CIRCOLARE TUTTOQUESITI
Le risposte alle domande dei professionisti
DI MAURO NICOLA | 20 MAGGIO 2026
Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti in occasione della diretta streaming della 3ª Giornata del Percorso dichiarativi 2026 dal titolo “Dichiarazione 730/2026: novità, conferme, criticità”.Il corso relativo alla compilazione del modello 730 offre una panoramica esaustiva dei quadri che compongono il modello. In particolare, dopo una prima parte di carattere generale dedicata all’analisi delle caratteristiche del modello, si concentra sulle tipologie reddituali dichiarabili nel modello e sui principali oneri deducibili/detraibili. Il modello 730/2026, inoltre, presenta numerose novità illustrate nell’ambito del corso, tra cui si segnalano la nuova disciplina per la detrazione dei familiari a carico e la falcidia delle detrazioni per i contribuenti a più alto reddito.
Quesito n. 1 – 730/2026: prospetto TS per oneri sanitari
Domanda
L’Agenzia delle Entrate accetta la possibilità di utilizzare il prospetto delle spese mediche scaricato dal portale Tessera Sanitaria (utilizzando le spese tracciate e detraibili) per ogni cliente. Volevamo chiedere se fosse possibile integrare il prospetto TS con fatture non presenti nel sistema di tessera sanitaria o se dovessimo solo attenerci al prospetto.
Risposta
Il prospetto di dettaglio scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è sufficiente per la detrazione delle spese lì presenti; le eventuali spese non presenti nel Sistema TS sono documentate separatamente con le relative fatture e tracciabilità.
Quesito n. 2 – 730 senza sostituto: come indicare l’IBAN per l’accredito del rimborso
Domanda
Nel caso un cliente voglia presentare un 730/2026 senza sostituto (pur avendone) come deve comunicare l’IBAN sul quale ricevere il rimborso? Come titolare di delega unica l’intermediario può inserirlo? Se sì, dove?
Risposta
L’IBAN sul quale ricevere l’accreditamento dei rimborsi si comunica con il servizio on-line dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata, oppure con il modello per la richiesta di accredito presentato agli Uffici territoriali. Pertanto, per tale adempimento, non può intervenire l’intermediario titolare di delega unica.
Quesito n. 3 – Ravvedimento imposte da 730 senza sostituto
Domanda
Termine di presentazione modelli 730 è il 30 settembre 2026. Di conseguenza se si presenta il 10 settembre 2026 in studio un contribuente, che opta per il 730 senza sostituto ed ha da versare delle imposte, è obbligato, se vuole essere in regola, al ravvedimento operoso perché le imposte andavano versate entro i termini previsti per il versamento dei modelli PF?
Risposta
Per il modello 730 senza sostituto, le eventuali somme a debito devono essere versate con F24 entro il 30 giugno 2026; in alternativa si può differire al 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%.
Se il versamento avviene oltre tali termini può essere applicato l’istituto del ravvedimento operoso.
Quesito n. 4 – Modello dichiarativo 730 per medico dipendente e autonomo
Domanda
Cliente medico che è sia dipendente con CU e sia autonomo con partita IVA in regime semplificato (non forfetario). Dato che ha elevati oneri per ristrutturazione abitazione, possiamo presentare il 730 ed avere quindi il rimborso in busta paga e poi presentare il modello Redditi PF integrativo per la parte autonoma (senza ovviamente indicazione degli oneri)?
Risposta
I titolari di partita IVA non possono mai, ed in nessun caso, presentare modello 730.
Quesito n. 5 – Riporto perdite non compensate e presentazione del modello 730
Domanda
Un contribuente era socio di una s.n.c. in contabilità semplificata, ora è cessata. Nella propria dichiarazione dei redditi ha indicate delle perdite di impresa non compensate. Sapendo già che in futuro non avrà la possibilità di compensarle, posso presentare il mod. 730 o sono comunque obbligato a presentare il modello Redditi continuando a riportare le perdite non compensate?
Risposta
Il contribuente può presentare il modello 730 perdendo il diritto al riporto delle perdite pregresse.
Quesito n. 6 – Opzione Modello 730 congiunto / disgiunto in caso di decesso del coniuge
Domanda
Nel caso di decesso in corso d’anno (1° luglio 2025) di uno dei due coniugi che per il precedente periodo di imposta avevano presentato il modello 730 congiunto, il coniuge superstite può ancora presentare nel 2026 il modello congiunto o è invece tenuto a presentare due distinti modelli 730, di cui uno come erede del de cuius?
Risposta
Il coniuge superstite non può presentare il 730/2026 in forma congiunta con il coniuge deceduto prima della presentazione della dichiarazione; è obbligato a presentare due dichiarazioni distinte: una per sé e una come erede per il de cuius, se il defunto aveva i requisiti per il 730, in caso contrario è obbligato alla presentazione del modello Redditi PF.
Quesito n. 7 – Possibile presentare il 730 per il contribuente che apre P.IVA nel 2026
Domanda
Il contribuente nel 2025 ha redditi di lavoro dipendente. Nel 2026 ha aperto la partita IVA, si chiede se è possibile presentare il modello 730/2026 per l’anno 2025?
Risposta
Si è possibile presentare il modello 730/2026 per i redditi 2025 se nel 2025 il contribuente ha avuto solo redditi di lavoro dipendente o redditi per i quali era possibile presentare tale modello dichiarativo, anche se nel 2026 ha già aperto la partita IVA.
Quesito n. 8 – Modello Redditi correttivo per compilazione quadro RW
Domanda
Pensionato presenta il 730, successivamente presenta un modello Redditi correttivo nei termini con compilazione quadro RW, è possibile?
Risposta
Vi è innanzitutto da ricordare che le dichiarazioni correttive modificano un modello dichiarativo omogeneo; in tutti gli altri casi ci troveremo di fronte ad un a dichiarazione integrativa.
Il pensionato che ha già presentato il 730 non può limitarsi a presentare un modello Redditi PF “correttivo nei termini” solo per compilare il quadro RW.
Il modello integrativo nei termini, oggi, deve essere un Redditi PF completo, che di fatto si sostituisce al 730, includendo anche il monitoraggio (RW) e riassorbendo i redditi già dichiarati nel 730.
Quesito n. 9 – Compilazione quadro familiari a carico
Domanda
Se un contribuente ha una figlia che a marzo 2025 ha compiuto 21 anni e poi a settembre 2025 si è sposata, come viene compilato il quadro? La figlia sarà a carico 6 mesi (gennaio e febbraio assegno unico + marzo-agosto detrazione, mentre settembre-dicembre a carico del marito)? Se si compiono i 21 o 30 anni il mese del compleanno lo devo considerare per la detrazione o devo cessare la detrazione il mese antecedente?
Risposta
Nel caso descritto la figlia va considerata a carico solo per i mesi in cui spettano le agevolazioni in base alla sua età e al suo stato civile: la detrazione per figli a carico è rapportata ai mesi e decorre dal mese in cui si verifica il requisito.
Pertanto, per il 2025, se la figlia compie 21 anni a marzo, l’assegno unico vale fino a febbraio, mentre la detrazione IRPEF per figlio a carico può spettare da marzo in poi, sempre se il reddito del figlio rientra nei limiti e ricorrono gli altri requisiti.
Se poi si sposa a settembre 2025, da quel momento la valutazione del carico fiscale cambia e, in linea generale, la figlia non è più a carico dei genitori ma può eventualmente essere a carico del coniuge se ne ricorrono i presupposti.
Quesito n. 10 – Figlio over 30: spese detraibili
Domanda
Se ho figlio over 30 non più a carico ma per il quale posso detrarre gli oneri, devo inserire il suo CF nel prospetto figli a carico senza indicare i mesi e la percentuale a carico per poter detrarre esempio le fatture del dentista? Oppure nel quadro famigliari a carico non indico nulla e detraggo le spese in PR?
Risposta
Per poter detrarre le spese mediche di un figlio over 30, devi compilare il quadro dei familiari a carico anche se non hai diritto alla detrazione per carichi di famiglia.
Le Istruzioni precisano che “il contribuente può fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti per gli altri familiari” (compresi i figli over 30 senza disabilità) purché conviventi, ovvero percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Compilare uno dei righi da 2 a 5 nel seguente modo:
- colonna 1 barra la casella “F1” se è il primo figlio (quello di età anagrafica maggiore); barra la casella “F” se è un figlio successivo);
- colonna 5 (indica il codice fiscale del figlio);
- colonna 6 n. mesi a carico (indica “12”);
- colonna 7 percentuale (lasciare vuota).
Quesito n. 11 – Cliente extra UE residente in Italia e familiari a carico
Domanda
Cliente extra UE residente in Italia, che convive con i figli e la moglie in Italia può avere tutti i famigliari a carico?
Risposta
Il contribuente, soggetto extra-CEE fiscalmente residente in Italia, può avere i familiari a carico se i familiari rispettano i requisiti di reddito previsti.
Per il coniuge e per i figli la detrazione spetta anche se i familiari non sono italiani o UE, purché si tratti di soggetti residenti in Italia e siano rispettate le regole ordinarie; per i familiari residenti all’estero invece dal 2025 ci sono limitazioni specifiche per i contribuenti extra UE/CEE.
Quesito n. 12 – B&B attività non imprenditoriale/occasionale: compilazione della dichiarazione
Domanda
B&B con codice fiscale che opera tramite Booking e Expedia quale quadro deve compilare e quali spese può dedurre? Le spese per la manutenzione ordinaria si possono dedurre?
Risposta
Se il B&B opera come attività non imprenditoriale/occasionale, in dichiarazione il reddito va normalmente indicato nel quadro RL, rigo RL14 per i corrispettivi e con le spese inerenti nel prospetto del quadro RL; il reddito netto confluisce poi in RL19.
Per il B&B occasionale sono deducibili solo le spese specificamente inerenti e documentate, come utenze, prodotti per la pulizia, alimenti/bevande per la colazione, biancheria, piccole spese di gestione e commissioni delle OTA, purché riconducibili all’attività.
La deduzione segue il principio di cassa e se “promiscui”, ripartiti con criteri ragionevoli.
In linea generale le spese di manutenzione ordinaria possono essere dedotte, ma solo se effettivamente inerenti al B&B e adeguatamente documentate; quindi, piccole riparazioni, sostituzioni e interventi ordinari rientrano tra i costi deducibili se servono a mantenere l’immobile idoneo all’ospitalità. Se invece si tratta di interventi straordinari o di ristrutturazione, il trattamento fiscale cambia e non vanno confusi con la manutenzione ordinaria.
Quesito n. 13 – Tipo di reddito per fabbricati in presenza di comodato gratuito al figlio
Domanda
Un genitore sottoscrive un contratto di comodato gratuito con il figlio per 4 appartamenti. Il figlio questi appartamenti li usa per affitti brevi avendo aperto una P.IVA. Il papà cosa deve dichiarare? Solo la rendita degli appartamenti?
Risposta
Il genitore, come proprietario/comodante, dichiara solo la rendita catastale degli immobili concessi in comodato nel quadro RB del 730 o RB del Redditi PF, mentre i redditi delle locazioni brevi sono tassati in capo al figlio-comodatario.
Quesito n. 14 – Ricevuta affitto per 10 giorni: indicazione nel 730/2026
Domanda
Un contribuente PF a cui elaboro 730 mi presenta una ricevuta di affitto per 10 giorni per 1.400 euro per una locazione dell’immobile a fondazione. Come posso procedere? Occorre il codice CIN e andava fatto tutto quello previsto per le locazioni brevi?
Risposta
Dipende dalla qualificazione del rapporto sottostante: se si è in presenza di una locazione breve abitativa sotto i 30 giorni, si applicano le regole speciali delle locazioni brevi; se invece l’immobile è stato concesso alla fondazione per un uso diverso o nell’ambito di un rapporto non abitativo, la fattispecie potrebbe non qualificarsi come locazione breve.
La durata da sola non basta: conta anche la natura del soggetto utilizzatore e l’uso dell’immobile.
Quesito n. 15 – 730/2026 e locazione breve
Domanda
Se l’importo dell’affitto è percepito sul conto corrente ma non esiste alcun contratto di locazione perché l’immobile viene affittato al massimo 15 giorni all’anno a persone diverse posso applicare l’imposta sostitutiva al 21% se è l’unico immobile che ho in proprietà?
Risposta
Sì, in linea generale è possibile applicare la cedolare secca al 21% se si tratta di una locazione breve di un unico immobile abitativo, stipulata da persona fisica fuori dall’attività d’impresa e di durata non superiore a 30 giorni; la disciplina prevede proprio l’aliquota del 21% per il primo immobile.
L’inesistenza di un contratto di locazione è coerente con la locazione breve poiché ogni soggiorno deve essere inferiore a 30 giorni.
Quesito n. 16 – Senza locazioni brevi nel periodo di imposta non va indicato il CIN
Domanda
Se negli anni precedenti il contribuente aveva gli affitti brevi mentre dal 2025 non affitta più l’immobile si può togliere il CIN in dichiarazione anche se il contribuente non ha comunicato la cancellazione del CIN?
Risposta
Se dal 2025 non ci sono più affitti brevi, può essere omessa in dichiarazione l’indicazione del CIN, anche se non è stata ancora comunicata la cancellazione del codice; si consiglia l’allineamento della posizione fiscale con quella amministrativa appena possibile.
Quesito n. 17 – Locazioni annuali non rientrano nella sfera degli affitti brevi
Domanda
Ho 4 appartamenti siti in località turistica, per tutti e 4, ho stipulato un contratto di locazione di un anno, rientrano nella locazione breve?
Risposta
Con un contratto di locazione di un anno non si è nella sfera della normativa della locazione breve, perché la locazione breve richiede durate non superiori a 30 giorni per ciascun contratto.
Quesito n. 18 – Franchigia 10.000,00 euro frontalieri Svizzera
Domanda
Mi può confermare che la franchigia di 10.000,00 relativa ai nuovi frontalieri svizzeri non deve essere ragguagliata ai giorni di lavoro in caso di assunzione in corso d’anno?
Risposta
Si conferma che la franchigia di 10.000 euro per i lavoratori frontalieri svizzeri (art. 1, comma 175, Legge n. 147/2013, elevata dalla Legge n. 83/2023 e circolare A.d.E. n. 25/E/2023) è un importo fisso annuo, non ragguagliato pro-rata per assunzioni in corso d’anno.
Quesito n. 19 – Pensionato monegasco e modello 730
Domanda
Come deve essere gestita nel modello 730/2026 la pensione monegasca percepita da un contribuente italiano (ex frontaliere)? Quale importo imponibile deve essere indicato e in quale quadro?
Risposta
Se si parla di pensione monegasca dei soggetti residenti in Italia rientrante nel regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2023: la pensione è assoggettata a imposta sostitutiva del 5% e, non va indicata nel quadro C del 730 ma nel quadro L, rigo L8, con il codice appropriato per i redditi soggetti a imposta sostitutiva.
Se invece la pensione monegasca non rientra nel perimetro del regime speciale del 5%, ad esempio perché non si tratta della prestazione prevista dalla norma agevolativa, si torna alla regola generale delle pensioni estere: quadro C del 730, con eventuale credito per imposte estere se spettante.
Quesito n. 20 – Cedolare secca affitti brevi nel modello 730/2026
Domanda
In che rigo del quadro D vanno indicati gli importi di cedolare secca derivanti da affitti brevi di immobile al 50% in comodato gratuito e al 50% in proprietà (unico immobile posseduto, questi nel quadro B)?
Risposta
I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario, indicati nel quadro “Certificazione Redditi – Locazioni brevi” della CU 2026, vanno indicati nel rigo D4, indicando nella colonna 3 il codice 10, salvo il caso in cui nel 2025 siano stati locati più di 4 appartamenti.
Quesito n. 21 – GSE Scambio sul posto cessione energia autoprodotta
Domanda
Lo scambio sul posto, cessione energia autoprodotta fino a 20 Kw è tassata? Nel 2024 non lo era.
Risposta
Per gli impianti domestici fino a 20 kW in scambio sul posto nulla è variato rispetto agli anni precedenti.
Il contributo in conto scambio è considerato rimborso parziale delle bollette e quindi non fiscalmente rilevante per il privato mentre la liquidazione delle eccedenze (energia immessa in rete oltre i propri consumi e pagata in denaro) costituisce reddito diverso ex art. 67 TUIR e va indicata nel rigo D5 del 730 / quadro RL del Redditi PF.
Quesito n. 22 – Reddito complessivo cittadini extra UE con residenza elettiva in Italia ed iscrizione SSN
Domanda
Qual è il corretto reddito complessivo da utilizzare per determinare il contributo dovuto per l’iscrizione SSN da parte di un cittadino extra UE con residenza elettiva che voglia iscriversi volontariamente al SSN? La stessa ATS non sa se si debba usare RN1.1 (per me corretto) o RN1.5 (errato, toccando solo l’IRPEF).
Risposta
Alla formazione del reddito complessivo concorrono tutti i redditi conseguiti, in Italia e all’estero, nell’anno precedente.
Per i soggetti, che non hanno redditi propri, si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico.
I redditi italiani devono essere autocertificati dall’interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’autocertificazione deve essere sottoscritta anche dai familiari a carico maggiorenni aventi diritto all’assistenza.
Per i redditi esteri devono essere presentate le relative certificazioni eventualmente rilasciate dalle competenti autorità straniere, ove possibile.
Quesito n. 23 – Contributo GSE
Domanda
Il contribuente dove può trovare l’eventuale contributo del GSE?
Risposta
Il contribuente può reperire l’eventuale contributo GSE (soprattutto per scambio sul posto / eccedenze) in due posti principali: dichiarazione precompilata e area clienti GSE.
Dal periodo d’imposta 2024 (precompilata 2025): il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati dei proventi imponibili (tipicamente eccedenze SSP e ritiro dedicato) quindi gli stessi saranno ricompresi nel 730 / Redditi precompilato:
- quadro D, rigo D5, codice 1 (altri redditi) per il mod. 730;
- quadro RL, rigo RL14 per il mod. Redditi PF.
In alternativa queste informazioni sono disponibile nell’Area Clienti GSE, Servizi (selezionando il contratto interessato) e sezioni utili (Pagamenti e fatture, per vedere gli importi effettivamente liquidati negli ultimi anni, e Comunicazioni, dove si trova la certificazione annuale).
Quesito n. 24 – Reddito prestazione occasionale da soggetto estero
Domanda
Reddito prestazione occasionale da soggetto estero, di quale documentazione bisogna disporre per dichiarare il reddito in oggetto? Se tale reddito supera i 5.000 euro devo liquidare i contributi INPS su eccedenza?
Risposta
La documentazione per dichiarare un reddito da prestazione occasionale erogato da soggetto estero consiste principalmente nella ricevuta emessa dal prestatore ed eventuali certificazioni fiscali o di pagamento rilasciate dal committente.
Se il reddito totale annuo da prestazioni occasionali supera i 5.000 euro lordi, è obbligatorio iscriversi alla Gestione Separata INPS e versare contributi previdenziali solo sull’eccedenza 1/3 a carico prestatore e 2/3 a carico del committente se italiano; se invece il committente è estero e quindi non agisce da sostituto (circolare INPS n. 102/2018), il contributo INPS è interamente a carico del prestatore.
L’art. 2, comma 26, lett. b-bis, Legge n. 335/1995 e successive integrazioni, stabilisce l’obbligo contributivo per i lavoratori autonomi occasionali oltre 5.000 euro annui (senza alcuna esclusione per i redditi prodotti all’estero) alla Gestione separata INPS, con ripartizione 2/3 committente e 1/3 prestatore. L’INPS chiarisce che, in assenza di sostituto d’imposta (come per committenti esteri senza stabile organizzazione in Italia), il prestatore si iscrive autonomamente e versa l’intera contribuzione dovuta tramite F24 (sia la quota propria che quella del committente – codici GSPE/GSPC), con calcolo e denuncia nel quadro RR del modello Redditi PF.
Quesito n. 25 – Prospetto tessera sanitaria per la compilazione del rigo E1
Domanda
È possibile portare in detrazione le spese sanitarie al rigo E1 scaricando il prospetto dal sito tessera sanitaria senza conservare i documenti cartacei? Se sì come ci si comporta con i rimborsi ricevuti dalle assicurazioni sia durante l’anno che nell’anno successivo?
Risposta
Sì, è possibile portare in detrazione le spese sanitarie al rigo E1 utilizzando il prospetto scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, senza conservare i documenti cartacei.
Il Sistema TS non registra automaticamente i rimborsi assicurativi quindi si dovranno verificare autonomamente i rimborsi ricevuti ed eventualmente ridurre l’importo da indicare in dichiarazione.
Quesito n. 26 – 730/2026: è possibile utilizzare il prospetto di dettaglio scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria
Domanda
Per quest’anno è possibile utilizzare il prospetto di dettaglio scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria come documento sostitutivo delle spese sanitarie? Serve anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il contribuente attesta che il prospetto corrisponde a quello effettivamente acquisito dal sistema?
Risposta
Sì, per il 2026 è possibile utilizzare il prospetto di dettaglio scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria (STS) come documento sostitutivo della documentazione cartacea delle spese sanitarie, ma è obbligatorio accompagnarlo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Quesito n. 27 – CAF: da conservare prospetto spese sanitarie e autodichiarazione del contribuente
Domanda
Se il contribuente dichiara in un’autocertificazione che ha verificato il dettaglio delle spese sanitarie presente nella dichiarazione precompilata e che è corretta, il CAF periferico a supporto dell’importo indicato nel rigo deve conservare anche l’elenco delle spese mediche o basta l’autocertificazione?
Risposta
Il CAF deve acquisire e conservare sia il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie scaricato dal Sistema TS, sia l’autocertificazione del contribuente, non basta la sola autocertificazione.
Quesito n. 28 – Recupero patrimonio edilizio e bonus mobili
Domanda
Nella Guida Agenzia Entrate Bonus mobili versione 1.26 a pagina 4 non è più presente, fra gli oneri di manutenzione straordinaria che consentono il bonus mobili, l’installazione o integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore. È cambiato qualcosa?
Risposta
Il bonus mobili presuppone la realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio agevolato ai sensi dell’art. 16-bis TUIR.
La circolare n. 7/2021 e i chiarimenti dell’Agenzia richiamati in prassi hanno incluso tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche l’installazione o integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore. La stessa documentazione di prassi ricorda che, ai fini del bonus mobili, l’intervento edilizio deve essere almeno di manutenzione straordinaria.
L’assenza, nella Guida 1.26, del richiamo testuale all’impianto a pompa di calore non appare idonea, da sola, a mutare il quadro sostanziale. Le guide hanno natura riepilogativa e non normativa, mentre il perimetro agevolativo discende dall’art. 16-bis TUIR e dai chiarimenti di prassi che restano richiamati in fonti aggiornate.
Ne consegue che l’installazione o integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore continua a poter essere considerata intervento idoneo a “trainare” il bonus mobili, purché ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
Quesito n. 29 – Intestazione delle spese in un condominio minimo
Domanda
Condominio con n. 8 condomini. Non hanno nominato un amministratore per scelta. Devono procedere a fare dei lavori sulle parti comuni del condominio. A chi devono essere intestate le fatture e come devono essere fatti i relativi pagamenti? Un condomino per tutti o ognuno paga la sua parte?
Risposta
La circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 chiarisce che per i lavori sulle parti comuni del condominio minimo le fatture dovrebbero essere intestate al condominio e i pagamenti eseguiti dal condominio (amministratore o condomino delegato) mentre la Risoluzione n. 74/E del 27 agosto 2015 specifica che la detrazione per ristrutturazione spetta anche se i pagamenti sono stati effettuati pro quota dai singoli condòmini e non dal condominio o da un solo condòmino, superando l’interpretazione più rigida della circolare n. 11/E/2014.
La più recente circolare 3/E del 2 marzo 2016 riconosce che i condòmini del condominio minimo possono fruire della detrazione per lavori su parti comuni anche senza richiedere il codice fiscale del condominio ed ammette che le spese siano intestate e pagate da un unico condomino incaricato, che “rappresenta” il condominio, e gli altri possono detrarre la propria quota utilizzando il codice fiscale del condomino incaricato in dichiarazione o, in alternativa, che le spese siano intestate ai singoli condòmini pro quota e da loro pagate, con detrazione diretta.
Quesito n. 30 – Mancata presentazione ENEA e sanzioni
Domanda
Se per le spese di cui alla sezione III A il contribuente non ha presentato l’ENEA, la detrazione non è preclusa ma in caso di controllo viene sanzionato? A quanto ammonta la sanzione?
Risposta
Per i bonus ristrutturazione (50% / 36%) da ricomprendersi nella sezione III A, la Risoluzione Agenzia Entrate n. 46/E del 18 aprile 2019prevede che la mancata comunicazione ENEA non fa perdere il diritto alla detrazione del bonus ristrutturazione (la detrazione è salva anche in caso di omissione totale o ritardo nella comunicazione). Non sono previste sanzioni specifiche per la mancata comunicazione ENEA nel caso del bonus ristrutturazione.
Quesito n. 31 – Detrazione spese caldaia pagate in anni diversi
Domanda
Un condominio ha deliberato la sostituzione della caldaia nel 2023 ma le fatture l’amministratore le ha pagate negli anni. I condòmini hanno la possibilità di scaricarsi le fatture pagate al fornitore nel corso del 2025?
Risposta
La detrazione spetta ai condòmini in base alla data del bonifico effettuato dall’amministratore verso l’impresa.
Quindi, se una parte delle fatture è stata pagata nel 2025, quella parte entra nel 730/2026; se altre fatture sono state pagate in anni diversi, seguiranno l’anno del rispettivo bonifico.
Quesito n. 32 – Detrazione 50% o 36%
Domanda
Chi è proprietario di un immobile al 50% ma non vi è residente detrae spese al 50% o al 36%?
Risposta
Chi è proprietario al 50% di un immobile ma non vi è residente detrae le spese al 36%.
Quesito n. 33 – Familiare convivente non proprietario e detrazione spese ristrutturazione
Domanda
Il marito convivente non proprietario può detrarre le spese di manutenzione ordinaria effettuate da condominio, relative ad appartamenti di proprietà della moglie, locati a terzi?
Risposta
No, il marito convivente non proprietario non può detrarre le spese di manutenzione ordinaria condominiale relative ad un immobile di proprietà della moglie locato a terzi.
Quesito n. 34 – Ristrutturazioni edilizie e sismabonus tetto massimo di spesa unico
Domanda
Le detrazioni edilizie di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR sono cumulabili con le detrazioni sismabonus o sono da considerarsi agevolazioni distinte e quindi il tetto massimo è di 96.000 euro per ristrutturazione e 96.000 euro per sismabonus?
Risposta
Come confermato anche con il recente Interpello n. 242/2025 A.d.E. la detrazione ex art. 16‑bis, comma 3, TUIR è cumulabile con il sismabonus exart. 16, comma 1‑quater, D.L. n. 63/2013.
Precisa però che, “in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi antisismici e di interventi di recupero del patrimonio edilizio, il limite di spesa è unico (96.000 euro), in quanto riferito all’immobile”.
Quesito n. 35 – Obbligatorietà ASL
Domanda
Un contribuente ha ristrutturato la sua casa. Nella sezione IV inserisce le spese di riqualificazione energetica di 3 diverse ditte. Per questa detrazione non è prevista comunicazione ASL. Nella sez. III A riporta soltanto la spesa di 1 ditta che ha fatto l’intervento di recupero del patrimonio edilizio. Trattandosi di 1 sola ditta, non serve la comunicazione all’ASL? O si considerano anche le ditte del E61?
Risposta
Ai fini dell’obbligo di comunicazione ASL conta il cantiere nel suo complesso: se nello stesso intervento sono presenti più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente, la comunicazione all’ASL è obbligatoria.
In caso di unica impresa invece la comunicazione diventa obbligatoria se si è superata la soglia dei 200 uomini-giorno.
Quesito n. 36 – TFR badante e modello 730
Domanda
Nel 730 per quanto concerne la tassazione separata (quadro M), il TFR della badante dove e come va indicato?
Risposta
Il collaboratore domestico è obbligato a dichiarare i redditi percepiti e a pagarne le rispettive imposte (IRPEF e addizionale regionale e comunale), ma il datore di lavoro essendo in questo caso un soggetto privato, non effettua le ritenute e di conseguenza non può essere indicato quale sostituto d’imposta.
Il lavoratore domestico, in assenza di altri redditi, può alternativamente presentare:
- il modello 730 senza sostituto + il quadro RM del modello Redditi PF per dichiarare il solo TFR
- direttamente il modello Redditi PF.
Si ricorda che il collaboratore non è obbligato a fare la dichiarazione dei redditi se ha un reddito complessivo annuo (da lavoro + altri redditi) inferiore a 8.000 euro, se può beneficiare delle detrazioni per 365 giorni.
La denuncia dei redditi è dovuta invece sempre, indipendentemente dall’imponibile, nel caso di anticipazione o liquidazione totale del TFR.
Come specificato dall’art. 34, comma 6, del CCNL, il datore di lavoro domestico, pur non essendo un sostituto d’imposta “deve rilasciare un’attestazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno”; tale dichiarazione sostitutiva della CU dovrà essere rilasciata:
- almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi,
- ovvero, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
La Certificazione annuale dei redditi per i collaboratori domestici non ha un formato standard definito dalla legge; solitamente, comunque, si compone dei seguenti elementi:
- la prima parte in cui sono presenti i dati anagrafici del datore e del lavoratore e l’anno d’imposta a cui i redditi fanno riferimento;
- il numero di giorni per i quali spettano le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e gli importi relativi alle retribuzioni percepite.
- la parte finale in cui trovano spazio le firme di entrambe le parti.
Il contribuente dovrà dichiarare i giorni di lavoro ed il reddito percepito al netto dei contributi previdenziali, all’interno del quadro C – sezione I del 730.
Si precisa che nei casi in cui il lavoratore domestico sia convivente e non goda in natura del vitto e alloggio, la relativa indennità sostitutiva che gli viene corrisposta, dovrà essere compresa nel reddito imponibile da dichiarare; se invece gode in natura di vitto e alloggio, tale importo sarà escluso dal reddito imponibile.
Si ricorda che l’eventuale contributo Cassa colf non rileva ai fini del calcolo, in quanto si tratta di un contributo ad un’associazione di categoria, pertanto non è deducibile.
Qualora al lavoratore sia stato erogato anche il TFR, dovrà essere compilato il quadro RM del modello Redditi PF, nello specifico il rigo RM91, che potrà essere presentato, unitamente al Frontespizio di quest’ultimo, in aggiunta al modello 730.
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