2° Contenuto: Circolare per il Cliente 3 aprile 2026, n. 485

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

A CURA DI STUDIO MELI S.T.P. S.R.L. | 3 APRILE 2026

IN BREVE

IRES

I requisiti per accedere all’IRES premiale

La nuova IRES premiale (definita dall’art. 1, commi 436444, della Legge n. 207/2024 e attuata dal D.M. 8 agosto 2025) consiste in una riduzione dell’aliquota ordinaria, che scende dal 24% al 20% per il solo periodo d’imposta 2025.
Non si tratta però di un automatismo generalizzato; l’accesso a questo sconto di quattro punti percentuali è subordinato al rispetto di una serie di requisiti stringenti che toccano tre ambiti fondamentali della vita aziendale:

  1. la gestione degli utili;
  2. gli investimenti in innovazione;
  3. il potenziamento dell’organico.

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SOCIETÀ

Quando gli amministratori di s.r.l. senza dipendenti devono iscriversi all’INAIL

La figura dell’amministratore di s.r.l. priva di dipendenti genera spesso dubbi interpretativi circa la necessità di attivare una posizione assicurativa INAIL. Contrariamente a quanto si possa pensare, l’iscrizione non è un automatismo legato alla carica, ma una conseguenza della natura del rischio a cui il soggetto è effettivamente esposto durante la sua attività.

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SOCIETÀ

La Legge annuale sulle PMI in Gazzetta Ufficiale

Legge 11 marzo 2026, n. 34

È approdata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge n. 34/2026). Il provvedimento, che punta a dare una spinta strutturale alla competitività del sistema produttivo italiano attraverso l’aggregazione, entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 7 aprile.
Tra le misure di maggior rilievo fiscale contenute nel Capo I, spicca la reintroduzione del regime di sospensione d’imposta per le reti d’impresa.
L’art. 1 della legge stabilisce che, per il triennio che va dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili d’esercizio non concorrerà alla formazione del reddito imponibile. L’agevolazione è rivolta alle imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete (ai sensi del D.L. n. 5/2009) e che destinano tali utili al fondo patrimoniale comune o a un patrimonio destinato all’affare.
L’obiettivo è duplice: da un lato incentivare la patrimonializzazione delle reti, dall’altro orientare la liquidità verso investimenti produttivi condivisi che accrescano la capacità innovativa delle PMI.
La detassazione non è incondizionata. Per rendere effettivo il beneficio, le imprese devono rispettare un iter preciso:

  1. accantonamento a riserva: gli utili devono essere accantonati in una specifica riserva di bilancio;
  2. impiego temporale: le somme devono essere integralmente utilizzate entro l’esercizio successivo per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete;
  3. asseverazione preventiva: novità fondamentale è l’obbligo di far asseverare il programma di rete preventivamente. Tale compito spetta a organismi rappresentativi dell’associazionismo imprenditoriale o, in via sussidiaria, a organismi pubblici individuati dal Ministero. L’asseverazione certifica la congruità degli investimenti rispetto agli obiettivi di crescita della rete.

Il beneficio fiscale opera entro un tetto massimo di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa aderente. Restano però esclusi dal regime i contratti di rete che abbiano acquisito la soggettività giuridica.
Il legislatore ha previsto un severo regime di monitoraggio: l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei poteri di accertamento del D.P.R. n. 600/1973 e collaborando con gli organismi di asseverazione, vigilerà sulla reale attuazione degli investimenti. Se la riserva viene utilizzata per scopi diversi (fatta salva la copertura delle perdite) o se l’impresa recede dal contratto di rete, l’agevolazione decade con conseguente recupero d’imposta.
Sul piano operativo, l’incentivo è fruibile esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi. Un dettaglio tecnico non trascurabile riguarda il calcolo degli acconti: per evitare un eccessivo alleggerimento del gettito corrente, la legge prevede che gli acconti per i periodi d’imposta successivi debbano essere calcolati senza tener conto del beneficio (criterio della “imposta storica” virtuale).
La misura è finanziata con un plafond complessivo di 15 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029. Le modalità attuative definitive saranno delineate da un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, atteso entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, che definirà anche i requisiti specifici per gli organismi chiamati a rilasciare le asseverazioni.

IMPRESE, PROFESSIONISTI

Decreto Fiscale 2026 in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità per imprese e professionisti

D.L. 27 marzo 2026, n. 38

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, il nuovo Decreto Fiscale (D.L. n. 38/2026) entra ufficialmente nel vivo, delineando un pacchetto di interventi di “chirurgia fiscale” mirati a correggere la rotta della Legge di Bilancio e a fornire ossigeno al sistema produttivo.

Investimenti: un bonus del 35% e l’addio al “solo Made in EU”
La misura di maggior impatto per il tessuto imprenditoriale è senza dubbio il nuovo credito d’imposta del 35%. Il contributo è destinato alle aziende che hanno già presentato comunicazioni per investimenti, configurandosi come un premio alla progettualità già avviata.
Ma la partita non è ancora chiusa: il Governo ha annunciato l’avvio immediato di un tavolo di confronto con le categorie produttive. L’obiettivo è ambizioso: individuare risorse aggiuntive durante l’iter di conversione parlamentare, stabilendo una gerarchia di priorità che possa massimizzare l’effetto moltiplicatore della misura.
Parallelamente, si registra una svolta storica sul fronte dei beni strumentali. Viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti in UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE). Una mossa che apre le porte alle tecnologie globali (USA e mercati asiatici in primis), necessaria per non penalizzare le imprese italiane in una fase di forte evoluzione tecnologica.

Il ritorno della PEX e il restyling dei dividendi
Il decreto segna il ritorno al passato, in senso positivo, per quanto riguarda la tassazione dei flussi finanziari societari. Viene infatti ripristinato il regime di esclusione dei dividendi nella misura del 95% per le società di capitali, unitamente alla Participation Exemption (PEX).
Questa “controriforma” rispetto ai limiti ipotizzati nelle scorse settimane mira a stabilizzare il quadro normativo per le holding e per le operazioni di dismissione di partecipazioni, riducendo il rischio di doppia imposizione economica e favorendo il reinvestimento degli utili.

I “rinvii tecnici”: Dogane e commissioni
Non mancano i differimenti strategici, figli della necessità di adeguare le infrastrutture informatiche dello Stato:

  • tassa sui pacchi extra-UE: il contributo sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro è slittato al 1° luglio 2026. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti richiesto più tempo per completare il restyling dei sistemi di tracciamento;
  • ritenuta sulle provvigioni: per agenzie di viaggio e intermediari, l’applicazione della ritenuta è posticipata al 1° maggio 2026, concedendo due mesi extra per l’aggiornamento dei software gestionali;
  • IVA sulle permute: il nuovo regime IVA per le operazioni permutative (basato sul costo e non più sul valore normale) si applicherà solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

Aumenta il bollo sui conti correnti
A fronte di tanti incentivi, il decreto introduce una misura di copertura che non tarderà a far discutere: l’imposta di bollo sui conti correnti e sui rendiconti per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società e professionisti strutturati) sale da 100 a 118 euro. Un rincaro che, sebbene contenuto nel singolo importo, graverà sulla liquidità aziendale in modo diffuso.

Sport, lavoro e sociale
Il D.L. n. 38/2026 tocca anche ambiti trasversali di grande rilievo:

  • atleti dilettanti: fissata una soglia di esenzione fino a 300 euro per i premi erogati entro fine 2026;
  • lavoratori impatriati: il nuovo regime fiscale per chi trasferisce la residenza in Italia viene aggiornato, con applicazione dal periodo d’imposta 2027;
  • avviamento negativo (badwill): per i soggetti IAS/IFRS, la differenza negativa in caso di cessione d’azienda concorrerà al reddito in 5 quote costanti (retroattivo dal 2024);
  • sociale: confermati 1,6 milioni di euro per la Carta Europea della Disabilità nel 2026, garantendo la continuità di un servizio essenziale.

INCENTIVI

Al via il bonus per investimenti in incubatori e acceleratori di start-up

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 16 marzo 2026

ll decreto del 26 maggio 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, contiene le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta riconosciuto agli incubatori e agli acceleratori certificati per gli investimenti effettuati in una o più start-up innovative. L’agevolazione è stata introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (legge n. 193/2024), che ha disegnato un nuovo corpo di norme sulle start-up e PMI innovative, idonee, in generale, a favorire l’accesso a finanziamenti e incentivi fiscali.
Il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 marzo ha definito le modalità e i termini per la presentazione delle richieste.
Le richieste di accesso al credito d’imposta riservato agli incubatori e agli acceleratori certificati che investono nel capitale di start‑up innovative potranno essere inviate dalle ore 10 del 30 marzo e fino all’esaurimento delle risorse stanziate (pari a 1,8 milioni di euro per anno). La domanda dovrà essere trasmessa all’indirizzo Pec creditoimpostaincubatori@postacert.invitalia.it, compilando l’apposito modulo elettronico firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’incubatore o acceleratore interessato. Nella domanda dovranno essere indicati, tra l’altro, il tipo di investimento che si intende realizzare e l’entità del credito richiesto.
Possono richiedere l’agevolazione gli incubatori e acceleratori certificati (art. 25, comma 5, del D.L. n. 179/2012) regolarmente attivi e iscritti al Registro delle imprese. Sono escluse dal beneficio le imprese in difficoltà, in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria, così come i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, fuori anche i destinatari di sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e che si trovano in condizioni ostative alla concessione di agevolazioni pubbliche.
Per avere informazioni sull’accesso al credito o in merito all’istruttoria delle domande è possibile scrivere all’indirizzo mail creditoimpostaincubatori@postacert.invitalia.it.

DICHIARAZIONI

Errori formali nella compilazione del quadro RU: effetti e soluzioni

L’Agenzia delle Entrate sta inviando in queste settimane avvisi bonari per anomalie nei crediti indicati nel quadro RU. Le anomalie sono spesso dovute a disallineamenti, emersi dai controlli automatizzati, tra l’utilizzo in compensazione (F24) e l’indicazione in dichiarazione (quadro RU).
Ricordiamo che qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l’effettiva spettanza del credito d’imposta e la contestuale ricorrenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti, il diritto al beneficio non può ritenersi compromesso per la sua errata indicazione nel modello redditi (e nemmeno per la sua mancata esposizione in dichiarazione).
L’errata o omessa indicazione del credito nel quadro RU viene considerata irregolarità formale senza alcun effetto decadenziale.
La regolarizzazione può avvenire tramite:

  • dichiarazione integrativa che corregge il “disallineamento”;
  • richiesta di sgravio all’Agenzia delle Entrate, anche mediante i canali telematici dedicati, quale CIVIS.

TRIBUTI LOCALI

Recupero ICI Enti non commerciali

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 24 marzo 2026, n. 12/E

Con la risoluzione n. 12/E del 24 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24 “Enti pubblici”, delle somme dovute per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell’art. 16-bis del D.L. n. 131/2024. La misura si inserisce nel quadro delle disposizioni volte al recupero degli aiuti di Stato connessi alle esenzioni ICI riconosciute agli enti non commerciali, in attuazione delle decisioni europee in materia.
I soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro il 31 marzo 2026, apposita dichiarazione in via telematica per il recupero dell’ICI relativa agli anni dal 2006 al 2011 e ad effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi. Gli importi devono essere corrisposti ai Comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili, al netto di quanto eventualmente già versato per gli stessi periodi. Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, se superiori a 100.000 euro possono essere rateizzate in 4 quote trimestrali di pari importo.

IVA

Prodotti agroalimentari: obbligo del codice CUN in fattura elettronica

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18 marzo 2026, n. 93628

Con il provvedimento del 18 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per la compilazione delle fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN), in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 7-bis, del D.L. n. 63/2024, introdotte dalla legge n. 182/2025. La finalità della misura è quella di rafforzare la trasparenza dei prezzi delle principali filiere agricole e agroalimentari.
Il provvedimento, in particolare, definisce i campi del tracciato XML della fattura che devono essere compilati e le relative modalità di compilazione, ed individua i dati (codice prodotto, unità di misura, quantità e prezzo totale) che devono essere trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione.
La trasmissione delle informazioni avverrà per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A., con cadenza settimanale, utilizzando la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
Per ciascun prodotto oggetto di transazione per il quale è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, le fatture elettroniche dovranno riportare un codice identificativo specifico (codice CUN).
Il codice CUN:

  • deve essere individuato tra quelli presenti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
  • va indicato all’interno del tracciato XML nel blocco “AltriDatiGestionali”;
  • richiede la valorizzazione dei seguenti campi:
    • “TipoDato” con la dicitura “CUN”;
    • “RiferimentoTesto” con il codice CUN del prodotto.

AGEVOLAZIONI

Regime impatriati, accesso confermato anche con datore estero e smart working: imponibile ridotto per chi ha figli

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 marzo 2026, n. 82

Via libera al regime anche con datore estero e smart working, con imponibile ridotto al 40% per i lavoratori con figli minori.
Con la risposta a interpello n. 82 del 20 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati, disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023.
L’Istante ha chiesto se la continuità del rapporto con il datore di lavoro estero e lo svolgimento dell’attività da remoto dall’Italia possano precludere l’accesso al regime, nonché se, in presenza di tre figli minori già residenti in Italia, possa beneficiare della maggiore agevolazione con imponibile ridotto al 40%.
Nel proprio intervento l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la continuità del rapporto di lavoro con il datore estero non costituisce causa ostativa all’accesso al regime, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa, tra cui lo svolgimento prevalente dell’attività lavorativa nel territorio italiano.
Inoltre, è stato precisato che, in presenza di figli minori residenti in Italia durante il periodo di fruizione del beneficio, i redditi prodotti nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 40%, anche se i figli sono rientrati in Italia in un momento antecedente rispetto al trasferimento del lavoratore.
Pertanto, il contribuente potrà accedere al nuovo regime degli impatriati a partire dal 2026 e per i successivi quattro periodi d’imposta, beneficiando, al ricorrere delle condizioni, della maggiore agevolazione prevista per i lavoratori con figli minori.

APPROFONDIMENTI

IRES

L’IRES premiale per i redditi 2025

La nuova IRES premiale (definita dall’art. 1, commi 436444, della Legge n. 207/2024 e attuata dal D.M. 8 agosto 2025) consiste in una riduzione dell’aliquota ordinaria, che scende dal 24% al 20% per il solo periodo d’imposta 2025.
Non si tratta però di un automatismo generalizzato; l’accesso a questo sconto di quattro punti percentuali è subordinato al rispetto di una serie di requisiti stringenti che toccano tre ambiti fondamentali della vita aziendale:

  1. la gestione degli utili;
  2. gli investimenti in innovazione;
  3. il potenziamento dell’organico.

L’agevolazione si rivolge alla vasta platea dei soggetti passivi IRES indicati nell’art. 73 del TUIR, includendo dunque le società di capitali, le società cooperative e gli enti commerciali residenti, oltre alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sono invece espressamente escluse le imprese in liquidazione o soggette a procedure concorsuali, così come quelle che operano in regimi forfetari o che adottano la contabilità semplificata.
Per accedere al beneficio, la prima condizione riguarda la destinazione dell’utile d’esercizio relativo al 2024: almeno l’80% di tale importo deve essere accantonato in un’apposita riserva di patrimonio netto. Questo vincolo di non distribuibilità deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dall’agevolazione.
Al vincolo patrimoniale si aggiunge quello legato agli investimenti; l’impresa è chiamata a realizzare nel corso del 2025 acquisti di beni strumentali riconducibili ai piani transizione 4.0 o transizione 5.0. La soglia minima di investimento è calcolata in modo rigoroso: deve essere pari al valore più alto tra il 30% dell’utile accantonato nel 2024, il 24% dell’utile prodotto nel 2023 o, in ogni caso, un importo non inferiore a 20.000 euro.
Il terzo pilastro della IRES premiale è rappresentato dall’incremento occupazionale. La normativa richiede che nel 2025 si verifichi un aumento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato pari ad almeno l’1% rispetto alla media del 2024, con un incremento minimo di almeno un’unità. Non basta però assumere: è necessario mantenere i livelli occupazionali complessivi (espressi in ULA, unità lavorative annue) non inferiori alla media del triennio precedente. Un ulteriore paletto riguarda il ricorso agli ammortizzatori sociali; l’impresa non deve aver beneficiato della cassa integrazione guadagni negli anni 2024 e 2025, salvo casi eccezionali legati a eventi transitori e non imputabili all’azienda.
L’IRES premiale è un beneficio cumulabile con altre misure di favore. L’azienda può infatti sommare il risparmio dell’aliquota ridotta con la superdeduzione del 120% o 130% sui costi del personale neoassunto, oltre ai crediti d’imposta per gli investimenti tecnologici.
Se i vantaggi economici sono evidenti, non bisogna sottovalutare la complessità tecnica legata al monitoraggio dei requisiti e al rischio di decadenza. L’IRES premiale rappresenta infatti un’opportunità straordinaria, ma estremamente articolata. La sua applicazione non può essere lasciata all’improvvisazione ed è fondamentale che ogni imprenditore interessato approfondisca questi aspetti con il proprio commercialista, per trasformare una norma complessa in un reale vantaggio competitivo per la propria attività.

SOCIETÀ

Amministratori di s.r.l. senza dipendenti e iscrizione all’INAIL

La figura dell’amministratore di s.r.l. priva di dipendenti genera spesso dubbi interpretativi circa la necessità di attivare una posizione assicurativa INAIL. Contrariamente a quanto si possa pensare, l’iscrizione non è un automatismo legato alla carica, ma una conseguenza della natura del rischio a cui il soggetto è effettivamente esposto durante la sua attività.
L’amministratore deve essere assicurato solo se svolge un’attività che rientra tra quelle “protette”. Questo accade quando l’amministratore non si limita ad atti puramente gestionali (firmare documenti, partecipare a decisioni strategiche), ma esegue prestazioni d’opera manuale o tecnico-operativa.
L’obbligo scatta in particolare quando l’amministratore:

  • utilizza macchinari o attrezzature in modo non occasionale;
  • guida veicoli per conto della società (rischio strada);
  • usa il computer (macchina elettrica) in maniera continuativa o sistematica.

L’uso del computer è il punto di maggiore attrito durante le verifiche ispettive. La giurisprudenza e la prassi INAIL chiariscono che:

  • l’uso sporadico del PC per consultare l’estratto conto bancario o rispondere a email istituzionali è considerato “meramente occasionale” e non genera obbligo assicurativo;
  • se l’amministratore gestisce personalmente la contabilità, redige progetti tecnici con software specifici o trascorre diverse ore al giorno davanti al terminale, il rischio infortunistico si configura invece pienamente, rendendo necessaria l’apertura della PAT (Posizione Assicurativa Territoriale).

Un distinguo fondamentale riguarda poi la natura della società:

  • per la s.r.l. artigiana vige un regime di maggior rigore. Il socio-amministratore che partecipa attivamente al lavoro è sempre soggetto all’obbligo INAIL, in quanto la sua opera è elemento essenziale della natura artigiana dell’impresa;
  • per le s.r.l. di servizi o immobiliari, se l’amministratore delega l’operatività a terzi e svolge solo compiti intellettuali di alta amministrazione, l’esenzione è la regola.

Per gli amministratori che rientrano nell’obbligo, il premio si calcola sulla base di retribuzioni convenzionali che vengono aggiornate annualmente dall’INAIL.
La voce di rischio più comune per le attività d’ufficio è la 0722, ma è fondamentale che la descrizione dell’attività nella denuncia d’esercizio corrisponda esattamente alle mansioni svolte per evitare contestazioni in caso di infortunio.
Concludendo dunque, la valutazione deve essere effettuata caso per caso, analizzando il “diario quotidiano” dell’amministratore. In un contesto di controlli sempre più digitalizzati, è opportuno che la scelta di non assicurare l’amministratore sia supportata da una documentazione interna che ne attesti l’attività puramente intellettuale.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Giovedì 30 aprile 2026Dichiarazione IVATermine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2026 relativa l’anno d’imposta 2025.Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVATelematica
Giovedì 30 aprile 2026Istanza modello IVA TRPresentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre.Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premiTelematica

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