CIRCOLARE TUTTOQUESITI
Le risposte alle domande dei professionisti
DI STEFANO SETTI | 20 FEBBRAIO 2026
Si presentano le riposte ai quesiti pervenuti in occasione della diretta streaming sulla 1ª Giornata del Percorso Specialistico “IVA 2026” dal titolo”Territorialità IVA: prestazioni di servizi”.
Il Corso è dedicato all’analisi della territorialità IVA delle prestazioni di servizi, uno degli ambiti più delicati e ricorrenti nella pratica professionale, soprattutto nei rapporti con clienti e fornitori esteri. In un contesto economico sempre più internazionale, comprendere quando e dove un servizio è rilevante ai fini IVA rappresenta una competenza essenziale per evitare errori, sanzioni e contestazioni. L’incontro guida i partecipanti attraverso le regole generali e le principali deroghe previste dalla normativa, chiarendo i criteri di collegamento territoriale tra Italia, Unione Europea e Paesi extra-UE.
Quesito n. 1 – Detrazione IVA per le fatture a cavallo anno
Domanda
Le fatture che arrivano a gennaio 2026 con data dicembre 2025 posso registrarle in un registro separato (art. 19) per farle entrare nella dichiarazione IVA 2025 e anche nella liquidazione al 16 gennaio 2026?
Risposta
Nel caso di fatture datate dicembre 2025 ma ricevute nel gennaio 2026 occorre distinguere con attenzione tra il momento di insorgenza del diritto alla detrazione e il momento del suo esercizio, tenendo conto sia della disciplina unionale sia dell’attuale assetto interno.
In base agli artt. 167 e 168 della Direttiva n. 2006/112/CE il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta diventa esigibile, mentre per il suo esercizio è necessario il possesso di una fattura conforme ai sensi degli artt. 178 e 226 della medesima Direttiva.
La giurisprudenza unionale ha costantemente affermato che le condizioni sostanziali prevalgono su quelle formali e che queste ultime non possono comprimere il diritto alla detrazione quando l’operazione è effettivamente imponibile e inerente all’attività economica. Tuttavia, nell’ordinamento italiano, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 17 gennaio 2018 ha chiarito che il diritto può essere esercitato solo quando ricorrono congiuntamente l’esigibilità dell’imposta e il possesso della fattura, configurando così la cosiddetta “duplice condizione”.
Operativamente ciò significa che, se una fattura relativa a un’operazione effettuata nel dicembre 2025 viene ricevuta nel gennaio 2026, la detrazione non può essere retro-imputata al 2025 nelle liquidazioni periodiche, in quanto l’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998 vieta la retro-imputazione dell’IVA nelle liquidazioni.
Di conseguenza, allo stato attuale della normativa interna, non è conforme all’orientamento amministrativo registrare tali fatture in un registro separato ex art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 per farle concorrere alla liquidazione del 16 gennaio 2026 come se fossero riferibili al 2025; la detrazionepotrà essere esercitata a partire dalla prima liquidazione utile del 2026, quindi nella liquidazione di gennaio 2026 (versamento 16 febbraio 2026 per i mensili), oppure al più tardi nella dichiarazione IVA relativa al 2026.
È vero che la sentenza del Tribunale UE T-689/24 ha affermato che, se il soggetto passivo è in possesso della fattura al momento della presentazione della dichiarazione dell’anno in cui il diritto è sorto, non è legittimo differire l’esercizio, richiamando i principi di neutralità e proporzionalità e l’art. 273 della Direttiva; tuttavia tale orientamento non ha ancora trovato un coordinamento espresso nella disciplina interna delle liquidazioni periodiche, che resta vincolata al divieto di retro-imputazione.
Inoltre, l’art. 7 della Legge n. 111/2023, Legge delega di riforma fiscale, prevede tra i criteri direttivi una revisione della disciplina in senso più coerente con l’impostazione unionale, consentendo l’esercizio del diritto entro la dichiarazione dell’anno di ricezione, ma tale previsione non risulta ancora pienamente attuata con modifiche operative al D.P.R. n. 100/1998.
In conclusione, alla luce della normativa vigente e della prassi amministrativa, le fatture ricevute a gennaio 2026 con data dicembre 2025non possono essere fatte confluire nella liquidazione IVA del 16 gennaio 2026 relativa al 2025 mediante registrazione in un registro separato, ma devono essere detratte secondo le regole ordinarie a partire dal periodo di ricezione, ferma restando la possibile evoluzione interpretativa alla luce della giurisprudenza unionale.
Quesito n. 2 – Medici: prestazioni esenti IVA e imponibili
Domanda
Un medico deve emettere fatture ai propri pazienti per l’emissione di certificati medici. Quando la prestazione è soggetta a IVA e quando è esente art. 10? Esiste un riepilogo a cui far riferimento?
Risposta
Sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni sanitarie. Restano invece imponibili le attività che, pur svolte da medici, non perseguono una finalità terapeutica o di tutela della salute (Agenzia delle Entrate, circolare n. 4/E/2005).
Prestazioni esenti da IVA:
- Visite fiscali INPS e controlli INAIL a scopo profilattico o di idoneità fisica (Ris. Agenzia delle Entrate n. 7/E/2006).
- Visite mediche per rilascio o rinnovo della patente di guida (circolare n. 4/E/2005).
- Prestazioni del medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro (Ris. n. 181/E/2003).
- Prestazioni del medico di famiglia rese a pagamento nell’ambito delle attività istituzionali, comprese certificazioni per esonero educazione fisica, idoneità sportiva non agonistica, invio minori in colonie, attestazioni di vaccinazione (circolare n. 4/E/2005).
- Analisi mediche e ricerche cliniche a scopo diagnostico rese da laboratori di analisi (C.M. 3 agosto 1979, n. 25; Ris. n. 87/E/2006; Risposta interpello n. 56/E/2020).
- Prestazioni degli ottici relative all’individuazione del difetto visivo, preparazione e montaggio lenti, applicazione lenti a contatto (C.M. 18 luglio 1990, n. 50).
- Prestazioni degli odontotecnici per preparazione, riparazione e applicazione di protesi dentarie su prescrizione medica (C.M. 2 maggio 1995, n. 129).
- Prestazioni sanitarie rese dalle farmacie, mediante messa a disposizione di infermieri e fisioterapisti (Ris. n. 60/E/2017; Ris. n. 128/E/2011).
- Prestazioni nell’ambito della fecondazione assistita, se riconducibili alla nozione di cure mediche secondo la giurisprudenza UE (Risposta interpello n. 527/E/2020).
- Consulenze sanitarie telefoniche o in teleassistenza, purché con finalità terapeutica (Risposta interpello n. 215/E/2021).
- Test diagnostici per la valutazione del rischio di recidiva tumorale (Risposta interpello n. 216/E/2021).
- Certificazioni verdi Covid-19 attestanti la guarigione, rilasciate dai medici di medicina generale (Risposta interpello n. 591/E/2021).
Prestazioni imponibili IVA
- Consulenze medico-legali finalizzate al riconoscimento di pensioni di invalidità o di guerra (circolare n. 4/E/2005).
- Accertamenti medico-legali svolti in ambito giudiziario, inclusi incarichi di CTU presso i tribunali.
- Esami del DNA per accertamento della paternità.
- Accertamenti INAIL connessi al riconoscimento di cause di servizio, in quanto finalizzati all’ottenimento di benefici economici.
Alcune certificazioni del medico di famiglia, quali:
- Certificazioni per assegno o pensione di invalidità.
- Certificazioni di idoneità generica al lavoro.
- Certificazioni peritali per infortuni.
- Certificazioni per riconoscimento di invalidità civile (circolare n. 4/E/2005).
Criterio distintivo: secondo la prassi amministrativa e la giurisprudenza unionale, la discriminante tra esenzione e imponibilità è rappresentata dalla finalità della prestazione:
• è esente se diretta alla tutela, diagnosi o cura della salute della persona;
• è imponibile se orientata prevalentemente a finalità amministrative, assicurative, peritali o economiche.
Quesito n. 3 – Detrazione IVA e mancata consegna della merce
Domanda
Un mio cliente ha ricevuto fatture da un proprio fornitore nel mese di giugno 2025, ma non ha mai ricevuto la merce. Il cliente ha sollecitato il proprio fornitore all’emissione di note di credito che ad oggi non ha ancora ricevuto. È corretto registrare comunque le fatture senza detrazione IVA? E se il fornitore emettesse note credito nel 2026 come si dovrebbe comportare?
Risposta
Nel caso prospettato occorre distinguere con attenzione tra il profilo civilistico dell’operazione (mancata consegna della merce) e quello IVA.
Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Se le fatture sono state ricevute nel giugno 2025 e risultano regolarmente emesse, l’IVA è, sotto il profilo formale, detraibile nel 2025, in quanto sussistono i presupposti dell’esigibilità e del possesso del documento.
Il fatto che la merce non sia stata consegnata incide sul rapporto contrattuale tra le parti e potrà condurre all’emissione di una nota di variazione ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, ma non giustifica, di per sé, la mancata registrazione della fattura né l’omessa detrazione dell’IVA nel periodo di competenza.
Se il cliente decidesse di registrare la fattura senza esercitare la detrazione, correrebbe il rischio concreto di perdere definitivamente il diritto alla detrazione, qualora la situazione non si definisse entro il termine previsto dall’art. 19, ossia entro la dichiarazione IVA relativa al 2025.
Se il fornitore dovesse emettere nel 2026 una nota di credito ai sensi dell’art. 26, la variazione in diminuzione rettificherebbe l’operazione originaria. In tal caso, il cliente – che avrà correttamente detratto l’IVA nel 2025 – dovrà registrare la nota di credito nel 2026, riversando l’IVA corrispondente in detrazione negativa nella liquidazione del periodo di registrazione del documento di variazione.
Diversamente, qualora il cliente non avesse detratto l’IVA nel 2025 e nel 2026 ricevesse la nota di credito, si troverebbe in una situazione penalizzante: l’originaria IVA non detratta sarebbe ormai fuori termine rispetto all’art. 19 e la nota di credito, andando a ridurre un’imposta che non è stata esercitata in detrazione, non consentirebbe alcun recupero effettivo. In sostanza, l’imposta rimarrebbe indetraibile per effetto del decorso del termine annuale.
Pertanto, sotto il profilo prudenziale e sistematico, la soluzione corretta è registrare le fatture ricevute nel 2025 esercitando la detrazione dell’IVA, salvo poi operare la rettifica mediante la registrazione della nota di credito qualora il fornitore formalizzi nel 2026 l’annullamento dell’operazione. In questo modo si evita il rischio di decadenza dal diritto alla detrazione previsto dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.
Quesito n. 4 – Reverse charge: nota di credito oltre l’anno
Domanda
Un cliente deve stornare una fattura emessa in reverse (dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) nel 2024. La nota di credito la deve emettere ora sempre in a-ter? Sarà il suo cliente, in fase di contabilizzazione della nota di credito, a creare l’autofattura e ad aggiungere l’IVA come indetraibile?
Risposta
Nel caso prospettato occorre partire dal principio generale secondo cui la nota di variazione segue il regime IVA dell’operazione originaria. L’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce infatti che, quando un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, il cedente/prestatore deve emettere una nota di variazione con le stesse modalità e con il medesimo trattamento IVA applicato in origine.
Nel caso specifico, trattandosi di una fattura emessa nel 2024 in regime di reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972 (subappalti nel settore edile), l’imposta non è stata addebitata dal prestatore, ma assolta dal committente mediante integrazione/autofattura. Ne consegue che anche la nota di credito deve essere emessa oggi con lo stesso regime, quindi senza esposizione dell’IVA, con indicazione del riferimento al reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972.
Sotto il profilo contabile-fiscale, sarà poi il cliente/committente a dover gestire la variazione in diminuzione. In analogia a quanto avvenuto per la fattura originaria, egli dovrà integrare la nota di credito (o registrarla secondo le modalità previste per il reverse charge), generando l’effetto opposto rispetto a quello prodotto al momento dell’emissione della fattura iniziale. In pratica, procederà alla rettifica dell’IVA precedentemente assolta in reverse charge, con storno dell’imposta a debito e, specularmente, dell’eventuale IVA a credito detratta (o, se non detratta, trattata come indetraibile secondo il proprio regime).
Pertanto, quanto riportato nel quesito è corretto: la nota di credito deve essere emessa ancora in regime di reverse charge (a-ter) e sarà il cliente, in sede di contabilizzazione, a effettuare la corrispondente variazione mediante il meccanismo dell’integrazione/autofattura, con riflessi sia sul debito sia sulla detrazione originariamente operata.
Quesito n. 5 – Fattura ricevuta da SDI emessa da soggetto identificato in Italia: occorre comunque emettere l’autofattura
Domanda
Ricevo fattura elettronica da soggetto identificato in Italia per commissioni POS (n. 4): devo integrare art. 10 la fattura? Quindi devo inviare anche l’esterometro pur avendo ricevuto tramite SDI la fattura?
Risposta
Nel caso prospettato, la circostanza che la fattura elettronica sia stata ricevuta tramite SDI da un soggetto “identificato” ai fini IVA in Italianon è, di per sé, elemento sufficiente a escludere l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.
Occorre infatti distinguere tra soggetto stabilito e soggetto meramente identificato ai fini IVA nel territorio dello Stato. Ai sensi degli artt. 7-ter e 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, quando la prestazione di servizi è resa da un soggetto non stabilito in Italia a un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, l’imposta è assolta dal committente mediante reverse charge, anche se il prestatore è identificato direttamente in Italia o dispone di un rappresentante fiscale.
Le commissioni POS rientrano ordinariamente tra le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Qualora il prestatore sia un soggetto estero non stabilito in Italia (anche se identificato ai fini IVA italiani), l’operazione deve essere assoggettata a inversione contabile dal committente nazionale, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
Di conseguenza, nel caso in esame non è sufficiente “integrare ex art. 10” la fattura ricevuta. Occorre invece procedere con l’emissione di un’autofattura (tipo documento TD17) da trasmettere allo SDI, indicando come prestatore i dati fiscali del soggetto estero effettivamente stabilito fuori dall’Italia, e non quelli della sola identificazione IVA italiana. L’autofattura dovrà riportare il regime di esenzione IVA ex art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, qualora le commissioni POS rientrino tra le operazioni esenti (ad esempio servizi finanziari di cui all’art. 10, n. 1).
Quesito n. 6 – Ricezione fattura con IVA anziché in reverse charge e nota di credito emessa nel periodo di imposta successivo
Domanda
Ricevo fatture per manutenzione edile immobile con IVA esposta a novembre 2025 mentre doveva essere emessa in reverse charge. Se richiedo oggi nuova emissione di fattura transiterà allo SDI a gennaio 2026 e registrando la prima fattura nel 2025 chiuderò IVA con un credito maggiore di 1.220 euro. Riceverò nota di credito per la fattura 2025 nel 2026 e la fattura corretta nel 2026 da integrare. Ci saranno problemi?
Risposta
Nel caso prospettato, si è in presenza di una fattura emessa nel novembre 2025 con IVA esposta, a fronte di una prestazione di manutenzione edile che, ricorrendone i presupposti soggettivi e oggettivi, avrebbe dovuto essere assoggettata al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972.
La soluzione operativa descritta appare corretta sotto il profilo tecnico-contabile e fiscale.
In primo luogo, la fattura ricevuta nel 2025, pur errata quanto al regime IVA applicato, è un documento fiscalmente valido finché non viene stornata mediante nota di credito ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, la sua registrazione nel 2025, con esercizio del diritto alla detrazione ex art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, non presenta criticità, posto che l’imposta è stata addebitata dal fornitore e risulta formalmente esposta in fattura. Ne consegue che la liquidazione IVA 2025 potrà legittimamente evidenziare un maggior credito (nel Suo esempio, pari a 1.220 euro).
Successivamente, nel 2026, il fornitore emetterà nota di credito a storno della fattura errata, sempre ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. La nota di credito, transitando dallo SDI nel 2026, dovrà essere registrata nel medesimo anno, con conseguente rettifica in diminuzione dell’IVA detratta nel 2025. Tale rettifica confluirà nella liquidazione periodica del 2026 in cui la nota di credito viene registrata.
Parallelamente, il fornitore emetterà nel 2026 una nuova fattura corretta in reverse charge. A quel punto, il committente dovrà applicare l’inversione contabile ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), integrando la fattura (o emettendo autofattura elettronica secondo le modalità vigenti) e registrandola sia nel registro vendite sia nel registro acquisti, secondo il meccanismo ordinario del reverse charge.
Dal punto di vista sostanziale, l’operazione si riequilibra:
- nel 2025 si è detratta un’IVA esposta in fattura;
- nel 2026 si rettifica tale detrazione tramite la nota di credito;
- contestualmente si assolve l’imposta corretta mediante reverse charge, con effetto neutrale (IVA a debito e a credito nella medesima liquidazione, salvo limitazioni alla detrazione).
Non si ravvisano particolari criticità, a condizione che:
- la rettifica venga correttamente operata nel 2026;
- la fattura in reverse charge sia regolarmente integrata e registrata;
- vi sia coerenza documentale tra fattura originaria, nota di credito e nuova fattura.
L’eventuale disallineamento temporale tra 2025 e 2026 è fisiologico in presenza di rettifiche ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 e non determina, di per sé, violazioni, purché le registrazioni siano effettuate nei periodi corretti.
Quesito n. 7 – Fattura UE: l’emissione di autofattura per trasporto di persone internazionale
Domanda
Ricevo una fattura dalla Romania per un biglietto aereo, la tratta va da Milano a Emirati Arabi, mi devo autofatturare con IVA 10% per trasporto persona, l’IVA dalla parte acquisto è indetraibile?
Risposta
Nel caso prospettato non si deve procedere ad autofattura con IVA al 10%. Il trasporto aereo di persone da Milano agli Emirati Arabi costituisce untrasporto internazionale di persone e, ai fini territoriali, occorre fare riferimento all’art. 7-quater del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui il trasporto di passeggeri è territorialmente rilevante in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.
Per il trasporto aereo internazionale si applica il criterio forfetario del 38% della tratta complessiva come quota riferibile al territorio italiano. Tuttavia, tale quota non è imponibile, bensì non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972, trattandosi di trasporto internazionale di persone.
La restante parte, pari al 62% del corrispettivo, è invece fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, in quanto riferibile alla tratta percorsa al di fuori del territorio dello Stato.
Pertanto, in sede di reverse charge/autofattura, non si applica alcuna aliquota IVA (né 10% né altra), ma si evidenzia la quota del 38% come operazione non imponibile ex art. 9 e la quota del 62% come fuori campo IVA. Non si pone quindi un problema di indetraibilità dell’IVA a monte, poiché l’operazione non sconta imposta.
Quesito n. 8 – Mancata chiusura del RT a cavallo d’anno
Domanda
Ristoratore non ha effettuato la chiusura del registratore di cassa entro le ore 24 del 31 dicembre 2025, proseguendo l’attività nelle ore successive e chiudendo il RT con la data 1° gennaio 2026. In tal caso, il corrispettivo va registrato in data 31 dicembre 2025 oppure in data 1° gennaio 2026, come risulta in Agenzia Entrate?
Risposta
Nel caso descritto, considerato che il registratore telematico è stato chiuso con data 1° gennaio 2026 e che i corrispettivi risultano trasmessi all’Agenzia delle Entrate con tale data, risulta prudente allineare la contabilizzazione a quanto effettivamente memorizzato e inviato telematicamente, registrando quindi i corrispettivi in data 1° gennaio 2026.
Ciò consente coerenza tra dati contabili e dati presenti nei sistemi dell’Agenzia, riducendo il rischio di disallineamenti in sede di controllo. Pur trattandosi di operazioni riferibili economicamente alla serata del 31 dicembre 2025, ai fini IVA appare opportuno attenersi alla data di chiusura e trasmissione risultante dall’RT.
Quesito n. 9 – Bolla doganale a cavallo d’anno: la detrazione IVA è esigibile alla data di svincolo della merce
Domanda
Una ditta ha ricevuto una bolla doganale a fine dicembre e la fattura dello spedizioniere dove è indicata anche IVA della bolla doganale l’ha ricevuta a gennaio 2026. Ai fini IVA è corretto registrare la bolla doganale a dicembre 2025 o registrarla a gennaio 2026 con la fattura dello spedizioniere?
Risposta
Ai fini IVA, la bolla doganale va registrata con riferimento al momento in cui l’IVA all’importazione diventa esigibile, cioè alla data di svincolo della merce risultante dalla dichiarazione doganale. Se lo svincolo è avvenuto a dicembre 2025, l’IVA all’importazione è detraibile già in dicembre 2025 (ai sensi degli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972), a prescindere dal fatto che la fattura dello spedizioniere sia stata ricevuta a gennaio 2026.
La fattura dello spedizioniere, invece, segue la propria autonoma disciplina: va registrata nel mese di ricezione (gennaio 2026), mentre l’IVA indicata in essa relativa ai diritti doganali è solo un riaddebito finanziario e non sposta il momento di detrazione dell’IVA risultante dalla bolla.
Quesito n. 10 – Sanzioni per errata applicazione IVA
Domanda
In merito alla sanzione per l’errata applicazione dell’aliquota IVA, la stessa non vale per applicazione IVA o reverse, corretto?
Risposta
In linea di principio, la sanzione di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997 è applicabile anche nei casi di errata applicazione del meccanismo IVA, compresi quelli di indebita applicazione dell’imposta in luogo del reverse charge (o viceversa), trattandosi comunque di un’errata liquidazione dell’imposta.
Va però precisato che, nella prassi operativa, soprattutto in assenza di danno erariale e in presenza di corretta neutralizzazione dell’imposta tra le parti, non sono frequenti contestazioni specifiche su tale profilo. Tuttavia, sotto il profilo strettamente normativo, la fattispecie sanzionatoriarisulta astrattamente applicabile.
Qualora, invece, sia stato applicato il reverse charge anziché l’IVA o viceversa si applica la sanzione per errato reverse charge con sanzione base di 250 euro, fermo il diritto alla detrazione dell’IVA in capo al cessionario/committente.
Quesito n. 11 – Dichiarazione IVA omesso rigo VE33: la sanzione prevista
Domanda
Contribuente agente assicurativo invia dichiarazione IVA annuale ma omette di indicare la rigo VE33 l’importo delle operazioni esenti. L’Agenzia delle Entrate sanziona con art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997, pari al 5%, dell’omesso versamento. Avrebbe dovuto applicare la sanzione prevista dall’art. 8, minimo 250 euro, massimo di 2.000 euro, visto che l’importo omesso non altera il risultato della dichiarazione.
Risposta
Quanto sostenuto nel quesito è corretto.
Se l’omessa indicazione nel rigo VE relativo alle operazioni esenti non ha determinato alcuna variazione del debito o del credito IVA risultante dalla dichiarazione, non si configura un omesso versamento d’imposta.
In tal caso non appare applicabile la sanzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, bensì la sanzione formale prevista dall’art. 8 del medesimo Decreto, da 250 a 2.000 euro, trattandosi di irregolarità dichiarativa che non incide sulla liquidazione del tributo.
Quesito n. 12 – Prestazioni di servizi internazionali, soggette a reverse charge anche per i forfetari
Domanda
Abbiamo un cliente in regime forfetario che ha fatture di acquisto di Booking. Mi conferma che devo emettere autofattura in reverse charge e devo versare l’IVA?
Risposta
Sì, è corretto.
Le commissioni di Booking costituiscono prestazioni di servizi di intermediazione rese da soggetto estero a soggetto passivo italiano e rientrano tra i servizi “generici” di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, anche se il cliente è in regime forfetario, deve applicare il meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, emettendo autofattura (o integrazione tramite SDI) e versando l’IVA dovuta.
Quesito n. 13 – Prestazioni di servizi su beni immobili UE ed extra UE
Domanda
Qualora un architetto elabori dei rendering per colleghi esteri, relativi a beni immobili situati in Stati UE o extra UE, sia in caso di edifici esistenti, sia per gare relative ad uno specifico edificio che sarà realizzato in un luogo ben definito (sempre UE o extra UE), possiamo considerarli su beni immobili e quindi 7-quater o generici 7-ter, con necessità di modello INTRA servizi per servizi UE?
Risposta
Alla luce di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1042/2013, che ha chiarito in modo puntuale quali prestazioni debbano considerarsi “relative a beni immobili” ai fini dell’art. 47 della Direttiva n. 2006/112/CE (recepito nell’ordinamento italiano dall’art. 7-quater del D.P.R. n. 633/1972), i servizi di rendering architettonico non sembrano rientrare tra le prestazioni direttamente connesse a beni immobili.
Il Regolamento richiede infatti un nesso sufficientemente diretto con un bene immobile specifico, tale da incidere materialmente o giuridicamente sull’immobile stesso (es. progettazione esecutiva, direzione lavori, perizie, servizi di costruzione).
L’elaborazione di rendering grafici, anche se riferiti a edifici esistenti o a progetti localizzati in un determinato luogo, non comporta di per sé un intervento tecnico-giuridico sull’immobile, né modifica la sua situazione materiale o legale.
Pertanto, tali prestazioni devono essere qualificate come servizi “generici” ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Se rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE, saranno territorialmente rilevanti nel Paese del committente (reverse charge) con obbligo di presentazione del modello INTRA servizi (INTRA-1 quater). Se rese a soggetti extra UE, l’operazione sarà fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, sempre ai sensi dell’art. 7-ter.
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