1° Documento Riservato: Tirocini extracurriculari: il nuovo limite di 12 mesi nei gruppi di imprese

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Questioni applicative e prospettive di coordinamento

DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 13 LUGLIO 2026

L’art. 4-bis del D.L. n. 62/2026 introduce un limite massimo di 12 mesi complessivi per i tirocini extracurriculari nell’ambito del medesimo gruppo di imprese.

La novità si inserisce nel quadro delineato dalla Legge n. 234/2021 e pone nuove questioni di coordinamento con la disciplina regionale.

Premessa

Con l’introduzione dell’articolo 4-bis nel D.L. n. 62/2026, ad opera della Legge di conversione n. 112/2026 , il legislatore torna a intervenire sulla disciplina dei tirocini extracurriculari attraverso una modifica di limitata estensione testuale, ma di rilevante interesse sistematico.

La disposizione inserisce, infatti, il comma 726-bis all’art. 1 della Legge n. 234/2021, prevedendo che la durata massima dei tirocini extracurriculari “non può eccedere il limite di 12 mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente“.

L’intervento si colloca nel percorso di riforma avviato con la Legge di Bilancio 2022 , che aveva rafforzato la funzione formativa del tirocinio extracurriculare, contrastandone gli utilizzi impropri. I commi da 720 a 726 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021, pur senza disciplinare direttamente l’istituto, avevano, infatti, individuato i principi destinati a orientare le future linee guida condivise tra Governo e Regioni, riaffermando la necessità di circoscrivere l’ambito di applicazione del tirocinio, garantirne un’effettiva valenza formativa e prevenire fenomeni di sostituzione del lavoro subordinato.

In particolare, il legislatore aveva previsto la revisione della disciplina secondo criteri idonei a favorire l’inclusione lavorativa delle persone con maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro, la definizione di livelli essenziali della formazione, l’obbligo di riconoscere una congrua indennità di partecipazione, l’introduzione di limiti numerici rapportati alle dimensioni dell’impresa e la previsione di strumenti idonei a contrastare l’uso distorto dell’istituto.
Contestualmente erano state rafforzate le tutele del tirocinante, attraverso l’introduzione di una specifica sanzione amministrativa in caso di mancata corresponsione dell’indennità, l’esplicita affermazione del principio secondo cui il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la previsione di conseguenze sanzionatorie nei casi di utilizzo fraudolento.

La disciplina delineata dalla Legge n. 234/2021 si fonda tuttavia su un elemento ormai consolidato nell’ordinamentola competenza regionalenella regolamentazione dei tirocini extracurriculari.

La legge statale individua i principi generali, mentre la concreta disciplina dell’istituto continua a essere demandata alle Regioni, chiamate ad attuarli attraverso proprie disposizioni nel rispetto delle linee guida condivise in sede di Conferenza Stato-Regioni.

È in questo contesto che si inserisce la novella del 2026. Pur intervenendo su una materia caratterizzata da una forte autonomia regionale, il legislatore introduce un limite destinato a operare sull’intero territorio nazionale, senza modificare direttamente le discipline regionali vigenti.

La portata della disposizione deve essere ricostruita tenendo conto del suo dato letterale e del rapporto con il sistema normativo già esistente.

Il nuovo limite dei 12 mesi: natura e ambito applicativo

Una delle prime questioni interpretative poste dal nuovo comma 726-bis riguarda il significato del limite temporale introdotto dal legislatore. Una prima lettura della disposizione potrebbe, infatti, indurre a ritenere che la durata massima del tirocinio extracurriculare sia stata uniformemente fissata in 12 mesi. Un simile approccio, tuttavia, non appare coerente con il testo della norma e con il sistema delineato dalla Legge n. 234/2021 .

La disposizione non stabilisce che il singolo tirocinio non possa eccedere 12 mesi, ma prevede che la durata massima dei tirocini extracurriculari non possa superare tale limite “per ciascun gruppo di imprese.

Il legislatore utilizza due elementi che orientano verso una diversa ricostruzione dell’ambito applicativo.

→ Il primo è rappresentato dall’aggettivo “complessivi”, che sembra riferirsi alla sommatoria di più periodi di tirocinio e non alla durata del singolo progetto formativo.

→ Il secondo è costituito dal riferimento al gruppo di imprese, parametro nuovo rispetto alla disciplina previgente, che assumeva come riferimento esclusivo il rapporto tra tirocinante e singolo soggetto ospitante.

Assume poi particolare rilievo l’inciso conclusivo della disposizione, secondo cui restano fermi “gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente“.
Tale precisazione costituisce probabilmente la chiave interpretativa della novella. Se il legislatore avesse inteso sostituire le discipline regionali introducendo una durata massima uniforme del tirocinio extracurriculare, non avrebbe avuto ragione di fare salvi gli altri limiti già esistenti.
La scelta appare orientata ad affiancare alle regole regionali un ulteriore vincolo, destinato a operare su un piano diverso.

La durata del singolo tirocinio continua, pertanto, a essere disciplinata dalla normativa regionale, mentre il nuovo limite interviene sul diverso fenomeno della successione di più tirocini svolti nel medesimo gruppo societario.

La ratio della disposizione sembra essere quella di impedire che la pluralità di società appartenenti allo stesso gruppo possa consentire il protrarsi dell’esperienza formativa oltre un periodo ritenuto congruo, eludendo le finalità proprie dell’istituto con la successione di progetti formalmente distinti ma sostanzialmente riconducibili a un unico contesto imprenditoriale.

In questa prospettiva, la novella assume una funzione prevalentemente antielusiva. Il legislatore non interviene sulla disciplina ordinaria della durata dei tirocini, ma introduce un limite volto a evitare che l’articolazione societaria di un gruppo possa tradursi in un utilizzo reiterato dello strumento formativo, incompatibile con la funzione di orientamento e inserimento nel mercato del lavoro.

Il coordinamento con la disciplina regionale

L’introduzione del comma 726-bis non modifica il riparto delle competenze in materia di tirocini extracurriculari, ma si inserisce in un sistema in cui la disciplina continua a essere prevalentemente rimessa alle Regioni.

La scelta del legislatore di fare salvi gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente conferma, infatti, che non si intende sostituire le disposizioni regionalibensì affiancarvisi introducendo un vincolo ulteriore di carattere generale.

Sotto questo profilo, il nuovo limite dei 12 mesi opera su un piano diverso rispetto alla disciplina regionale che continua a regolare gli elementi essenziali del singolo progetto formativo – durata, destinatari, contenuti, modalità di svolgimento, proroghe e rinnovi.

Ne consegue che, nella fase di attivazione del tirocinio, promotori e soggetti ospitanti saranno chiamati a verificare non solo il rispetto della disciplina regionale applicabile, ma anche che il tirocinante non abbia già maturato, presso altre società appartenenti al medesimo gruppo, un periodo complessivo di tirocinio pari a 12 mesi. Si tratta di una verifica ulteriore rispetto a quelle finora richieste e destinata a incidere sensibilmente sulle procedure di attivazione.

La novella non sembra quindi imporre alle Regioni una revisione immediata delle proprie discipline sulla durata del tirocinio, che continuano a trovare applicazione, ma rende necessario un adeguamento di procedure amministrative e strumenti di controllo, affinché il nuovo limite possa trovare effettiva applicazione.

Lombardia e Lazio: il nuovo limite si aggiunge alle discipline regionali

Le discipline adottate da Lombardia e Lazio rappresentano un utile banco di prova per comprendere gli effetti della riforma.

→ La normativa lombarda, adottata in attuazione delle Linee guida del 2017, distingue la durata massima dei tirocini in relazione alla tipologia dei destinatari, prevedendo termini differenziati per i percorsi ordinari, quelli destinati a soggetti svantaggiati e quelli rivolti alle persone con disabilità.

→ Analoga impostazione caratterizza la disciplina del Lazio, contenuta nella DGR n. 576/2019, che individua una durata massima di 6 mesi per i tirocini extracurriculari ordinari, elevabile a 12 mesi per particolari categorie di destinatari e fino a 24 mesi per le persone con disabilità.
La disciplina laziale dedica particolare attenzione agli istituti della proroga e del rinnovo, stabilendo che il progetto formativo possa essere prorogato entro il limite massimo di durata previsto per la specifica categoria di destinatari.
Le FAQ regionali aggiornate nel 2025 precisano, inoltre, che il rinnovo costituisce un nuovo progetto formativo, ammissibile 1 sola volta e subordinato all’acquisizione di competenze ulteriori rispetto a quelle già maturate nel precedente tirocinio.

Nessuna di queste disposizioni risulta incompatibile con il nuovo comma 726-bis .
Al contrario, esse continuano a disciplinare la durata del singolo percorso formativo, mentre il legislatore statale introduce un diverso parametro, destinato a operare esclusivamente nell’ipotesi in cui il medesimo tirocinante svolga più esperienze presso società appartenenti allo stesso gruppo.

La distinzione non è soltanto teorica, ma produce conseguenze applicative di immediata evidenza.

Si immagini un tirocinante che svolga un primo percorso di 6 mesi presso una società del gruppo Alfa e, successivamente, un ulteriore tirocinio di 6 mesi presso un’altra società appartenente al medesimo gruppo.
Entrambi i percorsi potrebbero risultare pienamente conformi alla disciplina regionale, sia sotto il profilo della durata sia sotto quello dei contenuti formativi.
Il nuovo limite statale non ne impedirebbe lo svolgimento, poiché il periodo complessivo raggiungerebbe, ma non supererebbe, i 12 mesi.
Diversa sarebbe, invece, l’ipotesi di un terzo tirocinio presso una ulteriore società del gruppo. In questo caso, pur rispettando formalmente la disciplina regionale applicabile al singolo progetto, verrebbe superato il limite complessivo fissato dal legislatore statale, con conseguente impossibilità di attivare il nuovo percorso.

L’esempio consente di cogliere la reale portata della novella. Il legislatore non ha inteso ridurre la durata dei tirocini extracurriculari, ma impedire che l’articolazione societaria di un gruppo possa essere utilizzata per moltiplicare esperienze formative sostanzialmente omogenee, prolungando nel tempo un istituto che continua a conservare una funzione esclusivamente formativa e di orientamento.

Le questioni applicative e le prospettive di coordinamento

La semplicità della formulazione del comma 726-bis non deve indurre a sottovalutarne le ricadute operative.

Se, infatti, la finalità della disposizione appare orientata a contrastare fenomeni elusivi, la concreta applicazione del nuovo limite pone questioni che difficilmente potranno essere risolte senza un intervento interpretativo o un adeguamento delle discipline regionali.

→ Il primo profilo riguarda la nozione di gruppo di imprese, espressione che il legislatore utilizza senza definirne il contenuto. Il riferimento sembra doversi ricondurre ai consolidati criteri civilistici fondati sui rapporti di controllo e di direzione e coordinamento. Tuttavia, trattandosi di un istituto destinato a trovare applicazione nell’ambito delle politiche attive del lavoro, non può escludersi che future indicazioni ministeriali o della Conferenza Stato-Regioni individuino criteri applicativi più puntuali, anche al fine di garantire un’applicazione uniforme sull’intero territorio nazionale.

→ Una seconda questione riguarda le modalità di verifica del nuovo limite. Mentre il rispetto della durata massima del singolo tirocinio è accertabile attraverso il progetto formativo e la documentazione predisposta dal soggetto promotore, più complesso appare verificare se il tirocinante abbia già svolto esperienze presso altre società appartenenti al medesimo gruppo. Le procedure regionali oggi vigenti risultano costruite con riferimento al rapporto tra tirocinante e singolo soggetto ospitante e non prevedono specifici strumenti destinati a ricostruire eventuali precedenti esperienze maturate all’interno dello stesso gruppo societario.

Proprio sotto questo profilo la novella potrebbe richiedere un intervento di adeguamento delle discipline regionali. Più che modificare la durata massima dei tirocini, le Regioni saranno probabilmente chiamate a rivedere modulistica, dichiarazioni rese dai soggetti ospitanti e verifiche affidate ai promotori, introducendo strumenti idonei ad accertare il rispetto del nuovo limite complessivo.

Si tratta di un’esigenza che appare particolarmente evidente nei gruppi di imprese operanti su più territori regionali, nei quali il coordinamento tra discipline diverse potrebbe rivelarsi particolarmente complesso.

Ulteriori interrogativi riguardano il regime transitorio.
La disposizione non contiene norme specifiche relative ai tirocini già in corso alla data di entrata in vigore, né disciplina l’ipotesi di proroghe o rinnovi riferiti a percorsi già avviati. In assenza di una disciplina transitoria, sembra ragionevole ritenere che il nuovo limite trovi applicazione ai tirocini attivati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione, fermo restando che eventuali chiarimenti amministrativi potranno risultare opportuni per garantire un’applicazione uniforme della novella.

Considerazioni conclusive

L’introduzione del comma 726-bis nell’articolo 1 della Legge n. 234/2021 costituisce un intervento non privo di rilievo sistematico. La disposizione non incide direttamente sulla disciplina regionale della durata del singolo tirocinio, ma introduce un limite nazionale destinato a operare in funzione complementare rispetto alle regole già vigenti.

L’obiettivo non sembra essere quello di uniformare la disciplina regionale, quanto piuttosto di impedire che la successione di tirocini presso società appartenenti al medesimo gruppo possa tradursi in un utilizzo reiterato dell’istituto, incompatibile con le finalità di orientamento e inserimento lavorativo.

In questa prospettiva, il nuovo limite dei 12 mesi non sostituisce quelli già previsti dalle normative regionali, ma vi si aggiunge.

La durata del singolo progetto formativo continua a essere disciplinata dalle disposizioni regionali, mentre il legislatore statale introduce un ulteriore parametro destinato a operare sul complesso delle esperienze formative svolte nell’ambito del medesimo gruppo di imprese.

Resta affidato alle indicazioni applicative il compito di chiarire alcuni profili ancora aperti, come l’individuazione del gruppo di imprese e le modalità di verifica del nuovo limite temporale. È su questo terreno che si misurerà l’effettiva capacità della riforma di perseguire l’obiettivo dichiarato di contrastare utilizzi elusivi del tirocinio extracurriculare, senza alterarne la funzione di strumento di formazione e di accompagnamento al lavoro.

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