2° Contenuto: “Bonus carta”: domande entro il 31 ottobre 2025

COMMENTO

DI MARCO BOMBEN | 21 OTTOBRE 2025

Entro il 31 ottobre 2025, le imprese editrici di quotidiani e periodici possono presentare domanda per il riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto della carta necessaria alla stampa. Le richieste devono essere relative alle spese sostenute nel 2024. Alla domanda deve essere allegata la certificazione relativa alle spese ammissibili, firmata digitalmente dal revisore legale che la redige.

Premessa

La disciplina agevolativa in argomento, introdotta dal Decreto “Rilancio” come sostegno anti-Covid, è stata confermata e ampliata dall’art. 1, comma 319, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024):

  • riconoscendo il credito d’imposta anche per gli anni 2024 e 2025,
  • in relazione alle spese sostenute negli anni 2023 e 2024 per la stampa delle testate,
  • entro il tetto di 60 milioni di euro per ciascun anno.

La misura, già autorizzata dalla Commissione Europea, non risulta cumulabile con altri incentivi per la medesima voce di spesa, a conferma della volontà pubblica di evitare sovrapposizioni di benefici e garantire una distribuzione efficiente delle risorse.

Chi può beneficiarne?

Sotto il profilo soggettivo, possono richiedere il tax credit le imprese editrici di quotidiani e periodici in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscritte al ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione) istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
  • aventi sede legale in uno Stato UE o SEE,
  • aventi residenza fiscale in Italia o stabile organizzazione sul territorio nazionale cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  • per le quali è presente l’indicazione nel Registro delle imprese dei seguenti codici ATECO:
Classificazione ATECO 2025Classificazione ATECO 2007
Cod.DescrizioneCod.Descrizione
58.12edizione di quotidiani58.13edizione di quotidiani
58.13edizione di riviste e periodici58.14edizione di riviste e periodici

L’impresa non deve essere sottoposta a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

Spese agevolabili

Il credito concesso nel 2025 si applica:

  • alle spese sostenute nel 2024,
  • per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa di giornali quotidiani e periodici,
  • non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’art. 4, comma 183, Legge n. 350/2003 (riportati nella tabella seguente),
  • al netto della carta utilizzate per inserzioni pubblicitarie.
Non concorrono al beneficio le spese per acquisto di carta utilizzata per stampare i seguenti prodotti editoriali:
a)Quotidiani e periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50% dell’intero stampato, su base annua
b)Quotidiani e periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro
c)Quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50% della loro diffusione
d)Quotidiani e periodici di pubblicità, ossia quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto
e)Quotidiani e periodici di vendita per corrispondenza
f)Quotidiani e periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi
g)Cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi
h)Pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento
i)Quotidiani e periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione
l)Quotidiani e periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo stesso art. 74 del Decreto “IVA”
m)prodotti editoriali pornografi

Le spese devono:
• essere certificate da un revisore legale, iscritto al Registro presso il MEF,
• calcolate al netto dell’IVA per il periodo d’imposta oggetto di richiesta.
Le fatture relative alle spese sostenute devono essere pagate entro la data di presentazione della domanda di accesso al credito di imposta.

Come indicato nella circolare del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria n. 2 del 10 settembre 2024, ai sensi dell’art. 4, comma 182, Legge n. 350/2003:

Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall’editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.

L’impresa editrice (Alfa) esternalizza il servizio di stampa a Beta s.r.l. Ai fini della fruizione dell’agevolazione, posto che Alfa non acquista direttamente la carta, Beta deve:
• emettere specifica fattura ad Alfa per la sola spesa di acquisto della carta; oppure
• specificare in fattura l’importo per l’acquisto della carta, distintamente dall’importo per il servizio di stampa (ed eventuali altri beni e servizi).
In aggiunta, Beta deve attestare, con dichiarazione sostituiva di atto notorio, di non aver richiesto/usufruito di alcuna agevolazione o contributo per la carta ceduta.

Misura del contributo

Il bonus carta consiste in un credito d’imposta del 30% sulle spese per carta sostenute nell’anno precedente, al netto della carta utilizzata per la pubblicità. In presenza di risorse insufficienti rispetto alle domande, il credito viene ripartito proporzionalmente tra i richiedenti, con potenziale effetto di riduzione dell’aliquota prevista.

Si noti che il credito d’imposta:

  • non concorre a formare il reddito imponibile;
  • non è rimborsabile;
  • può essere utilizzato solo in compensazione con F24 (codice tributo “6974” istituito con la risoluzione AdE n. 19/E/2022);
  • se di importo superiore ad euro 150.000, può essere fruito a partire dal 5° giorno successivo alla pubblicazione nell’elenco dei beneficiari;
  • è soggetto al limite massimo di utilizzo annuo di euro 250.000 (art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007);
  • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo;
  • non è cedibile tra imprese dello stesso gruppo;
  • non è cumulabile con altre agevolazioni sugli acquisti di carta, né con contributi diretti alla stampa.

Presentazione delle domande

Mediante specifico avviso pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sono stati comunicati i termini per la richiesta del bonus, fissati:

  • dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2025;
  • sino alle ore 17:00 del 31 ottobre 2025.

Operativamente, la domanda 2025 (relativa alle spese sostenute nel 2024):
• deve essere inviata esclusivamente per via telematica,
• attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it,
• una volta effettuata l’autenticazione tramite Sistema pubblico di identità digitale (Spid) o Carta nazionale dei servizi (Cns) oppure Carta d’identità elettronica (Cie).

Per collegarsi alla pagina del sito dedicata al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, denominata “Sportello telematico delle misure di sostegno all’ Editoria” (https://pa.impresainungiorno.gov.it/die/), occorre selezionare dal menu la voce “L’impresa e la PA”/”Servizi”/”presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento per l’informazione e l’editoria”.

Si noti che unitamente alla richiesta è necessario allegare il “prospetto analitico elenco fatture” in formato excel (.xlsx), firmato digitalmente in formato CADES “.P7m” dal legale rappresentante dell’impresa.

Nel file devono essere riportati:
• gli elementi identificativi,
• l’importo di ogni singola fattura al netto:
  – della spesa relativa alle pagine pubblicitarie,
  – dell’IVA.
Quest’anno, allo schema è stata aggiunta una colonna riservata al codice fiscale del fornitore.

La stessa tabella è scaricabile per la compilazione anche all’interno della procedura di presentazione della domanda sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

Secondo quanto precisato dal dipartimento il sistema prevede un doppio caricamento del prospetto:

  1. una prima volta in formato .xlsx (senza firma digitale),
  2. una seconda in formato .P7M (con firma digitale CADES).

Riferimenti normativi:

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