1° Documento Riservato: Sanatoria cumulo Tremonti Ambiente-Conto Energia. Disposizioni attuative GSE

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Entro il 9 marzo la presentazione dell’istanza di adesione che produce effetti su tutti i giudizi pendenti, con eventuale riassunzione in ipotesi di inadempimento

DI ANDREA AMANTEA | 30 GENNAIO 2026

Il GSE, in data 16 gennaio 2026, ha pubblicato le disposizioni attuative relative alla nuova sanatoria ex art. 43 della Legge n. 182/2025 per i soggetti passivi che hanno violato il divieto di cumulo tra l’agevolazione Tremonti Ambiente e le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia. L’istanza di adesione dovrà essere presentata al GSE entro il prossimo 9 marzo 2026. L’istanza produce effetti su tutti i giudizi pendenti con eventuale riassunzione in ipotesi di inadempimento.

Il divieto di cumulo tra la Tremonti Ambiente e il Conto Energia

L’art. 43 della Legge n. 182/2025 “Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in Conto Energia”, consente ai soggetti passivi, piccole e medie imprese, di continuare a mantenere le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia nonostante la violazione del divieto di cumulo tra le citate tariffe incentivanti e l’agevolazione Tremonti Ambiente disciplinata dall’art. 6 della Legge n. 388/2000.

Infatti, non è consentito il cumulo tra le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia (Decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, 6 agosto 20105 maggio 2011 e 5 luglio 2012) e la Tremonti Ambiente posto che tale ultima agevolazione non compare tra gli incentivi esclusi in via tassativa dal divieto di cumulo richiamati dai citati Decreti (vedi GSE – nota del 22 novembre 2017).

Il Consiglio di Stato, sez. II, con la sentenza n. 7830 del 18 agosto 2023 ha confermato il divieto di cumulo.

Si veda il nostro approfondimento Sanatoria cumulo Tremonti Ambiente-Conto Energia. Domande entro il 16 febbraio.

Nuova sanatoria Cumulo Tremonti Ambiente-Conto Energia
CosaRegolarizzazione violazione divieto di cumulo Tremonti Ambiente-Conto Energia con istanza da presentare al GSE entro il 16-12.
Soggetti interessatiPiccoli e medie imprese che hanno effettuato investimenti ambientali cumulando le suddette agevolazioni e che non si siano avvalse della precedente sanatoria ex art. 36, comma 2, D.L. n. 124/2019 nei termini di Legge (31 dicembre 2020
– termine ultimo come modificato dall’art. 56, comma 8-ter, del D.L. n. 76/2020).
AdesioneEntro 60 giorni dal 18-12 (data di entrata in vigore della disposizione in esame), per regolarizzare la propria posizione, i contribuenti possono presentare di apposita istanza al GSE con la quale accettano l’applicazione di:
una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell’importo corrispondente al beneficio fiscale goduto in applicazione della variazione in diminuzione del reddito in dichiarazione dei redditi in applicazione della Tremonti Ambiente asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE;
una decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti spettanti per l’intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE;
versamento in denaro, da parte del contribuente, dell’eventuale differenza tra l’importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti, nei casi in cui l’ammontare delle stesse non sia sufficiente ad assorbire l’intera somma da restituire e la decurtazione di cui sopra.
L’importo asseverato e la decurtazione del 5%, saranno compensati, ove possibile, con gli incentivi da riconosceresino al termine di scadenza della convenzione.
VantaggiMantenimento tariffe incentivanti fino a scadenza della convenzione.
Effetti sui giudizi pendentiL’istanza di adesione produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo.
L’estinzione dei giudizi sospesi è subordinata oltreché alla produzione dell’istanza di sanatoria in giudizio:
all’integrale compensazione delle somme dovute di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 43  in esame, entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta dal GSE (vedi tabella precedente);
all’incondizionata accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti, di cui al comma 1, lettera b)per l’intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE;
al versamento in denaro, anche rateizzato, da parte del contribuente, dell’eventuale differenza tra l’importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti, nei casi in cui l’ammontare delle stesse non sia sufficiente ad assorbire l’intera somma da restituire e la decurtazione prevista dalla lettera b) del comma 1.
Le condizioni appena elencate devono essere attestate dal GSE affinché operi l’estinzione del processo.
Verificato l’effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della documentazione attestante l’avvenuta applicazione della compensazione e della decurtazione il giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di lite; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Il GSE dunque provvede altresì ad attestare l’eventuale mancato perfezionamento della definizione, anche ai fini della riassunzione dei processi tributari e amministrativi precedentemente sospesi.

Sanatoria cumulo Tremonti Ambiente -Conto Energia. Le disposizioni attuative del GSE

Entro il 28 dicembre, il GSE avrebbe dovuto pubblicare sul proprio portale istituzionale le modalità operative per la presentazione dell’istanza di adesione alla sanatoria nonché:

  • le categorie dei professionisti abilitati al rilascio dell’asseverazione del beneficio fiscale legato alla Tremonti Ambiente, goduto in precedenza,
  • specificando i requisiti di indipendenza rispetto al soggetto certificato.

Seppur in ritardo, in data 16 gennaio 2026, Il GSE ha pubblicato le modalità operative per l’attuazione dell’art. 43 della Legge n. 182/2025, rendendo effettivamente accessibile la nuova definizione agevolata del divieto di cumulo in esame.

In considerazione della tardività con la quale sono state approvate le disposizioni attuative, il GSE ha spostato il termine per la presentazione dell’istanza dal 16 febbraio al 9 marzo 2026 tramite il modulo di cui ne se riporta un estratto: modulo n. 1.

Presentazione istanza sanatoria cumulo Tremonti-Conto Energia
Termini e modalità di presentazioneL’Istanza deve essere redatta secondo il format pubblicato dal GSE sul proprio sito istituzionale (vedi modulo 1) e deve essere trasmessa, entro il termine perentorio del 9 marzo 2026, a mezzo pec all’indirizzo “tremonti.ambiente@pec.gse.it”, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Impianto FTV n. ________: istanza ai sensi dell’art. 43, comma 1, della Legge 182/2025”.
Contenuto istanzaL’Istanza deve contenere:
dati identificativi del soggetto richiedente,
nonché dell’impianto.
Il soggetto richiedente dovrà dichiarare di accettare espressamente le condizioni previste dall’art. 43 della Legge n. 182/2025 (compensazione/decurtazione e i relativi effetti sui giudizi amministrativi o tributari pendenti).
Documentazione da allegareAll’Istanza dovranno essere allegate:
copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente;
attestazione asseverata da un professionista abilitato e indipendente (vedi modulo 2) dell’effettivorisparmio d’imposta ottenuto in applicazione della Tremonti Ambiente (variazione in diminuzione nel modello Unico).
La documentazione relativa alla quantificazione dell’importo da compensare deve essere resa disponibile dal soggetto richiedente per eventuali attività di controllo del GSE.
Soggetti “asseveratori”L’asseverazione può essere rilasciata dai:
Dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Consulenti del lavoro;
soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Si ponga attenzione al fatto che, presentando l’istanza, il soggetto passivo o soggetto responsabile nell’ambito dei rapporti con il GSE, accetta di:

  • impegnarsi a manutenere l’impianto al fine di garantire il corretto funzionamento dello stesso;
  • conferire mandato al GSE per la gestione dell’energia immessa in rete dall’impianto anche successivamente alla scadenza della convenzione, attraverso l’immediata attivazione d’ufficio, se non già stipulata, di una convenzione di “ritiro dedicato” oppure, qualora già attiva, mediante il prolungamento della durata della stessa.

Il GSE utilizzerà i corrispettivi derivanti dalla vendita dell’energia immessa fino a copertura dell’importo complessivamente da compensare.

Nei fatti, il GSE potrebbe anche non richiedere l’ulteriore versamento cash (vedi par. 1) laddove ritenga di poter recuperare l’intero importodovuto post adesione alla sanatoria sui corrispettivi dovuti sul “ritiro dedicato”.

A fini della restituzione degli importi dovuti inoltre, il GSE, laddove necessario, potrà rivalersi anche sugli altri rapporti contrattuali in essere con il soggetto passivo/Soggetto Responsabile.

A ogni modo, il GSE, valutata positivamente l’istanza, comunicherà a ciascun operatore le modalità di compensazione e, ove necessario, di versamento dell’importo residuo, che saranno definite in funzione di parametri quali, a titolo esemplificativo:

  • durata residua della convenzione,
  • potenza e performance dell’impianto,
  • presenza di altre convenzioni nella titolarità del medesimo operatore.

Nei confronti dei soggetti passivi che non presenteranno istanza di adesione, il GSE provvederà altresì a recuperare gli incentivi erogati, fatta salva la prosecuzione di eventuali giudizi pendenti.

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