CIRCOLARE MONOGRAFICA
Le risposte alle domande dei professionisti
DI MAURO NICOLA | 24 SETTEMBRE 2026
Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti durante la diretta “Mondo Dichiarativi 2026. Le attenzioni da porre e gli errori da evitare prima della trasmissione”.
Il Corso focalizza l’attenzione dell’operatore tributario sugli errori più frequentemente commessi in sede di compilazione dei modelli dichiarativi reddituali. L’osservazione attenta di situazioni particolari permette, infatti, di individuare alcune casistiche caratterizzate da criticità, sia per le novità normative che si susseguono incessantemente, sia per le difficoltà compilative che il modello ogni anno presenta. I temi trattati spaziano da quelli più strettamente legati alle persone fisiche in ambito immobiliare, detrattivo e deduttivo di oneri, a quelli caratterizzanti le problematiche reddituali imprenditoriali e professionali. Sono anche analizzate alcune evidenze strategiche di pianificazione tributaria connesse agli ISA e al Concordato Preventivo Biennale alla luce degli ultimi decreti correttivi.
Quesito n. 1 – Trasformazione da s.n.c. a società semplice: scadenze dichiarative
Domanda
In caso di trasformazione a luglio 2026 da s.n.c. a società semplice quali sono le scadenze dei dichiarativi Redditi SC-IRAP-IVA?
Risposta
In caso di trasformazione, con efficacia nel mese di luglio 2026, da società in nome collettivo a società semplice, è necessario distinguere il modello dichiarativo applicabile, la disciplina del periodo d’imposta, gli adempimenti IRAP e IVA e, ove ne ricorrano i presupposti, la cessazione della posizione IVA.
La prima precisazione riguarda il modello Redditi: né la s.n.c. né la società semplice devono presentare il modello Redditi SC, riservato alle società di capitali e agli enti commerciali soggetti a IRES. Per entrambe deve essere utilizzato il modello Redditi SP, in quanto si tratta di società di persone soggette al regime di imputazione per trasparenza previsto dall’art. 5 del TUIR.
La s.n.c. e la società semplice appartengono entrambe alla categoria delle società di persone. La trasformazione dall’una all’altra non comporta, in linea generale, il passaggio da un regime impositivo a un altro, come avviene, ad esempio, nel caso di trasformazione da società di capitali a società di persone o viceversa.
L’art. 5-bis del D.P.R. n. 322/1998 prevede infatti la presentazione di una dichiarazione relativa alla frazione di esercizio anteriore alla trasformazione quando l’operazione determina il passaggio tra un soggetto non assoggettato all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e un soggetto assoggettato a tale imposta, o viceversa. In tali ipotesi si verifica l’interruzione del periodo d’imposta e si formano due distinti periodi dichiarativi.
Nel caso di trasformazione da s.n.c. a società semplice, invece, si tratta di un’operazione interna all’ambito delle società di persone. Pertanto, in linea generale, il periodo d’imposta 2026 rimane unitario e comprende sia la fase nella quale la società ha operato come s.n.c. sia quella successiva alla trasformazione in società semplice.
Ne consegue che il reddito prodotto nel 2026 dovrà essere determinato considerando l’intero periodo d’imposta e imputato ai soci secondo le rispettive quote di partecipazione, senza procedere, di regola, alla presentazione di una dichiarazione autonoma relativa al solo periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e la data di efficacia della trasformazione.
La trasformazione realizzata nel luglio 2026 rileverà quindi nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2026, da presentare nel 2027. Il modello Redditi SP 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, dovrà invece essere presentato secondo le regole ordinarie, qualora non sia già stato trasmesso.
Per il periodo d’imposta 2026 il modello corretto sarà il Redditi SP 2027. La dichiarazione dovrà comprendere il reddito prodotto nell’intero esercizio, sia prima sia dopo la trasformazione, sempre che l’attività esercitata successivamente dalla società semplice rientri tra quelle fiscalmente rilevanti.
Per le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, il termine ordinario di presentazione è fissato al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Poiché il 31 ottobre 2027 cadrà di domenica e il 1° novembre 2027 sarà festivo, il termine dovrebbe essere differito al primo giorno lavorativo successivo, vale a dire il 2 novembre 2027, salvo successive modifiche normative, proroghe o diverse disposizioni ufficiali.
Non dovrebbe quindi essere presentato un modello Redditi SP riferito esclusivamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e la data di efficacia della trasformazione, con scadenza entro il nono mese successivo all’operazione. Tale meccanismo riguarda principalmente le trasformazioni che determinano il passaggio tra regimi impositivi differenti e la conseguente formazione di due autonomi periodi d’imposta.
Anche la dichiarazione IRAP segue, in linea generale, il periodo d’imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Per il periodo d’imposta 2026, la dichiarazione IRAP 2027 dovrebbe quindi essere presentata entro il 31 ottobre 2027, con slittamento al 2 novembre 2027 in ragione della coincidenza della scadenza con una domenica e della festività del giorno successivo.
Anche sotto il profilo IRAP, nell’ipotesi di trasformazione tra società di persone, non dovrebbe essere presentata una dichiarazione separata relativa alla sola frazione di esercizio anteriore alla trasformazione. La dichiarazione dovrebbe riferirsi all’intero periodo d’imposta 2026, ferma restando la necessità di verificare concretamente il presupposto impositivo.
La verifica assume particolare rilievo nel caso in cui, dopo la trasformazione, la società semplice non svolga più un’attività commerciale, ma si limiti, ad esempio, alla gestione di immobili o di partecipazioni. La società semplice, infatti, non può esercitare attività commerciale in senso civilistico. Pertanto, occorre distinguere il periodo nel quale la società ha esercitato attività commerciale in forma di s.n.c. dalla fase successiva, nella quale potrebbe essere venuto meno il presupposto dell’IRAP.
In concreto, la società potrebbe essere tenuta a presentare la dichiarazione IRAP per il periodo in cui sussisteva il presupposto impositivo, anche se dopo la trasformazione l’attività esercitata dalla società semplice non presenta più i requisiti rilevanti ai fini dell’imposta. La compilazione dovrà quindi essere effettuata tenendo conto dell’attività concretamente svolta e della corretta determinazione della base imponibile riferibile al periodo interessato.
La dichiarazione annuale IVA relativa al 2026 dovrà essere presentata nel 2027 entro il termine previsto per la dichiarazione IVA annuale, attualmente fissato al 30 settembre dell’anno successivo. La dichiarazione IVA 2027 dovrà riepilogare le operazioni effettuate nel corso del 2026, comprese quelle realizzate dalla s.n.c. prima della trasformazione e le eventuali operazioni successivamente compiute dalla società semplice, qualora quest’ultima abbia ancora svolto attività rilevanti ai fini IVA.
La situazione deve tuttavia essere esaminata alla luce dell’attività effettivamente esercitata dopo la trasformazione. Se la s.n.c. svolgeva un’attività commerciale e, con effetto dal luglio 2026, la società semplice prosegue esclusivamente nella detenzione di immobili o partecipazioni senza esercitare attività commerciale, la trasformazione può comportare la cessazione dell’attività rilevante ai fini IVA.
In tal caso, la cessazione della posizione IVA deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data effettiva di cessazione dell’attività, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972. La cessazione della partita IVA non elimina, tuttavia, l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno nel quale sono state effettuate operazioni.
Occorre inoltre verificare la gestione delle eventuali operazioni attive o passive successive alla trasformazione, comprese le fatture ancora da emettere, le fatture ricevute, le note di variazione, gli adempimenti relativi alla liquidazione finale e l’eventuale rettifica della detrazione IVA, ove prevista.
Il saldo IVA relativo al 2026 dovrà essere versato secondo le regole ordinarie, generalmente entro il 16 marzo 2027, salvo il ricorso alla rateizzazione o al differimento insieme ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, quando consentito dalla disciplina vigente.
Un caso concreto
Si consideri una s.n.c. che esercita attività commerciale fino al 15 luglio 2026 e che, dal 16 luglio 2026, si trasformi in società semplice, limitandosi alla detenzione di immobili e partecipazioni senza svolgere attività commerciale.
Se la posizione IVA viene chiusa con decorrenza 16 luglio 2026, la comunicazione di cessazione dovrà essere trasmessa entro 30 giorni da tale data.
La società dovrà poi presentare la dichiarazione IVA 2027 entro il 30 settembre 2027, indicando le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 15 luglio 2026 e procedendo alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta. Dovrà inoltre presentare il modello Redditi SP 2027 relativo all’intero periodo d’imposta 2026, con scadenza ordinaria al 31 ottobre 2027 e scadenza operativa presumibile al 2 novembre 2027.
La dichiarazione IRAP 2027 dovrà essere presentata entro il medesimo termine soltanto qualora sussista il presupposto impositivo, da verificare in relazione all’attività esercitata dalla s.n.c. prima della trasformazione e alla successiva attività della società semplice. Il reddito prodotto nel periodo 2026 dovrà essere imputato ai soci secondo le rispettive quote di partecipazione, senza suddividere automaticamente l’esercizio in due dichiarazioni autonome.
Quadro delle scadenze
| Adempimento | Modello | Periodo considerato | Termine |
| Dichiarazione dei redditi | Redditi SP 2027, non Redditi SC | Intero periodo d’imposta 2026 | 31 ottobre 2027, con slittamento presumibile al 2 novembre 2027 |
| Dichiarazione IRAP | IRAP 2027 | Periodo d’imposta 2026, se sussiste il presupposto | 31 ottobre 2027, con slittamento presumibile al 2 novembre 2027 |
| Dichiarazione annuale IVA | IVA 2027 | Operazioni effettuate nel 2026 | 30 settembre 2027 |
| Comunicazione di cessazione IVA | Modello di variazione dati IVA vigente | Dalla data effettiva di cessazione dell’attività | Entro 30 giorni |
| Versamento del saldo IVA | Modello F24 | Saldo IVA relativo al 2026 | 16 marzo 2027, salvo rateizzazione o differimento nei casi consentiti |
In caso di trasformazione da s.n.c. a società semplice con efficacia nel luglio 2026, il modello Redditi SC non è applicabile. Il modello corretto è il Redditi SP 2027, riferito all’intero periodo d’imposta 2026, con presentazione entro il 31 ottobre 2027 e presumibile slittamento al 2 novembre 2027.
La stessa impostazione vale, in linea generale, per la dichiarazione IRAP 2027, sempre che sussista il presupposto impositivo.
La dichiarazione IVA 2027 dovrà invece essere presentata entro il 30 settembre 2027, anche se la posizione IVA è stata cessata nel corso del 2026.
Se la trasformazione comporta la cessazione dell’attività commerciale, la comunicazione di cessazione della posizione IVA dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data effettiva di cessazione.
L’aspetto più delicato consiste nella verifica concreta dell’attività svolta dopo la trasformazione, poiché la società semplice non può proseguire un’attività commerciale e tale circostanza incide sia sulla posizione IVA sia sull’eventuale assoggettamento a IRAP.
Quesito n. 2 – Adesione al CPB 2026-2027 e rinuncia con correttiva nei termini
Domanda
Nel caso di presentazione di una dichiarazione SC 2026 il 9 agosto 2026 con adesione al CPB e ci fosse un ripensamento per l’adesione, la dichiarazione integrativa con “rinuncia” al CPB è fattibile?
Risposta
Sì, ma dipende dal momento e dalla modalità. Se ti riferisci al modello Redditi SC 2026, presentato il 9 agosto 2026, con adesione al CPB 2026-2027, la semplice dichiarazione integrativa con la cancellazione dell’adesione non è, di per sé, lo strumento corretto per rinunciare.
Per il CPB 2026-2027, la revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per l’adesione, che per il 2026 risulta fissato al 2 novembre 2026. La disciplina del CPB è ora ricompresa nel Testo unico degli adempimenti e dell’accertamento, entrato in vigore il 7 agosto 2026.
La revoca può essere gestita, in sintesi, in due modi:
| Modalità | Adempimento | Effetto |
| Revoca autonoma | Invio del frontespizio Redditi con modello CPB, codice 2 – Revoca | Revoca dell’adesione già trasmessa |
| Revoca con flusso dichiarativo | Presentazione di Redditi completo con codice 3nella comunicazione CPB | Revoca delle adesioni precedenti e possibilità di nuova adesione nello stesso flusso |
La revoca con codice 3 costituisce una modalità specifica del biennio 2026-2027 e non coincide con la mera presentazione di una dichiarazione integrativa priva del quadro o della comunicazione CPB.
Quindi, nel tuo caso
Poiché la dichiarazione è stata presentata il 9 agosto 2026, sei ancora in tempo per revocare l’adesione.
La procedura prudenziale è:
- trasmettere la comunicazione di revoca CPB secondo le modalità previste;
- se occorre correggere anche altri dati della dichiarazione, presentare separatamente la dichiarazione integrativa;
- verificare che la revoca sia riferita proprio al CPB 2026-2027 e non a un precedente biennio.
Se dovessi soltanto cambiare idea, senza correggere dati reddituali o altri elementi dichiarativi, non farei una semplice integrativa “a rinuncia”: utilizzerei la specifica comunicazione CPB di revoca, con codice 2 oppure con il flusso dichiarativo previsto dal codice 3.
Attenzione alla data. Dopo il 2 novembre 2026, la scelta diventa, in linea generale, non più modificabile mediante una successiva dichiarazione integrativa o una comunicazione tardiva. La revoca, infatti, non è una facoltà esercitabile liberamente dopo la scadenza, ma deve essere esercitata entro il termine utile per l’adesione.
Pertanto, la risposta operativa è: sì, puoi rinunciare all’adesione già effettuata il 9 agosto 2026, ma la rinuncia deve essere formalizzata entro il 2 novembre 2026 mediante la specifica procedura di revoca CPB. La sola dichiarazione integrativa con eliminazione dell’adesione non è la modalità da utilizzare, salvo che sia compilata secondo il flusso CPB previsto per la revoca.
Verificherei comunque le Istruzioni definitive del modello Redditi SC 2026 e del modello CPB, soprattutto per il soggetto IRES, perché la concreta compilazione della comunicazione può dipendere dalla versione software e dalle specifiche tecniche rilasciate dall’Agenzia.
Quesito n. 3 – Detrazioni edilizie per eredi
Domanda
Contribuente deceduto 23 dicembre 2025 e aveva in carico detrazioni edilizie su immobile in cui viveva con la famiglia. Alla morte l’immobile passa a moglie superstite in usufrutto e al figlio in nuda proprietà. Sia moglie che figlio vivono nell’immobile oggetto di detrazione. In questo caso chi può portare in detrazione le rate residue? Usufruttuario o nudo proprietario?
Risposta
Nel caso descritto, le rate residue delle detrazioni edilizie spettano al figlio nudo proprietario, purché:
- sia erede del defunto;
- abbia accettato l’eredità;
- conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile, vivendo effettivamente nell’abitazione.
La regola prevista dall’art. 16-bis, comma 8, del TUIR stabilisce che, in caso di decesso del contribuente, le rate residue si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Non è quindi sufficiente essere titolare di un diritto sull’immobile o convivere con gli altri aventi diritto.
Nel caso specifico:
- la moglie usufruttuaria non subentra nelle detrazioni residue per il solo fatto di essere usufruttuaria;
- il figlio nudo proprietario, in quanto titolare di un diritto reale sull’immobile ed erede che vi abita, può assumere le rate residue;
- il fatto che anche la moglie viva nell’immobile non comporta automaticamente una ripartizione delle rate tra usufruttuaria e nudo proprietario.
La documentazione disponibile esamina un caso analogo, relativo a un immobile posseduto dai figli in nuda proprietà e dalla madre in usufrutto, e conclude che le detrazioni residue devono essere trasferite ai nudi proprietari e non anche alla madre usufruttuaria.
Pertanto, nell’ipotesi prospettata, il figlio può portare in detrazione il 100% delle rate residue, comprese quelle riferibili all’anno del decesso, a condizione che al 31 dicembre 2025 conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile. La quota dell’anno del decesso, infatti, segue l’erede che possiede e detiene l’immobile a quella data.
La conclusione potrebbe essere diversa soltanto se:
- il figlio non fosse erede;
- non abitasse effettivamente l’immobile;
- l’immobile fosse detenuto congiuntamente da più eredi in modo tale da rendere applicabile la ripartizione tra loro.
In sintesi: usufruttuario: no; nudo proprietario-erede convivente: sì, per intero.
Quesito n. 4 – Indennità maternità collaboratrice di attività in forfetario
Domanda
La collaboratrice di titolare di azienda in contabilità forfetaria come dovrà indicare il reddito percepito da INPS per maternità? In teoria lo dichiara la titolare di azienda, ma le ritenute su C.U. sono intestate alla figlia?
Risposta
L’indennità di maternità percepita dalla collaboratrice dell’impresa familiare va dichiarata, ordinariamente, nel quadro RH, non nel quadro LM della collaboratrice.
La collaboratrice deve quindi:
- compilare un ulteriore rigo della sezione I del quadro RH, distinto da quello relativo alla quota di reddito imputata dall’impresa familiare;
- indicare esclusivamente l’importo dell’indennità di maternità percepita;
- riportare l’eventuale ritenuta subita nella relativa colonna del quadro RH;
- far confluire l’importo nel calcolo del reddito del quadro RH e, conseguentemente, nel quadro RN.
Il criterio deriva dal fatto che l’indennità di maternità costituisce un provento sostitutivo del reddito prodotto in forma associata. Le Istruzioni del quadro RH prevedono infatti l’indicazione dei proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e delle relative indennità risarcitorie.
Nel nostro specifico caso la collaboratrice, in quanto familiare partecipante a un’impresa familiare il cui titolare applica il regime forfetario:
- non dichiara la quota di reddito dell’impresa familiare imputata dal titolare;
- non è tenuta a versare imposta sostitutiva su tale quota, poiché l’imposta sul reddito dell’impresa forfetaria è assolta interamente dal titolare;
- deve però dichiarare autonomamente l’indennità di maternità, in quanto reddito sostitutivo riferibile alla propria posizione personale.
Le Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate precisano espressamente l’esonero del collaboratore dagli obblighi dichiarativi relativi al reddito imputato dall’imprenditore forfetario; tale esonero non riguarda automaticamente l’indennità di maternità percepita dalla collaboratrice.
In sintesi
| Reddito percepito dalla collaboratrice | Quadro |
| Quota di reddito dell’impresa familiare forfetaria | Non dichiarata dalla collaboratrice |
| Indennità di maternità INPS riferita alla collaborazione | RH, in rigo separato |
| Eventuale ritenuta sull’indennità | Sezione riepilogativa del quadro RH |
| Reddito complessivo risultante | Quadro RN |
Quindi, l’indennità non va inserita nel quadro LM della collaboratrice, perché il quadro LM riguarda il reddito proprio del soggetto che esercita l’attività in regime forfetario; va invece esposta nel quadro RH, in un rigo autonomo rispetto alla partecipazione nell’impresa familiare. Gli orientamenti applicativi confermano questa soluzione anche per la collaboratrice di impresa familiare.
La risposta presuppone che si tratti di una impresa familiare formalmente costituita e che la figlia sia iscritta come collaboratrice alla Gestione artigiani o commercianti INPS.
Se, invece, la figlia fosse soltanto una coadiuvante non appartenente a un’impresa familiare formalmente costituita, la compilazione potrebbe essere diversa. In base ai dati indicati, comunque, la CU intestata alla figlia è coerente con la dichiarazione dell’indennità da parte della figlia stessa, non della titolare.
Quesito n. 5 – Integrativa per quadro RU e sanzioni
Domanda
Se faccio una dichiarazione integrativa per modificare il quadro RU devo versare la sanzione?
Risposta
In linea generale, sì: se la dichiarazione integrativa serve a correggere un errore o un’omissione nel quadro RU, ad esempio la mancata indicazione di un credito d’imposta, è dovuta una sanzione amministrativa per violazione formale, anche quando dalla correzione non emerge una maggiore imposta da versare.
Per le violazioni relative alle dichiarazioni, la sanzione ordinaria prevista dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 è:
- da 250 a 2.000 euro per le annualità interessate dalla disciplina precedente;
- per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione base indicata dalla documentazione è generalmente pari a 150 euro, sempre ravvedibile, salvo specifiche fattispecie.
La sanzione può essere ridotta mediante ravvedimento operoso, applicando la riduzione prevista in relazione al momento in cui viene effettuata la regolarizzazione. La documentazione richiama, per l’omessa indicazione del credito nel quadro RU, la sanzione fissa di 250 euro, ravvedibile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Occorre però distinguere i casi:
- Credito spettante, ma non indicato o indicato erroneamente nel quadro RU. Si applica, di regola, la sanzione fissa per errore formale, senza recupero dell’imposta. L’omessa indicazione non comporta normalmente la perdita del credito, salvo che la specifica normativa agevolativa stabilisca diversamente.
- Credito già utilizzato e successivamente ridotto o eliminato con l’integrativa. Se la correzione determina un minor credito o evidenzia l’utilizzo di un credito non spettante, può essere dovuta anche la sanzione proporzionale sul credito indebitamente utilizzato, oltre agli interessi e alla restituzione dell’eventuale importo compensato. In alcune ipotesi, la sanzione proporzionale assorbe quella fissa dichiarativa.
- Modifica meramente formale del codice o dei dati del credito. Se il credito resta invariato e l’errore è solo espositivo, la correzione tramite dichiarazione integrativa è generalmente possibile e si applica la sanzione fissa ravvedibile.
Pertanto, se si tratta soltanto di integrare o correggere l’esposizione di un credito spettante nel quadro RU, senza maggiori imposte e senza riduzione di un credito già utilizzato, la sanzione da versare è normalmente quella fissa ravveduta. L’importo preciso dipende dall’anno d’imposta, dalla data di presentazione dell’integrativa e dalla natura dell’errore.
Quesito n. 6 – Errata indicazione importo crediti in dichiarazione dei redditi
Domanda
Nel caso in cui in dichiarazione è stata indicata una compensazione in F24, di un credito effettivo, per un importo superiore a quello effettuato nell’anno, occorre presentare una dichiarazione rettificativa oppure si può sanare tramite istanza di autotutela da presentare presso l’Agenzia delle Entrate?
Risposta
Se il credito era effettivamente spettante e l’errore riguarda soltanto l’importo della compensazione indicato in dichiarazione, superiore a quello realmente utilizzato nei modelli F24, la soluzione ordinaria è presentare una dichiarazione correttiva o integrativa, non un’istanza di autotutela.
La dichiarazione deve essere rettificata indicando:
- l’importo effettivamente utilizzato in compensazione tramite F24;
- il maggiore credito residuo risultante;
- la destinazione del credito residuo, ossia utilizzo in compensazione, detrazione o richiesta di rimborso, secondo il quadro previsto dal modello.
Le Istruzioni dichiarative stabiliscono infatti che, nella colonna relativa all’“Importo compensato nel Mod. F24”, deve essere indicato l’ammontare del credito complessivamente utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione; la differenza rispetto al credito complessivo deve poi essere attribuita al rimborso o al residuo da utilizzare.
Correttiva o integrativa
- Dichiarazione correttiva nei termini: se la dichiarazione viene rettificata entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta.
- Dichiarazione integrativa a favore: se la correzione viene effettuata dopo tale termine. La dichiarazione integrativa consente di far emergere il maggiore credito residuo non indicato nella dichiarazione originaria.
Il credito residuo può successivamente essere riportato nella dichiarazione dell’anno seguente per consentirne l’utilizzo. Le Istruzioni precisano che il credito non utilizzato può essere riportato nella dichiarazione successiva, così da “rigenerarlo” e renderlo nuovamente utilizzabile in compensazione.
Perché l’autotutela non è la procedura principale
L’istanza di autotutela non costituisce, di regola, lo strumento ordinario per correggere un dato errato inserito nella dichiarazione. L’autotutela può eventualmente essere utilizzata per chiedere la correzione di un atto già emesso dall’Amministrazione finanziaria, ad esempio una comunicazione di irregolarità o un atto di liquidazione fondato su dati errati, ma non sostituisce la presentazione della dichiarazione correttiva o integrativaquando l’errore è contenuto nella dichiarazione del contribuente.
Esempio
• Credito effettivamente spettante: 10.000 euro
• Compensazioni F24 realmente effettuate: 4.000 euro
• Compensazione indicata erroneamente in dichiarazione: 6.000 euro
In questo caso, il credito residuo corretto è 6.000 euro e non 4.000 euro.
Occorre rettificare la dichiarazione indicando:
- 4.000 euro come importo effettivamente compensato;
- 6.000 euro come credito residuo da utilizzare o da chiedere a rimborso.
Non si tratta, invece, dell’ipotesi in cui sia stato utilizzato in F24 un credito superiore a quello spettante. In quel diverso caso occorrerebbe riversare l’eccedenza, con interessi e, ricorrendone le condizioni, sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso.
Pertanto, nel caso prospettato, è opportuno presentare una dichiarazione correttiva nei termini oppure, se il termine è scaduto, una dichiarazione integrativa a favore, riportando l’importo effettivamente compensato nei modelli F24. L’istanza di autotutela non appare sufficiente né sostitutiva della rettifica dichiarativa.
Quesito n. 7 – Controlli automatizzato art. 36-bis e sospensione feriale di agosto
Domanda
Per un controllo 36-bis ricevuto in data 20 luglio, il software mi dà data dell’F24 il 23 ottobre 2026. Praticamente salta agosto.
Risposta
Sì, la data del 23 ottobre 2026 può essere corretta, ma non perché si applichi soltanto la sospensione del mese di agosto.
Per le comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato ex art. 36-bis, il pagamento degli avvisi bonari beneficia della sospensione speciale dal 1° agosto al 4 settembre, con ripresa del conteggio dal 5 settembre. La sospensione riguarda sia il pagamento in unica soluzione sia la prima rata.
Nel Suo caso:
- ricezione della comunicazione: 20 luglio 2026;
- termine ordinario considerato dal gestionale: 60 giorni;
- periodo sospeso: dal 1° agosto al 4 settembre 2026;
- ripresa del conteggio: 5 settembre 2026;
- scadenza risultante: 23 ottobre 2026.
Quindi, in concreto, agosto viene saltato e si aggiungono anche i primi quattro giorni di settembre. Non si tratta, pertanto, della sola sospensione feriale ordinaria dal 1° al 31 agosto.
È comunque opportuno verificare sull’atto se il termine indicato per il pagamento sia effettivamente di 60 giorni: è questo il dato che determina la scadenza del 23 ottobre. La documentazione riporta infatti che, per gli avvisi bonari, la sospensione opera dal 1° agosto al 4 settembre e che, in un esempio di comunicazione ricevuta il 5 luglio, il termine viene individuato l’8 ottobre, secondo il termine di pagamento applicabile all’avviso.
Quesito n. 8 – Dichiarazione integrativa: sanzioni per dichiarazione infedele
Domanda
Presentando una dichiarazione integrativa nel 2027 per errato calcolo imposte, la sanzione per dichiarazione infedele assorbe anche quella dei minori versamenti eseguiti?
Risposta
Se l’errato calcolo ha determinato una dichiarazione infedele, la sanzione per dichiarazione infedele assorbe anche quella per omesso o insufficiente versamento relativa alla maggiore imposta risultante dalla dichiarazione integrativa. Non devono quindi essere applicate due sanzioni autonome sulla medesima maggiore imposta. Il principio è stato chiarito anche con riferimento alla Risoluzione n. 82/2020.
Per una dichiarazione integrativa presentata nel 2027, occorre distinguere:
- imposta e interessi: devono essere comunque versati sulla maggiore imposta dovuta;
- sanzione: si applica quella per dichiarazione infedele, calcolata sulla maggiore imposta;
- sanzione per il carente versamento: resta assorbita, se il carente versamento deriva dalla stessa infedeltà dichiarativa.
In particolare, per le violazioni soggette alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024, quando l’infedeltà emerge da una dichiarazione integrativa presentata entro i termini dell’accertamento e prima della formale conoscenza di controlli o attività di accertamento, la sanzione base è pari al 50% della maggiore imposta, cioè la sanzione prevista per l’omesso versamento del 25% aumentata al doppio.
Tale sanzione potrà poi essere ulteriormente ridotta mediante ravvedimento operoso, in base al momento in cui viene effettuata la regolarizzazione. La documentazione precisa, inoltre, che la sanzione per infedele dichiarazione, per le violazioni successive alla riforma, assorbe i connessi versamenti carenti o omessi.
Attenzione, tuttavia, alla natura dell’errore: se l’errore è rilevabile mediante i controlli automatizzati o formali e non integra una vera infedeltà dichiarativa, può trovare applicazione una sanzione diversa, eventualmente cumulata con quella per il tardivo o insufficiente versamento. L’assorbimento opera, quindi, quando vi è una vera dichiarazione infedele che ha prodotto la maggiore imposta dovuta.
Quesito n. 9 – Immobile locato con cedolare secca e canoni non percepiti
Domanda
In caso di locazione a cedolare secca con canoni non percepiti e convalida di sfratto per morosità concluso entro il termine di presentazione, volevo avere conferma che in caso di percezione in anni successivi di canoni arretrati questi vanno a tassazione separata e non più soggetti a cedolare secca.
Risposta
L’interpretazione è corretta, con una precisazione: la tassazione separata riguarda i canoni arretrati che, negli anni di maturazione, non sono stati dichiarati perché non percepiti e per i quali è stata applicata la disciplina prevista per la morosità del conduttore.
In particolare:
- nell’anno cui si riferiscono i canoni non riscossi, gli stessi non concorrono al reddito imponibile, purché la mancata percezione risulti comprovata dalla convalida dello sfratto per morosità conclusa entro il termine di presentazione della dichiarazione; per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020 è sufficiente, alle condizioni previste, anche l’intimazione di sfratto o l’ingiunzione di pagamento entro tale termine;
- se i medesimi canoni vengono successivamente riscossi, totalmente o parzialmente, devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. n-bis), e 21 del TUIR;
- tale successiva tassazione non avviene mediante cedolare secca, anche se il contratto originario era assoggettato a tale regime. La documentazione precisa espressamente che il principio vale anche per i contratti con opzione per la cedolare secca.
Ai fini dichiarativi, la riscossione degli arretrati deve essere indicata nel quadro RM, rigo RM8, relativo ai redditi soggetti a tassazione separata. È comunque possibile optare per la tassazione ordinaria, barrando l’apposita casella.
Pertanto, in sintesi:
canoni non percepiti e correttamente esclusi dalla tassazione nell’anno di competenza → successiva riscossione → tassazione separata, senza applicazione della cedolare secca.
Per gli anni in cui non è stato percepito alcun canone, resta normalmente imponibile la rendita catastale dell’immobile, secondo le regole applicabili al caso concreto.
Quesito n. 10 – Partecipazione in società ungherese in dichiarazione dei redditi
Domanda
Come dichiarare una partecipazione in una società ungherese se non sono stati percepiti dividendi?
Risposta
Se il soggetto detentore è fiscalmente italico ovvero residente in Italia e detiene direttamente una partecipazione in una società ungherese, l’assenza di dividendi percepiti non esclude automaticamente l’obbligo dichiarativo.
La partecipazione nella società ungherese deve essere indicata nel quadro RW del modello Redditi PF oppure nel quadro W del modello 730, se il modello utilizzato lo prevede.
La partecipazione estera costituisce infatti un’attività finanziaria detenuta all’estero soggetta a monitoraggio fiscale. L’obbligo riguarda il possesso dell’investimento, indipendentemente dal fatto che la società abbia distribuito utili.
Nel quadro devono essere indicati, in linea generale:
- il codice dello Stato estero: per l’Ungheria, HUN;
- la natura dell’investimento, utilizzando il codice previsto per le partecipazioni in società non quotate o per la specifica tipologia di partecipazione;
- la percentuale di partecipazione posseduta;
- il valore della partecipazione al 31 dicembre;
- il valore iniziale e finale dell’investimento, secondo le Istruzioni del modello;
- i giorni di possesso, normalmente 365 se la partecipazione è stata detenuta per tutto l’anno.
La documentazione disponibile conferma che una persona fisica residente che detiene una partecipazione in una società estera deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione; l’obbligo sussiste anche in assenza di distribuzione di dividendi.
Oltre al monitoraggio fiscale, può essere dovuta l’IVAFE, cioè l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
Per una partecipazione in una società ungherese non quotata, il valore da considerare deve essere determinato secondo le regole previste per le attività finanziarie estere, normalmente facendo riferimento al valore risultante dalla documentazione societaria o, in mancanza, al costo di acquisto o a un valore determinabile sulla base del patrimonio netto, secondo le istruzioni applicabili al periodo d’imposta.
In termini generali:
- per le attività finanziarie estere diverse dai conti correnti e libretti, l’IVAFE è ordinariamente applicata nella misura proporzionale prevista dalla legge;
- per le partecipazioni non quotate, il valore non coincide necessariamente con il valore nominale della quota;
- qualora la partecipazione sia stata acquistata durante l’anno, occorre considerare il periodo effettivo di possesso ai fini del calcolo dell’imposta.
L’eventuale IVAFE viene normalmente liquidata direttamente nel quadro RW o nel quadro W, insieme agli altri dati dell’attività estera.
Nessun dividendo: nessun reddito da dichiarare come dividendo
Se nel corso dell’anno:
- non è stato deliberato alcun dividendo a Suo favore;
- non ha ricevuto somme dalla società;
- non ha avuto utili distribuiti o messi a disposizione;
non deve indicare alcun reddito da dividendo nei quadri relativi ai redditi di capitale.
I dividendi sono dichiarati nell’anno in cui vengono percepiti, indipendentemente dal momento in cui l’utile è stato prodotto o dal momento in cui è sorto il diritto alla percezione. La documentazione fiscale precisa, infatti, che gli utili distribuiti da società estere devono essere dichiarati quando percepiti, mentre non sono da indicare come redditi di capitale se non vi è stata alcuna distribuzione.
Pertanto, se la società ungherese ha semplicemente prodotto utili ma li ha accantonati a riserva, senza deliberarne la distribuzione, Lei non deve tassare tali utili nella dichiarazione italiana come dividendi.
Quando la società ungherese distribuirà effettivamente dividendi, occorrerà verificare le modalità di incasso:
- se interviene un intermediario residente italiano, potrà applicare la ritenuta o l’imposta sostitutiva prevista;
- se i dividendi sono percepiti direttamente dall’estero, senza intermediario italiano, dovranno essere dichiarati dal contribuente e assoggettati alla relativa imposizione italiana;
- per una persona fisica non imprenditore, il regime ordinario dei dividendi percepiti dal 2018 prevede generalmente l’imposta sostitutiva del 26%, salve particolari discipline transitorie o fattispecie specifiche.
Le eventuali imposte trattenute in Ungheria devono essere verificate alla luce della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Ungheriae delle regole italiane sul credito per le imposte estere.
Quesito n. 11 – Mancata compilazione del quadro VO per la revoca della contabilità ordinaria
Domanda
Ho presentato una dichiarazione IVA 2026 (p.i. 2025) e non ho barrato nel quadro VO la revoca alla contabilità ordinaria ove ero per opzione. Presento integrativa con sanzione 250 euro ridotta a 1/8, è corretto?
Risposta
La mancata compilazione del quadro VO può essere regolarizzata presentando una dichiarazione IVA integrativa, barrando la casella relativa alla revoca dell’opzione per la contabilità ordinaria.
La revoca resta comunque valida se è stata concretamente applicata nella gestione contabile del 2025: il quadro VO ha natura comunicativa e l’omissione non determina, di per sé, la decadenza dal regime adottato. È tuttavia prevista la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Quanto alla riduzione, occorre distinguere:
- integrativa presentata entro 90 giorni dal termine ordinario: la sanzione fissa di 250 euro è ridotta a 1/9, quindi 27,78 euro;
- integrativa presentata oltre 90 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo: la sanzione è ridotta a 1/8, quindi 31,25 euro.
Pertanto, i 250 euro ridotti a 1/8 non corrispondono a 31,25 euro, non a 250 euro. La riduzione a 1/8 è corretta soltanto se la regolarizzazione avviene dopo i primi 90 giorni, ma entro il termine previsto per il ravvedimento. Per una dichiarazione IVA 2026 relativa al 2025, il termine ordinario è il 30 aprile 2026 e i 90 giorni scadono il 29 luglio 2026; entro tale periodo, per l’errore dichiarativo, la riduzione indicata è 1/9.
In sintesi
| Momento di presentazione dell’integrativa | Sanzione ravveduta |
| Entro 90 giorni dal 30 aprile 2026 | € 27,78, pari a 1/9 di € 250 |
| Oltre 90 giorni, ma entro il termine utile per il ravvedimento | € 31,25, pari a 1/8 di € 250 |
Il versamento deve essere effettuato con modello F24, codice tributo 8911. Per la correzione della dichiarazione IVA 2026, l’anno di riferimento è normalmente 2026.
Va inoltre verificato che la revoca sia stata effettivamente esercitata secondo il comportamento contabile adottato nel 2025 e che sia stata rispettata la durata minima dell’opzione: per i regimi contabili, il vincolo ordinario è almeno annuale, mentre per le diverse modalità di determinazione dell’imposta può operare il vincolo triennale.
Quesito n. 12 – La messa in liquidazione di una s.r.l. può essere causa di esclusione ISA
Domanda
La messa in liquidazione di una s.r.l. entro il 31 ottobre 2026 può essere causa di esclusione dagli ISA come periodo di non normale svolgimento?
Risposta
Sì. La messa in liquidazione ordinaria della s.r.l. può determinare l’esclusione dagli ISA per periodo di non normale svolgimento dell’attività, con indicazione del codice 4, purché la società sia effettivamente posta in liquidazione nel periodo d’imposta interessato.
Le Istruzioni ISA ricomprendono espressamente tra le ipotesi di non normale svolgimento dell’attività il periodo in cui l’impresa si trova in liquidazione ordinaria, oltre che in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare.
Pertanto, se la delibera di scioglimento e messa in liquidazione è adottata, iscritta al Registro delle imprese e produce effetti entro il 31 ottobre 2026, il periodo di liquidazione ricadente nel 2026 dovrebbe essere escluso dagli ISA per non normale svolgimento dell’attività.
Occorre tuttavia distinguere due momenti:
- periodo antecedente alla messa in liquidazione: può configurarsi il periodo di cessazione dell’attività, con codice 2, secondo l’interpretazione riportata nella documentazione;
- periodo successivo all’avvio della liquidazione: è considerato periodo di non normale svolgimento dell’attività, con codice 4.
La documentazione evidenzia che, per la liquidazione societaria, le Istruzioni ISA non disciplinano in modo esplicito il periodo d’imposta precedente alla liquidazione; tuttavia, viene ritenuto applicabile il codice 2 per il periodo di cessazione e il codice 4 per i periodi di liquidazione.
Sul primo aspetto viene segnalata l’assenza di uno specifico chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
In sintesi
| Situazione nel 2026 | Causa di esclusione |
| Messa in liquidazione ordinaria formalizzata nel 2026 | Sì, codice 4 |
| Periodo precedente qualificabile come cessazione dell’attività | In linea interpretativa, codice 2 |
| Semplice decisione di liquidare entro il 31 ottobre, senza formalizzazione | No, non è sufficiente |
| Prosecuzione dell’attività senza effettiva liquidazione | Occorre valutare concretamente se ricorra una diversa causa di esclusione |
La data del 31 ottobre 2026, quindi, non costituisce di per sé una scadenza ISA: rileva l’effettiva decorrenza della liquidazione e il periodo d’imposta al quale essa si riferisce.
Quesito n. 13 – Immobili esteri non dichiarati: da presentare integrative
Domanda
Non avendo mai dichiarato degli immobili esteri in UE, conviene effettuare le integrative e ravvedimenti degli ultimi anni? Oppure, iniziare a dichiarali quest’anno e attendere eventuali controlli sugli anni precedenti?
Risposta
In linea generale, non è prudente limitarsi a dichiarare l’immobile a partire da quest’anno e attendere eventuali controlli. Se le dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti sono state presentate, ma senza indicare gli immobili esteri, la strada normalmente più corretta è presentare le dichiarazioni integrative per le annualità ancora regolarizzabili e procedere con il ravvedimento operoso.
Quali obblighi possono essere stati omessi
Per un contribuente fiscalmente residente in Italia, l’immobile situato in un altro Stato dell’Unione Europea può comportare:
- l’obbligo di compilazione del quadro RW del modello Redditi, oppure del quadro W nel modello 730, per il monitoraggio fiscale;
- l’eventuale pagamento dell’IVIE, cioè l’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero;
- l’indicazione di eventuali redditi prodotti dall’immobile, come canoni di locazione;
- l’eventuale indicazione di imposte patrimoniali o reddituali pagate nello Stato estero, quando utilizzabili secondo le regole applicabili.
La circostanza che l’immobile si trovi nell’Unione Europea non elimina automaticamente l’obbligo dichiarativo. L’obbligo riguarda, in generale, gli investimenti e le attività patrimoniali detenuti all’estero; il quadro RW è inoltre funzionale alla determinazione dell’IVIE.
Se le dichiarazioni precedenti sono state presentate
Se per gli anni precedenti Lei ha regolarmente presentato il modello Redditi o il 730, ma ha omesso soltanto l’immobile estero, normalmente è possibile intervenire con:
- dichiarazione integrativa per ciascun anno interessato;
- compilazione del quadro RW o W;
- calcolo dell’eventuale IVIE;
- versamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte;
- eventuale regolarizzazione dei redditi da locazione o di altra natura prodotti dall’immobile.
Per la mancata compilazione del quadro RW, quando l’immobile è situato in un Paese non considerato a regime fiscale privilegiato, la sanzione ordinaria è generalmente compresa tra il 3% e il 15% del valore non dichiarato. Il ravvedimento consente di ridurre la sanzione minima in funzione del tempo trascorso dalla violazione.
Per le violazioni relative ad annualità precedenti alle modifiche entrate in vigore dal 1° settembre 2024, i documenti esaminati riportano, in sintesi:
- riduzione a 1/8 entro il termine previsto per la dichiarazione dell’anno della violazione o entro un anno;
- riduzione a 1/7 entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo o entro due anni;
- riduzione a 1/6 oltre tale termine.
Nel caso specifico degli immobili situati in Paesi dell’Unione Europea, la sanzione del quadro RW è normalmente quella prevista per i Paesi non appartenenti alla black list. In un caso analogo riguardante un’attività detenuta in Polonia è stata indicata la sanzione minima del 3%, da ridurre mediante ravvedimento secondo l’anzianità delle violazioni.
IVIE: attenzione alla differenza tra monitoraggio e imposta
Il quadro RW può essere dovuto anche quando non risulta IVIE da pagare.
Tuttavia, se l’IVIE era dovuta e non è stata versata, si aggiungono:
- l’imposta patrimoniale non pagata;
- gli interessi;
- la sanzione per omesso o insufficiente versamento.
La mancata compilazione del quadro RW e il mancato pagamento dell’IVIE sono, quindi, profili distinti.
La documentazione esaminata evidenzia che, quando la dichiarazione integrativa produce anche IVIE dovuta, devono essere regolarizzati sia il monitoraggio sia l’imposta patrimoniale, con le relative sanzioni ridotte.
Il calcolo dell’IVIE richiede di verificare, tra gli altri elementi:
- anno di acquisto o di detenzione;
- percentuale di possesso;
- valore catastale o valore di riferimento previsto per lo Stato estero;
- eventuale imposta patrimoniale già pagata all’estero;
- natura dell’immobile;
- eventuale utilizzo come abitazione principale secondo la disciplina applicabile;
- presenza di locazioni o altri redditi.
Se invece è stata omessa anche la dichiarazione dei redditi
La situazione è diversa se, per uno o più anni, non è stata presentata affatto la dichiarazione dei redditi.
Il ravvedimento mediante dichiarazione integrativa presuppone, in linea generale, l’esistenza di una dichiarazione originaria validamente presentata. La documentazione disponibile precisa che il ravvedimento del quadro RW è precluso in caso di dichiarazione omessa.
Anche la dichiarazione omessa non può essere trattata allo stesso modo di una dichiarazione presentata ma incompleta: per l’omessa dichiarazione si applicano regole sanzionatorie differenti e l’invio tardivo può non produrre gli stessi effetti dell’integrativa.
Conviene attendere un eventuale controllo?
In termini generali, attendere il controllo presenta diversi svantaggi:
- si perde l’iniziativa spontanea del ravvedimento;
- possono aumentare le sanzioni applicabili;
- può diventare più complesso regolarizzare contemporaneamente RW, IVIE e redditi eventualmente prodotti;
- lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali rende più agevole per l’Agenzia delle Entrate individuare attività estere non dichiarate;
- la ricezione di una comunicazione di compliance non equivale necessariamente a un accertamento, ma segnala che l’Amministrazione dispone già di informazioni da verificare.
Il ravvedimento resta normalmente possibile finché non è stato notificato uno specifico atto impositivo o sanzionatorio che impedisca la regolarizzazione. Un semplice controllo o una richiesta informativa non sempre precludono il ravvedimento, mentre la notifica di un atto impositivo può impedirlo o modificarne le condizioni.
Se le dichiarazioni degli anni precedenti sono state presentate, la soluzione generalmente più lineare è:
- dichiarare l’immobile anche per gli anni pregressi ancora aperti;
- presentare le relative integrative;
- calcolare RW, IVIE, eventuali redditi e crediti per imposte estere;
- versare imposte, interessi e sanzioni mediante ravvedimento;
- iniziare, comunque, a dichiarare correttamente l’immobile nella dichiarazione relativa all’anno corrente.
Dichiararlo soltanto da quest’anno non regolarizza le annualità precedenti e non impedisce all’Agenzia delle Entrate di contestarle. L’eventuale scelta di non regolarizzare il pregresso dovrebbe essere valutata soltanto dopo aver verificato, per ciascun anno, se la dichiarazione è stata presentata, se l’IVIE era effettivamente dovuta, il valore dell’immobile e se le annualità sono ancora accertabili.
Quesito n. 14 – Quadro RW e disinvestimenti in corso d’anno: obbligo di compilazione e corretta valorizzazione
Domanda
Una mia cliente ha riscattato la polizza estera il 28 maggio 2025. È corretto compilare il quadro RW anche se l’investimento non è più posseduto dal termine del periodo d’imposta, indicando il valore inziale e come valore finale zero? Se corretta, questa impostazione vale anche nel caso di un altro mio cliente cha ha venduto in corso d’anno un immobile di cui era nudo proprietario?
Risposta
La compilazione del quadro RW rimane obbligatoria anche quando, al 31 dicembre, il contribuente non risulta più titolare dell’attività estera, sia nel caso di polizza assicurativa estera riscattata sia nel caso di immobile estero (anche in nuda proprietà) venduto nel corso dell’anno. Tale principio discende dalla logica del monitoraggio fiscale, che mira a tracciare non solo le consistenze patrimoniali a fine anno, ma anche i movimenti e le variazioni intervenute durante il periodo d’imposta, inclusi i disinvestimenti totali.
La prassi amministrativa ha chiarito in più occasioni che l’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche qualora, al termine del periodo d’imposta, il contribuente non detenga più l’investimento estero, purché nel corso dell’anno vi siano stati investimenti o disinvestimenti, tra cui riscatti e vendite. In particolare, è stato precisato che il quadro va sempre compilato anche in ipotesi di totale disinvestimento in corso d’anno, a conferma della funzione “dinamica” del monitoraggio, orientata a ricostruire l’intera movimentazione delle attività estere. Lo stesso orientamento vale per le polizze assicurative estere, per le quali è necessario monitorare i movimenti (premi versati, riscatti) anche quando la polizza non figura più tra le consistenze al 31 dicembre.
Le Istruzioni del quadro RW distinguono tra inizio del periodo d’imposta (o primo giorno di detenzione) e termine del periodo d’imposta (o termine del periodo di detenzione nello stesso). Per le attività patrimoniali estere, diverse dagli immobili, è richiesto di indicare il costo d’acquisto o il valore di mercato all’inizio del periodo d’imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine del periodo d’imposta (o al termine del periodo di detenzione). Ne consegue che, se l’attività è venduta o riscattata in corso d’anno (ad esempio il 28 maggio), il “valore finale” da indicare nel rigo RW è quello al termine della detenzione nel periodo d’imposta, ossia il valore di riscatto, il corrispettivo di vendita o, più in generale, il valore dell’attività alla data di dismissione, e non zero. L’indicazione “valore finale = 0” non risulta coerente con la lettera delle Istruzioni, che chiedono il valore all’atto del disinvestimento (termine della detenzione), non il valore al 31 dicembre, quando il bene non è più in patrimonio.
Nel caso di polizza estera riscattata il 28 maggio 2025, l’obbligo di compilazione del quadro RW per il 2025 sussiste, anche se la polizza non è più posseduta al 31 dicembre, in quanto si è in presenza di un’attività estera di natura finanziaria con movimenti (premi e riscatto) nel corso dell’anno. In sede di compilazione, il “valore iniziale” corrisponde al valore o al costo della posizione all’inizio del 2025 (o al primo giorno di detenzione nel 2025, se la polizza è stata acquisita in corso d’anno). Il “valore finale” è invece rappresentato dal valore della polizza al momento del riscatto, ossia il valore di riscatto o il valore di mercato immediatamente prima della liquidazione, con riferimento alla data del 28 maggio 2025, e non zero. Nella sezione III del quadro RW devono inoltre essere indicati i trasferimenti da e verso l’estero relativi alla polizza, comprendenti il montante dei premi versati e la prestazione incassata in sede di riscatto.
Anche con riferimento all’immobile estero detenuto in nuda proprietà e venduto in corso d’anno, la disciplina del monitoraggio fiscale impone la compilazione del quadro RW da parte del nudo proprietario per il periodo in cui ha detenuto il diritto reale, anche se l’immobile è stato ceduto e non risulta più posseduto al 31 dicembre. La prassi ha precisato che, qualora su un bene estero coesistano più diritti reali (nuda proprietà e usufrutto), sono tenuti alla compilazione sia il titolare dell’usufrutto sia il nudo proprietario. Per quanto riguarda la valorizzazione, il “valore iniziale” coincide con il valore dell’immobile in nuda proprietà all’inizio dell’anno (o al primo giorno di detenzione nel periodo d’imposta), secondo i criteri previsti dalle Istruzioni (costo d’acquisto, valore catastale estero o altro parametro indicato). Il “valore finale” è invece rappresentato dal valore dell’immobile in nuda proprietà al momento della cessione, tipicamente il corrispettivo di vendita o il valore assunto ai fini dell’operazione, e non zero. Nella sezione dedicata ai trasferimenti devono essere riportati gli importi trasferiti da o verso l’estero correlati all’acquisto originario e alla vendita dell’immobile, se transitati durante il periodo d’imposta.
Alla luce di quanto sopra, per la polizza estera riscattata il 28 maggio 2025 il quadro RW deve risultare compilato per il 2025, indicando come “valore iniziale” il valore della posizione all’inizio del periodo di detenzione nel 2025 e come “valore finale” il valore al 28 maggio 2025 (valore di riscatto / valore della posizione al termine della detenzione). Nella sezione RW sui trasferimenti vanno indicati i premi versati nel 2025 e l’importo liquidato a seguito del riscatto. Analogamente, per l’immobile estero in nuda proprietà venduto in corso d’anno, il quadro RW deve essere compilato dal nudo proprietario per il 2025 per il periodo in cui ha detenuto il diritto, indicando come “valore iniziale” il valore della nuda proprietà all’inizio del periodo (o dal primo giorno di detenzione nel 2025) e come “valore finale” il valore della nuda proprietà alla data dell’atto di vendita (termine della detenzione), con indicazione, nella sezione dei trasferimenti, dei movimenti da/verso l’estero legati all’operazione. In entrambe le fattispecie, l’impostazione “valore finale = 0” non è allineata alle istruzioni di monitoraggio, che richiedono il valore al termine della detenzione nel periodo d’imposta.
In sintesi, l’obbligo di compilare il quadro RW permane anche se la polizza estera è stata riscattata o l’immobile estero (anche in nuda proprietà) è stato venduto in corso d’anno, e quindi non sono più posseduti al 31 dicembre. La modalità corretta di compilazione prevede di indicare il valore dell’attività all’inizio del periodo di detenzione nel periodo d’imposta e il valore dell’attività al termine della detenzione nel periodo d’imposta (data del riscatto/vendita), e non “zero” come valore finale.
Quesito n. 15 – Reddito immobile di proprietà in Croazia: compilazione del quadro RL e RW
Domanda
Un contribuente è proprietario di un immobile in Croazia. Non è locato. Paga una patrimoniale in Croazia. È necessario compilare sia il quadro RL che il quadro RW oppure solo il RW?
Risposta
La risposta non può essere che affermativa al quesito, infatti, sarà necessario compilare sia il quadro RW sia il quadro RL.
In particolare:
- Quadro RW: deve essere compilato per indicare l’immobile situato in Croazia e per liquidare l’IVIE. L’imposta patrimoniale eventualmente pagata in Croazia può essere portata in detrazione dall’IVIE italiana, nei limiti dell’imposta italiana dovuta e al ricorrere delle condizioni previste. La Croazia risulta inoltre inclusa tra i Paesi della white list.
- Quadro RL, rigo RL12, colonna 1: deve essere indicato il reddito dell’immobile estero non locato per il quale è dovuta l’IVIE. Tale importo non confluisce nel reddito imponibile ordinario del rigo RL18, ma viene riportato nel quadro RN, rigo RN50, ai fini informativi e del calcolo del reddito complessivo rilevante.
Il fatto che l’immobile non sia locato esclude naturalmente l’indicazione di canoni di locazione, ma non esclude la compilazione del rigo RL12, colonna 1. La documentazione esaminata riporta infatti espressamente il caso di un immobile estero non locato, per il quale il contribuente deve compilare il quadro RW e il rigo RL12, colonna 1.
Pertanto, nel caso prospettato:
- RW: immobile in Croazia e calcolo dell’IVIE, con indicazione dell’eventuale imposta patrimoniale croata detraibile;
- RL12, colonna 1: reddito dell’immobile estero non locato.
Quesito n. 16 – Punteggio ISA basso: motivazioni in annotazione del modello ISA
Domanda
Una s.r.l. realizza un punteggio ISA molto basso a causa di forte riduzione del fatturato dovuto alla perdita del principale cliente che è stato messo in liquidazione giudiziale, questa motivazione può essere messa nelle annotazioni?
Risposta
Sì, la circostanza può essere indicata nelle annotazioni del modello ISA, in quanto rappresenta un fatto aziendale oggettivo potenzialmente idoneo a spiegare la forte riduzione dei ricavi e il conseguente basso punteggio.
L’annotazione non modifica automaticamente il risultato ISA e non comporta, di per sé, l’esclusione dall’applicazione degli indici. Tuttavia, consente di fornire all’Amministrazione finanziaria il contesto economico della società e può assumere rilievo nell’eventuale fase di contraddittorio. Le annotazioni sono infatti utili quando giustificano anomalie o scostamenti mediante elementi concreti e documentabili, evitando formulazioni generiche.
Si potrebbe inserire una formulazione di questo tipo:
“Nell’esercizio [anno] si è verificata una significativa riduzione dei ricavi rispetto all’esercizio precedente, principalmente conseguente alla perdita del principale cliente [indicare eventualmente la denominazione], sottoposto a liquidazione giudiziale con provvedimento del Tribunale di [………] del [data]. Il cliente rappresentava circa il [………]% dei ricavi dell’esercizio precedente. La cessazione dei rapporti commerciali e l’impossibilità di proseguire le commesse hanno determinato il rilevante calo del fatturato e il conseguente basso punteggio ISA. La società ha mantenuto la propria operatività, sostenendo costi fissi e adottando iniziative per acquisire nuovi clienti.”
È opportuno rendere l’annotazione il più possibile precisa, indicando:
- la denominazione del cliente, se non vi sono ragioni per ometterla;
- la data del provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale;
- la percentuale dei ricavi generata dal cliente nell’esercizio precedente;
- il confronto tra il fatturato dell’anno interessato e quello dell’anno precedente;
- l’eventuale mancato pagamento di crediti o l’interruzione delle commesse;
- le iniziative intraprese dalla società per sostituire il cliente perso.
La società dovrebbe inoltre conservare la documentazione comprovante la situazione, tra cui il provvedimento del tribunale o la visura camerale aggiornata, i contratti e le fatture emesse nei confronti del cliente, la corrispondenza relativa all’interruzione dei rapporti e un prospetto riepilogativo dell’incidenza del cliente sul fatturato.
La motivazione è quindi idonea, ma è preferibile non limitarsi a scrivere soltanto “perdita del principale cliente posto in liquidazione giudiziale”. È necessario evidenziare il nesso causale tra la liquidazione giudiziale del cliente, la cessazione delle commesse e la riduzione dei ricavi. Le annotazioni generiche hanno minore efficacia, mentre gli elementi fattuali e documentali possono essere valorizzati nella gestione del contraddittorio.
Si segnala, infine, che la liquidazione giudiziale è espressamente considerata, in determinati ambiti della disciplina dei soggetti ISA, tra gli eventi eccezionali che possono incidere sulla determinazione dei risultati economici; tale previsione non significa però che l’annotazione determini automaticamente una neutralizzazione del punteggio ISA, che deve essere verificata in relazione all’anno d’imposta e alla specifica disciplina applicabile.
Quesito n. 17 – Media del punteggio ISA di due esercizi non consente di evitare l’accertamento
Domanda
Se il voto ISA è 5,5 per il 2025 ma nel 2024 era 7, al fine di evitare possibili accertamenti è possibile non adeguarsi sfruttando la media dei 2 periodi (vale a dire 2024-2025 di 6,25)? Oppure, si è comunque soggetti a possibili accertamenti visto l’insufficienza nel 2025?
Risposta
Il punteggio medio di 6,25 tra il 2024 e il 2025 non consente, da solo, di evitare possibili accertamenti.
In particolare:
- il punteggio ISA di 6 rappresenta una soglia di sufficienza rilevante ai fini dell’eventuale adeguamento, ma l’adeguamento deve essere effettuato con riferimento alla singola annualità dichiarata; non è sufficiente raggiungere la media di 6 considerando due periodi d’imposta;
- la media biennale può essere utilizzata esclusivamente per accedere, quando vengono raggiunte le relative soglie, a determinati benefici del regime premiale ISA;
- per il 2025, la media 2024-2025 può rilevare, ad esempio, per raggiungere le soglie premiali di 8, 8,5 o 9, a seconda del beneficio considerato. Non consente, invece, di trasformare un punteggio individuale di 5,5 in un punteggio ISA di 6 ai fini della “sufficienza” della singola annualità.
Nel caso indicato:
| Periodo | Punteggio ISA |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 5,5 |
| Media | 6,25 |
La media di 6,25 non raggiunge comunque le soglie necessarie per i principali benefici premiali. In particolare, l’esclusione dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici richiede un punteggio ISA almeno pari a 8,5; la riduzione di un anno dei termini di accertamento richiede almeno 8 e non può essere ottenuta mediante la media dei due periodi.
Pertanto:
- non è obbligatorio adeguarsi esclusivamente perché il voto 2025 è 5,5;
- non è però possibile invocare la media di 6,25 come protezione dagli accertamenti;
- il contribuente rimane esposto ai normali controlli fiscali, anche se il voto ISA basso non comporta automaticamente un accertamento;
- il punteggio ISA costituisce uno degli elementi utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per l’analisi del rischio e per la selezione delle posizioni da controllare, ma l’accertamento deve comunque fondarsi su elementi e presupposti previsti dalla disciplina tributaria.
In conclusione, non adeguarsi è possibile, ma la media 2024-2025 pari a 6,25 non produce alcun effetto protettivo specifico. Se l’obiettivo è ottenere la sufficienza ISA per il 2025, l’eventuale adeguamento dovrebbe portare il punteggio almeno a 6 nella singola annualità 2025, non semplicemente a una media biennale pari o superiore a 6.
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