1° Documento Riservato: Le imprese culturali e creative: l’analisi dei commercialisti

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Pubblicato il Documento del CNDCEC sulle imprese culturali e creative che analizza il settore e delinea il perimetro normativo e le regole di funzionamento

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 10 APRILE 2026

Il Documento dei Commercialisti nasce con l’obiettivo di tracciare una mappa chiara e operativa di un ecosistema variegato, che abbraccia arte, patrimonio storico, architettura, musica, spettacoli dal vivo, design, editoria, videogiochi e audiovisivo. Partendo dall’evoluzione del ruolo delle imprese culturali e creative in Italia, viene analizzata la composizione del settore in termini di numeri: imprese attive, valore generato, livelli occupazionali e trend di crescita. Parte del Documento è dedicata ad approfondire la disciplina delle imprese culturali e creative, delineandone il perimetro normativo e le regole di funzionamento.

Il recente Documento sulle imprese culturali e creative

Nella giornata del 30 marzo 2026 è stato pubblicato sul portale del CNDCEC il Documento dal titolo “Le imprese culturali e creative” del CNDCEC e della Fondazione Commercialisti; il percorso di analisi illustra nel dettaglio il meccanismo di acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa, rivolgendo un’attenzione particolare alla recente istituzione della sezione speciale del Registro delle imprese. Questa novità rappresenta il riconoscimento istituzionale del settore, di cui vengono esaminati i requisiti di accesso, le cause di revoca dell’iscrizione e gli aspetti prettamente operativi.

Far parte di questa sezione certifica pubblicamente lo status del soggetto e fornisce accesso alle specifiche misure di sostegno.

Vediamo, pertanto, con il presente approfondimento di analizzare alcune delle parti ritenute di maggior interesse del Documento dei Commercialisti partendo dal presupposto che cultura è un settore in continuo sviluppo e in rapida trasformazione, sempre più orientato verso l’innovazione e le nuove tecnologie.

In questo contesto, le imprese culturali e creative rappresentano oggi strumenti capaci non solo di generare valore economico-culturale, ma anche di offrire opportunità concrete e sostenibili per chi desidera operare in questo ambito, a partire dai professionisti.

In tale contesto un ruolo di primo piano può essere assunto delle “imprese culturali e creative” (ICC) quali soggetti operanti nella filiera produttiva e nella gestione di “beni, attività e prodotti culturali”, iscritte in una specifica sezione del Registro delle imprese presso le Camere di Commercio, nonché presso un albo ad hoc tenuto dal Ministero della Cultura.

Tuttavia, possono iscriversi nella sezione speciale delle imprese culturali e creative esclusivamente gli operatori che svolgono un’attività economica compatibile con gli ambiti culturali previsti dai decreti attuativi di seguito esposti.

La normativa sulle imprese culturali e creative

L’art. 25, della Legge 27 dicembre 2023, n. 206 enuncia, al comma 1, il principio secondo il quale la cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell’identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione.

Il comma 2 definisce “imprese culturali e creative” tutti gli enti privati (imprese e società) (Libro V del Codice civile), nonché il lavoratore autonomoche:

  • svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’UE o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;
  • svolge in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Ai sensi del comma 3, dell’art. 25, sono altresì imprese culturali e creative i soggetti privati che, costituiti nelle suddette forme, svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all’ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Ai sensi del comma 4, dell’art. 25, le disposizioni dell’articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa (D.Lgs. n. 117/2017, art. 11, comma 2), alle imprese sociali, nonché alle associazioni e fondazioni che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività suindicate.

La norma precisa, inoltre, che per attività e prodotti culturali si intendono beni, servizi, opere dell’ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive.

Il comma 7, dell’art. 25, reca la definizione di start-up innovative culturali e creative, per tali intendendosi le start-up innovative di cui all’art. 25, del D.L. n. 179/2012, in possesso dei requisiti richiesti (comma 2, art. 25), regolarmente iscritte alla sezione speciale delle imprese culturali e creative.

Pertanto, le start-up innovative culturali soddisfano sia i requisiti di cui al comma 2 sopra commentati, sia quelli specificatamente richiesti dall’art. 25del D.L. n. 179/2012 per la qualifica di start-up innovativa.

Il comma 8 prevede che le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura istituiscano un’apposita sezione nel Registro delle impresein cui sono iscritte le imprese culturali e creative e trasmettano annualmente al Ministero della Cultura l’elenco delle stesse.

Il comma 9, infine, consente alle imprese culturali e creative l’introduzione nella denominazione sociale della dicitura “impresa culturale e creativa” o “ICC” e l’utilizzo di tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

Il successivo art. 26, comma 1, istituisce presso il Ministero della Cultura l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.

Il comma 2, dell’art. 26, specifica che l’iscrizione nell’albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della Cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nel registro istituito dall’art. 185-bis del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005), e di valorizzare le imprese culturali e creative.

Codici ATECO del settore culturale e creativo

All’interno del comparto culturale, per poter definire e analizzare gli operatori professionali del settore attivi in Italia, nel 2022 sono stati selezionati dalla classificazione dei codici ATECO 2007 (Aggiornamento 2022) i codici di attività economica appartenenti al perimetro del settore culturale e creativo costruito ad hoc, in base alle finalità di ricerca previste nell’accordo di collaborazione tra l’ISTAT e il Ministero della Cultura e in linea con i principali domini del settore individuati dal Programma europeo Europa creativa.

Nello specifico, il campo di osservazione risulta essere piuttosto variegato in quanto afferente alle seguenti attività
attività degli studi di architettura;
arti visive e fotografia (attività di artisti individuali quali scultori, pittori, cartonisti, incisori, acquafortisti, aerografisti, attività fotografiche, ecc.);
artigianato artistico (fabbricazione di prodotti in ceramica, di orologi e oreficeria, ecc.);
audiovisivo (attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, attività di trasmissione e programmazione radio-televisiva, ecc.);
editoria e letteratura (stampa e servizi connessi, attività editoriali, creazioni letterarie, ecc.);
design (attività di design di moda, design industriale);
musica (riproduzione di supporti registrati, fabbricazione di strumenti musicali, commercio al dettaglio di strumenti musicali);
patrimonio culturale (attività di musei, biblioteche e archivi, attività di conservazione di opere d’arte e gestione di monumenti storici);
spettacoli dal vivo (rappresentazioni artistiche, gestione di strutture artistiche, attività nel campo della recitazione e della regia);
videogiochi e software (fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video).

La disciplina delle imprese culturali e creative

I soggetti operanti nei settori artistici, creativi e di realizzazione e gestione di prodotti culturali possono assumere diverse forme giuridiche: imprese lucrative, lavoratori autonomi, nonché di ente non lucrativo (associazioni culturali, fondazioni, enti del Terzo settore, imprese sociali, ecc.).

Evidenzia lo Studio dei Commercialisti che al fine di garantire uno specifico riconoscimento e l’accesso a misure finanziarie e fiscali di favore per i soggetti operanti nei settori culturali e creativi, il citato art. 25, della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, ha introdotto nell’ordinamento la figura dell’“impresa culturale e creativa”.

Come sopra anticipato è con la Legge 27 dicembre 2023, n. 206, seguita dal Decreto del Ministero della Cultura di concerto con Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy 25 ottobre 2024, n. 402 e dal Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 10 luglio 2025, che risulta introdotta nell’ordinamento nazionale una normativa in grado di definire una cornice adeguata all’intero comparto degli operatori professionali del settore culturale.

Successivamente, con il Decreto direttoriale 7 agosto 2025 del Ministero delle Imprese e del Made In Italy sono state approvate le specifiche tecniche della modulistica da presentare al Registro imprese relativamente alle pratiche di iscrizione/modifica/cancellazione delle ICC, nonché aggiornate le istruzioni per la compilazione della modulistica necessaria per questo adempimento (modelli S5 e I2).

Infine, lo stesso Ministero ha provveduto ad aggiornare con il Decreto direttoriale 6 marzo 2026 l’elenco delle attività ammesse per l’iscrizione nella specifica sezione del Registro delle imprese.

Sul piano tecnico, quella delle imprese culturali e creative è una qualifica destinata ad “accogliere” una serie variegata di soggetti giuridici che, sia sul piano soggettivo che sul piano oggettivo, si presenta molto diversificata e non facilmente individuabile.

Il meccanismo di qualificazione giuridica delle ICC presuppone alcuni aspetti che sono comunemente presenti nell’ordinamento e che sono i seguenti:

  • le modalità di acquisizione della qualifica;
  • i requisiti necessari per conservare la qualifica e i criteri di monitoraggio e controllo sul possesso dei requisiti;
  • lo svolgimento in via prevalente o principale di un’attività culturale o creativa;
  • l’armonizzazione tra le norme delle ICC con le disposizioni contenuti nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore o CTS) e D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di ICC

Il Decreto del Ministero della Cultura di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy 25 ottobre 2024, n. 402 (c.d. Decreto “ICC”) ha individuato le modalità e le condizioni per il riconoscimento della qualifica di ICC, così come previsto dall’art. 25, comma 6, della Legge n. 206/2023.

Evidenzia lo Studio dei Commercialisti che il Decreto “ICC” , adottato dal Ministro della Cultura di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, disciplina le modalità, i requisiti e le procedure per il riconoscimento della menzionata qualifica, nonché le ipotesi di revoca della stessa.

Il provvedimento istituisce un quadro normativo uniforme volto a identificare e a valorizzare i soggetti economici che operano nei settori culturali e creativi, riconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo economico, sociale e produttivo del Paese.

Ai sensi dell’art. 1, del Decreto “ICC”, la qualifica di ICC è riconosciuta su istanza di parte presentata in via telematica tramite Comunicazione Unica d’Impresa (ovvero altre modalità ex art. 5, comma 3, del Decreto MIC), mediante iscrizione in una sezione speciale del Registro delle imprese, istituita presso le Camere di Commercio.

È prevista l’applicazione di diritti di segreteria e dell’imposta di bollo (salvo fattispecie di esenzione per quest’ultima).

L’iscrizione consente l’utilizzo nella propria denominazione sociale della qualifica di “impresa culturale e creativa” ovvero dell’acronimo “ICC”, oltre che nelle comunicazioni sociali e in ogni altra documentazione ufficiale e non preclude l’iscrivibilità in altra sezione del Registro imprese ovvero in altri registri (es. RUNTS).

L’ottenimento della qualifica è subordinato al soddisfacimento di un duplice requisito, soggettivo e oggettivo.

Possono ottenere la qualifica (requisito soggettivo)
gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del Codice civile (società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, società consortili, società costituite all’estero);
i lavoratori autonomi;
gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che risultano iscritti nel Registro delle imprese ex art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017;
le imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017;
gli enti associativi dotati di personalità giuridica e le fondazioni di cui Libro I, Titolo II, Capo II, del Codice civile;
le start-up innovative ex art. 25, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, iscritte nel Registro imprese o nel REA e che hanno già dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell’attività economica, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del Decreto. Tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a svolgere l’attività economica in forma di impresa, pertanto, con iscrizione nel Registro delle imprese ovvero iscritti nel REA.

Possono, altresì, ottenere la qualifica di ICC anche gli enti di diritto privato e i lavoratori autonomi, che svolgono, in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all’ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

La sussistenza dei requisiti per l’iscrizione viene effettuata dal conservatore del Registro delle imprese per il tramite dell’Ufficio del registro competente.

L’oggetto del controllo riguarda:

  • la correttezza delle informazioni dichiarate nell’istanza;
  • la prevalenza dell’attività culturale e creativa, anche attraverso il codice ATECO attribuito alla stessa e rispetto a quelli indicati nel nuovo Allegatoal Decreto direttoriale 6 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Aspetti operativi

Con il Decreto direttoriale 7 agosto 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono definiti i tecnicismi riguardanti le pratiche di iscrizione e cancellazione delle ICC nella sezione speciale dedicata.

La pratica può essere predisposta e trasmessa telematicamente tramite l’accesso alla propria area riservata del sito https://login.infocamere.it, portale “Depositi e Istanze Registro Imprese (DIRE)” così come messo a disposizione dal Sistema camerale, ovvero attraverso altre soluzioni software di mercato.

Ai fini dell’iscrizione nella nuova sezione speciale è necessario valorizzare “Iscrizione sezione speciale” all’interno del campo “tipologia richiesta” utilizzando:

  • il modulo S5, riquadro “BS / Impresa culturale e creativa” per le imprese costituite in forma societaria e per i soggetti collettivi che si iscrivono al REA;
  • il modulo I2, riquadro “35 / Impresa culturale e creativa” per le imprese individuali. Qualora invece la ICC intenda procedere con la cancellazione volontaria dalla sezione speciale è necessario valorizzare il valore “Cancellazione sezione speciale”.

Ulteriori precisazioni riguardano la compilazione dei modelli che possono essere trovati nei siti istituzionali delle rispettive Camera di Commercio.

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