1° Documento Riservato: Rimborsi fiscali ancora con le vecchie regole ex art. 28-ter in attesa del regolamento MEF

COMMENTO

DI ANDREA AMANTEA | 15 LUGLIO 2025


L’Agenzia delle Entrate sta processando le richieste di rimborso di crediti fiscali sulla base delle regole ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 nella versione in essere prima dell’intervento del D.Lgs. n. 110/2024 “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”. Decreto di riforma che ha modificato in maniera sostanziale la disciplina della compensazione volontaria tra debiti iscritti a ruolo e rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 prevedendo una specifica soglia di compensazione “volontaria” fissata a 500 euro, limite però attualmente non ancora in essere. Molti contribuenti che hanno presentato il 730 o il modello Redditi subiranno lo storno dell’accredito anche per importi a rimborso più bassi di 500 euro. Si tratta di un comportamento lecito in considerazione del fatto che il MEF non ha ancora adottato il regolamento che fissa le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l’applicazione delle novità previste nella riforma.

Rimborsi fiscali in presenza di iscrizioni a ruolo

La disciplina di riferimento per la compensazione volontaria tra rimborsi d’imposta dell’Agenzia delle Entrate e cartelle esattoriali è contenuta all’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, così come modificato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 110/2024 “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”.

Con effetti 1° gennaio 2026 la norma è trasfusa nell’art. 108 del D.Lgs. n. 33/2025 – Testo unico in materia di versamenti e di riscossione che cita direttamente il riferimento ai ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro. Limite che riprenderemo nel prosieguo della presente disamina.

Normativa compensazione volontaria ante e post riforma
Pre riformaPost riforma
In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all’art. 2, comma 1, del Decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare (…).In sede di erogazione di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l’Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali di cui all’art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011, le somme da rimborsare (…).

La procedura di compensazione volontaria prevede degli step operativi ben precisi.

Trasmissione elenco beneficiari rimborsi d’impostaL’Agenzia delle Entrate, trasmette in via telematica all’Agente della riscossione un elenco contenente le informazioni inerenti ai beneficiari di rimborsi d’imposta per verificare se essi sono iscritti in ruoli non saldati (invio segnalazione).
Verifica esistenza ruoli non saldatiL’Agente della riscossione, effettua la verifica sull’esistenza di ruoli non saldati e restituisce tale elenco all’Agenzia delle Entrate completo delle informazioni necessarie a distinguerei beneficiari di rimborsi che non risultano titolari di iscrizioni a ruolo;da quelli cui invece corrispondano una o più iscrizioni a ruolo formati dall’Agenzia delle Entrate nonché dalle altre agenzie fiscali e dagli enti previdenziali che abbiano sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate la convenzione prevista dall’art. 20-bis, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Proposta di compensazioneLaddove l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rileva ruoli e avvisi scaduti, di importo superiore a 1500 euro (limite ex art. 31, comma 1, ultimo periodo D.L. n. 78/2010):invia al contribuente una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo (vedi Direttiva ex Equitalia 15 giugno 2009, n. 2009/6337),sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. Si veda il comma 2 dell’art. 28-ter in esame, comma rimasto invariato anche post riforma della riscossione.

La suddetta procedura è fissata dal Provvedimento Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2008, all. 2, lett. B, come modificato dal Provvedimento del 24 febbraio 2012

Nella proposta di compensazione sono riportati altresì i debiti scaduti affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione anche da altri Enti creditori.

Tali passaggi procedurali dovrebbero essere confermati anche una volta approvato il regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale saranno definite le relative modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l’applicazione delle novità previste dal Decreto di riforma.

Si veda il nostro approfondimento Rimborsi fiscali in presenza di iscrizioni a ruolo: novità della riforma della riscossione

Rimborsi fiscali ancora con le vecchie regole art. 28-ter in attesa del regolamento MEF

Il D.Lgs. n. 110/2024, ex art. 16, ha modificato in maniera sostanziale la disciplina della compensazione volontaria qui in esame.

Principali novità Riforma riscossione-compensazione volontaria
Rimborsi esclusi dalla verificaIl pagamento mediante compensazione volontaria opera solo per i rimborsi di importo superiore a 500 euro; il provvedimento del 24 febbraio 2012 fissava invece il limite a 60 euro.Fermo restando che la compensazione non opera per i ruoli di ammontare fino a 1.500 euro (comprensivi di sanzioni, interessi e spese accessorie).Ad esempio,nessuna procedura di compensazione volontaria si attiverà inpresenza di unrimborso di importo fino a 500 euro conuna o più cartelle da pagare per oltre 1.500 euro;stessa cosa vale in presenza di un rimborso di importo superiore a 500 euro con una o più cartelle da pagare non oltre 1.500 euro.
Ambito oggettivo carichi oggetto di verificaLa verifica sul beneficiario del rimborso deve essere effettuata non sull’esistenza di debiti iscritti a ruolo come avveniva prima (rientrando in tale previsione anche posizioni non ancora notificate (vedi relazione illustrativa D.Lgs. n. 110/2024), bensì sull’esistenza di inadempimenti rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
Aggiornamenti normativiAggiornamento del riferimento, contenuto nel medesimo art. 28-ter, alle contabilità speciali intestate agli agenti della riscossione, utilizzate per l’accredito delle somme destinate alla compensazione, a seguito delle modifiche intervenute per effetto dell’art. 6, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2018.
Estensione compensazione “volontaria”Anche per il pagamento delle somme affidate all’agente della riscossione da tutti gli enti titolari del credito diversi dall’Agenzia delle Entrate (riformulazione art. 20-bis del D.Lgs. n. 46/1999). Anche prima della riforma (vedi art. 20-bis del D.Lgs. n. 46/1999), la proposta di compensazione era predisposta con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.
Anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall’Agenzia delle Entrate, non solo imposte sul reddito quali IRPEF, addizionali e sostitutive.

Il nuovo comma 4 dell’art. 28-ter dispone direttamente per norma e non per provvedimento che in caso di rifiuto della predetta proposta di compensazione l’Agenzia delle entrate-riscossione difatti può attivare la procedura di pignoramento del credito, con spese aggiuntive a carico del contribuente.

Anche post riforma fiscale rimane in essere il già citato limite di 1.500 euro (comma 1, ultimo periodo, art. 31 D.L. n. 78/2010), tale soglia oltre la quale scatta la procedura di compensazione volontaria dovrà essere verificata senza tenere conto di carichi oggetto di:

  • provvedimenti di sospensione giudiziale di cui all’art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
  • di sospensione amministrativa di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 602/1973;
  • sospensione legale della riscossione (Legge n. 228/2012);
  • piano di rateazione ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973;
  • pagamento del debito prima della scadenza;
  • eventuali definizioni agevolate, vedi ad esempio la rottamazione-quater, comma 231252 della Legge n. 197/2022 anche in riammissione ex art. 3-bis D.L. n. 202/2024;
  • sgravio.

Sugli impatti della rateazione rispetto all’art. 28-ter in esame si veda il nostro approfondimento Blocco rimborsi fiscali ex art. 28-ter e carichi scaduti. Effetti delle rateazioni e delle definizioni agevolate

Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 110/2024, ex art. 16, comma 5, si applicheranno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di specifico regolamento MEF.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 28-ter, comma 6, del decreto del Presidente del Repubblica 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1, lettera d), del presente articolo.

A oggi però il regolamento non è stato neanche adottato.

L’Agenzia delle Entrate sta processando le richieste di rimborsi d’imposta sulla base delle regole ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 nella versione in essere prima dell’intervento del D.Lgs. n. 110/2024.

Nei fatti, la previsione in base alla quale il pagamento mediante compensazione volontaria opera solo per i rimborsi di importo superiore a 500 euro non è ancora attiva.

Molti contribuenti che hanno presentato il 730 o il modello Redditi continueranno a subire lo storno del rimborso anche per importi a credito inferiori a 500 euro.

Si tratta di un comportamento lecito in considerazione del fatto che il MEF, come già detto, non ha ancora adottato il regolamento che fissa le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l’applicazione delle novità previste dal D.Lgs. n. 110/2024.

Non rimane che sperare in un imminente intervento del Ministero competente per l’adozione del citato regolamento che comunque produrrà effetti sulle procedure di rimborso solo una volta completata l’ulteriore decorrenza dei 60 giorni di tempo necessari per riconoscere piena operatività alle novità della riforma della riscossione.

Riferimenti normativi:

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