1° Documento Riservato: Operazioni in contanti con turisti stranieri. Comunicazione con limite a 5.000 euro nella Legge di Bilancio

COMMENTO

DI ANDREA AMANTEA | 21 GENNAIO 2026

La Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026 porta da 1.000 a 5.000 euro la soglia limite oltra la quale devono essere comunicate annualmente all’Agenzia delle Entrate le singole operazioni in contanti legate al turismo ossia effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate o da agenzie di viaggi e turismo nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e non aventi residenza nel territorio dello Stato.

Operazioni in contanti nel turismo. Gli adempimenti richiesti

Il comma 1 dell’art. 3 del D.L. n. 16/2012 prevede una deroga alla soglia limite ordinaria di utilizzo di denaro contante tra soggetti diversi fissata all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, normativa antiriciclaggio.

Per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro (…).

Nei fatti, la soglia più alta di 15.000 euro riguarda le singole operazioni in contanti legate al turismo ossia: effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate o da agenzie di viaggi e turismo nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e non aventi residenza nel territorio dello Stato.

La soglia massima (15.000 euro in luogo dei precedenti 10.000 euro) è stata così innalzata a decorrere dal 1° gennaio 2019, dall’art. 1, comma 245, Legge n. 145/2018).

Nei fatti, in deroga alle norme sul limite all’uso del contante, gli operatori del settore del commercio al minuto e le agenzie di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia entro il limite di € 14.999,00.

Ai fini dell’attivazione della deroga al trasferimento di denaro contante sopra la soglia ordinaria, i soggetti interessati sono tenuti ad inviare in via telematica la c.d. “comunicazione preventiva di adesione alla deroga”, redatta secondo il modello approvato con Provv. Agenzia delle Entrate prot. n. 45160/2012 e prot. n. 89780/2012).

In tale comunicazione devono essere indicate le coordinate del conto corrente bancario o postale che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare per il versamento del denaro contante incassato per le operazioni con turisti stranieri.

La comunicazione preventiva però non è l’unico adempimento richiesto ai fini dell’applicazione della deroga all’utilizzo del denaro contante.

Ulteriori adempimenti-Deroga all’utilizzo del denaro contante oltre soglia ordinaria
TempestivitàIndicazioni
Effettuazione dell’operazione All’atto dell’effettuazione dell’operazione, il cedente del bene o il prestatore del servizio è tenuto ad acquisire
una fotocopia del passaporto del cessionario o del committente,
nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 45/2000 attestante che lo stesso non è cittadino italiano e ha la residenza fuori del territorio dello Stato.
Versamento denaro incassato in derogaNel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cedente o il prestatore è tenuto a:
versare il denaro contante incassato sul proprio conto corrente detenuto presso un operatore finanziario (c/c indicato con la comunicazione preventiva per l’adesione alla deroga),
consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventivamente inviata all’Agenzia delle Entrate con la quale si comunica di voler aderire alla deroga secondo il modello approvato con Provv. Agenzia delle Entrate prot. n. 45160/2012 e prot. n. 89780/2012).

Inoltre, come da previsioni di cui al comma 2-bis dell’art. 3 del D.L. n. 16/2012, i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio, che hanno optato per la deroga all’utilizzo del denaro contante oltre soglia fissata dalla normativa “antiriciclaggio” (commi 1 e 2 dello stesso art. 3), sono tenuti a comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate tramite la compilazione del quadro TU del modello “Comunicazione polivalente”(approvato con Provv. Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013, n. 94908):

  • le singole cessioni di beni e prestazioni di servizi in contanti legate al turismo,
  • effettuate nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e non aventi residenza nel territorio dello Stato;
  • se di importo unitario compreso tra 1.000 e 14.999,99 euro (vedi soglia limite art. 1, comma 245, Legge n. 145/2018).

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dal soggetto firmatario (tramite Entratel o Fisconline), oppuretramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottori commercialisti, CAF, società del gruppo, esperti contabili e consulenti del lavoro), nell’anno successivo a quello di riferimento:

  • entro il 10 aprile per i contribuenti IVA mensili,
  • entro il 20 aprile per i c.d. trimestrali.

Tali scadenze sono confermate anche per l’anno 2026, operazioni 2025.

Proprio in tale contesto, ossia rispetto a tale ultimo adempimento, si colloca l’intervento della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026.

Operazioni in contanti con turisti stranieri. Comunicazione annuale con limite a 5.000 euro

Il comma 437 della Legge n. 199/2025, interviene sul limite d’importo a partire dal quale i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate con la c.d. comunicazione polivalente, le operazioni in contanti:

  • portando da 1.000 a 5.000 euro il limite dell’importo unitario delle singole operazioni per le quale è necessario effettuare la comunicazione annuale in via analitica,
  • sempre se riferite alle operazioni in contanti con turisti stranieri.

All’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo unitario non inferiore a euro 5.000».

Il citato art. 3 comma 2-bis del D.L. n. 16/2012 conteneva ancora il riferimento al precedente limite ordinario di utilizzo del denaro contante in Italia, pari a 1.000 euro, da qui l’intervento della Legge di Bilancio.

Infatti, la norma in esame opera per singola operazione legata al turismo in deroga alla soglia generale per l’utilizzo del denaro contante operativo in Italia fissata a 4.999,99 euro, ex art. 49, commi 1 e 3-bis, del D.Lgs. 231/2007:

Il limite di utilizzo del denaro contante in Italia
25.6.2008-30.5.2010€ 12.499,99
31.5.2010-30.8.2011€ 4.999,99
31.8.2011-5.12.2011€ 1.499,99
6.12.2011-31.12.2015€ 999,99
1.1.2016-30.6.2020€ 2.999,99
1.7.2020-31.12.2022€ 1.999,99
Dall’1.1.2023€ 4.999,99

Dopo l’intervento della Legge di Bilancio, la comunicazione annuale e i connessi adempimenti preventivi dovranno essere attivati solo in riferimento alle singole operazioni di importo unitario pari o superiore a 5.000 euro, in sostituzione del precedente limite fissato a 1.000 euro.

Le operazioni fino a 4.999,99 euro possono essere regolate in contanti senza attivare la deroga qui in esame.

Chi scrive ritiene che la nuova soglia di 5.000 euro, dovrebbe trovare applicazione anche per la comunicazione annuale in scadenza ad aprile 2026.

Nel complesso la Legge di Bilancio 2026 pone fine alle diverse interpretazioni tra gli addetti ai lavori che si erano succedute nel corso del tempo posto che:

  • la deroga all’utilizzo del denaro contante operava per le operazioni da 1.000 a 14.999 euro;
  • mentre la soglia generale per l’utilizzo del denaro contante operativo in Italia era stata intanto fissata a 4.999,99 euro.

Da qui, si era creato un cortocircuito circa la soglia fissata per gli adempimenti legati alla deroga speciale.

Infine, c’è da dire che l’Agenzia delle Entrate, seppur tramite la propria rivista FiscoOggi e nonostante la precedente formulazione della norma facesse ancora riferimento al limite di 1.000 euro, aveva già avuto modo di chiarire che per le operazioni effettuate dal 2023 con i turisti stranieri (vedi tabella con limite contanti), i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio avrebbero dovuto fare riferimento, per gli adempimenti in esame, agli importi compresi fra 5mila e 15mila euro, ai quali si applica la deroga qui in esame.

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