1° Documento Riservato: Tutto Quesiti: Le novità fiscali dopo l’estate – Aggiornamento

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

DI CARLA DE LUCA, FABRIZIO G. POGGIANI | 7 OTTOBRE 2025

Master Fisco 2025/2026 – Le risposte alle domande dei professionisti

La Giornata del Master Fisco 2025/2026 “Le novità fiscali dopo l’estate” ha analizzato i principali adempimenti fiscali, tributari e amministrativi introdotti dal D.L. n. 84/2025 convertito (Legge n. 108/2025) e dal D.L. “Omnibus” (D.L. n. 95/2025 – Legge n. 118/2025). Durante la parte di “Aggiornamento” sono state esaminate le novità di maggiore impatto, con particolare attenzione a imposte dirette, concordato preventivo biennale, tributi locali, IVA e accise, accertamento e contenzioso. Si presentano le risposte alle domande pervenute durante la diretta.

Quesito n. 1 – Interessi percepiti nell’ambito attività professionale – Redditi di capitale

Domanda

Secondo il principio dell’onnicomprensività stabilito dal D.Lgs. n. 192/2024, gli interessi attivi percepiti rilevano ai fini reddituali. Con Risposta n. 171 del 26 giugno 2025 per un’associazione professionale è detto che sono redditi di capitale (non lavoro autonomo) e che la ritenuta è a titolo d’imposta. Con ciò si intende che non vanno considerati redditi imponibili?

Risposta

No, gli interessi attivi percepiti dalle associazioni professionali, secondo il principio dell’onnicomprensività introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024, rimangono redditi di capitale e non concorrono alla formazione del reddito professionale imponibile, come chiarito dalla Risposta n. 171 del 26 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate.

Quesito n. 2 – Riduzione INPS 50% – Revoca della domanda di riduzione al 35%

Domanda

Se il forfetario iscritto nel 2025 ha già fatto richiesta della riduzione dei contributi del 35% previsto per i forfetari, è possibile fare adesso la richiesta di riduzione del 50%?

Risposta

Hai già richiesto la riduzione del 35% sui contributi INPS come forfetario, ma è possibile, in via eccezionale per il 2025, revocare questa opzione e chiedere invece la riduzione del 50%, se possiedi i requisiti di nuova iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti nel 2025.

La normativa e le circolari INPS 2025 specificano che le due agevolazioni non sono cumulabili nello stesso periodo ma, se aderisci ora alla riduzione del 50%, potrai usufruirne per i primi 36 mesi consecutivi di attività e poi transitare alla riduzione del 35% una volta concluso il triennio.

La possibilità di revocare la domanda del 35% e passare alla riduzione del 50% vale solo per chi si è iscritto per la prima volta nel 2025 e deve essere formalizzata quanto prima attraverso l’apposita procedura INPS, inoltre, la revoca della richiesta precedente non pregiudica la possibilità di fruire della riduzione del 35% successivamente.
Puoi revocare la riduzione del 35% e richiedere il 50%, se hai i requisiti e sei nuovo iscritto 2025.
Dopo i 36 mesi con riduzione al 50%, potrai nuovamente accedere alla riduzione del 35%.

Quesito n. 3 – Riduzione INPS 50% – Pagamento delle rate ridotte

Domanda

Ad oggi anche se la domanda è stata presentata, l’INPS non dà la possibilità di pagare la rata ridotta, ti dicono di ricalcolare il codeline ma non è possibile. Sapete dirmi come fare visto che un soggetto iscritto all’1 gennaio 2025 per prudenza ha sempre pagato le rate piene, ha presentato domanda di riduzione ad agosto, dalla rata di novembre cosa conviene fare, o è possibile fare, in realtà?

Risposta

È possibile procedere da novembre pagando già la rata ridotta, ma solo se è stata validata l’accettazione della domanda tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), si consiglia di verificare l’esito dell’istanza prima di pagare con lo sconto.

Se non riesci a calcolare automaticamente la rata ridotta dal portale (mancando ancora la funzione aggiornata su molti profili), puoi continuare a versare la rata piena per prudenza.

Gli importi pagati in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto una volta che la domanda è accolta potranno essere recuperati tramite compensazione automatica sulle rate successive oppure, su richiesta, a rimborso.

Cosa conviene fare per la rata di novembre: se la domanda risulta accolta (verifica nel Portale delle Agevolazioni INPS), puoi pagare la rata di novembre già ridotta, in autonomia, calcolando tu stesso l’importo, anche senza nuova codeline, ma mantenendo tutte le ricevute.

Se hai ancora dubbi o la domanda non risulta ancora accolta, per sicurezza continua a pagare la rata piena: il credito verso INPS potrà essere compensato sulle prossime rate o richiesto a rimborso, senza rischio di sanzioni.

Nessuna sanzione è prevista se, avendo già presentato e avuto accolta la domanda, si inizia a pagare ridotto prima dell’emissione della nuova codeline ufficiale, in caso contrario, meglio continuare col pagamento pieno fino a conferma.

Quesito n. 4 – Rimborsi KM – Tassabilità

Domanda

I rimborsi KM calcolati in base alle Tabelle ACI con la nuova normativa non sono tassabili per il professionista, corretto?

Risposta

Con la nuova normativa 2025, i rimborsi chilometrici calcolati secondo le Tabelle ACI continuano a essere esclusi da tassazione per il professionista, purché siano analiticamente documentati e riferiti a trasferte per motivi di lavoro effettuate con auto propria e fuori dal Comune della sede abituale.

Il rimborso chilometrico non concorre più alla formazione del reddito di lavoro autonomo del professionista se calcolato con criterio analitico (cioè secondo le Tabelle ACI e con documentazione dettagliata di tragitto, veicolo e motivazione della trasferta).

Con l’entrata in vigore del nuovo art. 54, comma 2, del TUIR (modificato dal D.L. n. 84/2025 e dalla Legge di Bilancio 2025), la tassazione non si applica ai rimborsi chilometrici documentati, mentre permane la tassabilità sulle spese non documentate o forfetarie.

L’esclusione da tassazione vale solo se il rimborso è riferito a spese effettivamente sostenute, contabilizzate analiticamente e collegate all’attività professionale.

Il rimborso chilometrico resta un costo deducibile per lo studio/professionista che lo eroga, purché conforme ai parametri ACI e alle regole di deduzione (es. limiti di potenza veicolo, no indennità chilometrica forfetaria).

Per le trasferte nel Comune della sede abituale, le somme corrisposte rischiano la tassazione come compenso, salvo particolari eccezioni documentate.

In sintesi, con la disciplina 2025 il rimborso chilometrico calcolato sulle Tabelle ACI e documentato analiticamente non è tassato per il professionista, mentre rimane tassabile se forfetario o privo di documentazione analitica.

Quesito n. 5 – Quadro RR – Compilazione

Domanda

Una s.r.l. ha aderito al CPB per il biennio 2024/2025, dichiarando, rigo RN6, il reddito concordato al netto di perdite pregresse pari al reddito 2023 e per la differenza di reddito ha applicato l’imposta sostitutiva. Il socio, nel compilare il quadro RR, deve dichiarare la somma del reddito dichiarato al rigo RN6 al netto delle perdite e la quota di reddito soggetta ad imposta sostitutiva?

Risposta

Nel quadro RR il socio deve dichiarare, come base imponibile previdenziale, la somma tra il reddito concordatario dichiarato al rigo RN6 (al netto delle perdite pregresse, cioè quello realmente tassato) e la quota di reddito eccedente soggetta ad imposta sostitutiva: vanno considerati entrambi gli importi per la corretta determinazione del reddito previdenziale, secondo le ultime istruzioni INPS e AE.

La base imponibile ai fini previdenziali nel quadro RR, come chiarito dalla circolare INPS n. 105/2025 e dalle Istruzioni AE, deve includere sia il reddito concordato (RN6, reddito a tassazione ordinaria, già ridotto delle perdite pregresse) sia la quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate ha esplicitato che il quadro RR va valorizzato tenendo conto complessivamente di:

  • il reddito tassato ordinariamente (RN6, al netto delle perdite pregresse),
  • la “parte eccedente” soggetta a imposta sostitutiva (cioè la differenza fra il concordato e il reddito 2023, sulla quale si versa l’imposta sostitutiva).

La compilazione deve garantire il rispetto della soglia minima di imponibile previdenziale (2.000 euro) e valorizzare correttamente eventuali perdite annue come da Istruzioni mod. Redditi e quadro CPB.

Con la circolare n. 105, del 27 giugno 2025, l’INPS fornisce consueti chiarimenti sulla compilazione del quadro RR del modello Redditi PF dei contribuenti che aderiscono al concordato: occorre indicare la base imponibile costituita dalla somma dei redditi concordatari dichiarati al netto delle perdite pregresse e della quota assoggettata a imposta sostitutiva.

In pratica, nel quadro RR va indicata la somma delle due componenti reddituali: quella tassata in modo ordinario (dichiarata in RN6, netta da perdite) e quella soggetta all’imposta sostitutiva, per calcolare correttamente i contributi INPS dovuti.

Quesito n. 6 – Spese di ristorante ditta individuale – Tracciabilità

Domanda

Una ditta individuale o libero professionista deve pagare con strumento tracciabile le spese ristorante (1 coperto) o con clienti (+ coperti) senza rimborsi?

Risposta

Dal 1° gennaio 2025, sia la ditta individuale sia il libero professionista devono effettuare i pagamenti delle spese di ristorante (sia per sé che con clienti) esclusivamente con strumenti tracciabili “come carte di credito, bancomat, bonifico, app di pagamento elettronico” per poter dedurre fiscalmente tali costi, indipendentemente dal numero di coperti e anche in assenza di rimborsi.

Il pagamento in contanti, anche per spese documentate da fattura regolare, rende la spesa indeducibile sia ai fini IRPEF sia ai fini IRAP.

L’obbligo di tracciabilità riguarda tutte le spese di vitto, alloggio e rappresentanza, sia per esigenze personali che di lavoro, per una o più persone, e anche se non oggetto di rimborso.

Per le spese di rappresentanza (cene con clienti), la deducibilità resta comunque soggetta al limite dell’1% dei compensi (professionisti) o altre soglie di legge, e richiede sempre che il pagamento sia tracciato.

Dal 2025, chi esercita attività in forma individuale o professionale deve pagare con strumenti tracciabili ogni spesa di ristorante per poter dedurre fiscalmente il costo, anche se non si tratta di rimborso e indipendentemente dal numero dei partecipanti.

Quesito n. 7 – Adeguamento ISA – CPB 2025/2026

Domanda

Nel caso di contribuente con voto ISA pari a 1 redditi 2024, ripresa di fatturato per 2025/2026 e proposta di CPB 2025/2026, si consiglia adeguamento? Fino a che livello (voto 6)?
È vero che chi ha aderito al 2024/2025 con anche il ravvedimento speciale sarà soggetto a maggiori controlli? Non dovrebbe essere il contrario?

Risposta

I consigli non si possono dare in relazione al fatto che ogni situazione deve essere valutata.

Chi ritiene che nel biennio 2025 e 2026 possa incrementare fatturato e reddito può valutare l’adesione al CPB soprattutto in presenza di un voto ISA molto basso. L’adeguamento comporta, una volta aderito, al raggiungimento del massimo voto (voto 10).

Allo stato attuale l’art. 34 del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce solo l’intensificazione dei controlli rivolti a coloro che non hanno aderito al CPB e non anche al ravvedimento speciale.

Non sono previsti automatismi e liste selettive e non è detto che un contribuente che abbia aderito al CP 2024/2025 e non abbia aderito al ravvedimento speciale 2018/2022 possa essere automaticamente verificato.

Siamo sempre nell’ambito delle mere ipotesi, giacché tutto e niente è possibile.

Personalmente ritengo che sia coloro che hanno aderito sia coloro che non lo hanno fatto abbiano la medesima possibilità di subire verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Quesito n. 8 – CPB 2025/2026 – Ex forfetari diventati ordinari nel 2024

Domanda

Contribuente nel 2023 in regime forfetario ha aderito al concordato per il 2024. Nel 2024 ha superato la soglia di incassi di 100.000 euro ma non dei 150.000 euro e ciò è avvenuto già alla data di accettazione della proposta.
Se aderisce al concordato 2025/2026 gli viene proposto un reddito che non tiene conto del reddito effettivo 2024 ma fa riferimento al concordato per il 2024 su base 2023. Corretto?

Risposta

Il CPB riservato ai contribuenti in regime forfetario ha effetti solo per il 2024 e, di conseguenza, il contribuente nel frattempo fuoriuscito dal regime dovrebbe poter aderire al CPB 2025/2026, riservato ai soggetti ISA (in assenza di cause di esclusione eventualmente applicabili).
A tal fine, è necessario presentare il modello CPB 2025/2026, indicando nel rigo P04 il reddito di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta 2024, depurato dalle componenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 13/2024.

Si ritiene che il reddito da prendere a base ai fini della compilazione del rigo P04 sia quello di lavoro autonomo effettivamente prodotto nel 2024, e non quello concordato.

Tale soluzione, in linea con la ratio dell’istituto, sembra essere indirettamente confermata anche dall’art. 20-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024 che, in caso di rinnovo del CPB, prevede che l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato venga calcolata assumendo come parametro di riferimento il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16.

Nello stesso modo si esprime l’art. 31-bis del D.Lgs. n. 13/2024 in relazione all’imposta sostitutiva CPB prevista per i contribuenti in regime forfetario. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che, in caso di rinnovo del concordato, per l’individuazione dell’eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, si assume quale parametro di riferimento il reddito dichiarato secondo le ordinarie modalità previste per i contribuenti forfetari nel periodo d’imposta antecedente a quelli di rinnovo. Nel caso di rinnovo dopo il primo anno d’imposta oggetto di concordato, il periodo d’imposta da considerare come riferimento è, pertanto, il 2024.

Il chiarimento presuppone che nel 2024 il contribuente continui ad applicare il regime forfetario, circostanza che non si verifica nel caso specifico, ma depone a favore del fatto che il reddito cui fare riferimento sia quello effettivo e non quello concordato.
Nel caso oggetto del quesito, quindi, dovrebbe essere considerato, ai fini della compilazione del rigo P04 del modello CPB 2025/2026, il reddito di lavoro autonomo effettivamente prodotto nel 2024, rettificato dalle componenti individuate dall’art. 15 del D.Lgs. n. 13/2024.

Quesito n. 9 – Spese di trasferta ditta individuale – Tracciabilità

Domanda

La normativa della tracciabilità delle spese di trasferta si applica anche al titolare di ditta individuale artigiana che sostiene spesa per il pasto in trasferta o in questo caso è ancora possibile il pagamento in contante?

Risposta

Dal 1° gennaio 2025, anche il titolare di ditta individuale artigiana deve sostenere e pagare le spese di trasferta (incluso il pasto) esclusivamente con strumenti tracciabili per poter dedurre tali spese fiscalmente.

Il pagamento in contanti rende la spesa indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Quesito n. 10 – CPB – Reddito effettivo dichiarato superiore a quello proposto

Domanda

Se il reddito effettivo dichiarato per l’anno di imposta 2024 è superiore a quello proposto, si conferma che se si aderisce al concordato le imposte (IRPEF, IRES, IRAP) saranno calcolate solamente sul reddito proposto. Invece ai fini INPS sarà discrezione del contribuente calcolare i contributi INPS sul reddito eccedente quello concordato?

Risposta

Sì, viene confermato che, aderendo al concordato preventivo biennale (CPB), le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) saranno calcolate esclusivamente sul reddito concordato, anche se il reddito effettivo dichiarato per il 2024 risulta superiore a quello proposto dall’Agenzia delle Entrate. Questo principio vale sia per il biennio di concordato sia per l’assolvimento degli acconti ed eventuali imposte sostitutive, secondo il meccanismo previsto dalla normativa.

Per quanto riguarda i contributi INPS, la circolare INPS n. 105/2025 e le fonti di settore hanno confermato che il contribuente, in sede di dichiarazione Redditi 2025 (Quadro RR), può scegliere se calcolare i contributi esclusivamente sul reddito concordato oppure, su base volontaria, anche sull’eventuale reddito effettivo eccedente. Questa scelta consente di incrementare la posizione previdenziale e l’anzianità contributiva in caso di redditi effettivi maggiori rispetto a quelli concordati, ma non è automatica: il contribuente deve esercitare ed evidenziare esplicitamente questa opzione in dichiarazione.

Quesito n. 11 – Riduzione INPS 50% – Collaboratore familiare

Domanda

Una cliente ha iniziato una nuova attività nel gennaio 2025 chiedendo la riduzione contributiva del 50%. Se da gennaio 2026 chiudesse la partita IVA ed entrasse come collaboratore familiare nella ditta individuale del coniuge (che svolge lo stesso tipo di attività con stesso codice ATECO), perderebbe l’agevolazione?

Risposta

Se la titolare che ha iniziato la nuova attività nel gennaio 2025 con riduzione contributiva del 50% chiude la partita IVA e diventa collaboratrice familiare nella ditta del coniuge (con stesso codice ATECO), perde l’agevolazione in quanto la riduzione è riservata ai soggetti che mantengono senza interruzioni la propria posizione previdenziale come titolari o, al massimo, continuano come coadiuvanti/familiari solo se la copertura contributiva resta ininterrotta e sempre nella stessa gestione previdenziale.
Se tra la chiusura come titolare e la riapertura come collaboratrice familiare non c’è soluzione di continuità (quindi l’iscrizione alla Gestione Artigiani/Commercianti resta aperta senza interruzioni di settimane o mesi), la riduzione può proseguire, conteggiando sempre i 36 mesi totali tra entrambe le qualifiche.
Tuttavia, se la posizione viene chiusa e poi riaperta (ovvero si chiude la posizione come titolare e solo successivamente si riattiva come collaboratore familiare), la normativa e le istruzioni INPS chiariscono che si perde il diritto all’agevolazione perché questa richiede “continuità contributiva, senza interruzioni”.
Se la cliente chiude la partita IVA e la posizione INPS e poi si iscrive come familiare l’agevolazione è persa.
Se invece c’è passaggio diretto e senza interruzione di copertura contributiva da titolare a collaboratore familiare l’agevolazione è mantenuta (sempre entro il triennio, sommando periodi già fruiti).
Si raccomanda di verificare con INPS che la posizione resti “attiva” e senza soluzione di continuità per non perdere il beneficio.

Quesito n. 12 – Riduzione INPS 50% – Revoca della domanda di riduzione al 35%

Domanda

INPS, riduzione del 50%, perché chiedere revoca forfetario? La revoca rischia di essere irreversibile. L’INPS non aveva fornito chiarimenti, anzi suggeriva, di fare intanto riduzione forfetario e poi quella 50%?

Risposta

La revoca della riduzione INPS del 35% per forfetari è necessaria perché la normativa prevede l’alternatività tra la riduzione del 35% (forfetari) e quella del 50% (nuovi iscritti 2025): non si possono cumulare entrambe le agevolazioni nello stesso periodo.

Tuttavia, la revoca della riduzione forfetaria del 35% è considerata una decisione tendenzialmente irreversibile: chi rinuncia non può più ripresentare domanda per la riduzione del 35% se esce dal forfetario e poi vi rientra, mentre chi sceglie per la prima volta la riduzione del 50% potrà, scaduti i 36 mesi, optare per il 35% solo se ancora in possesso dei requisiti.

L’INPS non ha mai chiarito ufficialmente l’obbligo della revoca immediata del 35% per chi è in forfetario e vuole poi fruire del 50%, e in passato aveva suggerito di richiedere la riduzione forfetario (entro il 28 febbraio) e valutare successivamente la domanda al 50% quando disponibile. Tuttavia, le comunicazioni più recenti confermano che la riduzione del 50% assorbe in via transitoria quella al 35%: si può chiedere il 50% anche avendo fatto domanda per il 35%, ma per accedere al nuovo beneficio l’INPS chiede la revoca del precedente.

Le due riduzioni sono alternative, non cumulabili.

La revoca del 35% è comunque irreversibile, quindi è una scelta che va valutata attentamente.

Chi ha dubbi sull’esito può attendere chiarimenti ufficiali, ma se si vuole accedere al 50% occorre seguire la prassi INPS e revocare il 35% per evitare complicazioni future.

Quesito n. 13 – Spese per vitto e alloggio lavoratore autonomo – Tracciabilità

Domanda

Anche le spese per vitto e alloggio sostenute dal professionista e che non costituiscono autonoma evidenza per il rimborso sulle parcelle emesse devono essere tracciate per considerarle deducibili?
Mi sembra che la norma contenga il riferimento solo alle spese riaddebitate analiticamente e non alle altre non costituenti addebito analitico.

Risposta

No, la normativa sulla tracciabilità delle spese di vitto e alloggio introdotta dal 2025 si applica a tutte le spese sostenute dal lavoratore autonomo/professionista se si vuole dedurle fiscalmente, indipendentemente dal fatto che siano riaddebitate analiticamente in parcella al cliente oppure no: devono essere comunque pagate con strumenti tracciabili (carta, bancomat, bonifico, app elettronica).

Quesito n. 14 – Applicazione del modello ISA – Soglia di 5.164.569 euro

Domanda

Ai fine dell’applicazione modello ISA e dunque dell’accesso alla proposta CPB, qual è la componente di ricavi che va a confluire nel limite dei 5.164.569 euro? Solo la voce A1 di bilancio, esclusi altri ricavi e proventi?

Risposta

Per quanto riguarda la soglia di 5.164.569 euro ai fini degli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA), essa si riferisce ai ricavi complessivi dell’impresa.

I ricavi che sono considerati per questa soglia comprendono tutti i ricavi derivanti dall’attività di impresa, quindi le vendite di beni e le prestazioni di servizi.

Se esercita più attività, si deve considerare l’attività prevalente in base ai ricavi ottenuti o, in assenza di una distinta annotazione, l’attività non costituita di prestazioni di servizi.

Tuttavia, si deve fare attenzione anche agli importi che non rientrano nella somma complessiva ai fini della determinazione di tale soglia, come le plusvalenze, sopravvenienze attive e contributi in conto capitale che non rilevano.

Quesito n. 15 – Riduzione INPS 50% – Cessazione dell’attività

Domanda

Qualora il soggetto (es. ditta individuale) cessi l’attività prima del compimento dei 36 mesi dovrebbe versare il 50% dei minori contributi non pagati a suo tempo?

Risposta

No, in caso di cessazione dell’attività prima del compimento dei 36 mesi, il soggetto non deve versare o restituire la quota di contributi non pagata allo sconto del 50% già fruito.

La riduzione del 50% resta valida limitatamente al periodo effettivamente coperto (cioè i mesi in cui l’attività è stata attiva sotto il regime agevolato) non è prevista dalla normativa vigente alcuna richiesta di recupero retroattivo o sanzione in caso di chiusura anticipata della partita IVA rispetto al triennio.

Se l’attività cessa prima dei 36 mesi, il beneficio si considera acquisito per il periodo realmente goduto e decade solo con la chiusura della posizione (non può essere richiesto di nuovo né proseguito in caso di nuova iscrizione dopo l’interruzione). Quindi, non è necessario restituire i contributi risparmiati per i mesi già agevolati semplicemente termina il diritto all’agevolazione dal mese successivo alla cessazione dell’attività e della posizione INPS.

Quesito n. 16 – CPB 2024 – Cessazione dell’attività

Domanda

Un contribuente forfetario che ha aderito per il 2024 al CPB cessa attività in data 31 dicembre 2024. La cessazione è causa di esclusione dal CPB per il 2024?

Risposta

Il regime di concordato cessa di avere efficacia nel caso in cui il contribuente cessi l’attività svolta nel corso del biennio (nel caso dei forfetari nell’anno) concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso.

Quesito n. 17 – CPB 2024/2025 – Apertura nuova unità locale con nuova attività

Domanda

Una ditta individuale ha concordato per il 2024 e 2025. Nel 2025 ha aperto una nuova unità locale con nuova attività che non rientra negli ISA compilati per l’anno 2024. Se questa attività rimane sotto il 30%, facendo sì che anche per il 2025 si possa utilizzare lo stesso ISA, non si perde il concordato?
Per la verifica del 30% i ricavi della nuova attività non devono essere ragguagliati ad anno?

Risposta

Il regime di concordato cessa di avere efficacia nel caso in cui il contribuente cessi l’attività oppure modifichi l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso.

La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA, lettere a) e b), comma 1, dell’art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024). Al riguardo trovano applicazione i chiarimenti già resi con riguardo alle analoghe cause di esclusione dagli ISA (circolare n. 18/E/2024, § 2.4.1).

L’Agenzia delle Entrate (FAQ 25 ottobre 2024, n. 6) ha chiarito che l’esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la causa di cessazione dal CPB, a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA e, nell’ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l’applicazione di ISA differenti, la causa di cessazione non si verifica a patto che l’attività considerata prevalente resti tale anche nel biennio del concordato, ma la modifica dell’attività prevalente nel biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo precedente, con conseguente modifica dell’ISA applicabile, costituisce una causa di cessazione.

Quesito n. 18 – Rimborso spese autovetture – Tabelle ACI

Domanda

Un consulente addebita in fattura al proprio cliente un rimborso spese, per l’utilizzo della propria autovettura, in base alla Tabelle ACI. Tale rimborso rientra nella nuova norma della tracciabilità delle spese di trasferta?

Risposta

Se le spese chieste a rimborso al committente sono calcolate con criteri forfetari, i nuovi obblighi di tracciabilità dovrebbero essere inapplicabili, posto che la norma richiede che gli oneri siano addebitati analiticamente al committente.

Quesito n. 19 – Rimborsi KM – Tracciabilità

Domanda

In caso di indennità chilometrica al dipendente, lo stesso deve dimostrare che le spese siano sostenute con mezzi tracciabili?

Risposta

La tassazione per il lavoratore segue principi generali, dettati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E/1997: per le trasferte all’interno del Comune in cui è situata la sede abituale di lavoro, il rimborso chilometrico è tassato come il resto del reddito per le trasferte extra-comunali, il rimborso non è tassato purché sia stato calcolato secondo i coefficienti indicati nelle Tabelle ACI, in ogni caso non è necessario che il datore di lavoro rilasci un’autorizzazione preventiva alla trasferta.

In caso di controllo fiscale, sarà sufficiente esibire la documentazione fornita dal lavoratore e conservata dal datore di lavoro da cui risulti che il calcolo del rimborso è avvenuto secondo i criteri indicati dalla legge.

Secondo la normativa fiscale italiana, in primis l’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), le spese sostenute dal dipendente possono essere rimborsate dall’azienda senza costituire reddito imponibile, se comprovate da idonea documentazione e, ove previsto, se il pagamento è avvenuto tramite mezzi tracciabili.

Si ritiene, quindi, allo stato attuale e con una lettura restrittiva, che sussista l’obbligo di tracciare i pagamenti giacché il dipendente deve dimostrare di aver sostenuto le spese anche se la detta tracciabilità resta limitata alle trasferte sul territorio italiano.

Quesito n. 20 – Quadro RL – Compilazione

Domanda

Un medico nel 2024 ha dovuto sospendere l’attività professionale con partita IVA perché, avendo ricoperto ruolo dirigenziale, l’ospedale ha imposto di avere solo lavoro dipendente per 1 anno; nel 2024 ha però ricevuto incassi di fatture che aveva emesso nel 2023: dove vanno questi incassi nella dichiarazione dei Redditi 2025, nel quadro RG oppure nel quadro RL o altro?

Risposta

Gli incassi ricevuti nel 2024 da un medico che ha sospeso la partita IVA, relativi a fatture emesse nel 2023 per attività professionale, vanno indicati nel quadro RL della dichiarazione dei Redditi 2025 come “redditi diversi” (art. 67 TUIR).

Se la partita IVA è chiusa prima dell’incasso, i compensi incassati in un’annualità successiva non sono più inquadrabili come lavoro autonomo, in quanto manca la soggettività e l’abitualità del reddito professionale.

L’Agenzia delle Entrate (Interpello n. 299/2020) ha chiarito che questi incassi vanno tassati come redditi diversi nel quadro RL.

Non vanno nel quadro RG (imprese) né nel RE (lavoro autonomo), poiché la posizione IVA era cessata al momento dell’incasso e il reddito non deriva da una nuova attività imprenditoriale o professionale.

Nel modello Redditi 2025 PF, i compensi incassati nel 2024 per fatture emesse quando la partita IVA era attiva (e poi sospesa per lavoro dipendente) vanno dichiarati come redditi diversi nel quadro RL.

Quesito n. 21 – Oggetti d’arte – Aliquota IVA

Domanda

Riguardo all’aliquota IVA 5% sugli oggetti d’arte prevista a partire dal 1° luglio esiste un documento di prassi che chiarisca quando un oggetto/opera si considera d’arte e non semplice artigianato (il caso è quello di un soggetto che realizza pezzi unici in vetro di Murano e li vende direttamente o tramite gallerie d’arte).
Come si individua se il soggetto è un artista e non un artigiano?

Risposta

A oggi il chiarimento ufficiale di prassi sull’applicazione della nuova aliquota IVA 5% sugli oggetti d’arte dal 1° luglio 2025 si basa sull’art. 9 del D.L. n. 95/2025 (Decreto “Omnibus”) e sulla Tabella allegata al D.P.R. n. 633/1972, ma non risulta ancora una circolare o risposta ufficiale specifica dell’Agenzia delle Entrate riferita ai casi-limite tra arte e artigianato (ad es. vetro di Murano).

Cosa si intende per “oggetto d’arte” secondo la norma: rientrano nell’IVA al 5% solo i beni che rispettano i criteri della Tabella allegata al D.L. n. 41/1995: sculture, quadri, incisioni, oggetti unici di espressione artistica e non seriale.

La novità normativa ha semplificato la distinzione, estendendo l’aliquota a tutte le cessioni di “opere d’arte” e non più solo a quelle fatte dall’autore o dagli eredi.

L’artista crea pezzi unici o irripetibili frutto del proprio estro creativo, destinati tipicamente al mercato dell’arte (vendite attraverso gallerie, mostre, eventi artistici).

L’artigiano produce oggetti manuali anche di pregio, ma spesso ripetibili o con prevalente funzione d’uso.

L’inquadramento IVA-professionale dipende anche dal codice ATECO (artista: 90.03.09, artigiano: 23.19.20 per vetro Murano), se pur la valutazione deve essere “di sostanza”: se l’attività, la vendita e la promozione seguono le logiche del mercato artistico, la linea guida più recente suggerisce la prevalenza del criterio d’arte.

Se l’autore crea pezzi unici in vetro di Murano (opera originale, non seriale, generalmente esposta e trattata come bene artistico), prevale la natura artistica. Se invece la produzione è seriale, funzionale e non riconosciuta dal sistema dell’arte, si rischia la qualifica di artigianato, con IVA ordinaria.

In mancanza di prassi ufficiale, la documentazione (certificati di unicità, esposizione in gallerie, menzione su cataloghi d’arte, curriculum artistico) assume valore centrale in caso di verifica.

Per l’IVA 5% il soggetto deve creare pezzi unici di valore artistico, espressione personale non ripetibile, promuovere e vendere con modalità tipiche del mercato artistico. Non vi è, al 17 settembre 2025, un chiarimento ufficiale puntuale sul vetro Murano: valgono gli stessi principi generali per la distinzione artista-artigiano, centrati su originalità, unicità ed espressione artistica riconoscibile.

Quesito n. 22 – Trasferte – Calcolo delle ore di viaggio

Domanda

Come si possono regolare le ore delle spese di viaggio? I dipendenti di un mio cliente dicono che la mezz’ora di viaggio non è sempre corretta, perché varia in base al traffico, a volte sono 36-37-38 minuti, dipende dall’ora. Chiedono anche i minuti. Come si può regolare la situazione?

Risposta

La soluzione migliore è adottare un regolamento o una policy aziendale interna che preveda la registrazione delle ore/minuti effettivi di viaggio, basata su strumenti oggettivi (cronotachigrafo, app di report, navigatore, screenshot di orari), oppure fissare criteri condivisi di arrotondamento (ad esempio ogni 5-10 minuti).

Il tempo di viaggio in trasferta si può conteggiare effettivamente nei minuti, purché registrato e documentato in nota spese, evitando arrotondamenti sistematici che possono essere contestati in caso di controllo.

Alcune aziende fissano “franchigie minime” (es. non si considera spostamento se inferiore a 10 minuti), ma la normativa e la giurisprudenza recenti tendono a valorizzare la reale durata del viaggio, anche al minuto.

L’utilizzo di app di rilevazione presenze, GPS aziendali o autodichiarazione in nota spese firmata consente di tracciare e liquidare i minuti effettivi.

È possibile prevedere policy di arrotondamento (es. si arrotonda al 5° minuto superiore), condivise con i dipendenti, se questi ultimi sono d’accordo.

Formalizzare in un regolamento interno la procedura scel­ta (puntuale sui minuti, arrotondamento, utilizzo di strumenti informatici), assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, è la soluzione più efficace per evitare contestazioni e mantenere corrette relazioni sindacali.

Per regolare con correttezza le ore (e i minuti) di viaggio in trasferta, l’azienda può adottare una policy chiara che preveda la rilevazione e il riconoscimento dei minuti effettivi di percorrenza, anche tramite strumenti digitali (app, navigatore, screenshot, tracciati GPS) oppure prevedere una soglia di arrotondamento condivisa con i dipendenti (es. arrotondamento ogni 10 minuti).

In alternativa, è pratico indicare nei regolamenti interni che i tempi di viaggio siano dichiarati dettagliatamente in nota spese, allegando ove possibile prove oggettive, e che l’arrotondamento sia neutro (allo scatto di 5 o 10 minuti superiore, oppure per eccesso a ogni mezz’ora).

Una soluzione trasparente e condivisa previene contestazioni e garantisce il rispetto sia delle esigenze aziendali che dei diritti dei lavoratori.

Quesito n. 23 – Contributi Cassa Dottori Commercialisti – Pagamento con F24

Domanda

Si può già effettuare il pagamento in F24 per esempio per la rata in scadenza al 30 settembre 2025?
Quali sono i codici da mettere in F24?

Risposta

Al momento, anche se la normativa ha previsto il pagamento dei contributi Cassa Dottori Commercialisti tramite F24, a settembre 2025 la procedura non risulta ancora effettivamente attiva: mancano ancora i codici tributo appositi istituiti dall’Agenzia delle Entrate e la Cassa Commercialisti conferma che l’utilizzo dell’F24 non è ancora possibile per la rata in scadenza al 30 settembre 2025.

Le modalità di pagamento restano quindi quelle tradizionali: PagoPa, MAV, addebito diretto o carta di credito sul portale della Cassa.

Non essendo ancora stati istituiti codici tributo, non è possibile compilare correttamente l’F24 per questa scadenza.

Si consiglia di monitorare le comunicazioni ufficiali della Cassa Commercialisti per eventuali aggiornamenti e rilascio dei codici tributo nei prossimi mesi.

Quesito n. 24 – Interessi fatturati da professionista per pagamento rateale di onorari – Redditi di lavoro autonomo

Domanda

Nel caso di interessi fatturati per aver concesso ad un cliente un pagamento rateale di onorari, tale cifra è reddito di capitale o rientra nei proventi di lavoro autonomo?

Risposta

Gli interessi fatturati dal professionista per il pagamento rateale di onorari non sono reddito di capitale, ma fanno parte del reddito di lavoro autonomo: si qualificano come componente accessoria del compenso professionale e seguono la medesima disciplina impositiva del compenso, concorrendo al reddito autonomo.

Quesito n. 25 – Riporto perdite pregresse – Ultima dichiarazione dei redditi

Domanda

Una s.r.l. che presenta perdite fiscali pregresse nell’ultima dichiarazione dei redditi relativa al periodo relativo al bilancio finale di liquidazione può portare le suddette perdite in diminuzione del reddito in misura piena o sempre nel limite dell’80% del reddito imponibile?

Risposta

In sede di bilancio finale di liquidazione, una s.r.l. può portare le perdite fiscali pregresse in diminuzione del reddito imponibile in misura integrale, senza il limite dell’80%, purché la liquidazione si chiuda entro il quinquennio dall’apertura. Quindi, nell’ultima dichiarazione, le perdite si compensano al 100% del reddito finale.

Quesito n. 26 – Riduzione INPS 50% – Socio s.r.l.

Domanda

Contribuente che è iscritto alla Gestione Separata INPS, in qualità di ditta individuale, che si dovrà cessare prossimamente, se volesse fare l’iscrizione all’INPS Gestione Commercianti, cancellandosi dalla Gestione Separata, potrebbe usufruire della riduzione, essendo socio di s.r.l. per la quale non era stata fatta nessuna iscrizione INPS antecedentemente?

Risposta

Sì, il contribuente che era iscritto alla Gestione Separata INPS solo come ditta individuale e che non è mai stato iscritto precedentemente all’INPS Gestione Commercianti (nemmeno come socio lavoratore di s.r.l.), può beneficiare della riduzione del 50% se si iscrive per la prima volta alla Gestione Commercianti nel 2025, anche se risulta socio di una s.r.l., purché tale qualifica non abbia mai determinato obbligo di iscrizione e versamento contributivo in tale gestione.

requisiti fondamentali sono che:

  • l’iscrizione alla Gestione Commercianti avvenga per la prima volta nel 2025 (niente iscrizioni attive o cessate in passato, neppure per brevi periodi),
  • la posizione da socio di s.r.l. non abbia mai dato origine ad obbligo previdenziale in Gestione Commercianti (l’essere semplice socio senza obbligo contributivo non preclude il beneficio).

Il trascorso in Gestione Separata, come titolare di attività individuale, non preclude l’accesso al beneficio sulla nuova iscrizione commercianti.

Perciò, se la prima iscrizione a Gestione Commercianti decorre dal 2025 e tutte le altre condizioni di legge sono rispettate, ha pieno diritto a richiedere la riduzione del 50% per 36 mesi.

Quesito n. 27 – Riduzione INPS 50% – Contribuente che abbia già optato per la riduzione del 35%

Domanda

Chi ha aderito alla riduzione forfetario ante 24 aprile 2025 può aderire oggi alla riduzione del 50% che durerà 36 mesi e si applicherà ex ante. Al termine dei 36 mesi tornerà alla riduzione di 1/3 qualora ne sussistano i presupposti. Cosa accade al termine dei 36 mesi a chi abbia aderito alla riduzione di 1/3 dopo il 24 aprile 2025 e oggi aderisca alla riduzione del 50%? Perde la riduzione 1/3 per sempre?

Risposta

Se il contribuente ha già optato per la riduzione del 35% dopo il 24 aprile 2025poi aderisce al 50%, con le regole attuali perde la possibilità di riproporre la domanda di riduzione 35% negli anni successivi, salvo future indicazioni INPS esplicitamente derogatorie per il 2025.

Se la riduzione del 35% è stata richiesta prima del 24 aprile 2025, la deroga 2025 avrebbe permesso questo ritorno.

Quesito n. 28 – CPB 2025/2026 – Acquisto ramo di azienda

Domanda

Una s.r.l. nata nel 2023 può aderire al CPB 2025/2026 se a novembre 2024 ha acquistato un ramo di azienda attivato nel 2025?

Risposta

L’acquisto o la cessione di un ramo d’azienda impedisce l’adesione al concordato preventivo biennale (CPB) perché altera la capacità reddituale del soggetto, configurandosi come una causa di cessazione dell’accordo fiscale.

Quesito n. 29 – Riduzione INPS 50% – Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata

Domanda

Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione Separata INPS, nel 2025 diventa anche socio unico lavoratore di una s.r.l. e si iscrive alla Gestione Commercianti, può usufruire dell’agevolazione?

Risposta

Sì, il lavoratore autonomo già iscritto alla Gestione Separata INPS che, nel 2025, diventa anche socio unico lavoratore di una s.r.l. e si iscrive per la prima volta alla Gestione Commercianti INPS, può beneficiare dell’agevolazione della riduzione del 50% dei contributi, a condizione che non sia mai stato precedentemente iscritto a questa gestione (neppure per brevi periodi, anche con qualifica diversa).

La riduzione spetta a chi:

  • avvia la posizione nella Gestione Commercianti per la prima volta entro il 2025 (o entro 30 giorni dall’avvio attività, quindi teoricamente anche nei primi giorni del 2026 per attività avviate a fine 2025);
  • sia socio di s.r.l. e svolga attività lavorativa in azienda (quindi soggetto effettivamente obbligato all’iscrizione alla Gestione Commercianti), indipendentemente dall’avere una pregressa iscrizione alla sola Gestione Separata.

L’agevolazione si applica anche ai soci lavoratori di s.r.l. che rispettano il requisito della “prima iscrizione in assoluto” alla Gestione Commercianti.

Non sono rilevanti eventuali periodi di iscrizione alla sola Gestione Separata.

Nessuna preclusione per chi viene da Gestione Separata.

Va rispettato il requisito rigoroso della novità assoluta di iscrizione a Gestione Commercianti.

Quesito n. 30 – Oggetti d’arte – Aliquota IVA

Domanda

Un cliente antiquario ha importato a luglio da una società inglese un quadro, richiedendo in Dogana l’applicazione dell’aliquota IVA al 5%. Quando lo rivenderà potrà applicare anch’esso l’aliquota IVA al 5% sul totale o dovrà applicare il 22%?

Risposta

Sì, dal 1° luglio 2025 l’antiquario che ha importato un quadro da una società inglese applicando già in Dogana l’IVA al 5% potrà applicare la stessa aliquota IVA ridotta del 5% anche sulla successiva rivendita dello stesso quadro, purché l’operazione non sia effettuata in regime del margine.

La normativa (art. 9, D.L. n. 95/2025) estende la nuova aliquota del 5% a tutte le cessioni e importazioni di opere d’arte, oggetti da collezione e antiquariato ex Tabella allegata al D.L. n. 41/1995, senza più distinzioni legate a soggetto cedente o importazione.

Tuttavia, una regola fondamentale è che: se l’antiquario ha acquistato (importato) il quadro con applicazione dell’aliquota ridotta del 5%, sulla rivendita deve obbligatoriamente applicare l’IVA piena sul corrispettivo (modalità “IVA ordinaria” sul prezzo) e NON può optare per il regime del margine sulla stessa opera.

Importazione da UK con IVA al 5%: in rivendita, si applica IVA 5% (no margine).

Il regime del margine è alternativo: può essere usato solo per oggetti non acquistati con IVA ridotta all’importazione, ma in questo caso sarebbe IVA al 22% sul margine.

Quindi, nella fattura di vendita l’antiquario indicherà l’IVA 5% sull’intero importo, senza possibilità di regime del margine per quella specifica opera.

Quesito n. 31 – Riduzione INPS 50% – Collaboratore familiare

Domanda

Un commerciante iscritto all’INPS nel 2019 ha iscritto un collaboratore a gennaio 2025. È possibile richiedere l’agevolazione solo per il collaboratore?

Risposta

Sì, è possibile: la riduzione contributiva del 50% prevista dalla Legge di Bilancio 2025 può essere richiesta anche per il collaboratore familiare iscritto per la prima volta alla Gestione Commercianti nel 2025, anche se il titolare dell’attività è iscritto da anni e non ha più diritto all’agevolazione.

La normativa conferma che l’agevolazione spetta ai coadiuvanti e coadiutori familiari che si iscrivano per la prima volta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Non sono previsti limiti legati all’iscrizione o all’anzianità dell’impresa del titolare, ma solo al fatto che il collaboratore non sia mai stato precedentemente iscritto alle gestioni speciali autonome di artigiani o commercianti INPS.

La richiesta deve essere presentata tramite il “Portale delle Agevolazioni” INPS, con allegata autocertificazione di possesso dei requisiti e verrà riconosciuta per il triennio di contribuzione continuativa (36 mesi).

Il beneficio è riservato al collaboratore nuovo iscritto 2025, anche in impresa preesistente. Non spetta invece al titolare se già iscritto in anni precedenti.

Quesito n. 32 – Rinuncia alla servitù di passaggio – Redditi diversi

Domanda

Casa di abitazione di A gode di servitù di passaggio su un terreno di proprietà di B. B vende il terreno e A rinuncia alla servitù di passaggio. La rinuncia alla servitù legata ad un fabbricato è reddito diverso o plusvalenza, in questo caso esente?

Risposta

La rinuncia alla servitù di passaggio legata a una casa di abitazione principale, se accompagnata dal riconoscimento di un corrispettivo, genera una plusvalenza qualificata come “reddito diverso” ai sensi dell’art. 67 TUIR e, di norma, è tassabile come tale.

Quesito n. 33 – Cessione ramo d’azienda – Rateazione della plusvalenza

Domanda

Una s.a.s., che aveva aderito al concordato preventivo biennale 2024/2025, lo scorso mese di luglio ha ceduto un ramo d’azienda, pertanto per l’anno d’imposta 2025 decade dall’adesione al concordato. Tuttavia il reddito minimo da dichiarare per lo stesso anno non potrà essere inferiore a quello concordato. Si chiede se potrà rateizzare la plusvalenza derivante dalla cessione.

Risposta

Posto che la normativa che regola la decadenza dal CPB in caso di cessione di ramo d’azienda è la lett. b-ter), comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024 e, sebbene la cessione di un ramo d’azienda non sia espressamente menzionata, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 18/E/2024) ha precisato che tali operazioni possono determinare la decadenza dal CPB, paragonandole ai conferimenti per alterazione della capacità reddituale.

Per esempio può capitare che una società che, nell’ambito del proprio piano strategico, decide di vendere un ramo specifico dell’azienda a un’altra entità.
In tal caso, se il ramo venduto rappresenta una parte significativa dell’attività originale, la cessione può comportare la decadenza dal CPB, in quanto modifica la struttura economica su cui il concordato era stato tarato.

La possibilità di rateizzare la plusvalenza è possibile solamente quando l’azienda è posseduta da almeno 3 anni.

Quello che il cedente deve fare è optare per una tassazione della plusvalenza in quote costanti nell’esercizio in cui è stata realizzata e (al massimo) nei quattro successivi.

Per poter usufruire di questa modalità di tassazione, è necessario che essa venga dichiarata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la plusvalenza è realizzata.

Nulla osta, nel rispetto delle condizione indicate, che, pur decadendo dal CPB, si possa rateizzare la plusvalenza anche se il reddito non potrà scendere al di sotto di quello concordato.

Quesito n. 34 – Riduzione INPS 50% – Riduzione del trattamento pensionistico

Domanda

Se la riduzione contributiva al 50% si traduce in una riduzione del trattamento pensionistico futuro, non mi è chiaro perché tale misura concorra al computo della soglia de minimis. Analogo dubbio mi pongo con riferimento ai lavoratori autonomi che beneficiano del regime impatriati con applicazione della base imponibile ridotta anche ai fini contributivi.

Risposta

La riduzione contributiva al 50% per nuovi iscritti (commercianti, artigiani e collaboratori familiari) comporta una minore maturazione di montante pensionistico, ma viene qualificata come “Aiuto di Stato” e pertanto conteggiata come aiuto de minimis, analogamente ad altre agevolazioni che incidono su oneri sociali e contributivi.

La misura è soggetta ai limiti de minimispoiché riduce l’obbligo economico gravante sull’impresa indipendentemente dal suo riflesso previdenziale: si tratta di uno “sconto” sulle obbligazioni contributive che rientra nella nozione di Aiuto di Stato secondo la normativa UE.

Il fatto che la misura produca anche una riduzione di copertura pensionistica è irrilevante per il diritto UE, che calcola gli aiuti sulla base dell’impatto economico diretto e non degli effetti futuri sui diritti pensionistici dei beneficiari.

Le agevolazioni assimilabili (es. credito d’imposta per nuovi investimenti o riduzioni fiscali/contributive) seguono le stesse regole e vengono computate in cumulo col tetto de minimis su 3 anni.

Quesito n. 35 – Adesione CPB – Erronea compilazione ISA

Domanda

Un soggetto che ha aderito al CPB lo scorso anno riceve lettera di anomalia da A.d.E., perché erroneamente compilato in ISA causa di esclusione 1 > in realtà trattasi di soggetto con partita IVA attiva da oltre 40 anni: è possibile/opportuno presentare dichiarazione integrativa o solo rispondere alle osservazioni alfine di non invalidare l’adesione?

Risposta

Determina altresì la decadenza dal concordato, quale violazione di non lieve entità, la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30% (art. 22, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 13/2024).

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 18/E/2024 e nella FAQ 25 ottobre 2024, n. 13), il periodo di imposta rilevante ai fini della causa di decadenza in esame è quello antecedente all’ingresso nel regime di concordato preventivo biennale (per il biennio 2025/2026, rileva quindi il modello ISA 2025, relativo al periodo d’imposta 2024).

In risposta ad un quesito in occasione della Videoconferenza del 5 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le inesattezze o le omissioni rilevanti ai fini della decadenza possono riguardare tanto i dati contabili quanto quelli strutturali.

Quindi è possibile presentare una dichiarazione integrativa per modifica dei dati ISA solo se detta modifica non determina scostamenti superiori alla percentuale del 30%.

Qui si parla di una indicazione di causa di esclusione e, quindi, si ritiene non sufficiente rispondere soltanto alle osservazioni dell’Agenzia ma si ritiene necessario presentare anche la dichiarazione integrativa.

Quesito n. 36 – Riduzione INPS 50% – Collaboratore familiare

Domanda

In data 19 dicembre 2024 è stata fatto atto di impresa familiare nel quale la figlia diventa collaboratore dell’impresa familiare del padre con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Viene iscritta all’INPS commercianti nel 2025, prima iscrizione, ha diritto alla riduzione e se sì come?

Risposta

Se la figlia diventa collaboratrice dell’impresa familiare del padre con atto formalizzato e decorrenza dal 1° gennaio 2025, con prima iscrizione alla Gestione INPS commercianti nel 2025, ha diritto alla nuova riduzione del 50% dei contributi previdenziali per 36 mesi, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 per i nuovi iscritti.

Quesito n. 37 – Terzo settore – Tassabilità dei contributi percepiti da casa di riposo

Domanda

I contributi di una casa di riposo iscritta al RUNTS hanno natura commerciale o sono esclusi da tassazione?

Risposta

contributi percepiti da una casa di riposo iscritta al RUNTS possono essere esclusi da tassazione se rientrano tra le attività istituzionali non commerciali e vengono erogati per interessi generali secondo il Codice del Terzo settore.

Tuttavia, se hanno natura commerciale, sono imponibili e assoggettati a tassazione secondo i regimi fiscali ETS (IRES con regimi forfetari o ordinari a seconda della prevalenza).

Se la casa di riposo iscritta al RUNTS svolge in via prevalente attività di interesse generale senza fini di lucro e i contributi sono correlati a tali attività istituzionali (servizi assistenziali agli anziani, convenzionati con enti pubblici), i contributi non sono da considerarsi commerciali e sono esclusi da tassazione ai fini IRES e IVA.

In caso di attività commerciale prevalente (es. servizi fatturati a privati, somministrazione vitto/alloggio in forma concorrenziale, prestazioni extra), i contributi e corrispettivi percepiti hanno natura commerciale e sono imponibili con regimi agevolati (forfetari secondo i limiti e i coefficienti previsti dal CTS, oppure ordinari se superati i limiti).

Dal 1° gennaio 2026 entrano pienamente in vigore le nuove regole fiscali ETS: per casa di riposo ETS iscritta al RUNTS, i contributi legati alla gestione non commerciale sono esclusi da tassazione, mentre quelli relativi ad attività commerciale (prevalente) sono tassati secondo la nuova disciplina.

La natura commerciale o meno dei contributi dipende dalla prevalenza dell’attività della struttura: se istituzionale e non lucrativa, esclusione dalla tassazione se commerciale, tassazione secondo il CTS e regole specifiche del Terzo Settore.

Quesito n. 38 – CPB e ravvedimento speciale – Controlli sul 2019

Domanda

Se è in corso un controllo sul 2019 e si vuole aderire al CPB + sanatoria, l’A.d.E. dice che deve notificare lo schema d’atto per il 2019 entro il 31 dicembre 2025 perché è un anno in scadenza di accertamento, e questo precluderebbe la sanatoria sul 2019 in quanto va versata dal 1° gennaio 26. È corretto? C’è qualche strada alternativa?

Risposta

Nessuna alternativa. L’inserimento del termine minimo per il perfezionamento dell’adesione al ravvedimento al 1° gennaio 2026 potrà creare proprio questi problemi, tenendo conto, ulteriormente, che è necessaria anche l’adesione al CPB 2025/2026 per aderire al ravvedimento speciale quindi, si aderisce al concordato e poi si perfeziona il ravvedimento speciale ma quest’ultimo con il pagamento della delega F24 (unica soluzione o prima rata) a partire dal prossimo 1° gennaio.

Quesito n. 39 – Adesione al CPB – Presentazione della dichiarazione

Domanda

Una società in nome collettivo, nel caso di adesione al concordato, deve presentare la dichiarazione entro il 30 settembre. In questo caso sono obbligati a presentare la dichiarazione anche i soci?

Risposta

Si ritiene che l’anticipazione della presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di aderire al CPB al 30 settembre resti limitata al soggetto aderente e non anche ai soci giacché è la società che, pur essendo soggetto trasparente, è il contribuente che esprime l’opzione di adesione.

Quesito n. 40 – Esenzione IMU – ASD con immobile in comodato

Domanda

Un cliente privato ha concesso in comodato l’uso di un immobile commerciale ad una ASD iscritta al RASD. Il Comune nega la possibilità di estendere l’esenzione IMU al proprietario. Per ottenere l’esenzione IMU, sarebbe necessario che l’ASD fosse titolare di un diritto reale, ad esempio un usufrutto con termine decennale?

Risposta

Sì, la posizione del Comune è corretta: l’esenzione IMU prevista per le attività di una ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) si applica solo se l’ente è titolare di un diritto reale sull’immobile (cioè proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) e non semplicemente comodataria.
Con il solo comodato, il proprietario resta soggetto passivo IMU e non può beneficiare dell’esenzione, anche se l’immobile è effettivamente utilizzato per scopi sportivi dilettantistici da una ASD iscritta al RASD.
Per ottenere l’esenzione IMU sull’immobile in questione: l’ASD deve acquisire su tale immobile un diritto reale, come l’usufrutto (ad esempio, con un atto notarile che preveda un usufrutto di 10 anni).
In tal caso, l’ASD diverrebbe soggetto passivo IMU e potrebbe accedere all’esenzione per l’utilizzo non commerciale ai sensi dell’art. 91-bis, D.L. n. 1/2012, confermato anche dalle più recenti modifiche legislative.
Nessuna esenzione IMU per il proprietario se il bene è solo in comodato a una ASD.
Sì esenzione IMU se l’ASD è titolare di diritto reale (ad esempio, usufrutto decennale) e rispetta tutti gli altri requisiti previsti per le ASD (utilizzo diretto, destinazione a uso sportivo, iscrizione RASD, uso non commerciale).

Quesito n. 41 – Riduzione INPS 50% – Maturazione dei requisiti pensionistici

Domanda

La riduzione al 50% ha delle conseguenze sulle settimane valide per l’anzianità contributiva?

Risposta

Sì, la riduzione contributiva al 50% ha conseguenze significative sulle settimane valide per l’anzianità contributiva.

L’INPS ha chiarito che i soggetti che usufruiscono della riduzione e versano dunque la metà del contributo minimo si vedranno accreditare solo la metà delle settimane utili ai fini pensionistici: ad esempio, pagando il minimo ridotto, riceveranno 6 mesi invece di 12 per ogni anno.

Ogni settimana è riconosciuta solo in proporzione ai contributi effettivamente versati per maturare l’intero anno di “anzianità contributiva” occorrerebbe integrare i versamenti fino al minimo ordinario.

Questo aspetto incide sulla maturazione dei requisiti pensionistici, poiché la riduzione comporta un “rallentamento” nell’accreditamento delle settimane riconosciute.

La riduzione del 50% consente di pagare meno ma fa maturare meno settimane utili a fini pensionistici, salvo integrazione volontaria.

Quesito n. 42 – Riduzione INPS 50% – Collaboratore familiare

Domanda

Soggetto iscritto come collaboratore familiare alla gestione artigiana INPS da diversi anni. Nel 2025 apre p. IVA ditta individuale artigiana e cessa la posizione da collaboratore. Può richiedere la riduzione?

Risposta

No, il soggetto che è già stato collaboratore familiare iscritto alla Gestione Artigiani INPS per diversi anni non può accedere alla riduzione del 50% per nuovi iscritti se apre una partita IVA artigiana individuale nel 2025 e cessa la precedente posizione da collaboratore.

La Legge di Bilancio e le circolari applicative INPS chiariscono che la riduzione contributiva al 50% è riservata esclusivamente a chi si iscrive per la prima volta, in assoluto, alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti nel corso del 2025, a prescindere dal ruolo (titolare, socio, collaboratore).

Il semplice cambiamento di qualifica dal collaboratore familiare al titolare ditta individuale non integra una prima iscrizione ai fini dell’agevolazione, se vi è già stata in passato una qualsiasi iscrizione (anche come coadiuvante/coadiutore).

Nessuna riduzione 50% per chi è stato già presente nella gestione artigiani, anche solo come collaboratore familiare, e passa poi a titolare nel 2025.

Possono invece accedere al beneficio solo coloro che nel 2025 risultano mai iscritti prima alla gestione INPS di riferimento, indipendentemente dalla qualifica ricoperta.

Quesito n. 43 – Comparto turistico – Soggetti beneficiari delle agevolazioni

Domanda

Se una società che gestisce un ristorante è comproprietaria delle mura di un albergo (che risulta per una quota di proprietà di una ditta individuale che svolge attività di albergo pagando un affitto alla prima società per la sua quota), potrà beneficiare dell’agevolazione relativa al comparto turistico su tali immobili? L’albergo ospita i dipendenti della società ristoratrice.

Risposta

Ancora non è stato pubblicato il Decreto attuativo.

In generale però le agevolazioni del comparto turistico (come bonus alberghi, crediti d’imposta e contributi per alloggi lavoratori) su immobili utilizzati in ambito alberghiero generalmente spettano a chi ha la piena ed esclusiva disponibilità dell’immobile e gestisce direttamente l’attività turistica-ricettiva (albergo, B&B, casa vacanze ecc.).

La qualifica di proprietario non gestore non consente di fruire direttamente dei bonus previsti per il comparto: gli incentivi e i finanziamenti spettano all’impresa che esercita l’attività ricettiva e non a una società che incassa semplicemente affitti dalle proprie quote.

La società ristoratrice che è comproprietaria delle mura, ma NON gestisce in proprio l’attività alberghiera (è svolta dalla ditta individuale, anche se corrispondente l’affitto per la sua quota), non può di norma chiedere l’agevolazione comparto turistico per quegli immobili.
Le agevolazioni spettano invece al titolare effettivo dell’attività di ospitalità se regolarmente iscritto come impresa turistico-ricettiva e in possesso dei requisiti (proprietà, piena disponibilità contrattuale, gestione diretta).
L’utilizzo delle camere per ospitare i dipendenti della società ristoratrice non fa sorgere il diritto all’agevolazione in capo alla società ristoratrice stessa, ma resta un servizio dell’albergo gestito dalla ditta individuale.
La comproprietà passiva degli immobili non si traduce in titolo per bonus, crediti d’imposta e incentivi destinati a chi opera direttamente nel settore.
Se invece la società ristoratrice assume la gestione diretta dell’attività ricettiva, può accedere alle relative agevolazioni per strutture alberghiere diversamente resta solo titolare dei proventi locativi per la sua quota. Ma attendiamo chiarimenti.

Quesito n. 44 – CPB 2024/2025 – Adesione al CPB 2026

Domanda

Chi ha aderito al CPB per gli anni 2024/2025, come deve fare per aderire al CPB 2026, visto che si parla di adesione per gli anni 2025/2026?

Risposta

Deve soltanto attendere il nuovo biennio successivo. Quindi, chi ha aderito al CPB 2024/2025 salta un giro (CPB biennio 2025/2026) ma potrà aderire al CPB 2026/2027.

Quesito n. 45 – Accertamento sul reddito 2024 – Decadenza dal CPB

Domanda

Nell’ipotesi in cui venga accertato un maggior reddito per il 2024, per cui il reddito 2024 diventa maggiore, che influenza ha sul reddito concordato per il 2025 e 2026?

Risposta

Con l’attività istruttoria l’Amministrazione può effettuare accessi, ispezioni, verifiche o invio di questionari.

L’esito di tale attività può portare all’emissione di un avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che lo stesso sia idoneo a determinare la decadenza dal CPB.

Si pensi ancora al caso in cui siano emerse attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi di imposta oggetto di concordato o a quello precedente (art. 22, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 13/2024) il recupero superiore a tale soglia, determinando la decadenza dal CPB, fa conseguentemente venir meno anche le limitazioni all’attività di accertamento.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti (art. 22, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 13/2024).

Quesito n. 46 – Antiquariato – Aliquota IVA

Domanda

Aliquota IVA al 5% per gli antiquari che non applicano il regime del margine sugli oggetti di antiquariato (beni diversi dagli oggetti d’arte e da collezione, aventi più di 100 anni di età). Come ci si può tutelare per non essere contestati sul requisito dei 100 anni? Gli antiquari rilasciano certificato di autenticità con inquadramento temporale ma potrebbe non essere sufficiente rischiando l’applicazione dell’IVA al 22%?

Risposta

Per applicare correttamente l’IVA al 5% sulle cessioni di oggetti d’antiquariato (beni diversi dagli oggetti d’arte e da collezione, con età superiore a 100 anni), è fondamentale poter dimostrare in modo rigoroso la datazione dei beni, poiché il rischio di contestazione dell’Agenzia delle Entrate è concreto se la prova dell’anzianità non è chiara o obiettiva.

Come tutelarsi?

La legge richiede che i beni rientrino nella voce NC 9706 00 00 della nomenclatura doganale, cioè “oggetti di antiquariato aventi più di 100 anni di età”.

Non è sufficiente una generica autodichiarazione: la certificazione di autenticità rilasciata dall’antiquario, se puntualmente motivata e circostanziata (es. analisi stilistica, riferimenti bibliografici, perizie di esperti di settore, cataloghi d’asta, pubblicazioni di settore), rappresenta un valido strumento probatorio, ma può essere contestata se non accompagnata da solide evidenze oggettive.

Maggiore valore probatorio è riconosciuto alle valutazioni di esperti iscritti a specifici albi, periti giurati, certificati di laboratori di analisi, archivi storici o autorità museali.

Rischi e suggerimenti pratici:
In assenza di adeguata documentazione la cessione rischia di essere riqualificata con applicazione dell’IVA ordinaria al 22%.
È opportuno corredare ogni fattura di vendita con una scheda tecnica dettagliata dell’oggetto, copia della perizia o certificazione e ogni elemento che aiuti a dimostrare la datazione presso eventuali controlli fiscali.
Costituisce buona prassi conservare ogni documentazione afferente la provenienza e l’anzianità del bene per almeno 10 anni.
In sintesi, la certificazione di autenticità con inquadramento temporale dell’antiquario è utile ma, per minimizzare i rischi, è fortemente consigliabile affiancarla a perizie, analisi esperte e documentazione oggettiva, così da tutelarsi da possibili contestazioni che possono portare all’applicazione dell’IVA al 22%.

Quesito n. 47 – Riduzione INPS 50% – Indennità di maternità

Domanda

Un’imprenditrice artigiana che decidesse di beneficiare della riduzione al 50% e successivamente dovesse presentare domanda di indennità di maternità, quest’ultima verrebbe ridotta del 50%?

Risposta

No, l’indennità di maternità per una imprenditrice artigiana che beneficia della riduzione contributiva del 50% non viene ridotta.

L’agevolazione del 50% si applica esclusivamente ai contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre il contributo di maternità si versa sempre per intero e, di conseguenza, anche l’importo dell’indennità di maternità resta invariato e non subisce alcun taglio.

L’INPS e le fonti ufficiali chiariscono che il contributo maternità è dovuto per intero da tutti gli artigiani e commercianti, anche in presenza di riduzioni sui contributi IVS (sia nell’agevolazione del 35% per forfetari che nel nuovo 50% per i nuovi iscritti 2025).

Questo principio vale anche per il calcolo dell’indennità, che rimane pari agli importi ordinari stabiliti annualmente e non viene parametrata alla percentuale effettiva di contribuzione IVS versata. La lavoratrice pagherà il contributo maternità pieno e riceverà la prestazione intera, come ogni altra lavoratrice artigiana non agevolata.

Quesito n. 48 – Riduzione INPS 50% – Nuovo socio 2024 iscritto nel 2025

Domanda

Una persona entra a far parte della compagine societaria di una s.n.c. a dicembre 2024 (atto notarile). L’atto viene registrato in CCIAA a gennaio 2025. A gennaio 2025 viene iscritto all’INPS alla Gestione Commercianti. Si ha diritto alla riduzione?

Risposta

Sì, la persona che diventa socio di una s.n.c. con atto societario a dicembre 2024 (registrato in CCIAA a gennaio 2025) e viene iscritta all’INPS Gestione Commercianti a gennaio 2025 ha diritto alla riduzione contributiva del 50% (“contributi dimezzati”), se ricorrono tutti i requisiti soggettivi della normativa 2025 per “nuovi iscritti”.

Quesito n. 49 – Riduzione INPS 50% – Collaboratore familiare

Domanda

Una socia accomandante di una s.a.s. costituita nel 1995 oggi verrebbe iscritta come collaboratrice del marito (socio accomandatario): può usufruire della riduzione INPS 50%?

Risposta

Se la socia accomandante rispetta i requisiti previsti per i nuovi iscritti collaboratori familiari, potrà usufruire dell’agevolazione contributiva INPS per il 2025, applicando il regime ridotto (es. 50%) previsto dalla Legge di Bilancio e dalla disciplina INPS attuale.

Quesito n. 50 – Superdeduzione 120 o 130% – Soggetti beneficiari delle agevolazioni

Domanda

Alla superdeduzione 120 o 130% possono accedere anche gli enti non commerciali (gestione commerciale, chiaramente con tanto di reddito di impresa in quadro 760 e IRAP)?

Risposta

Sì, possono accedere alla superdeduzione 120 o 130% (D.L. n. 84/2025) anche gli enti non commerciali limitatamente alla gestione commerciale, a condizione che il personale assunto sia impiegato nell’attività commerciale e il reddito sia dichiarato come reddito d’impresa in quadro 760 e ai fini IRAP.

Gli enti non commerciali residenti (art. 73, comma 1, lettera c), TUIR) possono beneficiare dell’agevolazione solo per le nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale.

L’agevolazione non riguarda il personale impiegato nell’attività istituzionale o non commerciale, né le gestioni separate non d’impresa.

È obbligatoria una contabilità separata (con evidenza distinta) per distinguere il personale impiegato in attività commerciale e poter documentare la spettanza del beneficio.

Se il dipendente è utilizzato sia nell’attività istituzionale sia nella gestione commerciale, la superdeduzione spetta solo pro-quota, secondo il rapporto tra proventi commerciali e proventi totali dell’ente.

Gli enti non commerciali possono quindi accedere alla superdeduzione 120 o 130%, ma esclusivamente per il personale impiegato nelle attività commerciali, secondo rilevazione contabile separata, e dichiarando il relativo reddito come reddito d’impresa.

Quesito n. 51 – Spese di trasferta – Società di servizi

Domanda

Società di servizi che effettua per l’erogazione del servizio trasferte, con relative spese di viaggio e soggiorno fatturate totalmente al committente. Il rimborso delle stesse in capo alla società è tassato al 100% mentre il costo delle spese sostenute dalla società come viaggi e trasferte è indeducibile al 25%. È corretto tale comportamento non trattandosi di reddito di lavoro autonomo?

Risposta

No, non è corretto: per le società di capitali e di persone che operano come società di servizi (e quindi non come lavoratori autonomi), il trattamento fiscale delle spese di viaggio e trasferta addebitate in fattura al committente e delle relative deduzioni non segue la disciplina restrittiva dei redditi di lavoro autonomo.

Le spese di trasferta, vitto, alloggio e viaggio sostenute nell’ambito dell’attività d’impresa e riversate integralmente al committente sono interamente deducibili e il relativo rimborso va tassato al 100% come ricavo d’impresa.

Quesito n. 52 – Oggetti d’arte – Aliquota IVA

Domanda

Una società produce quadri, dipinti dai propri dipendenti (non copie di quadri famosi) per la vendita a privati e ad aziende. Rientra nella normativa per applicare l’IVA al 5%?

Risposta

Sì, a partire dal 1° luglio 2025 la nuova normativa sull’IVA agevolata al 5% per le opere d’arte non distingue più in modo restrittivo per la qualifica professionale del cedente: l’aliquota ridotta si applica alle vendite di “quadri” e altre forme di opere d’arte elencate in Tabella allegata al D.L. n. 41/1995, anche se prodotte da aziende tramite i propri dipendenti purché non si tratti di copie di quadri famosi e risultino rientrare nella definizione fiscale di opera d’arte originale.

La normativa del Decreto “Omnibus 2025” e i principali approfondimenti fiscali indicano che l’estensione dell’aliquota non è più riservata agli autori o agli eredi, ma vale per tutte le cessioni di opere artistiche, anche effettuate da società, laboratori, gallerie e mercanti d’arte, a condizione che si tratti di opere originali (non seriali, non mere riproduzioni).

L’applicabilità comprende la vendita a privati e ad aziende, senza distinzione sulla figura giuridica del produttore conta che il bene ceduto sia “originale da arte”, secondo la Tabella allegata e la produzione non sia seriale o industriale.

Quindi: se la società produce quadri originali (dipinti singolarmente dai dipendenti, non copie), questi rientrano nella disciplina e potranno essere ceduti con IVA al 5%. Si raccomanda, per prudenza, di mantenere la documentazione che attesti l’originalità e l’unicità delle opere, in caso di verifica.

Quesito n. 53 – Riduzione INPS 50% – Soggetto iscritto alla Sezione E del Registro unico degli Intermediari dell’IVASS

Domanda

La riduzione spetta alla Gestione Commercianti anche per il soggetto iscritto alla Sezione E del Registro unico degli Intermediari (RUI) dell’IVASS? Il contribuente è infatti soggetto alla Gestione Commercianti e assoggettato al regime contributivo a percentuale (non al minimale) previsto per i soggetti iscritti alla Sezione E del RUI.

Risposta

La riduzione contributiva del 50% (Legge di Bilancio 2025) spetta ai soggetti iscritti per la prima volta nel 2025 alla Gestione Commercianti INPS, quindi in linea generale potrebbe spettare anche al contribuente iscritto come “intermediario assicurativo” alla Sezione E del RUI IVASS, purché sia effettivamente iscritto alla Gestione Commercianti e non ad altra gestione.

Nel caso specifico, se il contribuente è iscritto alla Gestione Commercianti INPS (non Gestione Separata), versa contributi con criterio a percentuale (senza minimale, solo sulle provvigioni o corrispettivi effettivamente percepiti, secondo la disciplina degli intermediari di assicurazione RUI E), ha comunque diritto a presentare l’istanza di riduzione del 50%: la normativa e la prassi INPS, infatti, estendono il beneficio a chiunque sia “nuovo iscritto” nel 2025 a questa gestione, a prescindere dal calcolo a minimale o solo percentuale.

La riduzione si applica alla quota dei contributi IVS e, per gli iscritti a percentuale, solo agli importi effettivamente dovuti, non c’è obbligo di minimale.

Riduzione 50% fruibile anche dai commercianti RUI E che applicano solo contributi percentuali, se soddisfano la doppia condizione: nuova iscrizione 2025 e corretta inquadratura nella Gestione Commercianti INPS.

Per sicurezza consigliabile riportare nel dettaglio la posizione INPS nella domanda e conservare documentazione che attesti tipo di iscrizione e assoggettamento solo a contributi percentuali.

Quesito n. 54 – Regime patrimoniale atipico – Applicabilità

Domanda

Il regime patrimoniale atipico si può applicare anche a dei coniugi di lunga data, o vale solo se viene stipulato al momento del matrimonio?

Risposta

Sì, il regime patrimoniale atipico (ad esempio comunione differita, de residuo, “Zugewinngemeinschaft” ecc.) approfondito nello Studio del Notariato n. 4/2025 può essere stipulato anche da coniugi già sposati da tempo, non solo al momento del matrimonio.

Secondo la dottrina e la prassi notarile prevalente, le convenzioni matrimoniali (anche atipiche) possono essere concluse in qualunque momento, sia contestualmente al matrimonio che successivamente, a condizione che siano stipulate con atto pubblico notarile e annotate nei pubblici registri.

I coniugi possono modificare in qualsiasi tempo il loro regime patrimoniale (comunione, separazione, atipico) con reciproco consenso.

Pertanto, anche chi è sposato “da lunga data” può liberamente adottare un nuovo regime patrimoniale atipico, senza limiti temporali, tramite una convenzione matrimoniale notarile regolarmente pubblicizzata.

Il regime patrimoniale atipico previsto dallo Studio del Notariato n. 4/2025 può essere adottato anche da coniugi già sposati da tempo, non solo al momento del matrimonio.

Secondo la prassi e la dottrina, le convenzioni matrimoniali (anche atipiche) possono essere stipulate o modificate in qualsiasi momento del rapporto matrimoniale tramite atto notarile e con il consenso di entrambi i coniugi, non solo all’inizio.

Non vi sono limiti temporali: i coniugi possono sempre modificare il proprio assetto patrimoniale sposando anche regimi atipici, purché rispettino le disposizioni inderogabili della legge e pubblichino l’atto nei pubblici registri.

Quesito n. 55 – Ravvedimento speciale – Prospetto dei costi

Domanda

L’anno scorso per il CPB 2024/2025 l’Agenzia aveva rilasciato un prospetto dei costi del ravvedimento speciale 2018/2022, quest’anno non lo mette a disposizione per il periodo 2019/2023 o non l’ho visto?

Risposta

Con il recentissimo Provvedimento dello scorso 19 settembre dell’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 350617/2025) è stato precisato che, anche per il ravvedimento 2019/2023, nel cassetto fiscale dei contribuenti potenzialmente interessati è disponibile una nuova “Scheda di sintesi” aggiornata per il CPB 2025/2026.

Il prospetto informativo contiene anche una sezione dedicata all’istituto del ravvedimento speciale per le annualità d’imposta dal 2019 al 2023, che riporta i dati utili alla determinazione delle imposte sostitutive da versare per ciascuna annualità. Nella stessa funzionalità del cassetto fiscale è resa disponibile anche la tabella con gli importi in formato elaborabile (.csv).

Quesito n. 56 – Ravvedimento speciale – Applicabilità

Domanda

Un contribuente persona fisica, che l’anno scorso ha aderito al CPB 2024/2025, può aderire al ravvedimento speciale per l’anno 2023?

Risposta

No. Il ravvedimento speciale 2019/2023 è possibile solo per coloro che aderiscono al CPB 2025/2026.

Quesito n. 57 – Adesione al CPB – Dichiarazione dei redditi senza ISA

Domanda

Una società è stata costituita nel gennaio 2023. Ha fatto la dichiarazione dei Redditi 2024, Redditi 2023 senza ISA (inizio attività). Può aderire al CPB per il 2025 e 2026?

Risposta

L’inizio attività comporta l’esclusione dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta e, siccome sono interessati dall’applicazione del CPB solo i soggetti a cui concretamente si applicano gli ISA (art. 10 del D.Lgs. n. 13/2024), il contribuente che non ha applicato gli ISA nel 2024 non potrà aderire al CPB 2025/2026.

L’accesso al concordato preventivo biennale è precluso se, per l’attività svolta, non è stato approvato un ISA e se, per l’attività svolta, è stato approvato un ISA, ma ricorre una causa di esclusione.

Non possono accedere al CPB neppure i soggetti esclusi che sono tenuti alla compilazione del modello ISA a meri fini statistici, come le imprese multiattività (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2024, § 6.9).

Quesito n. 58 – Interessi percepiti nell’ambito attività professionale – Redditi di lavoro autonomo

Domanda

Con la nuova normativa, gli interessi pagati congiuntamente al compenso professionale da una procedura fallimentare (iniziata nel 2018) fanno parte del reddito di lavoro autonomo oppure diventano reddito di capitale?

Risposta

Con la nuova normativa applicabile dal 2024, gli interessi pagati congiuntamente al compenso professionale da una procedura fallimentare (anche se la procedura è iniziata nel 2018) restano parte del reddito di lavoro autonomo: NON diventano reddito di capitale ma sono imponibili come componente accessoria del compenso professionale.

Il nuovo art. 54 TUIR, pur introducendo il principio di onnicomprensività e distinguendo gli interessi finanziari (da conti o depositi) come redditi di capitale, non ha modificato la prassi per gli interessi moratori o di dilazione di pagamento collegati al compenso professionale.

Gli interessi per dilazione o ritardato pagamento di compensiliquidati da procedure concorsuali, derivano direttamente da un credito da lavoro autonomo e continuano a concorrere a formare il reddito di lavoro autonomo nel quadro RE (professionisti).

Solo gli interessi “finanziari” (da depositi bancari, titoli ecc.) diventano redditi di capitale ai sensi dell’art. 44 TUIR, gli interessi liquidati sulle spettanze professionali da procedure fallimentari mantengono natura accessoria del compenso e sono soggetti alle regole del reddito autonomo.

Sentenze recenti della Cassazione e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate confermano che gli interessi da crediti professionali, riconosciuti per ritardi nell’erogazione o per dilazione, sono imponibili come reddito da lavoro autonomo e non sono da qualificare come redditi di capitale.

In sintesi, gli interessi riconosciuti insieme al compenso da una procedura fallimentare al professionista continuano a costituire reddito di lavoro autonomo e devono essere dichiarati nel quadro RE della dichiarazione dei redditi.

Quesito n. 59 – Spese di vitto – Tracciabilità

Domanda

Il dipendente non vuole anticipare le spese di vitto, si è ipotizzato di accreditare nel c/c del dipendente un bonifico di importo definito. Il dipendente paga il ristorante con propria carta di credito con fattura intestata all’azienda. Redige nota spese specificando che la spesa è già stata rimborsata con bonifico. Restituisce la somma accreditata in eccedenza. È soddisfatta la tracciabilità?

Risposta

Sì, la modalità descritta soddisfa i requisiti di tracciabilità per la deducibilità fiscale e l’esenzione da tassazione dei rimborsi spese di trasferta dal 2025: l’importante è che il pagamento del vitto sia effettuato con strumenti tracciabili (es. carta di credito personale del dipendente), la fattura sia intestata all’azienda, il bonifico anticipato risulti documentato e la restituzione di eventuali eccedenze sia registrata, tutto supportato da nota spese dettagliata.

Quesito n. 60 – Riduzione INPS 50% – Applicabilità

Domanda

Una persona fisica il 1° agosto 2025 apre p. IVA come attività di impresa (quindi commercio). È stato in anni passati socio di s.r.l. con posizione INPS commercio cessata a far data dalla stessa cessione (quindi da alcuni anni). Può chiedere la riduzione al 50% dei contributi, posto che ad oggi ancora non si riesce ad effettuare la domanda? Se sì come fare senza perdere la possibilità del 35%?

Risposta

Sì, la persona fisica che apre una nuova partita IVA per attività di impresa commerciale il 1° agosto 2025 può chiedere la riduzione al 50% dei contributi INPS commercianti, anche se in passato è stato socio di s.r.l. con posizione INPS commercio poi cessata, purché la precedente iscrizione sia interamente cessata e non sia titolare di pensione diretta o altra posizione IVS attiva.

Requisiti per la riduzione al 50%
La riduzione al 50% per i nuovi iscritti alle gestioni speciali INPS spetta se: la nuova attività di impresa viene iscritta ex novo alla Gestione Commercianti, ogni eventuale precedente posizione INPS sia stata interamente cessata prima della nuova apertura, non si sia titolari di trattamento pensionistico diretto. Il fatto di esser stato socio di s.r.l. con posizione già chiusa non preclude il beneficio, salvo casi di riapertura della precedente posizione o pendenza amministrativa.

Procedura e tutela per non perdere il 35%
In attesa che l’INPS renda operativa la procedura telematica di domanda per la riduzione al 50%, è consigliato: presentare comunque la domanda di riduzione contributiva al 35% (forfetari), se si prevede di entrare in regime forfetario, per avere la copertura in caso di ritardi sulla piattaforma INPS, non appena la funzione per chiedere il 50% sarà disponibile, revocare l’opzione del 35% (entro i termini fissati), così da transitare alla nuova agevolazione per 36 mesi.
INPS chiarisce che chi ha optato per il 35% può passare al 50% con apposita revoca dell’opzione dal cassetto previdenziale, senza perdere il diritto ad aderire alla nuova misura, purché si rispettino le scadenze amministrative.

Sintesi: il soggetto con precedente posizione INPS commercio cessata può accedere alla riduzione del 50% come nuovo iscritto dal 1° agosto 2025.
Si tutela l’interesse al 35% presentando oggi quell’opzione, con la possibilità di revocarla e aderire alla riduzione del 50% una volta aperti i canali INPS specifici, secondo le istruzioni già pubblicate dall’Istituto.

Quesito n. 61 – Interessi attivi c/c professionista – Redditi di capitale

Domanda

Gli interessi attivi del c/c del professionista in contabilità semplificata vanno dichiarati?

Risposta

No, gli interessi attivi maturati sul conto corrente del professionista in contabilità semplificata non vanno dichiarati come redditi di lavoro autonomo.

A partire dal periodo d’imposta 2024, per effetto della riforma fiscale e della modifica all’art. 54 TUIR, gli interessi attivi bancari costituiscono redditi di capitale soggetti a ritenuta d’imposta del 26% e sono esclusi dal reddito professionale; quindi, non devono essere riportati nel quadro RE della dichiarazione dei redditi.

Quesito n. 62 – CPB 2024/2025 – Cessazione dell’attività nel 2025

Domanda

Un soggetto ordinario che ha aderito al CPB 2024/2025 e ha cessato l’attività il 31 maggio 2025 decade dal concordato nel 2025 e, quindi, applica il concordato nel 2024 (PF25) e non nel 2025?

Risposta

Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024 il contribuente fuoriesce (cessa) dal periodo d’imposta in cui l’evento si verifica e, in tal caso, dal 2025 con mantenimento dell’accordo per il periodo d’imposta 2024.

Quesito n. 63 – Ravvedimento speciale – Adesione

Domanda

Un contribuente che ha aderito al concordato 2024/2025 e al ravvedimento 2018/2022, non potendo accedere al concordato 2025/2026, può aderire al ravvedimento per l’anno 2023?

Risposta

Risposta negativa. Il ravvedimento è ancorato al CPB, quindi, CPB 2024/2025, ravvedimento per i periodi 2018/2022, CPB 2025/2026, ravvedimento per i periodi 2019/2023.

Chi ha aderito al primo biennio (2024/2025) non potendo aderire, per sovrapposizione, a quello per il biennio 2025/2026, non potrà aderire al ravvedimento speciale per il periodo 2019/2023.

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