1° Documento Riservato: Le nuove Istruzioni UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Nuove Istruzioni in vigore dal 1° luglio 2026, rafforzato il giudizio professionale nella prevenzione riciclaggio valorizzando la qualità delle segnalazioni

DI ARMANDO URBANO | 5 GENNAIO 2026

Con il Provvedimento del 18 dicembre 2025, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha emanato le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS), destinate a sostituire integralmente il precedente impianto del 2011. L’intervento normativo si inserisce nel più ampio processo di riallineamento del sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio all’evoluzione del quadro europeo, segnato dall’istituzione dell’Autorità AMLA e dall’adozione dei nuovi Regolamenti e Direttive UE del 2024. L’Informativa CNDCEC n. 189/2025 del 22 dicembre 2025 ha evidenziato come il nuovo testo recepisca molte delle osservazioni formulate dalla categoria, valorizzando in particolare il principio di proporzionalità e le peculiarità dell’attività professionale dei commercialisti.

Finalità delle nuove Istruzioni

Il Documento si colloca in un contesto di profonda evoluzione del sistema antiriciclaggio europeo e nazionale, segnato dall’adozione del pacchetto AML dell’Unione Europea e dall’istituzione dell’Autorità AMLA.

In tale quadro, la collaborazione attiva dei soggetti obbligati – e in particolare dei professionisti – assume una valenza sempre più centrale quale presidio di legalità economica.

Viene ribadito che la SOS rappresenta l’esito di un processo valutativo, coerente con i principi di diligenza professionale e buona fede.

Uno degli elementi qualificanti delle nuove Istruzioni è il superamento di una concezione meramente formale della segnalazione di operazioni sospette (SOS). La UIF chiarisce che la SOS rappresenta l’esito di un processo valutativo strutturato e consapevole, che prende avvio dall’individuazione di anomalie soggettive e oggettive, prosegue con il loro esame critico e si conclude, solo ove ne ricorrano i presupposti, con l’invio della segnalazione.

Le Istruzioni UIF perseguono l’obiettivo di innalzare la qualità informativa delle segnalazioni escludendo il ricorso ad automatismi o approcci difensivi fondati su soglie quantitative o su mere richieste informative delle Autorità, riaffermando il ruolo centrale del giudizio professionale del segnalante.

Le disposizioni preliminari del Provvedimento richiamano le fonti normative che disciplinano la materia e individuano i destinatari delle Istruzioni, con le definizioni utili nell’applicazione delle medesime.

Nella Parte Prima sono delineati i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Sono altresì contenute in questa parte le istruzioni che riguardano le fasi di:

  1. individuazione delle anomalie;
  2. esame delle anomalie;
  3. segnalazione delle operazioni sospette.

Sono inoltre fornite istruzioni riguardanti la sospensione delle operazioni sospette e i flussi di ritorno sugli esiti delle segnalazioni comunicati dalla UIF nonché indicazioni sui rapporti che intercorrono tra l’obbligo di SOS e altre previsioni normative.

La Parte Seconda, inerente l’individuazione del referente per le segnalazioni di operazioni sospette e alla procedura interna adottata per l’adempimento dell’obbligo di SOS, si applica soltanto ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore.

La Parte Terza, relativa alla registrazione al portale Infostat-UIF e alla compilazione della segnalazione, si applica a tutti i destinatari della normativa.

Le disposizioni finali disciplinano l’entrata in vigore delle Istruzioni.

Le Istruzioni sono rivolte agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti (soggetti attualmente individuati dall’art. 3, comma 4, del Decreto “Antiriciclaggio”), agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari come attualmente individuati dall’art. 3, commi 22-ter34566-bis7 e 8 del Decreto “Antiriciclaggio” e dall’art. 26-bis del D.L. 17 marzo 2023, n. 25, nonché agli operatori compro oro di cui al D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92.

Le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette dovranno essere applicate a decorrere dal 1° luglio 2026.

Il ruolo del professionista nella collaborazione attiva

Per i professionisti la collaborazione attiva non si esaurisce nell’invio della segnalazione, ma comprende l’insieme delle misure organizzative, procedurali e valutative adottate nello svolgimento dell’incarico

Le Istruzioni chiariscono che:

  • non ogni anomalia deve necessariamente sfociare in una SOS;
  • il professionista può legittimamente escludere il sospetto, purché la valutazione effettuata sia tracciabile e ricostruibile ex post;
  • è espressamente escluso il ricorso a logiche automatiche o meramente cautelative.

Tale impostazione rafforza la centralità del giudizio professionale, attribuendo al professionista una funzione di filtro qualificato tra “dato grezzo” e informazione rilevante per il sistema di prevenzione.

Individuazione ed esame delle anomalie

Le Istruzioni dedicano ampio spazio alla fase di individuazione delle anomalie, riconoscendo che essa può avvenire mediante strumenti informatici, anche basati su sistemi di intelligenza artificiale, purché fondati su dati verificabili e sempre accompagnati da un adeguato intervento umano di validazione.

La fase di individuazione delle anomalie costituisce il primo snodo del processo segnaletico.

Particolarmente rilevante, per la prassi professionale, è l’indicazione secondo cui:

  • il sospetto va valutato in relazione al profilo complessivo del cliente;
  • assumono rilievo comportamenti omissivi, illogici o incoerenti rispetto alla capacità economica;
  • le operazioni rifiutate, tentate o interrotte possono essere oggetto di segnalazione.

Per i professionisti, tuttavia, l’anomalia emerge spesso nell’ambito della relazione fiduciaria con il cliente, attraverso la conoscenza del suo profilo economico-finanziario, delle operazioni poste in essere e della loro coerenza rispetto all’attività dichiarata.

Contenuto e qualità della segnalazione

Le nuove Istruzioni dedicano ampio spazio alla struttura, alla qualità informativa e al contenuto della SOS, che si articola in dati strutturati e in una sezione descrittiva libera, quest’ultima di cruciale importanza per rappresentare le motivazioni del sospetto.

La segnalazione deve essere completa, chiara e focalizzata sugli elementi effettivamente rilevanti, evitando sovraccarichi informativi o allegazioni documentali non funzionali alla rappresentazione del sospetto.

La struttura della SOS, articolata in dati strutturati ed elementi descrittivi in forma libera, richiede al professionista uno sforzo di sintesi e di chiarezza espositiva, finalizzato a consentire alla UIF e agli organi investigativi una lettura immediata delle circostanze soggettive e oggettive poste a fondamento della segnalazione.

Viene chiarito che:

  • i documenti allegati non possono sostituire la motivazione descrittiva;
  • la segnalazione è soggetta a controlli automatici, ma tali controlli non garantiscono la completezza informativa;
  • la qualità della SOS incide sulla valutazione complessiva della collaborazione attiva del destinatario.

Di rilievo operativo sono anche le previsioni in materia di sostituzioneintegrazione e annullamento delle segnalazioni.

Le segnalazioni carenti o infondate, nei casi di maggiore gravità, possono essere annullate dalla UIF, con possibili riflessi anche in termini sanzionatori.

Adempimenti organizzativi e procedure interne

La Parte Seconda delle Istruzioni è dedicata agli adempimenti organizzativi, con riferimento al referente SOS e alle procedure interne, applicabili ai soggetti non vigilati.

Per gli studi professionali di dimensioni medio-piccole, tali indicazioni si traducono nella necessità di formalizzare processi già esistenti, più che di introdurre strutture complesse.

L’individuazione di procedure interne per la gestione delle SOS e di un referente interno – anche coincidente con il titolare dello studio – rappresenta una best practice sempre più difficilmente eludibile.

Il principio di proporzionalità, richiamato anche dal CNDCEC, consente di modulare tali presìdi in funzione delle dimensioni e della complessità dello studio professionale, evitando oneri organizzativi sproporzionati, rispetto alla natura dell’attività svolta, che richiedono, al contempo, un livello minimo di strutturazione consapevole.

Decorrenza e fase di adeguamento

Le nuove Istruzioni trovano applicazione dal 1° luglio 2026, consentendo ai professionisti un congruo periodo di adeguamento.

Tale lasso temporale dovrà essere utilizzato per:

  • aggiornare le procedure antiriciclaggio interne;
  • formare i collaboratori;
  • rivedere i criteri di valutazione del sospetto alla luce del nuovo impianto metodologico.

Considerazioni conclusive

Il Provvedimento UIF del dicembre 2025 segna un passaggio di maturità del sistema antiriciclaggio, spostando l’attenzione dalla quantità alla qualità delle segnalazioni.

Per i professionisti ciò implica un rafforzamento del ruolo professionale e una maggiore responsabilizzazione; il segnalante non è più concepito come mero destinatario di obblighi, ma come attore qualificato del sistema di prevenzione, chiamato a esercitare un ruolo attivo, responsabile e tecnicamente fondato.

La SOS non è più percepita come adempimento difensivo, bensì come atto tecnico motivato, espressione di competenza e autonomia di giudizio.

La sfida principale non risiede nell’aumento del numero delle segnalazioni, bensì nel loro valore informativo e nella capacità di intercettare fenomeni realmente sintomatici di riciclaggio o finanziamento illecito.

Il nuovo impianto normativo segna un passaggio culturale prima ancora che regolamentare che offre l’opportunità di riaffermare il valore della professionalità come presidio di legalità, evitando derive burocratiche e riaffermando la centralità del giudizio critico del professionista nel sistema di prevenzione del riciclaggio.

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