CIRCOLARE TUTTOQUESITI
DI SANDRA PENNACINI, MATTEO RIZZARDI | 21 OTTOBRE 2025
Le risposte alle domande dei professionisti
Si presentano le riposte ai quesiti pervenuti in occasione del convegno on line “Corrispettivi elettronici: obblighi, novità e regime sanzionatorio”, in cui i Relatori hanno offerto una panoramica completa sulla gestione dei corrispettivi elettronici per il commercio al dettaglio e attività assimilate, con approfondimenti sugli obblighi vigenti e quelli in via di introduzione, le soluzioni tecniche e operative, le procedure di consultazione e relative deleghe, casistiche particolari e l’evoluzione della lotteria dei corrispettivi.
Quesito n. 1 – La comunicazione di “fuori servizio”: procedure e tempistiche
Domanda
La comunicazione di messa fuori servizio del registratore fiscale è obbligatoria? Se sì, con quali tempistiche bisogna comunicarlo? Se si omette la comunicazione, è sanzionabile?
Risposta
La comunicazione di “fuori servizio” del registratore telematico è dovuta quando il periodo di inattività dell’esercizio commerciale supera i 12 giorni (per ferie o chiusura stagionale) e quando non si conosce con certezza la durata del periodo di chiusura e si presume possa superare tale durata – Specifiche tecniche versione 11.1 per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Maggiori riferimenti sono dettati dalla Risposta all’interpello n. 247/2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Non sono previste specifiche sanzioni, però la procedura è utile per informare l’Agenzia delle Entrate della sospensione del flusso di dati e “motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni”.
Quesito n. 2 – Registro corrispettivi cartaceo, obbligatorio solo se si è esonerati dai corrispettivi telematici
Domanda
È ancora obbligatorio, oggi, tenere il registro corrispettivi cartaceo?
Risposta
Se il contribuente ottempera alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (“corrispettivi elettronici”) il registro corrispettivi non deve più essere tenuto.
Viceversa, se il contribuente rientra in qualche caso di esonero dagli obblighi di corrispettivi elettronici (e si avvale di tale esonero) con riferimento a tali corrispettivi il registro giornaliero deve essere mantenuto.
Quesito n. 3 – Trasmissione corrispettivo errato e segnalazione dell’errore all’Agenzia
Domanda
Una società trasmettere un corrispettivo errato all’Agenzia delle Entrate. Successivamente, tramite il portale, viene segnalato l’errore con il numero di trasmissione e comunicati gli importi corretti. Questa modifica manuale viene recepita dall’Agenzia delle Entrate e soprattutto ci sono delle tempistiche da rispettare per poter fare queste modifiche?
Risposta
L’importo e le ulteriori informazioni afferenti i corrispettivi elettronici trasmessi (per esempio il codice natura IVA) non possono mai essere corretti.
I dati sono memorizzati in via definitiva ed immodificabile.
Ciò che è possibile ed opportuno fare è utilizzare lo specifico campo presente in ciascuna trasmissione giornaliera per segnalare eventuali errori compiuti e, meglio, segnalare anche che dei dati corretti si è già tenuto conto nella liquidazione IVA ed ai fini contabili.
Tale segnalazione è puramente descrittiva, non sono previsti termini, ed è utile solo a tenere memoria di quanto accaduto e (laddove letta) magari anche a segnalare preventivamente all’Agenzia che l’errore è stato comunque risolto, fermo restando il fatto che, come si è detto, una correzione reale non è possibile.
Pertanto, se per esempio si utilizzano i registri IVA precompilati dall’Agenzia, questi continueranno ad esporre i dati originariamente trasmessi, errati.
Quesito n. 4 – Vendita di tabacchi e giornali e la gestitone degli incassi POS
Domanda
La rivendita tabacchi (art. 74 IVA assolta dal depositario) nel caso di pagamento elettronico, attualmente non si emette alcun documento fiscale. Se l’incasso telematico viene registrato tramite POS nel registratore di cassa non si emette nessun documento contabile. Si dovrà utilizzare la stessa procedura o è preferibile creare un reparto dedicato alla rivendita dei tabacchi art. 74 nel RCT?
Risposta
Attualmente il registratore telematico non registra gli incassi POS.
Con l’introduzione dell’integrazione dei dati tra incassi in moneta elettronica e registratore telematico le discrepanze risulteranno ancora più evidenti, per quanto già possano emergere attualmente dall’incrocio dei dati dei corrispettivi certificati con i flussi dei pagamenti elettronici inviati dai gestori dei circuiti.
Il caso descritto è il tipico caso che vede la possibilità di avvalersi dell’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi ma tale esonero, appunto, fa sì che non si trovi “quadratura” tra corrispettivi e POS. In tali circostanze si consiglia di creare un reparto “tabacchi” sul RT, con emissione di documento commerciale fuori campo IVA (codice natura N2).
Quesito n. 5 – E-commerce indiretto, esonerato dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi
Domanda
Per quanto riguarda la vendita di beni effettuata on-line con incasso del relativo corrispettivo tramite carta di credito e/o bonifico bancario è possibile emettere una ricevuta cartacea senza inviare i dati all’Agenzia delle Entrate ma facendo confluire i relativi dati nella liquidazione IVA mensile e/o trimestrale?
Risposta
Il c.d. e-commerce indiretto (ovvero il caso descritto) rientra tra i casi di esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi in quanto assimilato alle vendite a distanza.
Il comportamento descritto è quindi possibile e lecito (tenendo però conto che in tal caso si deve mantenere il registro dei corrispettivi giornalieri).
Chiaramente possono emergere discrepanze relativamente ai flussi finanziari, non per quanto riguarda i bonifici, bensì per quanto riguarda gli incassi in moneta elettronica, i cui dati vengono incrociati con quelli trasmessi dai gestori dei circuiti.
Per ovviare alla necessità di dover, un domani, fornire spiegazioni, può essere interessante vagliare la possibilità di rinunciare all’esonero ed emettere documento commerciale (in questo caso, ovviamente, con IVA esposta, secondo l’aliquota applicabile in ragione del bene oggetto di cessione).
Quesito n. 6 – Il professionista non può emettere documento commerciale
Domanda
Contribuente professionista in regime forfetario (ATECO altre attività artistiche) effettua prestazione a privato che non vuole fornire nominativo. Come giustifica il suo ricavo?
Risposta
Posto che trattasi di attività professionale, e quindi contribuente che non rientra nell’art. 22 del Decreto IVA, non è possibile emettere documento commerciale. L’unica soluzione è emettere fattura (che ovviamente deve riportare una intestazione). Nel (decisamente curioso) caso di rifiuto da parte del cliente a fornire i propri dati, non si vede altra soluzione se non quella di emettere autofattura.
Quesito n. 7 – Distributori automatici: la contabilizzazione del corrispettivo
Domanda
I corrispettivi dei distributori automatici come vanno contabilizzati nel giorno di trasmissione o mensilmente?
Risposta
Per buona norma contabile i corrispettivi devono essere contabilizzati giornalmente, non tanto per questioni legate alla liquidazione IVA, quanto piuttosto per una corretta tenuta dei movimenti e dei flussi monetari (se in contabilità ordinaria) e, comunque, per una più chiara esposizione, anche ai fini di futuri controlli.
Quesito n. 8 – La corretta gestione della chiusura del RT a cavallo del giorno
Domanda
Un ristorante effettua la chiusura del registratore telematico alle ore 02.00 del giorno 9 ottobre relativa al giorno 8 ottobre e poi sempre al giorno 9 ottobre effettuala una seconda chiusura alle ore 23.50 il sistema lo memorizza correttamente?
Risposta
In questo caso i due corrispettivi vengono entrambi trasmessi come data 9 ottobre. Pertanto la gestione non è corretta, perché tutti i corrispettivi che si riferiscono in realtà all’8 di ottobre pervengono al sistema con data del giorno successivo.
Quesito n. 9 – Enti Terzo settore: nel 2026 ancora esonerati dall’obbligo corrispettivi telematici
Domanda
Per le associazioni che attualmente applicano la Legge n. 398/1991 se verrà confermato che non possono più applicare il regime agevolato, dovranno trasmettere i corrispettivi telematici?
Risposta
Attualmente le associazioni in regime agevolato ex Legge n. 398/1991 sono esonerate dagli obblighi di gestione dei corrispettivi elettronici.
Nello sviluppo delle novità afferenti al Terzo settore occorrerà controllare le decisioni assunte dal legislatore.
Occorre evidenziare che la Legge n. 398/1991 non sarà più applicabile dal 2026 (almeno allo stato attuale) però permane l’esonero dall’obbligo di gestione dei corrispettivi elettronici che, peraltro, pare sia in via di introduzione anche per ODV e APS che optano per l’applicazione del regime forfetario di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 117/2017.
In sintesi, gli intendimenti paiono essere quelli di un mantenimento degli attuali esoneri, ma alla luce del fatto che il Terzo settore è in continua evoluzione la situazione deve essere monitorata.
Quesito n. 10 – E-commerce indiretto: possibile la gestione dei corrispettivi anche elettronici
Domanda
La vendita su piattaforme on-line come ad esempio Amazon (o altri siti web) corrisponde a vendita per corrispondenza, quindi non soggetto all’obbligo di corrispettivi elettronici. Questo significa che bisogna annotarli sul classico registro dei corrispettivi e poi registrarli? Si potrebbe procedere con l’emissione di scontrini elettronici per avere un’unica metodologia?
Risposta
Si conferma quanto esposto.
Nei casi di e-commerce indiretto (quelli descritti) è possibile non gestire i corrispettivi elettronici, mantenendo però il registro dei corrispettivi giornaliero.
Si tratta di un esonero, non un divieto, quindi se si ritiene più agevole certificare i corrispettivi con emissione di documento commerciale, ciò è possibile e consente anche di non tenere il registro dei corrispettivi giornaliero. Ovviamente, in ogni caso, i corrispettivi dovranno poi essere contabilizzati.
Quesito n. 11 – S.a.s.: gestione case vacanze con e-fattura
Domanda
Per una s.a.s. avente ad oggetto la gestione di case vacanze (5 nello stesso edificio), è obbligatorio il registratore telematico o è sufficiente adempiere mediante emissione di fattura? Gestione extralberghiera. Quale modalità è consigliabile? La società offre solo servizio locazione cambio biancheria e pulizia a fine soggiorno.
Risposta
Indipendentemente dall’attività esercitata, l’emissione di fattura elettronica è sempre considerata una metodologia di certificazione alternativa all’emissione di documento commerciale. Quindi, se si ritiene più agevole emettere fatture invece di dotarsi di registratore telematico, tale scelta è senza dubbio legittima.
Quesito n. 12 – Professionista obbligato ad emettere solo fattura elettronica
Domanda
Un professionista che lavora solo on-line può giustificare il proprio compenso con emissione di corrispettivi?
Risposta
No, non è possibile, poiché i professionisti non sono contribuenti che rientrano tra quelli di cui all’art. 22 del Decreto IVA. In altri termini, i professionisti non possono mai utilizzare i “corrispettivi”, devono sempre emettere fattura.
Quesito n. 13 – Tassisti: obbligo di certificazione dei corrispettivi dal 2026?
Domanda
Scatterà obbligo di certificazione dal 1° gennaio 2026 dei corrispettivi dei tassisti?
Risposta
La piena vigenza della norma speciale di esonero prevista dall’art. 2, comma 1, lettera l), del D.P.R. n. 696/1996, che sottrae i tassisti all’obbligo primario di certificazione dei corrispettivi è tutt’ora in vigore, e tale resterà sino a nuova modifica, della quale non abbiamo attualmente notizia.
Quesito n. 14 – Distributori automatici in regime IVA monofase non obbligati alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi
Domanda
Come gestire i corrispettivi trasmessi allo SDI settimanalmente dai distributori automatici? La vendita afferisce sia sigarette elettroniche, kit accendino-filtro cartine e sigarette/tabacco ad aggio. Allo SDI risulta un importo unico senza distinzione IVA. L’invio settimanale del corrispettivo come si concilia con la liquidazione IVA per le settimane a cavallo mese?
Risposta
La Risoluzione n. 44/E del 5 aprile 2017 ha precisato che, nel caso di operazioni effettuate tramite distributori automatici afferenti ad operazioni rientranti nel regime IVA monofase non si applicano gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica previsti dal D.Lgs. n. 127/2015.
Quesito n. 15 – Intermediario assicurativo in regime forfetario: consigliata l’emissione di fattura
Domanda
Soggetto forfetario svolge attività di intermediario delle assicurazioni (Codice ATECO 662204) per una importante compagnia assicurativa, non viene richiesto di emette fattura per prestazioni art. 10, comma 1, n. 9), riceve distinta dei compensi provvigionali mensili, così come indicato nella circolare n. 7/2024. L’ufficio fiscale della compagnia lo ritiene corretto.
Risposta
Gli intermediari delle assicurazioni in regime IVA, posto che effettuano solo operazioni esenti, possono non emettere fattura laddove si avvalgano della dispensa dagli adempimenti.
I contribuenti in regime forfetario, tuttavia, non sono soggetti IVA, non effettuano quindi operazioni esenti, bensì operazioni fuori campo IVA, e posto che la dispensa dagli adempimenti può essere esercitata solo in presenza di operazioni esenti, non è il nostro caso.
La norma citata (art. 2 del D.P.R. n. 696/1996) prevede l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, così come correttamente argomentato nella circolare n. 9/E/2019, paragrafo 4.1, purché tali soggetti “ottemperino all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall’art. 24 del D.P.R. n. 633 del 1972”.
Attenzione, però, si tratta di norma afferente ai corrispettivi, quindi operazioni B2C, e non norma afferente gli obblighi di fatturazione B2B. Pertanto, a parere di chi scrive (e consapevole del fatto che non si tratta di posizione condivisa unanimemente), il comportamento tenuto non è corretto.
Infatti, secondo questa interpretazione si va ad applicare agli obblighi di fatturazione una norma espressamente prevista solo per i corrispettivi, mentre quella prevista in ambito di fatturazione (dispensa dagli adempimenti) non è applicabile in quanto non si tratta di soggetto IVA.
Quesito n. 16 – Invio errato di correspettivi elettronici 2018: emissione documento di storno
Domanda
Invio fatture emesse cartacee nel 2018 mese di dicembre con corrispettivi elettronici in via sperimentale inviate per mero errore materiale in un aggiornamento della piattaforma nel 2025. Come correggere dal momento che nei corrispettivi del 2025 non ci sono ma sono nel 2018. I clienti hanno ricevuto a settembre 2025 documenti del 2018 già ricevuti allora su carta,
Risposta
Non si comprende se sono stati trasmesse fatture o corrispettivi. Detto questo, in entrambi i casi, si consiglia di emettere documenti a storno.
Quesito n. 17 – Servizio di asporto con Deliveroo: emissione di documento commerciale “non incassato”
Domanda
Un fast food che vende per asporto sia direttamente ai clienti finali che tramite piattaforme tipo Deliveroo quali documenti deve emettere nei due casi?
Risposta
Le vendite per asporto devono essere certificate mediante emissione di documento commerciale.
Per quanto riguarda le piattaforme che incassano per conto del ristorante (es. Deliveroo), secondo il Principio di diritto n. 3 del 6 febbraio 2020 gli acquisti di alimenti e bevande effettuati tramite app non sono esonerati dagli obblighi di certificazione. In netta controtendenza, la successiva Risposta ad interpello n. 416/2020 ha assimilato tali cessione all’e-commerce indiretto, prevedendo l’esonero dalla certificazione (ma l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi).
Di fatto, quindi, il corrispettivo che, in ogni caso, è non incassato, deve essere “tracciato”, o con tenuta del registro giornaliero manuale, o con emissione di DC.
Si ritiene che la soluzione più rapida è semplice sia quella di emettere DC anche per le consegne Deliveroo, prestando la massima attenzione a qualificare il corrispettivo come non incassato. Il momento di esigibilità dell’IVA sarà quello, successivo, in cui il ristoratore emetterà fattura verso Deliveroo.
Quesito n. 18 – E-commerce, gestione dell’ordine non incassato
Domanda
Nell’e-commerce, nel caso in cui si riceva un ordine ma non subito il pagamento (bonifico), si dovrebbe procede con l’emissione di documento commerciale per corrispettivo non incassato, mentre, il corrispettivo si riceve in seguito, al netto delle commissioni, e si dovrebbe emettere successivamente documento commerciale corrispettivo riscosso con bonifico. Procedendo con il registro basta un’unica registrazione il giorno di trasmissione del pacco. Esatto?
Risposta
Non viene specificato l’oggetto dell’ordine (cessioni di beni o prestazioni di servizi?).
Nel primo caso è necessario emettere documento commerciale solo all’atto della consegna del bene (spedizione), visto che si tratta di cessioni di beni l’esigibilità IVA è immediata, alla consegna, indipendentemente dall’incasso.
Se, invece, si tratta di prestazioni di servizi, occorre emettere documento commerciale per corrispettivo non riscosso (irrilevante ai fini IVA) seguito da un nuovo documento commerciale per corrispettivo riscosso all’atto dell’incasso (rilevante IVA).
Quesito n. 19 – Farmacia: vendite di farmaci a soggetti privati con esenzione Legge n. 104/1992 con emissione di fattura
Domanda
Una normale farmacia che vende farmaci e dispositivi medici mediante emissione di corrispettivo ventilato. Se un cliente privato richiede dispositivi medici con agevolazione IVA al 4% (agevolazione Legge n. 104/1992), la farmacia, al fine di escludere la vendita dalla ventilazione, deve emettere fattura per poter far valere in liquidazione l’IVA al 4%?
Risposta
La risposta è affermativa.
Quesito n. 20 – Documento commerciale on-line dell’Agenzia delle Entrate ancora valido
Domanda
Il documento commerciale compilabile on-line dell’Agenzia delle Entrate è ancora valido?
Risposta
La procedura documento commerciale on-line è tutt’ora pienamente operativa e valida sotto tutti i profili fiscali.
Quesito n. 21 – Booking e Airbnb: gestione dei corrispettivi sempre giornaliera
Domanda
È possibile fare un invio cumulativo mensile dei corrispettivi giornalieri per gli incassi derivanti dalla gestione di Booking e Airbnb?
Risposta
Airbnb e Booking non incassano direttamente il corrispettivo.
In questo caso, quindi, la gestione dei corrispettivi giornalieri è quella ordinaria, con emissione del DC immediata all’atto del pagamento da parte del cliente (anche se mediato dalla piattaforma).
Deve essere certificato l’intero corrispettivo, al lordo delle commissioni e dell’eventuale ritenuta operata dalla piattaforma.
Non è consentito sostituire l’obbligo giornaliero con un invio cumulativo mensile.
Le specifiche tecniche e normative prevedono che i dati dei corrispettivi vengano inviati giorno per giorno, entro il limite dei 12 giorni.
Se si tentasse un invio cumulativo mensile ignorando l’obbligo giornaliero, si rischiano sanzioni per omessa o ritardata trasmissione dei corrispettivi (art. 6, D.Lgs. n. 471/1997).
Un host che gestisce l’attività in forma imprenditoriale e non ottempera all’invio giornaliero potrebbe essere considerato inadempiente rispetto agli obblighi IVA/corrispettivi.
Quesito n. 22 – Ticket restaurant utilizzati presso negozio commercio alimentari, non è cessionedi beni ma prestazione di servizio
Domanda
Come va gestito il ticket restaurant utilizzato dai clienti presso negozi di commercio alimentari. Il documento commerciale indica le merci cedute che sono ad aliquote IVA diverse (ventilazione), la fattura richiesta dalla società emittente i ticket viene richiesta con IVA al 10% (non accettano altre aliquote IVA).
Risposta
Quando viene utilizzato il ticket restaurant, il negozio di alimentari non effettua una cessione di beni (come tale eventualmente rientrante nella ventilazione) bensì una prestazione di servizi verso la società emittente il ticket.
Il documento commerciale deve quindi essere emesso per prestazioni di servizi non riscosso (irrilevante ai fini IVA) e non per cessione di beni in ventilazione.
A seguire viene emessa fattura verso la società emittente, appunto con IVA al 10%, e tale è il momento di esigibilità dell’IVA
Quesito n. 23 – Richiesta fattura a seguito di emissione di scontrino: possibile con procedura ad hoc da seguire
Domanda
Esercizio commerciale incassa importo per vendita beni, il cliente paga, ma richiede fattura. Si può emettere lo scontrino seguito da fattura sulla quale indicare i dati dello scontrino stesso? Quale causale per lo scontrino per non duplicare l’importo ai fini IVA e redditi?
Risposta
Quando il cliente richiede fattura, deve essere emessa fattura, e non scontrino.
Laddove lo scontrino sia ugualmente emesso, è possibile, se la problematica emerge nell’immediato, procedere ad emissione di scontrino di annullo e poi fatturare.
Se, invece, la richiesta viene avanzata in un secondo momento (circostanza questa che consentirebbe all’esercente di negare l’emissione della fattura, poiché la richiesta deve essere immediata), è comunque possibile procedere come da indicazioni FAQ A.d.E. n. 45 del 21 dicembre 2018 «Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:
• nel campo “TipoDato” le parole “Numero scontrino” (oppure “Numero ricevuta” oppure “Numero Doc. Commerciale”);
• nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
• nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
• nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.».
Tale procedura è anche richiamata nella Risposta ad interpello n. 7/2019.
Si presti attenzione al fatto che procedendo in questo modo comunque il corrispettivo resta contabilizzato per l’intero, e quindi viene “duplicato” dalla fattura.
Se si importano i dati contabili dallo SDI occorrerà variare manualmente; l’indicazione in fattura del riferimento dello scontrino serve proprio a “spiegare” la discrepanza tra quanto contabilizzato e quanto trasmesso.
Quesito n. 24 – Cessione beni con pagamento tracciato successivo, da spiegare al Fisco
Domanda
Come deve comportarsi un commerciante al dettaglio, che riceve il pagamento tramite POS in un momento successivo alla consegna dei beni? Prendiamo il caso di un cliente che ha ricevuto un invito alla compliance per differenza tra corrispettivi e incassi POS che presenta questa casistica.
Risposta
Lo scontrino deve essere emesso alla consegna del bene, con indicazione di pagamento elettronico.
La circostanza che l’incasso effettivamente avvenga in un giorno successivo, con conseguente discrepanza, non è purtroppo risolvibile, occorre argomentare quanto accaduto.
Si tratta di una delle (tante) situazioni nelle quali emergono discrepanze che non sono effettive ma puramente dovute a problemi di tempistica.
Quesito n. 25 – Ordine on-line con pagamento ricevuto di persona escluso dall’e-commerce indiretto
Domanda
Un soggetto, che svolge commercio on-line tramite portale Subito.it, se dovesse incontrare il cliente di persona e ricevere corrispettivo in contanti, è sempre escluso da emissione di documento commerciale? Oppure in questo caso deve dotarsi di RT?
Risposta
In questo caso la piattaforma avrebbe una funzione di pura “vetrina”, quindi non si ravvede la casistica dell’e-commerce indiretto in quanto la transazione non è conclusa tramite la piattaforma. Ergo non si ravvede motivo di mancata emissione del documento commerciale in quanto non si tratta appunto di una vendita “per corrispondenza”
Quesito n. 26 – La gestione del documento commerciale con pagato tramite bonifico
Domanda
Cliente esercente attività commerciale al dettaglio con registratore telematico. Capita che in seguito ad emissione dello scontrino il cliente preferisca pagare con bonifico e non immediatamente con POS. Come dev’essere gestito l’invio dei dati per il corrispettivo non riscosso?
Risposta
Si riportano le indicazioni della Consulenza giuridica 3 del 14 febbraio 2022:
Domanda – Blocco 4.2 <Totali> – 4.2.3 <PagatoElettronico>. Si chiede di precisare se il bonifico bancario o postale possa essere indicato nel documento commerciale come pagamento elettronico solo se l’esercente ha ottenuto la “disponibilità” del relativo importo (V. circolare AE n. 44/E del 26/11/2012 e n. 1/E del 15 febbraio 2013, par. 3.2) ovvero, in mancanza di tale disponibilità, debba essere indicato come pagamento “non riscosso”.
Risposta: Come emerge dalla legislazione in essere (cfr., ad esempio, l’art. 15, comma 1, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012), il bonifico bancario rientra nel novero dei pagamenti c.d. “elettronici”.
L’indicazione dello stesso nel blocco “4.2 <Totali>“ – “4.2.3 <PagatoElettronico>“ si riferisce alla necessità di riportare tale informazione indipendentemente dall’effettiva disponibilità delle somme (la c.d. “data disponibile” di cui alla circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013).
Alla luce di quanto sopra, laddove il bonifico copra l’intero prezzo dovuto per la cessione di beni/prestazione di servizi, i blocchi relativi al “non riscosso” non andranno compilati.
Quindi in questo caso si indica pagamento in moneta elettronica, anche in caso di bonifico, e non corrispettivo non riscosso.
Quesito n. 27 – Fiera estera: adempimenti di fatturazione e identificazione all’estero
Domanda
Un commerciante di preziosi, che ha un negozio fisico in Italia, a quali adempimenti è soggetto in caso di vendita in occasione della partecipazione ad una fiera a Dubai? Come può/deve formalizzare l’emissione dei documenti commerciali di vendita?
Risposta
La domanda esula la gestione dei corrispettivi, in questo caso non applicabili. In estrema sintesi occorre procedere con le procedure di esportazione temporanea, agli adempimenti di fatturazione e di identificazione all’estero. Procedure dettagliate sono riportate sui siti delle Camere di Commercio.
Quesito n. 28 – Divieto emissione corrispettivi per attività di noleggio senza conducente
Domanda
Le imprese che svolgono attività di noleggio senza conducente di autovetture e motocicli, hanno il divieto di emettere corrispettivi telematici, e quindi sono obbligati ad emettere esclusivamente fattura elettronica?
Risposta
Esattamente.
Quesito n. 29 – Credito d’imposta POS: esenzionale l’estratto conto fiscale del gestore della carta di credito
Domanda
È riconosciuto il credito d’imposta sulle commissioni pagate per l’incasso tracciato dei corrispettivi in caso di vendita on-line senza emissione del corrispettivo elettronico? Il rilascio dell’estratto conto fiscale da parte del gestore della carta di credito costituisce elemento fondamentale del godere del suddetto credito?
Risposta
Il credito di imposta POS è disciplinato dall’art. 22 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
Non si tratta di misura “legata” al corrispettivo elettronico, bensì all’utilizzo degli strumenti di moneta elettronica, nel rispetto delle condizioni poste dalla norma. Il rilascio dell’estratto conto si ritiene essenziale al fine di riuscire a calcolare correttamente il credito di imposta.
Peraltro il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 181301 del 29 aprile 2020 al punto 5.2 stabilisce che:
“La documentazione relativa alle commissioni addebitate […] è conservata dall’esercente, nel rispetto dei princìpi di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato ed è esibita su richiesta agli organi dell’Amministrazione finanziaria.”.
Quesito n. 30 – Forfetario in regime OSS senza fattura e corrispettivi elettronici
Domanda
Contribuente in regime forfetario e cessione beni esclusivamente on-line nei Paesi CEE, sopra soglia 10.000 euro. Obbligo di applicazione aliquota IVA del Paese di destino. Il contribuente è esonerato dall’emissione del documento commerciale? Diversamente, come viene certificata la cessione con IVA del Paese di destino?
Risposta
Nel caso descritto le vendite destinate a consumatori finali privati residenti in altri Paesi dell’UE devono scontare l’IVA del Paese di destinazione. Si presume che si sia aderito al regime OSS (One Stop Shop). L’adesione all’OSS comporta che tali operazioni siano trattate in un regime distinto da quello IVA ordinario, nel quale non è richiesta l’emissione di fattura, né la certificazione dei corrispettivi.
Quesito n. 31 – Momento di emissione dello scontrino per vendite on-line
Domanda
Se si scegliesse di emettere scontrini telematici per il commercio on-line, quando emanare fisicamente lo scontrino? Non avendo il cliente fisicamente in negozio e dovendo processare gli ordini si possono emettere tutti gli scontrini a fine giornata?
Risposta
Il documento commerciale deve essere emesso all’atto della consegna (spedizione). Quindi, volendo essere fiscalissimi, prima della consegna delle merci al trasportatore.
Quesito n. 32 – Annullamento e nuovo invio documento commerciale
Domanda
Un forfetario ha emesso un documento commerciale tramite il portale dell’Agenzia Entrate inserendo il totale documento nel campo “Totale non riscosso” anziché nel campo “Totale pagato”. È stato quindi emesso un documento commerciale di annullamento per l’intero importo e riemesso correttamente nel mese.
Risposta
Si ritiene la procedura corretta.
Quesito n. 33 – Corrispettivo non incassato: è obbligatorio l’emissione del documento commerciale
Domanda
Nel caso di dipendenti che si recano ripetutamente presso un ristorante senza pagamento del pasto perché poi il ristoratore emetterà la fattura a fine mese alla ditta datore di lavoro, possono uscire senza scontrino? O va emesso con tracciato uno scontrino corrispettivo non incassato?
Risposta
Per la gestione del caso è previsto un apposito campo del tracciato telematico.
Vedasi Consulenza giuridica n. 3/2022, punto 9: “Come indicato nelle già richiamate Specifiche Tecniche, versione 10 giugno 2020, il «Registratore Telematico o Server RT, in particolare, deve essere in grado di gestire la corretta differenziazione dei valori dei corrispettivi “non riscossi” riferiti a cessioni di beni ovvero a prestazioni di servizi, a omaggi, a operazioni certificate successivamente con fatture» (cfr. pagina 28 delle stesse).
In conseguenza, il blocco “4 <DatiRT>“ – “4.1.11 <NonRiscossoFatture>“ del più volte richiamato “Allegato -Tipi Dati per i corrispettivi Versione 7.0 – Giugno 2020 (aggiornato il 29 marzo 2021)” prevede che nello stesso vada indicato l’«Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi e collegati a fatture. […]».
Come si evince da tale indicazione:
- essa riguarda tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere per le quali l’intero corrispettivo sia non riscosso al momento dell’emissione del documento commerciale cui seguirà la fattura;
- sono ricomprese tutte le fatture, indipendentemente dal tempo di emissione e dunque sia quelle “immediate”, sia quelle differite [cfr., rispettivamente, l’art. 21, comma 4, primo periodo e terzo periodo, lettera a), del Decreto IVA];
- tra le fatture rientrano anche quelle nei confronti di terzi – i.e. soggetti diversi da coloro che ricevono il documento commerciale – aventi ad oggetto i beni ceduti od i servizi resi indicati nel documento commerciale stesso;
- in ipotesi di corrispettivi riscossi, in tutto o in parte, anche se legati a successive fatture, il campo non va valorizzato con il relativo quantum. Nel caso descritto il ristorante emette DC per corrispettivo non riscosso ai singoli dipendenti ogni volta, e emette fattura riepilogativa all’impresa a fine mese.
Quesito n. 34 – Emissione del DC o fattura alla cessione della merce
Domanda
Nel caso di vendita merce con richiesta di fattura da parte del cliente, lo stesso può uscire senza la fattura visto i 12 giorni di tempo previsti per l’emissione?
Risposta
Ai sensi dell’art. 1, comma 1109, lettera a), della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, la memorizzazione elettronica e la consegna del documento che attesta l’operazione (che sia un documento commerciale o una fattura) devono essere effettuate non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione. Pertanto, se un operatore decide di utilizzare la fattura elettronica come alternativa al documento commerciale, essa deve essere emessa immediatamente, rispettando le medesime tempistiche previste per la certificazione dei corrispettivi.
Quesito n. 35 – Errata trasmissione corrispettivo: ravvedimento e sanzioni
Domanda
Una cliente in seguito ad una compliance per il 2024 si è reso conto di aver trasmesso anche nel 2025 corrispettivi elettronici sbagliati (più bassi). Dopo aver sistemato IVA e sanzione LIPE errate deve modificare i corrispettivi trasmessi sul portale fatture e corrispettivi? Uno ad uno o può fare una correzione unica? Si parla di quasi 100 giornate con corrispettivi errati.
Risposta
Non è possibile correggere i corrispettivi trasmessi alla piattaforma Fatture e Corrispettivi.
Al limite è possibile fare una segnalazione, che tuttavia in questo caso pare essere del tutto superflua, perché l’errore è sostanziale (non si tratta, per esempio, di aver comunicato operazioni fuori campo IVA invece che soggette ad IVA, bensì di effettiva mancata certificazione dei corrispettivi). Quindi, il contribuente sarà sanzionato per le violazioni commesse.
In caso di corrispettivi elettronici trasmessi con importi errati ma già regolarizzati ai fini IVA e LIPE, l’errore è formale (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997).
Non è necessario rettificare uno per uno i file giornalieri sul portale A.d.E.: è sufficiente documentare internamente la correzione e regolarizzare l’imposta.
Solo se l’Agenzia richiede espressamente un allineamento dei flussi, si può inviare un file cumulativo mensile o trimestrale di sostituzione tramite la funzione “Rettifica corrispettivi”.
La violazione è soggetta a sanzione fissa (100 euro fino a 1.000 euro per trimestre), ravvedibile.
Quesito n. 36 – Termine di rilevanza penale per omesso versamento IVA 2024
Domanda
Il regime sanzionatorio (D.Lgs. n. 87/2024) di omesso versamento, fissa il termine per la rilevanza penale della condotta al 31 dicembre anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale si applica già agli omessi versamento relativi al periodo di imposta 2024? Quindi gli omessi versamenti IVA 2024 possono essere regolarizzati fino al 31 dicembre 2026 senza incorrere nel reato penale?
Risposta
La riforma introdotta con il D.Lgs. n. 87/2024 ha effettivamente modificato il regime penale dell’omesso versamento IVA (e delle ritenute), in particolare con riferimento al termine di rilevanza penale della condotta, e ha introdotto nuove cause di non punibilità. Per il periodo d’imposta 2024, il reato di omesso versamento IVA – ai sensi del nuovo art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024 – si configura solo se l’imposta non è versata entro il 31 dicembre 2026.
Le omissioni anteriori al 1° settembre 2024 restano disciplinate dal regime previgente
Quesito n. 37 – Cumolo giuridico: può essere applicato d’ufficio o su richiesta
Domanda
Il ravvedimento applicato al cumulo giuridico posso calcolarlo in accordo con Uffici dell’Agenzia? Prima che sia iniziato un accertamento?
Risposta
Il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/1997 può oggi essere concordato con l’Agenzia delle Entrate, sia in sede di contraddittorio, adesione o autotutela, anche su istanza del contribuente.
Dopo la riforma (D.Lgs. n. 87/2024), il cumulo è riconosciuto come strumento di proporzionalità e collaborazione:
- può essere applicato d’ufficio o su richiesta,
- può essere anticipato dal contribuente per violazioni formali nel ravvedimento,
- e consente, combinato con l’adesione, una riduzione sanzionatoria molto significativa.
Va fatto prima della contestazione della violazione!
Quesito n. 38 – Corrispettivi e incroci con incassi POS: sanzioni da applicare
Domanda
Soggetto forfetario riceve avviso per discrepanza incassi POS con scontrini. In quale ambito di sanzioni ricade? Vanno calcolate per ogni giorno in cui è evidenziata tale differenza (incasso POS giornaliero) oppure bisogna verificare ogni singolo incasso POS di ogni singolo giorno?
Risposta
Nel caso di discrepanze tra incassi POS e scontrini emessi da soggetto in regime forfetario, occorre distinguere:
- violazione formale (corrispettivo memorizzato ma non trasmesso): art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997 → sanzione fissa euro 100 – 1.000 per trimestre, ravvedibile;
- violazione sostanziale (corrispettivo non emesso o occultato): art. 6, comma 3 → sanzione proporzionale 70% IVA teorica, min. 300 euro per operazione.
Per le violazioni formali non si calcolano più sanzioni per singolo incasso o giorno, ma una per trimestre, anche in presenza di numerose anomalie.
Questo approccio, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024, rende il ravvedimento sempre conveniente e riduce drasticamente la sproporzione sanzionatoria.
Quesito n. 39 – Fattura omessa da regolarizzare con emissione retroattiva e ravvedimento
Domanda
Un cliente che fa vendita merci (settore concia) ha ricevuto un bonifico a luglio e non ha emesso fattura. Come deve comportarsi? La fattura andava emessa con data luglio? Successivamente, ha incassato il 3 settembre, la fattura la può emettere con data 30 settembre?
Risposta
Il bonifico ricevuto a luglio costituisce acconto su vendita e, ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972, determina l’effettuazione anticipata dell’operazione per la parte incassata.
Il contribuente doveva quindi emettere fattura di acconto datata luglio, entro 12 giorni dall’incasso.
La successiva fattura definitiva dovrà invece riportare la data di consegna (3 settembre), anche se trasmessa allo SdI entro il 15 settembre.
Non è corretto postdatare la fattura al 30 settembre, poiché la data deve coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione.
In caso di omissione, si può regolarizzare con emissione retrodatata e ravvedimento operoso ex art. 6, D.Lgs. n. 471/1997.
Quesito n. 40 – Sanzioni accessorie della sospensione dell’attività
Domanda
Come si applica la sanzione accessoria della sospensione attività per mancata emissione dello scontrino fiscale nell’ambito dei corrispettivi elettronici?
Risposta
Accanto alla sanzione amministrativa, nei casi di mancata emissione di scontrino o ricevuta deve essere tenuta presente la sanzione accessoria.
L’art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997, qualora siano compiute quattro distinte violazioni, anche in giorni diversi, nell’arco di un quinquiennio, presso lo stesso esercizio commerciale, sia comminata la sospensione dell’esercizio dell’attività per un periodo previsto tra 3 giorni e un mese.
La sospensione viene aumentata da uno a sei mesi qualora l’importo dei corrispettivi oggetto di contestazione (cioè la sommatoria delle quattro diverse violazioni compiute nel quinquennio) risulti superiore a 50.000 euro.
In deroga a quanto previsto dal comma 7, dell’art. 16, del D.Lgs. n. 472/1997, ai sensi del quale le sanzioni accessorie devono essere eseguite quando il provvedimento sanzionatorio è divenuto definitivo, il provvedimento cautelare amministrativo della sospensione è immediatamente esecutivo.
Quesito n. 41 – Passaggio da forfetario a semplificato e variazione tardiva del RT
Domanda
Un cliente ex forfetario passato semplificato il 1° gennaio 2025, ma ha fatto variazione tardiva del registratore di cassa da N 2.2 a aliquota 22%. A parte fare la segnalazione sul portale di Agenzia delle Entrate, sono a rischio di sanzioni?
Risposta
Se la liquidazione IVA 2025 è stata correttamente determinata, la variazione tardiva dell’aliquota del registratore (da 2.2 a 22%) configura soltanto un errore di trasmissione dei corrispettivi, non una sottrazione d’imposta.
La violazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997 (riforma D.Lgs. n. 87/2024), è sanzionata con 100 euro per invio, massimo 1.000 euro per trimestre, ravvedibile con le riduzioni di legge.
Nessun rischio di sanzione proporzionale o penale, trattandosi di errore formale correttamente segnalato e senza impatto sulla liquidazione
Quesito n. 42 – Mancato invio e mancata chiusura dei corrispettivi: profili sanzionatori
Domanda
Cosa fare in caso di mancato invio dei corrispettivi per un mese e mezzo? Le chiusure fatte oltre le 24.00 come vanno gestite se si supera il mese di riferimento (31 gennaio chiuso il 2 febbraio) e se si super l’anno (chiusura fatta a gennaio ma con corrispettivi di dicembre) sia per semplificati sia per ordinari?
Risposta
In caso di mancato invio dei corrispettivi per periodi prolungati (es. un mese e mezzo), la violazione – se i dati risultano memorizzati nel registratore telematico – è formale (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997), sanzionata in modo unitario con 100 euro fino a 1.000 euro per trimestre e ravvedibile.
Le chiusure oltre le 24 ore o che sconfinano nel mese o nell’anno successivo potrebbero anche costituire tardiva trasmissione.
Solo in caso di mancata memorizzazione effettiva dei corrispettivi la violazione diventa sostanziale, con sanzione proporzionale (70% IVA, min. 300 euro), per la quale non è applicabile il cumulo giuridico (art. 12, D.Lgs. n. 472/1997) ma il ravvedimento operoso.
Quesito n. 43 – Calcolo sanzioni con ravvedimento e con cumulo giuridico
Domanda
Il tardivo invio di 93 fatture (con date differenti, comprese tra fine luglio e settembre 2025) che non ha avuto alcun impatto sulla liquidazione IVA può essere sanato con il pagamento di una sanzione complessiva (non per ciascuna fattura, ma complessivamente) di 34,72 euro? (calcolata applicando la sanzione da ravvedimento entro 90 giorni e cumulo giuridico). Nessun interesse dovuto. È corretto?
Risposta
No. Come indicato anche nella slide n. 50, per questa specifica violazione, NON è possibile applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.
Il contribuente dovrà invece considerare la sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
È possibile ovviamente applicare la riduzione da ravvedimento operoso alla sanzione risultante dal calcolo del numero delle operazioni omesse (es: se le operazioni, per trimestre, superano i 1.000 euro, andrà calcolata, ai sensi della disposizione normativa sopra citata, la sanzione massima dei 1.000 euro e su questa, ipotizzando ad esempio un ravvedimento nei 90 gg. ridurre la sanzione di 1/9 ).
Quindi il risultato, se ravveduta la sanzione nei 90 gg. sarà di una sanzione totale di 111,11 euro.
Quesito n. 44 – Compliance: è sempre conveniente operare il ravvedimento
Domanda
Dopo una compliance (da confronto corrispettivi telematici inviati/POS comunicati dalla banca) conveniente sanare con ravvedimento (le omissioni sono numerose e la sanzione enorme) oppure potrebbe convenire attendere l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate e applicazione del cumulo giuridico (se possibile)?
Risposta
Occorre capire che tipo di violazione è stata commessa (nella domanda non è indicato se formale o sostanziale).
Comunque:
Dopo il 1° settembre 2024, per le violazioni formali dei corrispettivi (dati trasmessi tardivamente o errati senza incidenza sull’IVA), l’art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997 prevede una sanzione fissa di 100 euro per invio, con tetto 1.000 euro per trimestre, applicabile anche in sede di ravvedimento.
Esempio se abbiamo 250 scontrini memorizzati ma non trasmessi, però correttamente considerati ai fini delle imposte, in ogni caso la sanzione sarebbe fissa a 1.000 euro ravvedibili [ipotizzando entro 90 gg. ad esempio mi troverei a versare solo 111.11 euro (1.000 euro : 1/9)].
Pertanto, anche in presenza di numerose omissioni rilevate in compliance, conviene sempre il ravvedimento operoso, in quanto:
- il contribuente può già beneficiare del “cumulo” trimestrale;
- ottiene la riduzione ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 (1/9, 1/8, ecc.);
- evita costi e rischi di accertamento.
Il cumulo giuridico in sede di accertamento resta utile solo per violazioni sostanziali (scontrini non emessi, art. 6, comma 3 o comunque che hanno comportato il mancato versamento delle imposte dovute) però attenzione: anche se c’è giurisprudenza favorevole, non è scontato che l’Agenzia delle Entrate consideri il comportamento come un unico “disegno” criminoso e applichi quindi il cumulo!
Come esposto, infatti, per il concorso materiale eterogeneo il cumulo non è applicabile salvo appunto interpretazione favorevole da parte dell’Ufficio.
Quesito n. 45 – Omissione di scontrini: sanzioni applicabili
Domanda
Se la liquidazione trimestrale di un cliente risulta a credito e in quel trimestre ci si accorge che non ha emesso alcuni scontrini (certificati da incassi POS) si possono considerare le sanzioni per le violazioni senza incidenza sulla liquidazione del tributo?
Risposta
Dal 1° settembre 2024 la sanzione “100 euro con tetto 1.000 euro/trimestre” vale solo se i corrispettivi sono stati memorizzati e c’è stato solo un problema di invio senza effetti sulla liquidazione.
Se invece non sono stati emessi scontrini (quindi corrispettivi non memorizzati), resta la sanzione del 70% dell’IVA con minimo 300 euro per singola operazione. Il fatto che il trimestre sia a credito non sposta la qualificazione della violazione.
Anche per le violazioni di mancata emissione di scontrino (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997, come riformato dal D.Lgs. n. 87/2024) è ammesso il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, purché la violazione non sia stata già constatata.
Il contribuente può regolarizzare spontaneamente versando la sanzione ridotta (calcolata sul minimo 300 euro × riduzione) e, se possibile, integrando i registri.
Non è invece possibile “emettere ex post” il documento commerciale retrodatato, ma la regolarizzazione contabile e il versamento della sanzione estinguono la violazione.
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