti una dotazione operativa chiara e utilizzabile sul campo: policy, check-list, modelli e schemi che aiutino a configurare, mettere in atto e documentare risposte proporzionate ai rischi per la qualità individuati secondo un approccio basato sul rischio.

Il Toolkit, nel riprendere e adattare gli eccellenti materiali forniti da International Federation of Accountants (IFAC) e Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ), rivolti ad un pubblico internazionale, li declina al contesto nazionale dove di frequente la funzione di revisione legale dei bilanci è affidata al collegio sindacale o anche al sindaco unico.

Le esemplificazioni contenute nel Toolkit, pertanto, si rivolgono al revisore individuale o al sindaco-revisore fornendo al contempo un focus operativo per il collegio sindacale incaricato della revisione dove ciascun componente ha un proprio sistema di gestione della qualità ed è quindi necessario porre in essere considerazioni comuni e azioni condivise da parte di ciascuno di essi.

Non si tratta di un contributo teorico, ma di un vero set operativo, pensato per accompagnare il professionista nella progettazione, implementazione e documentazione del proprio sistema di gestione della qualità nel rispetto delle disposizioni di cui i contenuti dell’ISQM1 e ISQM2.

Non più check-list astratte o modelli standardizzati da applicare indistintamente, ma strumenti che aiutano il sindaco-revisore a:

  • identificare obiettivi di qualità rilevanti per i propri incarichi;
  • individuare i rischi che possono comprometterli;
  • progettare risposte proporzionate, coerenti con dimensioni, complessità e profilo di rischio dell’attività svolta;
  • documentare in modo chiaro e tracciabile le scelte effettuate.

La finalità che il CNDCEC vuole divulgare con tale nuovo strumento di supporto per l’attività del revisore legale dei conti è proprio quello di sottolineare che il sistema di qualità non è un adempimento burocratico, ma una struttura di governo dell’incarico, che deve essere pensata prima e dimostrata dopo.

Check-list ASSIREVI per bilanci 2025

Come ogni anno, l’Associazione Italiana delle Società di Revisione, anche quest’anno lo scorso 29 gennaio 2026, ha pubblicato le liste di controllo (check-list) a supporto della redazione e revisione dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati.

Per i bilanci 2025, le check-list assumono una rilevanza particolare, poiché recepiscono gli emendamenti ai Principi contabili OIC pubblicati l’8 dicembre 2025, destinati a diventare obbligatori dal 2026 ma applicabili anticipatamente già agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025.

Le liste di controllo pubblicate nella sezione “check-list” del sito ASSIREVI sono riferite alle società di capitali che redigono il bilancio secondo gli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, sulla base dei Principi contabili applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2025.

Le check-list sono rese disponibili anche in formato Word, scaricabile e compilabile, per agevolarne l’utilizzo operativo durante le fasi di redazione e revisione del bilancio.

Le check-list come previsto da stessa ASSIREVI hanno l’obiettivo di fornire supporto operativo e metodologico a imprese, redattori del bilancio e revisori legali.

Si tratta di strumenti di ausilio che:

  1. non sostituiscono il giudizio professionale;
  2. hanno carattere generale ed esemplificativo;
  3. devono essere adattati al singolo incarico.

L’utilizzo corretto richiede una valutazione puntuale di diversi fattori, tra cui:

  1. dimensioni aziendali;
  2. natura dell’attività svolta;
  3. livello di rischio di revisione;
  4. eventuali modifiche normative, regolamentari o contabili intervenute.

Sentenza n. 1390/2026 della Cassazione civile del 22 gennaio 2026

La Prima Sezione della Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 1390 del 22 gennaio 2026, si è pronunciata sull’applicabilità del riformato art. 2407 c.c., in materia di responsabilità dei sindaci, ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. Questo il principio di diritto espresso dalla Corte: “La norma contenuta nell’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12 aprile 2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”.

Si ricorda che l’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla Legge n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12 aprile 2025, prevede che i sindaci che violano i propri doveri, salvo il caso in cui abbiano agito con dolo, siano 

responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”.

Tale norma, per la Corte, in forza del principio generale previsto dall’art. 11, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale, regola soltanto i fatti che sono stati commessi dopo la sua entrata in vigore e non trova, di conseguenza, applicazione ai fatti che, come quelli accertati dalla Corte d’Appello, sono stati per intero commessi prima della sua entrata in vigore.

Il diritto al risarcimento – ricorda la Corte – sorge infatti nella sua pienezza, in capo alla società, già con il pregiudizio che l’inadempimento commesso dal sindaco abbia arrecato al patrimonio della stessa ed è, come tale, assoggettato (oltre che ai fini dell’individuazione degli elementi della fattispecie costitutiva, anche), per la determinazione della sua dimensione quantitativa, alla normativa (compreso il criterio fissato per la determinazione della misura risarcibile e, dunque, la liquidazione dello stesso) in quel momento in vigore; e ciò salvo solo il caso in cui vi sia una norma che in modo chiaro ed inequivoco disponga, ragionevolmente e dunque legittimamente, il contrario.

Tale nuova interpretazione statuita da questa recente sentenza è in opposizione con quanto inizialmente previsto dalla giurisprudenza più accreditata.

Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni – Seconda edizione

Il Consiglio Nazionale ha reso disponibile lo scorso 3 febbraio 2026, la seconda edizione del Manuale “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” corredato da un Audit Tool in Excel per la gestione degli incarichi di revisione legale.

Come riportato dallo stesso CNDCEC, il Manuale fornisce orientamenti, indicazioni metodologiche e procedure operative non vincolanti per favorire un’applicazione coerente dei principi di revisione nel contesto di una revisione dei bilanci di un’impresa di minori dimensioni svolta dal collegio sindacale o dal sindaco unico. L’Audit Tool contiene esemplificazioni di modelli e carte di lavoro, tra loro interfacciate e collegate ai capitoli del Manuale, utili alla documentazione e archiviazione del lavoro di revisione svolto.

Il Manuale e l’Audit Tool completano il set documentale, del quale fa parte anche il Toolkit per la gestione della qualità già pubblicato a dicembre (si veda l’Informativa n. 188/2025), che il Consiglio Nazionale mette a disposizione degli iscritti che ricoprono il doppio ruolo di sindaco-revisore di un’impresa meno complessa. L’iniziativa si inserisce nel percorso volto a garantire qualità e uniformità nell’attività di revisione, anche attraverso strumenti che facilitino l’adozione di sistemi di gestione della qualità adeguati ai principi in vigore. Tutto il materiale è disponibile nell’area riservata del sito istituzionale.

L’Audit Tool contiene esemplificazioni di modelli e carte di lavoro, tra loro interfacciate e collegate ai capitoli del Manuale, utili alla documentazione e archiviazione del lavoro di revisione svolto. Anche la nuova edizione, come sottolineato dallo stesso Presidente del Consiglio Nazionale, Elbano de Nuccio, ha come l’obiettivo la scalabilità: «La revisione si basa su un unico set di principi internazionali, ma deve essere proporzionata alla dimensione aziendale. Il nostro auspicio è migrare presto verso un principio “ad hoc” per le imprese meno complesse, che garantisca qualità con regole più concise».

ASSIREVI, Documento di Ricerca 251R, “Le attestazioni della Direzione”, 30 gennaio 2026

Lo scorso 30 gennaio 2025, ASSIREVI ha pubblicato il Documento di ricerca n. 251R che va a sostituire il precedente Documento di Ricerca n. 251R del gennaio 2024 intitolato “Le attestazioni della direzione”. L’aggiornamento è principalmente volto a dare conto delle novità del D.Lgs. n. 125/2024 di recepimento della Direttiva CSRD a mezzo della Legge n. 21/2024 e, per quanto concerne i soggetti IAS Adopter, anche di alcune modifiche intervenute nel set dei Principi contabili internazionali.

Le novità più rilevanti si riferiscono a due aree critiche che richiedono una specifica attenzione durante l’attività di vigilanza e revisione:

  1. Rischi correlati ai dazi esteri: La direzione è ora chiamata a fornire attestazioni specifiche sull’analisi degli impatti “diretti” e “indiretti” derivanti dai dazi introdotti da amministrazioni pubbliche di Stati esteri. Tale analisi deve essere stata considerata per:
    • La valutazione della continuità aziendale.
    • Le stime contabili significative, con particolare riguardo alla recuperabilità del magazzino, test di impairment su partecipazioni e immobilizzazioni, e determinazione dei fondi svalutazione crediti.
  2. Mantenimento dei crediti d’imposta: In un contesto di incentivi fiscali complessi, la direzione deve confermare esplicitamente che non si sono verificate condizioni tali da comportare la perdita dei benefici fiscali vantati. Il riferimento va in particolare a:
    • Industria 4.0 (mantenimento dei requisiti di interconnessione).
    • ZES unica (Zona Economica Speciale).
    • Transizione 5.0.

Oltre alle novità principali, il Documento sottolinea altri ambiti di attestazione che i revisori e i sindaci devono monitorare con attenzione:

  • Intelligenza artificiale (IA): La direzione deve informare il revisore sull’utilizzo di strumenti di IA, inclusa quella generativa, impiegati per la determinazione dei valori di bilancio o per la redazione dell’informativa.
  • Rischi climatici: Viene suggerita l’acquisizione di attestazioni sulla completezza delle informazioni fornite riguardo ai rischi correlati al cambiamento climatico e sulla coerenza delle assunzioni chiave con altre comunicazioni pubbliche della società.
  • Conflitti geopolitici: Resta ferma la necessità di attestare l’impatto dei conflitti e delle relative sanzioni sui processi di controllo interno e sulle transazioni materiali.

Il Documento ricorda che le attestazioni della direzione non sostituiscono le procedure di revisione necessarie, ma servono a confermare la completezza, autenticità e attendibilità della documentazione fornita. Secondo il Principio ISA Italia n. 580, queste attestazioni non possono essere rese in modo condizionato (“al meglio delle conoscenze”), ma devono rappresentare una conferma ferma delle responsabilità degli amministratori.

Per i sindaci, la verifica dell’ottenimento di tali lettere e la profondità dei temi trattati (come la continuità aziendale in presenza di dazi) costituiscono un passaggio chiave nel monitoraggio dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e del processo di informativa finanziaria.

Il Documento di Ricerca 251R include tre allegati fondamentali che revisori e sindaci dovrebbero utilizzare come benchmark per i propri incarichi:

  • Allegato A: Bilanci redatti secondo i principi IFRS.
  • Allegato B: Bilanci redatti secondo le norme di legge italiane (ITA GAAP).
  • Allegato C: Revisione contabile limitata sui bilanci semestrali abbreviati.

Secondo il Documento, l’adozione tempestiva di questi nuovi standard di attestazione permette al revisore di mitigare i rischi di revisione legati a fattori esterni volatili e garantisce al collegio sindacale un ulteriore strumento di controllo sulla correttezza dell’operato degli amministratori.

Collegio sindacale: prima scadenza per la relazione sui contributi pubblici significativi

Entro il 30 aprile 2026 i collegi sindacali dovranno inviare al MEF una relazione sulle verifiche effettuate sull’utilizzo dei contributi pubblici significativi.

Come previsto dall’art. 1, comma 857, della Legge n. 207/2024, gli “organi di controllo”, anche in forma monocratica, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato, provvedono nello svolgimento dei compiti, e secondo le responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi e a inviare annualmente al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Secondo il D.P.C.M. attuativo (in attesa di pubblicazione), la prima scadenza è fissata al 30 aprile 2026.

L’obbligo riguarda i soggetti che hanno ricevuto contributi destinati a finalità di interesse pubblico di importo superiore a 1 milione di euro annui o, se inferiore, pari ad almeno il 50% delle entrate o del valore della produzione.

D.P.C.M. attuativo dell’art. 1, comma 857, della Legge n. 207/2024 (con la bollinatura della Ragioneria)
“Si precisa (all’art. 1) che sono da considerare di entità significativa i contributi a carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute in misura maggioritaria o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali, che, cumulativamente:
– sono destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico, con esclusione dei contributi destinati a una generalità di soggetti, di quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, di quelli concessi sotto forma di credito di imposta, nonché di quelli erogati, tra gli altri, ad ETS ex D.Lgs. n. 117/2017 ad ONLUS ex D.Lgs. n. 460/1997 iscritte nella relativa anagrafe), nonché a favore degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e degli enti riconosciuti delle confessioni religiose che hanno sottoscritto intese con lo Stato;
– sono di importo superiore a un milione di euro annui ovvero, nel caso di importi fino a un milione di euro annui, sono di ammontare pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario. A tali fini rilevano i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta. Sono da considerare i contributi percepiti dal 1° gennaio 2025, ferma restando la possibilità di rinuncia.”.

Dalla considerazione dei contributi percepiti a partire dal 1° gennaio 2025 consegue che la prima relazione dovrà essere inviata entro il 30 aprile 2026. Il mancato invio della relazione, così come la comunicazione di mancata esecuzione del progetto (o di mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo è stato concesso), sono valutate per l’eventuale ammissione all’erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità.

collegi sindacali devono quindi:

  1. verificare se la società vigilata rientra nell’ambito di applicazione;
  2. pianificare le attività di controllo e la raccolta della documentazione necessaria;
  3. predisporre la relazione da inviare al MEF entro il termine previsto.

La relazione deve attestare che l’utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi. La relazione deve contenere:

Schema di relazione
1. Intestazione e oggetto
Destinatario: Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Oggetto: Relazione dell’organo di controllo sui contributi pubblici ex art. 1, comma 857, Legge n. 207/2024 – [Anno] – [Denominazione società].
2. Premessa e identificazione del contributo
Dati anagrafici del beneficiario (ragione sociale, P.IVA, sede).
Descrizione del contributo significativo ricevuto (ente erogatore, titolo, data di erogazione, importo).
Finalità del contributo indicate nell’atto di concessione.
3. Attività di verifica svolta
Attestazione dell’acquisizione della documentazione di rendicontazione amministrativa-contabile.
Verifica della conformità delle spese sostenute rispetto alla finalità del contributo.
Verifica dell’effettiva tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Risultanze delle verifiche (Giudizio)
Dichiarazione circa la correttezza della rendicontazione.
Evidenza di eventuali difformità, irregolarità o utilizzo improprio dei fondi.
Giudizio sulla regolarità formale e sostanziale.
5. Conclusioni e firma
Conclusione espressa dell’organo di controllo (o riserve, se necessario).
Luogo e data
Firme dei componenti del collegio sindacale (presidente e sindaci) o del revisore unico

D.M. 7 agosto 2025 e le norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, CNDCEC del 18 dicembre 2025

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2025 completa il sistema dei controlli sugli enti del Terzo settore, dando concreta attuazione alla disciplina contenuta nel Titolo XI del codice del Terzo settore. Il provvedimento individua, nei controlli ordinari triennali, lo strumento principale di vigilanza, affidato agli Uffici del RUNTS e, per gli enti aderenti, alle reti associative e ai CSV autorizzati, con l’obiettivo di verificare la permanenza dei requisiti per l’iscrizione e il corretto perseguimento delle finalità istituzionali.

L’oggetto dei controlli ordinari è ampio e coinvolge l’intero assetto giuridico, organizzativo ed economico dell’ente. Accanto alla verifica della corretta qualificazione come ETS e della conformità dello statuto, il Decreto attribuisce particolare rilievo all’adempimento degli obblighi di rendicontazione.

In sede di controllo verrà accertato che i bilanci siano stati redatti, approvati e depositati nel rispetto dell’art. 13, D.Lgs. n. 117/2017, e dei relativi schemi ministeriali, nonché che, nei casi previsti, sia stato correttamente predisposto e pubblicato il bilancio sociale. Tale verifica non ha natura meramente formale, poiché è funzionale a valutare la coerenza complessiva della gestione con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dichiarate.

Considerate le tante novità relativamente ai controlli per il Terzo settore, il CNDCEC ha ritenuto opportuno aggiornare le specifiche norme di comportamento. Di fatti lo scorso 18 dicembre ha rilasciato l’aggiornamento 2025 (al momento ancora nella versione in bozza essendo scaduto lo scorso 28 gennaio 2026 il termine per invio delle osservazioni) delle norme tecniche dedicate agli organi di controllo degli enti del Terzo settore (ETS). A cinque anni dalla prima versione del 2020, il nuovo testo si propone come un presidio di legalità fondamentale per accompagnare gli enti verso il completamento della riforma e l’adozione del nuovo regime fiscale dal 1° gennaio 2026.

Le nuove norme introducono il principio di proporzionalità, permettendo una “scalabilità” dei controlli in base alla dimensione e alla complessità dell’ente.

Questo è particolarmente rilevante dato che le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) rappresentano circa l’80% degli iscritti al RUNTS. Per questi enti, sono state introdotte verifiche specifiche, come il monitoraggio del numero di volontari rispetto ai dipendenti e il rispetto dei limiti minimi di associati.

Il Documento chiarisce che l’organo di controllo può essere monocratico o collegiale.

La nomina diventa obbligatoria per le fondazioni e per le associazioni che superano determinati parametri dimensionali (es. ricavi sopra i 300.000 euro o attivo superiore a 150.000 euro per due esercizi consecutivi). I componenti devono possedere requisiti di indipendenza e professionalità, essendo scelti prevalentemente tra iscritti agli albi dei commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro o revisori legali.

Tra le integrazioni più significative spiccano:

  1. Whistleblowing: L’organo di controllo deve ora vigilare sull’istituzione di canali di segnalazione interna per le violazioni normative, garantendo la riservatezza del segnalante.
  2. Bilancio sociale: Viene rafforzato il ruolo di monitoraggio sulle finalità civiche e solidaristiche, con l’obbligo di attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali.
  3. Assemblee totalitarie: Introdotta una norma specifica per disciplinare la partecipazione e il controllo in queste particolari adunanze.

CNDCEC, Linee guida di vigilanza del collegio sindacale sull’adozione dell’intelligenza artificiale, 3 dicembre 2025

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), congiuntamente alla Fondazione Nazionale di Ricerca, ha pubblicato in data 4 dicembre 2025 il Documento “Linee guida di vigilanza del collegio sindacale sulla adozione dell’intelligenza artificiale” (esaminato nel mio precedente approfondimento “Vigilanza del collegio sindacale sull’adozione dell’IA”). 

Il Documento si prefigge di analizzare l’impatto della regolamentazione sull’IA nella governance societaria, fornendo indicazioni operative all’organo di controllo per l’espletamento delle attività di vigilanza.

L’intelligenza artificiale viene definita non come mero strumento tecnologico, bensì come “agente strategico” capace di ridefinire modelli di businesse posizionamento competitivo.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise