1° Documento Riservato: Piani azionari: il doppio binario contabile-fiscale

CIRCOLARE MONOGRAFICA

La nuova disciplina fiscale consolida la separazione fra imputazione contabile per competenza e momento della deduzione fiscale

DI MASSIMILIANO TASINI | 23 SETTEMBRE 2026

La nuova disciplina fiscale dei piani di incentivazione basati su azioni consolida il disallineamento tra contabilizzazione e deduzione IRES: il costo resta rilevato per competenza, mentre la deduzione è rinviata alla consegna degli strumenti nei piani equity settled o all’estinzione della passività nei piani cash settled. Il contributo analizza il trattamento contabile e fiscale di stock optionstock grant, RSU e phantom stock, alla luce del nuovo art. 95, comma 6-bis, TUIR.

Premessa

piani di incentivazione basati su azioni costituiscono uno strumento ormai diffuso di remunerazione di dirigenti, amministratori e dipendenti, soprattutto nei gruppi societari e nelle imprese nelle quali si intende collegare una parte del compenso alla crescita di valore della società.

La loro struttura presenta una particolarità che assume notevole rilievo fiscale: il costo della remunerazione viene normalmente rilevato contabilmente durante il periodo nel quale il beneficiario presta l’attività necessaria a maturare il diritto, mentre l’effettiva attribuzione delle azioni, l’esercizio delle opzioni o, nei piani regolati per cassa, il pagamento del premio possono intervenire anche diversi anni dopo.

Proprio il rapporto tra questi due momenti è stato oggetto, negli ultimi due anni, di una significativa evoluzione normativa.

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, Legge di Bilancio 2025, ha introdotto nell’art. 95 TUIR il comma 6-bis. Per le operazioni con pagamento basato su azioni regolate mediante strumenti rappresentativi di capitale – i cosiddetti piani equity settled – il legislatore ha abbandonato la rilevanza fiscale del costo secondo la sua imputazione per competenza, rinviandone la deduzione al momento dell’assegnazione degli strumenti e limitandola alla quota corrispondente alle opzioni effettivamente esercitate. La disposizione originaria era espressamente riferita ai soggetti IAS/IFRS.

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Legge di Bilancio 2026, ha compiuto un secondo passo, estendendo il medesimo criterio alle operazioni cash settled, nelle quali il piano viene regolato mediante denaro e la deduzione viene collegata all’estinzione della relativa passività. L’intervento aveva tuttavia carattere temporalmente circoscritto: la nuova disciplina era prevista per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per il 2026.

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha infine completato questo percorso, trasferendo a regime nell’art. 95, comma 6-bis, TUIR il criterio di deduzione a consuntivo e dando così carattere strutturale alla disciplina. La disposizione vigente fa ora riferimento, in termini generali, ai componenti negativi imputati a conto economico secondo corretti Principi contabili in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni e ne differisce la deduzione alla consegna degli strumenti oppure all’estinzione della relativa passività.

Il risultato della successione normativa può essere sintetizzato in un principio: la rilevazione contabile del costo e la sua deduzione ai fini IRES seguono oggi momenti differenti. Il costo viene rilevato contabilmente secondo competenza; la deduzione fiscale è invece collegata alla concreta attuazione del piano.

L’evoluzione normativa conduce pertanto a un risultato unitario: mentre il costo continua ad essere rilevato contabilmente secondo competenza, la sua deduzione fiscale viene ormai riconosciuta a consuntivo, quando il piano trova concreta attuazione, attraverso la consegna degli strumenti nei piani equity settled o l’estinzione della passività nei piani cash settled.

Per comprendere questo meccanismo occorre anzitutto chiarire come funzionano i diversi strumenti e come vengono rappresentati contabilmente.

Come funzionano i piani basati su azioni

La forma più conosciuta è rappresentata dalle stock option.

Con esse la società attribuisce al beneficiario il diritto di acquistare, in futuro, un certo numero di azioni a un prezzo predeterminato, normalmente denominato strike price o prezzo di esercizio.

La grant date è, in termini semplificati, il momento nel quale viene accordato al beneficiario il diritto previsto dal piano e ne vengono definiti gli elementi essenziali: numero delle opzioni, prezzo di esercizio e condizioni alle quali esse potranno maturare.

Segue normalmente un vesting period, ossia un periodo durante il quale devono maturare le condizioni previste dal piano. Il diritto può essere subordinato, per esempio, alla permanenza in azienda per un certo numero di anni oppure al conseguimento di determinati risultati.

Alla vesting date, se le condizioni previste risultano soddisfatte, il diritto matura secondo quanto stabilito dal piano.

Nel caso delle stock option vi è poi un ulteriore momento: l’exercise, ossia l’esercizio dell’opzione. Il beneficiario utilizza il diritto maturato, paga lo strike price e acquista le azioni.

Un semplice esempio può aiutare. Nel 2026 una società attribuisce a un dirigente 1.000 opzioni che gli consentiranno di acquistare le proprie azioni a 10 euro, a condizione che rimanga in servizio per quattro anni. Il periodo 2026-2029 costituisce il vesting period. Se alla sua conclusione la condizione risulta soddisfatta, le opzioni sono maturate; il dirigente potrà successivamente esercitarle secondo quanto stabilito dal regolamento del piano.

Accanto alle stock option esistono altre forme di incentivazione.

Nelle stock grant il beneficio consiste nell’attribuzione gratuita di azioni, eventualmente subordinata alle condizioni previste dal piano. Non esiste quindi uno strike price che il beneficiario debba corrispondere per acquistare i titoli.

Nelle Restricted Stock Units – RSU, invece, al beneficiario viene normalmente attribuito inizialmente un diritto a ricevere in futuro le azioni, una volta completato il vesting e soddisfatte le condizioni stabilite. Durante il vesting il beneficiario, di regola, non è ancora titolare delle azioni.

La differenza può essere intuitivamente rappresentata così: nella stock grant il beneficio è costituito dall’attribuzione gratuita delle azioni; nella RSU viene inizialmente attribuito il diritto a riceverle successivamente.

Nelle phantom stock, infine, il meccanismo è ancora diverso: al beneficiario non vengono consegnate azioni, ma viene riconosciuto un importo monetario parametrato al loro valore o al relativo incremento.

Le caratteristiche concrete possono naturalmente variare da piano a piano. Un elemento ricorrente è tuttavia la separazione temporale tra il momento nel quale il piano viene accordato e quello nel quale il beneficiario acquisisce effettivamente gli strumenti.

In linea di principio, quindi, alla grant date non si verifica ancora la consegna delle azioni. Viene attribuito il diritto previsto dal piano, la cui definitiva maturazione o attuazione è normalmente subordinata al decorso del vesting period e al verificarsi delle condizioni stabilite.

Non si tratta, tuttavia, di una regola assoluta. Occorre sempre verificare il regolamento del singolo piano per stabilire se alla grant date sia stato attribuito soltanto un diritto, eventualmente condizionato, a ricevere in futuro le azioni oppure se il beneficiario ne abbia già acquisito la titolarità, sia pure sottoposta a vincoli.

Questa distinzione assumerà rilievo anche sul piano fiscale, poiché l’art. 95, comma 6-bis, attribuisce rilievo alla consegna degli strumenti e non, in quanto tale, alla grant date.

IAS/IFRS adopter e OIC adopter

Per i soggetti IAS/IFRS adopter il Principio contabile di riferimento è l’IFRS 2 – Share-based Payment.

Più delicata è la posizione dei soggetti che redigono il bilancio secondo i Principi contabili nazionali, poiché gli OIC non contengono una disciplina specificamente dedicata ai pagamenti basati su azioni.

Su questo punto assume particolare importanza la Scheda congiunta OIC-Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2026 sul trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option e stock grant da parte dei soggetti che applicano i Principi contabili nazionali.

Il Documento muove dall’OIC 11. Quando una fattispecie non è disciplinata da uno specifico Principio nazionale e non è possibile individuare principi applicabili in via analogica, il redattore del bilancio deve sviluppare una politica contabile coerente con le finalità e i postulati del bilancio.

In questo processo un Principio contabile internazionale può essere assunto come riferimento quando risulti compatibile con i postulati dell’OIC 11. La Scheda OIC-Agenzia ha riconosciuto tale compatibilità, per le fattispecie considerate, con riferimento all’IFRS 2.

Il costo del piano e la sua imputazione per competenza

Il punto di partenza dell’IFRS 2 è economicamente abbastanza semplice: le azioni o le opzioni attribuite al dipendente rappresentano una forma di remunerazione della sua attività.

Se il dipendente deve prestare la propria attività per quattro anni, per maturare il diritto, la società riceve quella prestazione durante l’intero quadriennio. Il relativo costo deve quindi essere rilevato durante il vesting period, man mano che il servizio viene prestato.

Supponiamo, per semplicità, che il fair value complessivo delle opzioni attribuite sia pari a 100 e che il vesting period sia di quattro anni.
Se il servizio viene prestato uniformemente e non intervengono variazioni nelle condizioni o nelle stime rilevanti, la società rileverà:
25 nel primo anno, 25 nel secondo, 25 nel terzo e 25 nel quarto.

L’esempio rende evidente la logica della competenza economica: il costo non viene rinviato al momento in cui saranno consegnate le azioni, ma viene imputato agli esercizi nei quali viene ricevuta la prestazione che esso remunera.

Nei piani equity settled la contropartita del costo non è una passività, ma una posta di patrimonio netto.

Ciò può apparire inizialmente sorprendente, ma non determina un incremento del patrimonio netto complessivo: il costo di 25 imputato a conto economico riduce per pari importo il risultato dell’esercizio, mentre viene contemporaneamente incrementata di 25 la specifica riserva di patrimonio netto. L’effetto complessivo sul patrimonio netto, considerati i due movimenti, è quindi neutrale.

Nei piani cash settled, invece, la situazione è differente. Poiché la società dovrà corrispondere denaro al beneficiario, la contropartita del costo è una passività, che viene rideterminata al fair value alle successive date di bilancio sino alla sua estinzione.

Questa differenza contabile aiuta già a comprendere la diversa formulazione della norma fiscale: consegna degli strumenti nel primo caso, estinzione della passività nel secondo.

Che cosa significa fair value

Occorre ora comprendere come viene determinato il valore della remunerazione attribuita.

Nel caso delle azioni il riferimento di partenza è il loro valore di mercato; per titoli non quotati occorre procedere a una stima.

Più complesso è il caso delle stock option.

Supponiamo che alla grant date l’azione valga 10 euro e che il beneficiario abbia il diritto di acquistarla in futuro pagando, anch’egli, 10 euro.

In quel momento non esiste alcun vantaggio immediato: acquistare a 10 un’azione che vale 10 non produce alcun guadagno.

L’opzione possiede tuttavia un valore perché attribuisce al beneficiario la possibilità di acquistare l’azione a 10 anche in futuro, quando essa potrebbe valere 12, 15 o 20.

Il problema consiste quindi nello stimare oggi quanto vale questo diritto relativo al futuro.

La valutazione considera elementi intuitivi: il valore attuale dell’azione, il prezzo al quale potrà essere acquistata, il tempo disponibile per esercitare il diritto, la possibile oscillazione del prezzo dell’azione, i dividendi attesi e il tasso d’interesse privo di rischio.

A parità delle altre condizioni, quanto maggiore è il tempo disponibile e quanto maggiore è la possibile variabilità del prezzo dell’azione, tanto maggiore tende ad essere il valore dell’opzione: il beneficiario può approfittare di un eventuale rialzo, mentre può rinunciare all’esercizio quando questo non sia conveniente.

Per tradurre questi elementi in un valore numerico vengono utilizzati modelli matematico-finanziari. Il più noto è il Black-Scholes-Merton, che sintetizza in una formula i principali fattori appena descritti.

modelli binomiali procedono invece immaginando una successione di possibili rialzi e ribassi del titolo durante la vita dell’opzione e ricostruiscono, attraverso questi possibili percorsi, il valore del diritto.

Per piani più complessi possono essere necessari modelli più sofisticati.

Così, nell’esempio precedente, pur valendo oggi l’azione 10 e pur essendo 10 anche il prezzo al quale il dipendente potrà acquistarla, il modello potrebbe attribuire all’opzione, a puro titolo esemplificativo, un fair value di 2,50.

È fondamentale non confondere questo fair value contabile con il valore normale previsto dal TUIR ai fini della tassazione del beneficio ricevuto dal dipendente. Sono grandezze utilizzate per finalità differenti e, normalmente, determinate in momenti differenti.

Dalla competenza contabile alla deduzione IRES

È a questo punto che emerge la peculiarità della disciplina fiscale.

Il vigente art. 95, comma 6-bis, TUIR stabilisce che i componenti negativi imputati a conto economico, secondo corretti Principi contabili, in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni sono deducibili al momento della consegna degli strumenti ai beneficiari, in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate, oppure al momento dell’estinzione della relativa passività.

La competenza contabile e la competenza fiscale vengono quindi deliberatamente separate.

Riprendiamo l’esempio del fair value pari a 100 e del vesting period quadriennale.
La società deve rilevare contabilmente il costo durante i quattro esercizi nei quali riceve la prestazione: nell’esempio semplificato, 25 all’anno.
Ciò non significa, tuttavia, che quei 25 siano immediatamente deducibili ai fini IRES.

Per il piano equity settled la deduzione viene rinviata alla consegna degli strumenti, secondo quanto previsto dal comma 6-bis.

La grant date non coincide quindi necessariamente con la consegna fiscalmente rilevante. Occorre verificare in concreto che cosa il piano abbia attribuito al beneficiario e quando questi abbia effettivamente acquisito gli strumenti.

La misura della deduzione e le opzioni effettivamente esercitate

Il differimento temporale non costituisce l’unica peculiarità della disciplina.

Per le stock option la norma collega infatti la misura della deduzione alla quota delle opzioni effettivamente esercitate.

Supponiamo che 10.000 opzioni abbiano concorso alla formazione di un costo contabile complessivo pari a 100.000 euro e che, al termine del piano, soltanto 8.000 vengano esercitate.
Nell’esempio semplificato, la quota fiscalmente riconoscibile sarà quindi limitata all’80 per cento, pari a 80.000 euro.

Il criterio fiscale non determina quindi soltanto quando il costo diviene deducibile, ma anche quanto del costo contabilizzato acquisisce definitivamente rilevanza fiscale.

Occorre peraltro distinguere il mancato vesting dal mancato esercizio.

Se la permanenza in servizio costituisce una condizione di vesting e il manager lascia anticipatamente l’impresa, il diritto può non maturare e ciò può incidere già sulla contabilizzazione del costo.

Diverso è il caso nel quale l’opzione sia regolarmente maturata ma il beneficiario, successivamente, decida di non esercitarla.

Nelle stock grant, invece, il beneficiario non deve esercitare un’opzione né pagare un prezzo per acquistare le azioni: queste gli vengono attribuite gratuitamente.

L’attribuzione può tuttavia essere subordinata al verificarsi delle condizioni previste dal piano, quali la permanenza in servizio o il raggiungimento di determinati obiettivi. Occorre pertanto individuare, sulla base del regolamento concretamente adottato, il momento nel quale si verifica l’effettiva consegna degli strumenti.

I piani cash settled e le phantom stock

Nei piani cash settled il beneficiario non riceve azioni: il piano viene regolato mediante il pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare è collegato al valore di strumenti rappresentativi di capitale.

È il caso tipico delle phantom stock.

Supponiamo che il piano attribuisca al dirigente, una volta maturate tutte le condizioni previste, il diritto di ricevere un importo corrispondente all’incremento di valore di 10.000 azioni.
Se il valore di riferimento iniziale è pari a 50 euro e, al momento previsto dal piano e una volta soddisfatte le relative condizioni, è salito a 70 euro, l’importo spettante al beneficiario è pari a:
(70 – 50) × 10.000 = 200.000 euro.

Il dirigente non acquista alcuna partecipazione.

Dal punto di vista contabile, la contropartita del costo è una passività. Diversamente da quanto accade per un piano equity settled, questa passività viene rideterminata al fair value durante la vita del piano sino al regolamento.

Sul piano fiscale, il vigente art. 95, comma 6-bis, rinvia la deduzione al momento dell’estinzione della passività.

Il parallelismo diventa quindi evidente:

equity settled → consegna degli strumenti

cash settled → estinzione della passività

I piani che utilizzano azioni di un’altra società del gruppo

Il piano può utilizzare azioni di una società diversa da quella presso la quale il beneficiario presta la propria attività.

Si pensi al dirigente di Alfa s.p.a., controllata dalla Holding H, al quale il piano attribuisca azioni della Holding.
Il dirigente presta la propria attività ad Alfa, che riceve quindi il servizio remunerato dal piano; gli strumenti utilizzati per remunerarlo sono però emessi dalla capogruppo.

La struttura rende necessario coordinare la contabilizzazione del costo presso la società che riceve la prestazione con gli effetti contabili prodotti nei rapporti infragruppo.

È in questo contesto che deve essere letta l’ultima parte dell’art. 95, comma 6-bis, secondo la quale, nel momento fiscalmente rilevante, sono riconosciuti anche i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale vengono consegnati nell’ambito dell’operazione.

La previsione mira quindi a coordinare fiscalmente i diversi effetti prodotti dalla medesima operazione all’interno del gruppo, evitando che il differimento della deduzione del costo produca un trattamento temporalmente incoerente del correlato valore della partecipazione.

In termini concreti, nei piani infragruppo occorre dunque seguire parallelamente i due effetti della medesima operazione: il costo rilevato dalla società che riceve la prestazione del beneficiario e l’eventuale maggior valore della partecipazione iscritto in bilancio in conseguenza del piano. Il comma 6-bis ne coordina il riconoscimento fiscale, collocandolo nel medesimo momento in cui il piano assume rilevanza ai fini della deduzione.

Il trattamento ai fini IRAP

La specifica deroga temporale introdotta dall’art. 95, comma 6-bis, riguarda la determinazione del reddito ai fini IRES.

Ai fini IRAP continuano invece ad operare le regole proprie del tributo, fondate sulla qualificazione, classificazione e imputazione temporale risultante dalla corretta rappresentazione contabile, nei limiti e secondo le disposizioni proprie della relativa disciplina.

Può pertanto determinarsi un ulteriore disallineamento: il costo rilevato contabilmente durante il vesting period può assumere rilevanza IRAP secondo le regole applicabili al soggetto interessato, mentre la sua deduzione IRES rimane differita sino al momento individuato dall’art. 95, comma 6-bis.

Decorrenza della nuova disciplina

La nuova formulazione dell’art. 95, comma 6-bis, introdotta dal D.Lgs. n. 148/2026, si applica alle operazioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il nuovo regime riguarda quindi le operazioni deliberate dal 1° gennaio 2026.

Le operazioni deliberate anteriormente rimangono soggette alla disciplina previgente ad esse applicabile.

Il criterio intertemporale adottato dall’ultimo intervento normativo è dunque riferito alla deliberazione dell’operazione, e non al momento nel quale il costo viene successivamente imputato a conto economico o gli strumenti vengono consegnati.

Il trattamento fiscale del beneficiario

La disciplina fin qui esaminata riguarda il trattamento fiscale del costo sostenuto dall’impresa e non modifica, per ciò solo, il regime fiscale applicabile al beneficiario.

Sul lato del dipendente continuano ad operare le regole dell’art. 51 TUIR, in forza delle quali costituiscono reddito le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo le specifiche deroghe previste dalla stessa disposizione.

Non deve essere confusa con i piani selettivi qui considerati la particolare previsione dell’art. 51, comma 2, lett. g), TUIR relativa, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla norma, alle azioni offerte alla generalità dei dipendenti.

Per gli amministratori occorre invece considerare la qualificazione reddituale del compenso derivante dall’ufficio ricoperto.

Stock option

Supponiamo che il manager abbia il diritto di acquistare un’azione a 50 euro e che, al momento fiscalmente rilevante dell’esercizio, il valore normale del titolo sia pari a 80 euro.
Il vantaggio collegato al rapporto è rappresentato, in linea generale, dalla differenza di 30 euro.
Per 10.000 azioni il beneficio ammonta quindi a 300.000 euro.

Qui diviene particolarmente evidente la differenza rispetto al fair value utilizzato per contabilizzare il piano.

Se alla grant date l’opzione era stata valorizzata contabilmente, ad esempio, 10 euro, tale importo non rappresenta per ciò stesso il reddito imponibile del dipendente.

Fair value IFRS 2 e valore normale TUIR appartengono a due differenti piani di analisi.

Stock grant

Se vengono gratuitamente attribuite al manager 5.000 azioni aventi, nel momento fiscalmente rilevante, un valore normale di 60 euro, il beneficio collegato al rapporto è pari a 300.000 euro.

Phantom stock

Nel piano regolato per cassa il beneficiario non acquisisce una partecipazione.

Se, maturate le condizioni previste, riceve 200.000 euro, tale somma costituisce il compenso derivante dal rapporto dal quale trae origine.

Non essendo state acquisite azioni, non esiste una partecipazione suscettibile di generare successivamente una plusvalenza finanziaria.

La successiva vendita delle azioni

Quando il piano conduce all’effettiva acquisizione delle azioni si apre una fase successiva e distinta dalla tassazione del beneficio collegato al rapporto di lavoro.

Riprendiamo l’esempio precedente.

Il manager paga 50 euro per un’azione che, al momento dell’esercizio dell’opzione, ha un valore normale di 80 euro.
Il differenziale di 30 rappresenta il vantaggio derivante dal rapporto ed è tassato secondo le relative regole.
Se successivamente l’azione viene venduta a 100 euro, l’ulteriore incremento da 80 a 100 appartiene invece, ricorrendone i presupposti, alla disciplina dei redditi finanziari.

Il valore già assoggettato a imposizione quale reddito del beneficiario concorre alla determinazione del costo fiscalmente riconosciuto dell’azione, evitando la doppia imposizione del medesimo incremento.

Considerazioni conclusive: un nuovo allontanamento tra bilancio e Fisco

La disciplina dei pagamenti basati su azioni presenta un profilo sistematico che va oltre la specifica fattispecie.

La riforma fiscale aveva individuato nell’avvicinamento dei valori fiscali a quelli contabili uno degli strumenti di razionalizzazione e semplificazione della determinazione del reddito d’impresa.

La disciplina esaminata si muove, sotto questo profilo, nella direzione opposta.

Il corretto trattamento contabile impone di rilevare il costo della remunerazione secondo competenza, durante il periodo nel quale viene ricevuta la prestazione del beneficiario. Il legislatore fiscale decide invece di rinviarne la deduzione: alla consegna degli strumenti per i piani equity settled; all’estinzione della passività per quelli cash settled.

Ne consegue un allontanamento, anziché un avvicinamento, tra risultato civilistico e reddito fiscale, con la conseguente necessità di gestire e monitorare il doppio binario.

Su questa tendenza Assonime aveva già assunto, prima dell’ultimo intervento correttivo, una posizione critica. Nel Position Paper n. 7/2026, dedicato alla “deriva” del principio di derivazione, l’Associazione rileva come la Legge delega n. 111/2023 avesse indicato l’avvicinamento dei valori fiscali a quelli contabili quale obiettivo di semplificazione, mentre alcuni interventi successivi hanno introdotto nuove fattispecie di doppio binario.

La valutazione di Assonime precede il D.Lgs. n. 148/2026 e deve quindi essere storicamente collocata nel quadro normativo allora vigente. L’ultimo correttivo, tuttavia, non ha eliminato il disallineamento che era alla base di quella critica: ha anzi consolidato a regime la separazione fra imputazione contabile per competenza e momento della deduzione fiscale, rendendo strutturale il doppio binario.

La successione normativa conduce dunque a un risultato piuttosto netto: la competenza continua a governare la rappresentazione contabile del costo; la concreta attuazione del piano governa invece la sua deduzione ai fini IRES.

Ed è probabilmente proprio questo doppio binario – più ancora delle peculiarità tecniche delle stock option, delle stock grant o delle phantom stock – l’elemento sistematicamente più significativo della nuova disciplina.

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