1° Documento Riservato: Le associazioni/raggruppamenti temporanei di imprese (ATI/RTI) nel nuovo codice appalti

CIRCOLARE MONOGRAFICA

DI ANDREA BUGAMELLI | 28 OTTOBRE 2025

Riforma ATI/RTI: novità introdotte da nuovo Codice e fac-simili di contratto preliminare per futura sottoscrizione di mandato per costituzione di ATI/RTI e di mandato per costituzione di ATI/RTI

Il D.Lgs. n. 50/2016 distingueva le associazioni temporanee di imprese in verticali, orizzontali e miste, con ruoli e responsabilità differenziate tra le imprese. Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) ha eliminato tale distinzione, introducendo un unico modello di raggruppamento temporaneo. Si presentano due fac-simili di contratto preliminare per futura sottoscrizione di mandato per costituzione di ATI/RTI e di mandato per costituzione di ATI/RTI.

Associazioni temporanee di imprese: profili normativi

Nel previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), l’art. 48 disciplinava le cosiddette associazioni temporanee di imprese (ATI), finalizzate alla partecipazione collettiva agli appalti, e distingueva tra:

  • raggruppamento temporaneo di tipo verticale, nel quale uno degli operatori economici realizza i lavori della categoria prevalente;
  • raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, nel quale invece gli operatori economici sono riuniti per la realizzazione di lavori della stessa categoria;
  • raggruppamento temporaneo di tipo misto, quando siano rinvenibili entrambe le caratteristiche di cui sopra.

Essenzialmente, nell’ATI verticale l’impresa mandataria eseguiva la prestazione principale ed era responsabile dell’esecuzione dell’intero contratto; nell’ATI orizzontale tutte le imprese rispondevano in solido per la prestazione. Inoltre, vi erano pregnanti requisiti qualitativi e quantitativi (in particolare la SOA) che l’impresa mandataria e le imprese mandanti dovevano possedere, diversamente declinati in base al ruolo svolto all’interno dell’ATI e al tipo di lavorazione assegnata. Vi erano poi stringenti limitazioni alle modifiche della compagine delle ATI, laddove la fuoriuscita di imprese partecipanti era consentita solo in determinati casi e ciò a salvaguardia della corretta esecuzione dell’appalto, assegnato a determinate condizioni, che andavano tendenzialmente conservate.

Con la promulgazione del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, la disciplina delle ATI è stata cambiata profondamente.

La prima novità è l’eliminazione della distinzione tra ATI verticale ed orizzontale; viene solamente previsto, a livello generale, la facoltà di costituire raggruppamenti temporanei di operatori, tramite conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, il quale va a stipula il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per quanto concerne i contenuti dell’offerta, oltre a dover essere indicata l’impresa mandataria dell’ATI, già costituita o costituenda, andranno specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l’impegno di questi a realizzarle. Quindi viene superata la pregressa impostazione che orbitava sul concetto di prestazione principale e impresa mandataria.

Altro aspetto innovativo è la responsabilità solidale di tutti gli operatori associati nei confronti della stazione appaltante; quindi, viene superata la previgente declinazione di responsabilità in base al ruolo rivestito dall’operatore all’interno dell’ATI. Nell’attuale quadro normativo vi è una co-responsabilizzazione di tutte le imprese nei confronti della stazione appaltante, fermo restano le responsabilità interne tra le imprese che potranno essere diversamente ripartite.

Da ultimo va precisato che il contrato di mandato con il quale si va a formalizzare l’ATI deve risultare da scrittura privata autenticata quindi necessita dell’operato di un notaio; nondimeno, appunto perché in sede di offerta è sufficiente l’impegno a costituire l’ATI condizionatamente all’aggiudicazione della gara, è quanto mai opportuno che in questo caso venga predisposto un contratto preliminare col quale le imprese si vincolino alla successiva sottoscrizione del mandato, stabilendo preventivamente le condizioni del rapporto.

Si riportano i due fac-simili relativi al contratto preliminare per futura sottoscrizione di mandato per costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese e al contratto di mandato per costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese.

Fac-simile contratto preliminare per futura sottoscrizione di mandato per costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese

Contratto preliminare per futura sottoscrizione di mandato per costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese
Tra
Alfa [dati dell’operatore economico],
in qualità di mandataria
E
Beta [dati dell’operatore economico]
Gamma [dati dell’operatore economico]
Kappa [dati dell’operatore economico]
in qualità di mandanti
Premesso che
La Stazione Appaltante [indicare] ha indetto la gara [riferimenti] per l’affidamento de [oggetto dell’appalto].
Le imprese firmatarie del presente atto intendono partecipare collettivamente a tale gara e, a tale scopo, si impegnano a procedere, nel caso di aggiudicazione della gara, alla costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese, altresì detto Associazione temporanea di imprese (RTI / ATI).
Per la partecipazione alla gara è necessario che tutte le imprese firmatarie del presente accordo sottoscrivano l’offerta di gara nella quale si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti
Sulla scorta di tali premesse, che costituiscono, unitamente agli allegati, parte integrante del presente contratto, le parti
stabiliscono i contenuti e le condizioni del futuro contratto di mandato
e quindi della futura costituenda RFI / ATI.
Per l’effetto, il futuro contratto di mandato dovrà contenere premesse coerenti con i superiori punti a) – b) – c) ed osservare le seguenti clausole:
Articolo 1 – Oggetto
Le imprese mandanti conferiscono all’impresa mandataria, che accetta, il mandato speciale con rappresentanza per la sottoscrizione del contratto relativo alla gara [riferimenti], indetta da [Stazione Appaltante], per l’affidamento de [oggetto dell’appalto] e per la gestione dei futuri rapporti con la Stazione Appaltante e con ogni altro soggetto con il quale sia necessario rapportarsi nella futura esecuzione del contratto affidato, in nome e per conto delle imprese mandanti.
Articolo 2 – Durata
Il presente contratto rimarrà efficace sino al completamento di tutte le attività relative alla partecipazione della gara e all’eventuale esecuzione del contratto sopra individuato.
Articolo 3 – Obblighi delle parti
Il mandato è funzionale all’assegnazione, sottoscrizione ed esecuzione del contratto pubblico sopra individuato; le parti osserveranno il massimo grado di diligenza e collaborazione reciproca per il raggiungimento di tale finalità, oltre che per l’esecuzione delle prestazioni / lavorazioni affidate.
In particolare, il mandatario si impegna a rappresentare l’ATI nei confronti della Stazione Appaltante nel corso della procedura di gara e nella sottoscrizione ed esecuzione del contratto affidato e di compiere ogni attività necessaria allo scopo, nel rispetto dei vincoli di legge e dell’obbligo di correttezza e buona fede verso i mandanti. Inoltre, il mandatario curerà il coordinamento tecnico, organizzativo ed amministrativo dell’ATI in funzione dell’appalto, oltre all’esecuzione con diligenza delle prestazioni / lavorazioni di sua competenza. Il mandatario curerà i rapporti della ATI con ogni altro soggetto terzo con il quale sarà necessario interloquire, stipulare contratti, intrattenere rapporto in genere e quant’altro per l’esecuzione del contratto affidato.
Da parte loro i mandanti seguiranno le indicazioni del mandatario funzionali agli obiettivi di cui sopra, oltre all’esecuzione delle prestazioni / lavorazioni di loro competenza.
Il mandato in capo all’impresa mandataria viene svolto a titolo gratuito [oppure] Il mandato in capo all’impresa mandataria viene svolto a titolo oneroso; il corrispettivo viene stabilito in euro [….] da ripartirsi tra le imprese mandanti in parti uguali,
Articolo 4 – Responsabilità
Le parti rispondono in solido tra loro per le obbligazioni assunte nei confronti della Stazione Appaltante.
Le parti rispondono altresì in solido nei confronti dei fornitori e dei subappaltatori [clausola da valutare tra le parti firmatarie].
Nei rapporti interni alla ATI, ciascuna impresa risponderà nei confronti delle altre imprese per gli atti e fatti ad essa imputabili.
Articolo 5 – Ripartizione delle prestazioni e dei lavori
Le prestazioni e le lavorazioni oggetto dell’appalto saranno eseguite da ciascuna impresa partecipante all’ATI in base alla ripartizione, alle tempistiche e alle modalità stabilite con separato Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente atto e che viene anch’esso sottoscritto dalle parti.
Le imprese si obbligano, nell’esecuzione delle prestazioni / lavorazioni di loro competenza, a rispettare gli obblighi derivanti dalla legge (anche, ma non solo, in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, antimafia, antiriciclaggio) e dal contratto di appalto.
Articolo 6 – Corrispettivi
Il corrispettivo dell’appalto erogato dalla Stazione Appaltante sarà incassato dalla mandataria e tempestivamente ripartito tra le imprese dell’ATI in base a quanto previsto nel suddetto Allegato 1.
Nel caso di inadempimenti da parte di una delle imprese dell’ATI, l’impresa mandataria è fin d’ora autorizzata a trattenere la quota di corrispettivo dovuto all’impresa inadempiente sino a concorrenza del dovuto.
Articolo 7 – Garanzie
Ove fosse necessario presentare alla Stazione Appaltante specifiche garanzie, i relativi costi saranno ripartiti tra le imprese partecipanti all’ATI in proporzione alle percentuali di partecipazione al corrispettivo dell’appalto.
Articolo 8 – Normativa applicabile
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, le parti si rifaranno alla disciplina di legge, in particolare al D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle normative collegate.
Articolo 9 – Trattamento dei dati e delle informazioni
Le informazioni acquisite da parte delle imprese dell’ATI, l’una nei confronti delle altre, dovranno rimanere riservate anche al termine del presente contratto o in qualsiasi altro caso di cessazione degli effetti anche unilaterale.
Le Parti dichiarano di aver ricevuto reciproca informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, e si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 10 – Foro competente
Eventuali controversie tra le parti saranno rimesse in via esclusiva al Foro di [indicare].
***
Pertanto, in caso di aggiudicazione della gara di appalto, le parti si obbligano a sottoscrivere il contratto di mandato finalizzato alla costituzione dell’RFI / ATI, coerente con i superiori contenuti.
Data e firma

Fac-simile contratto di mandato per costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese

Contratto di mandato per costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese
Tra
Alfa [dati dell’operatore economico],
in qualità di mandataria
E
Beta [dati dell’operatore economico]
Gamma [dati dell’operatore economico]
Kappa [dati dell’operatore economico]
in qualità di mandanti
Premesso che
La Stazione Appaltante [indicare] ha indetto la gara [riferimenti] per l’affidamento de [oggetto dell’appalto].
Le imprese firmatarie del presente atto intendono partecipare collettivamente a tale gara attraverso un raggruppamento temporaneo di imprese, altresì detto Associazione temporanea di imprese (RTI / ATI).
Le parti con il presente atto disciplinano le condizioni del raggruppamento temporaneo che intendono qui costituire e che in effetti vanno a costituire.
Sulla scorta di tali premesse, che costituiscono, unitamente agli allegati, parte integrante del presente contratto, le parti
Convengono quanto segue
Articolo 1 – Oggetto
Le imprese mandanti conferiscono all’impresa mandataria, che accetta, il mandato speciale con rappresentanza per la partecipazione alla gara [riferimenti], indetta da [Stazione Appaltante], per l’affidamento de [oggetto dell’appalto], nonché per la sottoscrizione dell’eventuale contratto in caso di aggiudicazione e per la gestione dei futuri rapporti con la Stazione Appaltante e con ogni altro soggetto con il quale sia necessario rapportarsi nella futura esecuzione del contratto affidato, in nome e per conto delle imprese mandanti.
Articolo 2 – Durata
Il presente contratto rimarrà efficace sino al completamento di tutte le attività relative alla partecipazione della gara e all’eventuale esecuzione del contratto sopra individuato.
Articolo 3 – Obblighi delle parti
Il mandato è funzionale alla partecipazione, assegnazione, sottoscrizione ed esecuzione del contratto pubblico sopra individuato; le parti osserveranno il massimo grado di diligenza e collaborazione reciproca per il raggiungimento di tale finalità, oltre che per l’esecuzione delle prestazioni / lavorazioni affidate.
In particolare, il mandatario si impegna a rappresentare l’ATI nei confronti della Stazione Appaltante nel corso della procedura di gara e poi nella eventuale sottoscrizione ed esecuzione del contratto affidato e di compiere ogni attività necessaria allo scopo, nel rispetto dei vincoli di legge e dell’obbligo di correttezza e buona fede verso i mandanti. Inoltre, il mandatario curerà il coordinamento tecnico, organizzativo ed amministrativo dell’ATI in funzione dell’appalto, oltre all’esecuzione con diligenza delle prestazioni / lavorazioni di sua competenza. Il mandatario curerà i rapporti della ATI con ogni altro soggetto terzo con il quale sarà necessario interloquire, stipulare contratti, intrattenere rapporto in genere e quant’altro per l’esecuzione del contratto affidato.
Da parte loro i mandanti seguiranno le indicazioni del mandatario funzionali agli obiettivi di cui sopra, oltre all’esecuzione delle prestazioni / lavorazioni di loro competenza.
Il mandato in capo all’impresa mandataria viene svolto a titolo gratuito [oppure] Il mandato in capo all’impresa mandataria viene svolto a titolo oneroso; il corrispettivo viene stabilito in euro [….] da ripartirsi tra le imprese mandanti in parti uguali.
Articolo 4 – Responsabilità
Le parti rispondono in solido tra loro per le obbligazioni assunte nei confronti della stazione appaltante.
Le parti rispondono altresì in solido nei confronti dei fornitori e dei subappaltatori [clausola da valutare tra le parti firmatarie].
Nei rapporti interni alla ATI, ciascuna impresa risponderà nei confronti delle altre imprese per gli atti e fatti ad essa imputabili.
Articolo 5 – Ripartizione delle prestazioni e dei lavori
Le prestazioni e le lavorazioni oggetto dell’appalto saranno eseguite da ciascuna impresa partecipante all’ATI in base alla ripartizione, alle tempistiche e alle modalità stabilite con separato Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente atto e che viene anch’esso sottoscritto dalle parti.
Le imprese si obbligano, nell’esecuzione delle prestazioni / lavorazioni di loro competenza, a rispettare gli obblighi derivanti dalla legge (anche, ma non solo, in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, antimafia, antiriciclaggio) e dal contratto di appalto.
Articolo 6 – Corrispettivi
Il corrispettivo dell’appalto erogato dalla Stazione Appaltante sarà incassato dalla mandataria e tempestivamente ripartito tra le imprese dell’ATI in base a quanto previsto nel suddetto Allegato 1.
Nel caso di inadempimenti da parte di una delle imprese dell’ATI, l’impresa mandataria è fin d’ora autorizzata a trattenere la quota di corrispettivo dovuto all’impresa inadempiente sino a concorrenza del dovuto.
Articolo 7 – Garanzie
Ove fosse necessario presentare alla Stazione Appaltante specifiche garanzie, i relativi costi saranno ripartiti tra le imprese partecipanti all’ATI in proporzione alle percentuali di partecipazione al corrispettivo dell’appalto.
Articolo 8 – Normativa applicabile
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, le parti si rifanno alla disciplina di legge, in particolare al D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle normative collegate.
Articolo 9 – Trattamento dei dati e delle informazioni
Le informazioni acquisite da parte delle imprese dell’ATI, l’una nei confronti delle altre, dovranno rimanere riservate anche al termine del presente contratto o in qualsiasi altro caso di cessazione degli effetti anche unilaterale.
Le Parti dichiarano di aver ricevuto reciproca informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, e si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 10 – Foro competente
Eventuali controversie tra le parti saranno rimesse in via esclusiva al Foro di [indicare].
Data e firma delle parti

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