VIDEO E PODCAST
DI MARCO BALDIN | 7 APRILE 2026
La Video Pillola offre una panoramica di tutte le novità relative agli adempimenti più importanti in materia di Fisco e Società intervenute nella settimana appena conclusa. Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo: eliminata la soglia del 5% per l’esclusione dei dividendi e la participation exemption; iper-ammortamento: plafond annuale ed eliminazione del vincolo territoriale; dividendi esenti al 95% solo se derivano dalla volontà di dividere gli utili; correzione dell’errore contabile: spetta all’incorporante; accordo transattivo: sopravvenienze imponibili anche in ambito concordatario; restituzione del credito R&S per accedere al nuovo Patent box; il mandato senza rappresentanza scompone la territorialità IVA dei servizi; deduzione IRAP piena per il personale impiegato all’estero senza stabile organizzazione; revisione formale delle aliquote IVA nel nuovo Testo unico; esenzione IMU terreni montani: vale ancora l’elenco della circolare 9/93; esente la donazione di nuda proprietà di quote di società semplice; nuovo stop alla ritenuta sui premi agli sportivi dilettanti; cessazione dal CPB per superamento dei 150.000 euro anche dopo il forfetario; entro il 30 aprile l’emissione delle note di credito per il 2025; dal 4 maggio versamento alla Cassa dottori commercialisti con modello F24.
Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo:
- eliminata la soglia del 5% per l’esclusione dei dividendi e la participation exemption – L’art. 11 del D.L. n. 38/2026 ha abrogato retroattivamente dal 1° gennaio 2026 le soglie partecipative introdotte dalla Legge di bilancio 2026 in materia di dividendi e plusvalenze. Vengono meno le condizioni che subordinavano l’esclusione dei dividendi al 95% per i soggetti IRES e la participation exemption al possesso di almeno il 5% del capitale o di un valore fiscale minimo di 500.000 euro, ripristinando il regime vigente fino al 2025. Decadono anche gli obblighi di ricalcolo dell’acconto 2026 previsti dall’art. 1, comma 54, della legge n. 199/2025, con la conseguenza che la determinazione degli acconti con il metodo storico seguirà le regole ordinarie. Attenzione alle ritenute già eventualmente operate su dividendi erogati a soci UE con partecipazioni sotto soglia nel primo trimestre 2026;
- iper–ammortamento: plafond annuale ed eliminazione del vincolo territoriale – L’art. 7 del D.L. n. 38/2026 ha eliminato retroattivamente il vincolo che limitava l’iper-ammortamento ai soli beni prodotti nell’UE o nello SEE. La Relazione tecnica chiarisce che i limiti di investimento – maggiorazioni del 180% fino a 2,5 milioni, del 100% tra 2,5 e 10 milioni e del 50% tra 10 e 20 milioni – si riferiscono alla singola annualità, con un plafond complessivo di 60 milioni nel triennio 2026-2028. Resta fermo il requisito della destinazione a strutture produttive in Italia e, per i moduli fotovoltaici, il vincolo della produzione UE;
- dividendi esenti al 95% solo se derivano dalla volontà di dividere gli utili – Con la risposta a interpello n. 90/2026, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nella distribuzione non proporzionale degli utili motivata da esigenze di liquidità di un socio, la parte eccedente la quota di partecipazione è qualificata come sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, tassabile integralmente. L’esclusione al 95% resta applicabile solo alla quota proporzionale. Il principio: ai fini fiscali rileva la causa che ha originato il reddito, non la sola qualificazione formale;
- correzione dell’errore contabile: spetta all’incorporante – La risposta a interpello n. 89/2026 è il primo intervento sulla nuova disciplina degli errori contabili del D.Lgs. n. 192/2025, applicabile dalle correzioni rilevate nei bilanci con esercizio dal 1° gennaio 2025. L’incorporante è legittimata a correggere un errore commesso dall’incorporata, ma trattandosi di errore rilevante ai sensi dell’OIC 29 non si applica la procedura semplificata, riservata ai soli errori non rilevanti. Occorre presentare dichiarazione integrativa a favore per il periodo 2024, con possibilità di utilizzare l’eccedenza d’imposta nella dichiarazione REDDITI SC 2026;
- accordo transattivo: sopravvenienze imponibili anche in ambito concordatario – La risposta a interpello n. 96/2026 conferma che le somme ottenute a seguito di un accordo transattivo novativo da una società in concordato preventivo costituiscono sopravvenienze attive ex art. 88 del TUIR, rilevanti ai fini IRES e IRAP. La destinazione degli importi al soddisfacimento dei creditori concordatari non esclude l’autonoma rilevanza fiscale in capo alla contribuente;
- restituzione del credito R&S per accedere al nuovo Patent box – La risposta a interpello n. 102/2026 chiarisce che l’impresa che intende beneficiare della super deduzione del 110% del nuovo Patent box deve restituire il credito d’imposta R&S già fruito sui medesimi costi, mediante nettizzazione della base di calcolo. La restituzione decorre dal periodo d’imposta di registrazione del software presso la SIAE e deve avvenire con modello F24 entro il 30 giugno 2026, senza sanzioni né interessi;
- il mandato senza rappresentanza scompone la territorialità IVA dei servizi – Con la risposta a interpello n. 94/2026, l’Agenzia ha esaminato il mandato senza rappresentanza per l’organizzazione di eventi in Italia per conto di un cliente extra UE. I servizi acquistati (catering, alloggio, ristorazione) non sono accessori all’accesso alla manifestazione e vanno ribaltati al mandante secondo la territorialità propria di ciascuna prestazione: luogo di esecuzione per alloggio e ristorazione ex art. 7-quater del D.P.R. n. 633/1972, sede del committente per le prestazioni generiche B2B ex art. 7-ter. La fee del mandatario segue il criterio delle prestazioni generiche;
- deduzione IRAP piena per il personale impiegato all’estero senza stabile organizzazione – La risposta a interpello n. 95/2026 conferma che il costo del personale assunto in Italia a tempo indeterminato e impiegato all’estero senza stabile organizzazione è integralmente deducibile ai fini IRAP ex art. 11, comma 4-octies, del D.Lgs. n. 446/1997. In assenza di stabile organizzazione, l’intero valore della produzione netta resta imponibile in Italia;
- revisione formale delle aliquote IVA nel nuovo Testo unico – Il D.Lgs. n. 10/2026 introduce il nuovo Testo unico IVA con efficacia dal 1° gennaio 2027. Le Tabelle delle aliquote ridotte sono state rinumerate – aliquota del 4% nella Tabella A parte II, del 5% nella parte III, del 10% nella parte IV – e aggiornate con le voci TARIC in uso, superando i riferimenti alla tariffa doganale del 1973. Tra le novità principali: abolita la nozione di abitazione non di lusso ai fini dell’aliquota del 10%, sostituita dal riferimento alle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, recependo l’interpretazione della circolare n. 31/2014. In ambito edilizio, sostituito il rinvio alla legge n. 457/1978 con quello al vigente Testo unico dell’edilizia;
- esenzione IMU terreni montani: vale ancora l’elenco della circolare n. 9/1993 – La risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026 precisa che per l’esenzione IMU dei terreni agricoli in aree montane o collinari continua a valere l’elenco della circolare n. 9/1993, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 131/2025. La nuova classificazione dei Comuni montani è irrilevante ai fini IMU, ma servirà per i crediti d’imposta previsti dalla medesima legge;
- esente la donazione di nuda proprietà di quote di società semplice – La Cassazione (ord. n. 7619/2026) ha stabilito che l’esenzione ex art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 si applica anche alla donazione di nuda proprietà di quote di società di persone, purché sia il nudo proprietario a impegnarsi a proseguire l’attività e mantenere la partecipazione per cinque anni. L’obbligo non può gravare sull’usufruttuario, che non acquisisce la qualità di socio;
- nuovo stop alla ritenuta sui premi agli sportivi dilettanti – L’art. 9 del D.L. n. 38/2026 reintroduce l’esonero dalla ritenuta del 20% sui premi agli sportivi dilettanti dal 28 marzo al 31 dicembre 2026, entro 300 euro complessivi per soggetto. L’esonero non è a regime: dal 1° gennaio 2027 la ritenuta tornerà ad applicarsi su qualsiasi importo;
- cessazione dal CPB per superamento dei 150.000 euro anche dopo il forfetario – La risposta a interpello n. 87/2026 chiarisce che il contribuente forfetario che ha aderito al CPB e poi è passato al regime ordinario resta soggetto alle cause di cessazione previste per i forfetari. Il superamento di 150.000 euro di ricavi nel 2024 determina la cessazione del concordato con tassazione ordinaria dell’intero reddito effettivo;
- entro il 30 aprile l’emissione delle note di credito per il 2025 – Il 30 aprile 2026 è il termine ultimo per emettere le note di variazione in diminuzione il cui presupposto è sorto nel 2025, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Il dies a quo varia secondo la fattispecie: per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 rileva la data di assoggettamento alla procedura; per nullità, risoluzione o annullamento, la data della sentenza. Se la nota è emessa tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, la detrazione può confluire nella liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione IVA 2026. In caso di mancata emissione tempestiva, restano possibili la dichiarazione integrativa a favore o il rimborso ex art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, a condizione che il ritardo non derivi da colpevole inerzia;
- dal 4 maggio versamento alla Cassa dottori commercialisti con modello F24 – La risoluzione n. 13/2026 istituisce la causale E150 per il versamento dei contributi alla CNPADC tramite F24 dal 4 maggio 2026. La nuova modalità si affianca a SDD, PagoPA e MAV e riguarda i contributi 2026. Le eccedenze contributive 2025 in scadenza il 30 giugno e il 30 settembre 2026 restano con la modalità già scelta. Chi intende usare l’F24 per i minimi deve revocare eventuali SDD entro il 22 aprile 2026. Fino all’acquisizione del flusso telematico dall’Agenzia, i versamenti sono considerati non effettuati.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise