1° Documento Riservato: L’iper ammortamento dimentica il CPB

COMMENTO

DI SANDRA PENNACINI | 10 FEBBRAIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l’iper ammortamento, abbandonando la logica del credito d’imposta. Emerge una criticità sostanziale nel coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di concordato preventivo biennale, posto che l’attuale assetto normativo non annovera l’iper ammortamento tra le variabili che riducono il reddito concordato, così vanificando – limitatamente agli anni concordatari – il beneficio per chi aderisce al patto con il Fisco.

Premessa

Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, art. 1, commi da 427 a 436) il legislatore ha inteso rilanciare gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ripristinando il meccanismo della variazione in diminuzione della base imponibile, noto come iper ammortamento. La misura, che sostituisce i precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0, premia le imprese in utile attraverso una maggiorazione ai fini fiscali del costo ammortizzabile, ma non è concretamente fruibile con riferimento alle annualità per le quali il contribuente ha espresso adesione al concordato preventivo biennale (CPB).

Il ritorno dell’iper ammortamento: meccanismo e aliquote

L’agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali materiali e immateriali 4.0, rilevante ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili. Si tratta di una deduzione extracontabile da operare nel modello Redditi.

Le aliquote di maggiorazione previste per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 sono particolarmente significative, arrivando fino al 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, per poi decrescere al 100 per cento (fino a 10 milioni) e al 50 per cento (fino a 20 milioni).

L’incentivo opera esclusivamente come abbattimento della base imponibile IRES o IRPEF. Di conseguenza, la norma premia le imprese che generano utili capienti, mentre posticipa il vantaggio per quelle in perdita, le quali potranno fruire dell’agevolazione solo sotto forma di incremento della perdita fiscale riportabile agli esercizi successivi.

Il cortocircuito con il concordato preventivo biennale

Il punto critico della nuova disciplina risiede nel mancato coordinamento con le regole del concordato preventivo biennale.

Come noto, il reddito d’impresa oggetto di concordato, disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 13/2024, viene determinato senza considerare alcune specifiche componenti reddituali, tassativamente elencate dalla norma, che non rientrano nel patto sottoscritto con il Fisco.

Attualmente, il Decreto istitutivo del CPB non è stato modificato per accogliere la nuova deduzione da iper ammortamento tra le cosiddette “variabili non concordabili”, ovvero quelle voci che rettificano, in aumento o in diminuzione, il reddito concordato. Ne consegue che, in costanza di adesione al CPB, la variazione in diminuzione derivante dall’iper ammortamento diviene del tutto ininfluente.

In termini pratici, l’impresa che aderisce al concordato si impegna a versare le imposte su un reddito predeterminato, che può essere rettificato solo ed esclusivamente delle variabili previste dall’art. 16 del D.Lgs. n. 13/2024. Posto che tale normativa non enumera espressamente l’iper ammortamento tra le variabili che esulano dall’accordo, la maggiore deduzione a titolo di iper ammortamento non può essere scomputata dall’importo del reddito concordato, con la conseguenza che il beneficio fiscale viene di fatto perso per gli anni concordatari.

Il precedente della maxi-deduzione lavoro

La situazione attuale ricalca esattamente quanto già accaduto, almeno in prima battuta, con la maxi-deduzione per incremento dell’occupazione a tempo indeterminato di cui all’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216. In una prima fase, infatti, tale agevolazione risultava irrilevante ai fini del CPB, non essendo ricompresa nel dettato degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024, vanificando l’incentivo per i soggetti aderenti. Solo successivamente, il legislatore era intervenuto a sanare questa incresciosa situazione, con il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, art. 13. A seguito di tale intervento normativo, gli artt. 15 e 16 del Decreto “Concordato” sono stati modificati inserendo espressamente la “maggiorazione del costo del lavoro” tra le variabili che riducono il reddito concordato a partire dal biennio 2025-2026 (mentre per l’anno di imposta 2024 la maggiorazione era rimasta comunque ininfluente).

Grazie a tale correttivo, oggi è possibile sottrarre l’importo della maxi-deduzione direttamente dal reddito proposto dal Fisco. Tuttavia, nonostante il precedente, analogo intervento “correttivo” non è stato assunto con riferimento all’iper ammortamento, per quanto la ratio delle due disposizioni, seppure profondamente diverse tra di loro, sia la medesima, ovvero incentivare il contribuente a sostenere determinate spese a fronte del riconoscimento di un beneficio fiscale.

Conclusioni

Alla luce del precedente normativo citato, appare evidente la necessità di un analogo intervento legislativo per l’iper ammortamento.

L’assenza di coordinamento normativo genera infatti un cortocircuito che vede da un lato il legislatore incentivare gli investimenti tecnologici per il tramite di una extra deduzione fiscale e, dall’altro lato, l’adesione al concordato preventivo, a seguito della quale l’extra deduzione diviene del tutto irrilevante.

Senza una modifica al D.Lgs. n. 13/2024 che includa la nuova variazione in diminuzione tra le cause di rettifica del reddito concordato, i contribuenti si troverebbero di fronte a una scelta penalizzante e, presumibilmente, lontana dagli intenti del legislatore stesso: rinunciare al concordato per fruire dell’iper ammortamento o aderire al concordato perdendo il beneficio fiscale sugli investimenti.

Si auspica, pertanto, che il legislatore replichi tempestivamente la soluzione adottata per la maxi-deduzione, rendendo l’iper ammortamento una variabile “non concordabile”, e dunque misura efficace anche in pendenza di patto con il Fisco.

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