CIRCOLARE MONOGRAFICA
Legge di Bilancio 2026: verifica inadempienza anche per importi minori
DI ANDREA AMANTEA | 27 FEBBRAIO 2026
Il comma 725 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, rafforza le disposizioni in materia di blocco dei pagamenti da parte delle P.A. prevedendo che la verifica di inadempienza possa scattare in capo al professionista anche per pagamenti in suo favore di importo pari o inferiore a 5.000 euro. Il blocco al pagamento scatta laddove il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di qualsiasi ammontare anche se sotto la soglia di 5.000 euro. Si tratta di una grossa penalizzazione per i professionisti posto che, per le imprese e per gli altri soggetti, lo stop al pagamento del credito scatta solo in presenza di carichi scaduti pari almeno a 5.000 euro.
Il blocco pagamenti P.A. Un cenno
L’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, contiene “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni” meglio conosciute come norme in materia di blocco dei pagamenti da parte delle P.A.
In particolare, le Pubbliche amministrazioni, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, in favore di imprese, professionisti e privati, sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per almeno lo stesso importo.
In caso affermativo:
- segnalano la circostanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione,
- ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo (…).”.
| Il blocco pagamenti P.A. | |
| Cosa | Blocco pagamenti P.A. |
| Soggetti tenuti alla verifica | Tutte le Amministrazioni pubbliche; Enti pubblici anche economici; Aziende speciali, anche consortili, e altre aziende pubbliche in considerazione della loro riconducibilità nell’ambito degli enti pubblici (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 820 del 20 febbraio 2014); Autorità nazionale anticorruzione – ANAC (Orientamento n. 15/2015/AC del 30 aprile 2015). |
| Soggetti esclusi dagli obblighi di verifica | Fondazioni e associazioni di enti pubblici. |
| Decorrenza | La normativa di cui al blocco dei pagamenti P.A. è diventata operativa a seguito dell’emanazione del Regolamento attuativo, a far data dal 29 marzo 2008 (entrata in vigore del D.M. n. 40/2008). Limitatamente però alle sole Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ed alle società̀ a totale partecipazione pubblica. Il medesimo D.M. n. 40/2008 rinvia ad un successivo regolamento la disciplina per la relativa attuazione nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica. |
| Preclusioni | Il soggetto pubblico deve comunque procedere al pagamento in favore del beneficiario delle somme eccedenti l’ammontare del debito oggetto dell’inadempimento – comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti – salvo quanto disposto dall’art. 72-ter del menzionato D.P.R. n. 602/1973 (limiti al pignoramento) e dall’art. 545 del codice di procedura civile (art. 1, comma 4-bis, D.L. n. 16/2012). |
| Pagamenti esclusi dalla verifica | Versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali; rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona; corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona; pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o operazioni di peacekeeping; pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico o per fronteggiare situazioni di calamità; pagamenti a titolo di assegno alimentare; sussidi e provvidenze per maternità, malattie e sostentamento; indennità per inabilità temporanea al lavoro; finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari; trasferimenti effettuati in base a specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co- finanziati dall’Unione Europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali; crediti impignorabili (ex art. 545 c.p.c.). |
| Disposizioni attuative | D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 |
| Chiarimenti di prassi | Circolari MEF: 29 luglio 2008, n. 22; 8 ottobre 2009, n. 29; 23 settembre 2011, n. 27; 21 marzo 2018, n. 13. |
A livello procedurale, in base all’art. 3, commi 4 ss., del D.M. n. 40/2008 sopra citato:
- se, in esito alla verifica che la Pubblica amministrazione effettua tramite l’Agente della Riscossione, risultano ruoli scaduti,
- per un periodo di sospensione pari a 60 giorni, il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito se comunicato dall’ADER nei 5 giorni feriali successivi alla richiesta di verifica;
- l’Agente della Riscossione emana, salvo che nel frattempo intervenga il pagamento, l’ordine ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 per il pignoramento presso terzi (la P.A. che deve eseguire il pagamento).
La consultazione per la verifica su eventuali inadempimenti è disponibile al seguente link https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_progetti_verifica.html, ed è resa disponibile a tutte le Amministrazioni pubbliche preventivamente registrate al portale CONSIP (www.acquistinretepa.it).
Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo all’analisi delle novità di cui alla Legge n.199/2025, Legge di Bilancio 2026.
Blocco pagamenti P.A. Rafforzamento verifica in capo ai professionisti
Il comma 725 della Legge n.199/2025, Legge di Bilancio 2026, rafforza le disposizioni in materia di blocco dei pagamenti da parte delle P.A. prevedendo che la verifica di inadempienza possa scattare in capo al professionista anche per pagamenti in suo favore di importo pari o inferiore a 5.000 euro.
Il blocco al pagamento opera laddove il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento di qualsiasi ammontare anche se sotto soglia di 5.000 euro.
Dunque, anche cartelle di poche centinaia di euro possono ritardare il pagamento in favore del professionista, creando una significativa disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti che intrattengono rapporti commerciali con la P.A.
La disposizione in commento, si applica ai pagamenti disposti a decorrere dal 15 giugno 2026.
Sono interessati dalla penalizzazione in esame: le persone fisiche o società che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo, intellettuale o tecnico, diverse dall’impresa, come avvocati, architetti, commercialisti, ingegneri, consulenti, artisti, che operano con partita IVA e rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo (art. 54 TUIR – vedi Dossier ufficiale Legge di Bilancio 2026).
Nuovo comma 1-ter, art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973
“Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro (…)”.
Dunque, per i professionisti nei rapporti con la P.A., eventuali crediti verso la stessa soggiacciono alla verifica di inadempienza senza limiti di importo come invece previsto per le imprese rispetto alle quali, è confermato che:
- la verifica scatta prima che sia effettuato a loro favore a qualunque titolo un pagamento per forniture, appalti, ecc. di importo superiore a 5.000 euro,
- lo stop al pagamento nei limiti del debito opera se il beneficiario è inadempiente per una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Sotto tale soglia non scatta alcuna sospensione del pagamento in favore del beneficiario non titolare di redditi da lavoro autonomo.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2026, la verifica scatta anche rispetto agli stipendi dei dipendenti pubblici di importo oltre 2.500 euro, con conseguente pignoramento nei limiti del debito in presenza di cartelle scadute pari almeno a 5.000 euro (comma 1-bis operativo per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2026).
Analizzando la norma sui lavoratori autonomi inserita nella Legge di Bilancio 2026, sembrerebbe che la procedura che porta alla verifica di inadempienza e all’eventuale sospensione del pagamento sia meno articolata rispetto a quella ordinaria di cui al comma 1 dell’art. 48-bis analizzata nel primo paragrafo.
Infatti, viene disposto che una volta rilevata l’eventuale inadempienza, per qualsiasi importo, il relativo pagamento da parte delle citate Amministrazioni andrà in favore:
- dell’Agente della Riscossione, fino al completamento del debito rimanente;
- del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l’ammontare del debito.
Dunque, in tal modo viene bypassata la procedura richiamata sopra e individuata all’art. 3 del D.M. n. 40/2008 la quale prevede notifica dell’ordine di versamento di cui all’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.
Circa la verifica della “regolarità fiscale” del professionista, ai fini della stessa rilevano i carichi scaduti di diversa natura affidati all’ADER e riferiti a:
- imposte erariali;
- tributi locali
- tributi regionali;
- contributi previdenziali non pagati;
- multe per violazioni del codice della strada,
- ecc.
A parere di chi scrive, anche se la norma di cui all’art. 48-bis richiama ai fini della verifica dell’inadempimento le sole cartelle esattoriali, la verifica deve essere effettuata anche tenendo conto di eventuali carichi da accertamento esecutivo o da avviso di addebito già affidati all’ADER per il recupero.
I rimedi ai fini del superamento della verifica però possono essere diversi, tra questi ad esempio la preventiva chance di compensazione con i c.d. crediti commerciali, a tal proposito si veda il nostro approfondimento: “Compensazione crediti verso la P.A. con carichi scaduti. Regole per l’anno 2026”.
Permettono di superare la verifica in esame anche:
- l’eventuale sospensione legale della riscossione (Legge n. 228/2012);
- la contestazione carico in sede giurisdizionale o amministrativa;
- l’attivazione di un piano di rateazione ex art. 19, D.P.R. n. 602/1973;
- il pagamento del debito prima della scadenza;
- eventuali definizioni agevolate.
Rispetto a tale ultimo punto, per i carichi oggetto di rottamazione-quater, commi 231–252, della Legge n. 197/2022, o di rottamazione-quinquies, commi 82–101 della Legge n. 199/2025, infatti, grazie alla presentazione dell’istanza di adesione alla sanatoria è fatto divieto di considerare inadempiente il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo, ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 qui in esame.
Naturalmente non ci devono essere altri ruolo scaduti che non sono stati inseriti nell’istanza di rottamazione che altrimenti rileverebbero sull’esito della verifica di inadempienza.
| Riepilogo | |
| Norma | Comma 725, Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 |
| Ambito soggettivo | Persone fisiche o società esercenti lavoro autonomo (art. 54 TUIR) con partita IVA. |
| Importo pagamenti P.A. | Verifica inadempienza anche per pagamenti ≤ 5.000 euro e anche se riferiti a prestazioni in “gratuito patrocinio” (nessuno esonero per gli avvocati). |
| Condizione blocco | Beneficiario inadempiente per una o più cartelle di qualsiasi importo. |
| Decorrenza | 15 giugno 2026 |
| Regola per le imprese | Verifica solo per pagamenti > 5.000 euro e debiti almeno pari a tale importo. |
| Soglia non autonomi | Sotto 5.000 euro nessuna sospensione pagamenti |
| Stipendi dipendenti pubblici | Dal 1° gennaio 2026 verifica per stipendi > 2.500 euro con debiti ≥ 5.000 euro. |
| Destinazione somme verifica inadempienza | All’Agente della Riscossione fino a debito; eventuale eccedenza al beneficiario. |
| Tipi debiti rilevanti | Imposte erariali, tributi locali/regionali, contributi previdenziali, multe stradali, ecc. |
| Rimedi | Compensazione crediti, sospensione legale, contestazione, rateazione art. 19, D.P.R. n. 602/1973, pagamento, definizioni agevolate. |
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 725;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis.
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