COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 14 NOVEMBRE 2025
Le modalità di trasmissione dei dati sanitari ai fini della dichiarazione precompilata trovano un assetto definitivo; è stato infatti emanato l’atteso Decreto ministeriale che fissa la nuova scadenza unica annuale al 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Parallelamente, sono state definite le condizioni e le procedure secondo le quali l’Agenzia delle Entrate potrà accedere ai dati di dettaglio delle spese, ai fini dei controlli formali.
Premessa
La definizione della nuova scadenza annuale di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria rappresenta il punto di arrivo di un percorso normativo complesso, caratterizzato da numerose modifiche e proroghe.
Da anni (e più precisamente a partire dal 2021, a seguito di quanto disposto dal D.M. 19 ottobre 2020) la cadenza di trasmissione avrebbe dovuto essere addirittura mensile, per quanto tale obbligo sia stato oggetto costantemente di rinvii, tanto da non vedere mai la luce.
Nel concreto, la trasmissione dei dati sanitari si è consolidata a scadenza semestrale. In seguito, il D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. Decreto “Adempimenti”) aveva previsto che la cadenza semestrale divenisse la regola definitivamente a regime.
Da lì a poco, tuttavia, con il D.Lgs. n. 81/2025 (c.d. Decreto “correttivo”), emanato in attuazione della riforma fiscale che, con l’art. 5, è intervenuto a riscrivere integralmente l’art. 12 del D.Lgs. n. 1/2024, si era giunti a quella che è la situazione attuale: a partire dai dati relativi all’anno 2025, la trasmissione dei dati sanitari al STS sarebbe stata effettuata a cadenza annuale, entro il termine specifico la cui definizione veniva demandata ad un successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale decreto ha finalmente visto la luce (D.M. 29 ottobre 2025, pubblicato in G.U. n. 261 del 10 novembre 2025), e viene nel seguito esaminato.
Tessera sanitaria – termine unico 31 gennaio
Il MEF ha dato attuazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2025 con il Decreto Ministeriale del 29 ottobre 2025, che interviene in modificadirettamente sulla disposizione di riferimento, ovvero il D.M. 19 ottobre 2020.
Nello specifico, l’art. 1, comma 1, lett. b) del nuovo Decreto sostituisce il comma 1-bis dell’art. 7 del D.M. 19 ottobre 2020.
La nuova disposizione stabilisce che:
A decorrere dal 1° gennaio 2025, per le spese sanitarie di cui all’art. 2 la trasmissione dei relativi dati è effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese.
L’introduzione della scadenza unica annuale ha avuto l’effetto immediato di superare la pianificazione semestrale prevista per il 2025, cancellando il termine precedente del 30 settembre 2025 (cfr. FAQ del 24 settembre 2025).
Per effetto della nuova norma, il primo invio con cadenza annuale riguarderà le spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, e dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2026 che, tuttavia, cade di sabato; di conseguenza il termine ultimo sarà lunedì 2 febbraio 2026.
Ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta cui la spesa si riferisce, occorre fare riferimento alla data del pagamento (principio di cassa).
La modifica normativa apportata riguarda esclusivamente le spese sanitarie. Per quanto riguarda il termine di trasmissione al Sistema TS delle spese veterinarie, resta fermo il termine di trasmissione ordinario, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.
Tessera sanitaria e controlli formali AdE
Il D.M. 29 ottobre 2025 disciplina altresì le modalità di accesso ai dati presenti nel Sistema TS da parte dell’Amministrazione Finanziaria (accesso le cui modalità tecniche erano già state dettagliate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 281068 del 3 luglio 2025 e dall’Allegato B – Disciplinare Tecnico – al D.M. 19 ottobre 2020).
Viene introdotto, nell’art. 4 del D.M. 19 ottobre 2020, il nuovo comma 4-bis che prevede che, a partire dal 2025, il Sistema TS metta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate la consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie.
L’accesso ai dati di dettaglio non è indiscriminato, bensì concesso nel rispetto di precise condizioni, a tutela della privacy del contribuente.
Il presupposto fondamentale per l’accesso è definito dai punti 2.1.5 (spese sanitarie) e 5.1.5 (spese veterinarie) del Provvedimento del 3 luglio 2025. L’Agenzia può accedere ai dati puntuali solo:
- nel caso di modifiche delle spese sanitarie o veterinarie rispetto ai dati precompilati;
- limitatamente alle dichiarazioni selezionate in via centralizzata per il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Inoltre, l’accesso è permesso esclusivamente ai dipendenti dell’ufficio territorialmente competente all’attività di controllo e non, ad esempio, al personale che svolge mera attività di assistenza. Restano in ogni caso esclusi dalla consultazione i dati per i quali il contribuente abbia manifestato la propria opposizione alla trasmissione dati al Sistema TS.
Sotto il profilo tecnico l’Agenzia delle Entrate dispone, ai fini dei controlli, di due specifici servizi web:
- un servizio per la consultazione dei dati acquisiti dagli erogatori (dati come risultanti dalle trasmissioni al Sistema TS);
- un servizio per la consultazione dei dati risultanti a fronte di rettifica o integrazione da parte del contribuente in sede di precompilata.
È la discrepanza tra i dati originari trasmessi dagli erogatori e i dati finali modificati dal contribuente che abilita, in caso di controllo formale, la consultazione di dettaglio da parte dei funzionari.
Riferimenti normativi:
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 29 ottobre 2025, art. 1 e Allegato;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 19 ottobre 2020, artt. 4 e 7, Allegato B;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 luglio 2025, n. 281068.
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