1° Documento Riservato: Proroga regime lavoratori impatriati: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Chiarimenti sulla proroga degli incentivi sulla tassazione agevolata lavoratori impatriati

DI ANDREA AMANTEA | 9 MARZO 2026

Per i lavoratori impatriati i quali hanno trasferito la residenza dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, dunque con residenza fiscale in Italia già nel 2019, la mancata definizione dei criteri di funzionamento del c.d. “Fondo controesodo”, poi abrogato, preclude l’aumento della detassazione dal 50% al 70%, mentre non è in discussione la chance di proroga del regime agevolato per un ulteriore quinquennio. Questo è uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 8/2026, con la quale l’Agenzia delle Entrate si è soffermata anche sulla proroga degli incentivi per docenti e ricercatori, ex art. 44, D.L. n. 78/2010.

La tassazione agevolata in favore dei lavoratori impatriati. Anche senza “fondo controesodo”

La detassazione prevista in favore dei lavoratori UE ed extra UE che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia è disciplinata all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e ss.mm.ii.

La detassazione è riconosciuta anche ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Il D.Lgs. n. 209/2023, Decreto di riforma in ambito di fiscalità internazionale, ha abrogato il regime fiscale in parola con effetti dal 29 dicembre 2023.

Tuttavia il vecchio e più conveniente regime agevolato, di cui al citato art. 16, può essere ancora applicato nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data. Per tali ultimi soggetti la detassazione opera comunque al 50%.

AspettoVecchio regime impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015)
Regime agevolatoIl reddito prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Soggetti interessatiLavoratori dipendenti e autonomi. È detassato anche il reddito d’impresa.
Condizioni da rispettare – ResidenzaIl lavoratore non deve essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento della residenza fiscale e si impegna a risiedervi per almeno 2 anni.
Condizioni da rispettare – Svolgimento attività lavorativaL’attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Durata regime agevolativo5 anni (+5)
Ulteriori agevolazioni (estensione durata agevolazione)Estensione gratuita della durata del regime di favore per i lavoratori i quali hanno trasferito la residenza fiscale dal 30 aprile 2019, per ulteriori 5 anni (5+5), in presenza di almeno una delle due successive condizioni (comma 1, lettera c), art. 5 del D.L. n. 34/2019):
almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
proprietà di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, acquistata successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti.
Tassazione sul 50% del reddito imponibile per ulteriori 5 anni, percentuale ridotta al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minori o a carico, anche in affido preadottivo.

Per i lavoratori i quali hanno trasferito la residenza dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 (dunque con residenza in Italia già nel 2019), l’aumento della detassazione dal 50% al 70% era subordinato alla definizione dei criteri di funzionamento del c.d. “Fondo controesodo” con apposito D.M. MEF, (vedi comma 2, art. 13-ter, D.L. n. 124/2019).

L’operatività del fondo però poi è stata abrogata con l’art. 45 del D.L. n. 19/2024.

Ciò aveva fatto sorgere delle perplessità in merito alla chance di proroga ex comma 3-bis dell’art. 16 in esame proprio per coloro i quali hanno trasferito la residenza dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019.

Da qui, l’intervento dell’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 8/2026.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che per i lavoratori impatriati i quali hanno trasferito la residenza dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 (dunque con residenza fiscale in Italia già nel 2019):

  • era subordinato alla definizione dei criteri di funzionamento del c.d. “Fondo controesodo” con apposito D.M. MEF, (vedi comma 2, art. 13-ter, D.L. n. 124/2019 poi abrogato) il solo aumento della detassazione dal 50% al 70% ovvero al 90% (vedi comma 3-bis, art. 16, D.Lgs. n. 147/2015) mentre
  • non è in discussione la chance di proroga del regime agevolato per un ulteriore quinquennio anche se l’operatività del fondo citato è stata abrogata con l’art. 45 del D.L. n. 19/2024.

Secondo l’Agenzia delle Entrate: le disposizioni che hanno introdotto la possibilità di fruire del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta fanno generico riferimento “ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 16del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147”, senza prevedere ulteriori condizioni.

Sono in tal modo confermate le nostre indicazioni a carattere interpretativo riportate nell’approfondimento “Lavoratori impatriati: proroga del bonus fiscale solo con figli o casa in Italia”. 

Per i suddetti soggetti resta fermo che il predetto ulteriore quinquennio va computato: a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio agevolabile, che decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, ai sensi del citato art. 2, comma 2, del TUIR.

Docenti e ricercatori: la verifica dei requisiti per la proroga della detassazione

Con la Risoluzione n. 8/2026, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata anche sulla proroga degli incentivi per docenti e ricercatoriex art. 44, D.L. n. 78/2010.

Regime agevolato docenti e ricercatori
Regime agevolatoIl reddito prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% dell’ammontare.
Soggetti interessatiLavoratori dipendenti e autonomi iscritti AIRE o cittadini UE.
Condizioni da rispettare – ResidenzaPossesso di titolo di studio universitario o a esso equiparato;
residenza all’estero non occasionale;
pregressa documentata attività all’estero di ricerca o docenza per almeno 2 anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università;
trasferimento residenza fiscale in Italia,
mantenendo la residenza per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.
Durata regime agevolativo ordinario6 anni per i soggetti che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia con effetti dal periodo d’imposta 2020 (con decorrenza dal periodo di trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei 5 successivi).
4 anni per chi si è trasferito in Italia fino al 2019.
Ulteriori agevolazioni (estensione durata agevolazione)Estensione regime agevolativo da 6 anni a:
8 periodi d’imposta in presenza di un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
11 periodi d’imposta per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
13 periodi d’imposta per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Proroga su opzione a pagamentoLa proroga a 8/11/13 periodi d’imposta era legata al pagamento di una “fee di ingresso” per i soggetti trasferitisi in Italia fino al 2019 (art. 5, commi 5-ter e 5-quater, del D.L. n. 34/2019 aggiunti dal comma 763 della Legge n. 234/2021 e Provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2022, n. 102028).
Dunque tali soggetti, se ad esempio hanno sfruttato la detassazione in esame:
per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021 e 2022,
potendo andare in proroga nel 2023,
hanno effettuato il versamento senza chance di compensazione entro il 30 giugno 2023, e senza che fosse ammesso il ravvedimento o la remissione in bonis – codice tributo, 1880 (10% del reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo prodotto in Italia nell’anno precedente alla proroga) 1881 (5%).
Al contrario per i soggetti che si sono trasferiti dal 2020, la proroga è gratuita ossia non è richiesto il pagamento della “fee di ingresso”.
Prassi di riferimentoCircolare n. 17/E/2017;
circolare n. 17/2022.

Come da tabella, al ricorrere di determinate condizioni, la detassazione al 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori può coprire fino a 13 periodi d’imposta.

A tal proposito, nella Risoluzione in commento, viene chiarito che l’allungamento gratuito dagli ordinari 6 periodi agevolati fino al 13° è possibile anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile.

In altri termini, se un contribuente che, al rientro in Italia, non ha figli minorenni e fruisce degli incentivi per un periodo di sei periodi d’imposta, potrà estendere il periodo agevolabile fino, rispettivamente, a otto, undici o tredici periodi d’imposta se, prima dei predetti sei periodi d’imposta, abbia un figlio, due o tre figli.

Analogamente, il contribuente che rientra in Italia con un figlio (o che entro i primi sei periodi d’imposta abbia un figlio) e entro il termine di otto periodi d’imposta ha un secondo figlio, potrà allungare il periodo agevolabile fino a undici periodi d’imposta.

Inoltre, se lo stesso contribuente, entro il termine degli undici periodi d’imposta, ha un terzo figlio potrà applicare gli incentivi complessivamente per tredici periodi d’imposta.

Sono in tal modo confermate le nostre indicazioni a carattere interpretativo riportate: in riferimento a docenti e ricercatori nell’approfondimento: “Docenti e ricercatori: proroga regime agevolato dal 2026”. 

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