CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 23 OTTOBRE 2025
Pubblicato nuovo Regolamento formazione commercialisti: entra in vigore dal 1° gennaio 2026
È operativo il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dal Ministro della Giustizia lo scorso 25 settembre, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero n. 19 del 15 ottobre 2025. Il Regolamento, che sostituisce integralmente il testo precedente, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, ad eccezione delle disposizioni contenute negli artt. 11 (“Autorizzazioni ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti”) e 16 (“Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari”), che si applicano già a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua
Con l’Informativa n. 142, del 15 ottobre 2025, il CNDCEC ha diffuso il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua; il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Sono invece immediatamente operative le disposizioni, di maggior favore per gli iscritti, che consentono l’acquisizione dei crediti formativi derivanti dallo svolgimento di attività formative particolari con limitazioni su base triennale anziché annuale.
La Formazione Professionale Continua (FPC), prevista espressamente dall’Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, consente al professionista di mantenere la propria competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai clienti l’erogazione di prestazioni professionali di qualità, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e le vigenti disposizioni normative.
Va ricordato che lo svolgimento della Formazione Professionale Continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’Albo.
Sono tenuti a svolgere l’attività di Formazione Professionale Continua anche i professionisti sospesi dall’esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli artt. 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005 ovvero i professionisti sospesi dall’esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale, ai sensi dall’art. 37, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
Come è strutturato l’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Si ricorda brevemente che l’Albo è suddiviso in due sezioni: la sezione A Commercialisti e la sezione B Esperti Contabili.
- Per l’iscrizione alla Sezione A Commercialisti è necessario:
-
- essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree magistrali LM 56 in scienza dell’economia (o della corrispondente laurea specialistica della classe 64S), ovvero nella classe delle lauree magistrali LM 77 in scienze economico-aziendali (o della corrispondente laurea specialistica della classe 84/S), ovvero di una laurea quadriennale rilasciata dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente (di cui ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127);
- aver svolto un periodo di tirocinio della durata di diciotto mesi;
- aver superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all’epoca in cui l’esame è stato sostenuto.
- Per l’iscrizione alla Sezione B Esperti Contabili è necessario:
-
- essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale L18 (ex classe 17) o nella classe delle lauree in scienze economiche L33 (ex classe 28);
- aver svolto un tirocinio della durata di diciotto mesi;
- avere superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di espero contabile.
Gli enti formativi
Le attività formative sono realizzate:
- dal Consiglio Nazionale, anche mediante proprie Fondazioni e Associazioni;
- dagli Ordini territoriali, anche mediante proprie Fondazioni e Associazioni o di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, ovvero in cooperazione/convenzione/collaborazione con i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 11, o con altri soggetti esterni che realizzano le attività formative sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell’Ordine. Nel caso in cui le attività formative sono realizzate con i soggetti autorizzati, questi ultimi sono tenuti al pagamento degli importi previsti;
- dalle SAF, che realizzano corsi di alta formazione che hanno durata compresa tra un minimo di 80 e un massimo di 200 ore in un arco temporale massimo di 24 mesi, nonché corsi di durata non inferiore alle 12 ore, che presentano contenuti articolati volti all’acquisizione di conoscenze specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescere le competenze degli iscritti;
- dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati.
Soggetti autorizzati
È istituito presso il Consiglio Nazionale un Registro contenente l’elenco delle Associazioni di iscritti nell’Albo e degli altri soggetti autorizzati all’organizzazione di attività di “formazione professionale continua”.
Il Registro è pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale delibera sulle domande di autorizzazione ad organizzare le attività formative presentate dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti e trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione ad organizzare eventi formativi devono:
- presentare copia dello statuto e/o atto costitutivo dal quale risulti che l’erogazione della formazione costituisce oggetto dell’attività dell’ente/associazione/società;
- possedere significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, comprovante competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di almeno 270 ore di attività formativa realizzata nell’ultimo triennio ed avente ad oggetto i temi connessi alle attività professionali di cui all’art. 1, del D.Lgs. n. 139/2005;
- possedere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento di attività di formazione, che consenta la corretta rilevazione delle presenze e che abbia un organico composto da minimo tre risorse di cui almeno una impiegata stabilmente. A tal fine devono allegare all’istanza una Relazione illustrativa della struttura organizzativa aziendale;
- nel caso in cui intendano offrire eventi formativi in modalità e-learning, presentare la documentazione che illustra le caratteristiche tecniche della piattaforma informatica utilizzata e nella quale si attesta che la piattaforma consente di rilevare e verificare la partecipazione degli iscritti all’evento. L’adeguatezza della piattaforma informatica è valutata dal Consiglio Nazionale;
- presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dai legali rappresentanti nelle quali dichiarano di:
- indicare un responsabile scientifico di significativa esperienza e competenza nelle materie di pertinenza della professione in conformità ai requisiti specificati;
- ai fini del rinnovo dell’autorizzazione, aver erogato almeno 270 ore di attività formativa professionale accreditate dal Consiglio Nazionale e svolte nel triennio precedente. In caso di autorizzazione rilasciata in corso di triennio, il requisito delle 270 ore è ridotto in misura proporzionale alla durata residua del triennio stesso, calcolata a decorrere dalla data di rilascio del parere favorevole del Ministero della Giustizia.
Il soggetto richiedente l’autorizzazione, gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci illimitatamente responsabili dello stesso soggetto richiedente, i componenti degli organismi direttivi delle fondazioni o delle associazioni anche sindacali non devono aver assunto posizioni lesive della dignità e della professionalità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. l’assunzione di posizioni lesive della dignità e della professionalità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili determina il diniego dell’autorizzazione, ovvero del rinnovo della stessa.
Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione per organizzare gli eventi formativi devono:
- presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti;
- versare un contributo di 300,00 (trecento) euro per il ristoro degli oneri connessi all’istruttoria amministrativa.
Periodo formativo e crediti formativi
Il periodo di formazione professionale continua è triennale e l’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Per i nuovi iscritti nell’Albo, per coloro che passano dall’Elenco speciale nell’Albo, per coloro che si reiscrivono nell’Albo e per coloro che, pur essendo iscritti nell’Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l’attività professionale, l’obbligo formativo ha inizio il primo giorno del mese successivo all’iscrizione nell’Albo, al passaggio nell’Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l’attività professionale, con conseguente riduzione proporzionale del numero di crediti triennali.
Il credito formativo professionale (CFP) è l’unità di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua. L’iscritto consegue un credito formativo per ogni ora, o frazione di ora superiore a 30 minuti, di effettiva partecipazione alle attività formative.
L’iscritto nell’Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione l’iscritto nell’Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate nel Regolamento. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, le pari opportunità, l’organizzazione dello studio professionale e la normativa antiriciclaggio (c.d. CFP obbligatori).
Salvo casi particolari non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
I crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, possono essere utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo di due trienni consecutivi a condizione che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione. Nel caso in cui nel primo triennio la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF consenta di acquisire un numero di crediti formativi maggiore di quelli necessari all’assolvimento del relativo obbligo formativo, i crediti eccedenti potranno essere utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio successivo.
Gli iscritti conservano, sino alla scadenza del termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione disciplinare, la documentazione attestante le attività formative svolte presso altri Ordini e/o soggetti autorizzati e/o SAF e quella relativa alle attività formative particolari svolte, per esibirla al Consiglio dell’Ordine o al Consiglio di Disciplina su richiesta.
Esenzioni
L’iscritto può essere esentato dallo svolgimento della “formazione professionale continua” nei seguenti casi:
- maternità, con facoltà dell’iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali, anche obbligatori, nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L’esonero può essere concesso al padre quando la madre non gode dell’esonero, se anche lei iscritta nell’Albo, fermo restando che il numero massimo dei crediti formativi riducibili non può comunque superare i 45 CFP complessivi. L’esonero, con riduzione di 45 crediti formativi professionali per il periodo determinato dal Consiglio dell’Ordine, su istanza dell’iscritto, è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari;
- conciliazione vita-lavoro e genitorialità, con facoltà di usufruire di una riduzione di 45 crediti formativi complessivi, fruibile nel periodo compreso tra il compimento del primo anno di età del bambino e il compimento del sesto anno. La riduzione può essere fruita, in tutto o in parte, da uno solo dei genitori oppure ripartita tra entrambi, fermo restando che il numero massimo dei crediti formativi riducibili non può comunque superare i 45 CFP complessivi;
- cause non derivanti da sanzioni disciplinari che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi;
- assunzione di cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato;
- infortunio; malattia; malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro il primo grado e dei componenti il nucleo familiare e altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore. Il Consiglio dell’Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero.
| Le principali novità contenute nel Regolamento |
| Il Regolamento, che sostituisce integralmente il testo precedente, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, ad eccezione delle disposizioni contenute negli artt. 11 (“Autorizzazioni ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti”) e 16 (“Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari”), che si applicano già a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia; |
| L’art. 16 del Regolamento: introduce disposizioni di maggior favore per gli iscritti, consentendo l’acquisizione dei crediti formativi derivanti dallo svolgimento di attività formative particolari con limitazioni su base triennale anziché annuale. Tale previsione, immediatamente operativa, consente di applicare fin da subito le nuove modalità di computo dei crediti nell’ambito del triennio formativo in corso. |
| Art. 2 del Regolamento: precisazione che i soggetti autorizzati sono tenuti al versamento degli importi di cui all’art. 13, comma 3, anche in caso di eventi formativi realizzati in cooperazione/convenzione/collaborazione con gli Ordini territoriali, al fine di scoraggiare comportamenti elusivi. |
| Art. 5 del Regolamento: inserimento dei crediti formativi obbligatori nella materia delle “pari opportunità”, in coerenza con i principi di uguaglianza e inclusione promossi dall’ordinamento. |
| Art. 6 del Regolamento: esclusione dell’obbligo formativo per gli iscritti che abbiano o compiano 65 anni nel triennio formativo. |
| Art. 7 del Regolamento: aggiornamento della disciplina dell’equipollenza, per adeguarla alle più recenti novità normative. |
| Art. 8 del Regolamento: introduzione di una nuova causa di esonero per favorire la conciliazione vita-lavoro e il sostegno alla genitorialità, con la previsione di una riduzione complessiva di 45 crediti formativi da fruire tra il compimento del primo e il sesto anno di età del figlio, da parte di uno o entrambi i genitori. |
| Art. 9 del Regolamento: rafforzamento del potere di vigilanza del Consiglio Nazionale, con la possibilità di richiedere copia degli attestati e della documentazione attestante l’effettiva partecipazione agli eventi formativi. |
| Allegato 1 del Regolamento: aggiornamento e riformulazione dell’elenco delle materie che dovranno essere trattate nello svolgimento delle attività formative. |
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139;
- Ministero della Giustizia, Regolamento 15 ottobre 2025, n. 19;
- CNDCEC, Informativa 15 ottobre 2025, n. 142.
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