2° Contenuto: Con il nuovo Codice accesso agli incentivi più semplice per professionisti e autonomi

COMMENTO

DI MARCO BOMBEN | 31 DICEMBRE 2025

Il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025, introduce un principio di parità strutturale tra lavoratori autonomi e PMI nell’accesso alle agevolazioni. Per effetto della novella normativa, in vigore dal 1° gennaio 2026, i lavoratori autonomi potranno partecipare a bandi e agevolazioni in modo stabile e strutturato.

Il nuovo quadro normativo

Il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, pubblicato sulla G.U. n. 286 del 10 dicembre 2025 ed efficace dal 1° gennaio 2026, costituisce il primo “codice” organico in materia di incentivi alle attività produttive.

Il Decreto attua la Legge delega 27 ottobre 2023, n. 160 e:

  • razionalizza il contesto normativo precedente, formato da una moltitudine di misure frammentate
  • definisce regole comuni su beneficiari, procedure, controlli e monitoraggio, anche in coordinamento con i fondi UE e la disciplina sugli aiuti di Stato.

Il nuovo Codice si applica a tutte le agevolazioni riconosciute in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell’ambito di un medesimo incentivo:

  • contributo a fondo perduto;
  • garanzie su operazioni finanziarie;
  • finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili;
  • interventi nel capitale di rischio;
  • agevolazioni fiscali e contributive (applicazione parziale);
  • altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo.

Il Codice si applica a tutte le agevolazioni riconosciute in una delle forme sopra citate, a prescindere dal fatto che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE o meno (ad esempio perché rientranti in esenzioni di categoria).

La disciplina prevede, tuttavia, alcune esclusioni specifiche:

EsclusioneIn cosa consisteDisciplina applicabile 
Incentivi fiscali automaticiSi tratta degli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative.Mista: disciplina di settore + disposizioni di cui ai commi 2 e 3dell’art. 19 dello stesso Codice (comunicazione preventiva e registrazione aiuti di Stato).
Incentivi fiscali in materia di acciseDisciplinaSolo disciplina di settore
Incentivi contributiviSgravi riconosciuti all’impresa o al lavoratore autonomo in collegamento con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro che, in deroga al regime contributivo ordinario, comportano un abbattimento di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri previsti dall’ordinamento.Disciplina speciale di cui all’art. 20del Codice, anziché della disciplina generale contenuta nel Capo III.

Principio di parità autonomi – PMI

L’art. 10 del Codice sancisce uno nuovo principio cardine:

Qualora il bando, in quanto compatibile con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo, preveda la partecipazione anche dei lavoratori autonomi, essi accedono alle condizioni previste per le PMI, ad esclusione dei requisiti il cui possesso non è richiesto per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, che non si configurano come strettamente funzionali alle specificità dell’incentivo e che possono ostacolare o limitare di fatto l’effettiva partecipazione dei lavoratori autonomi medesimi. (…)

Pertanto, in vigenza della novella normativa, i professionisti e gli autonomi possono accedere alle agevolazioni alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese.

L’equiparazione non è rigida ma si tiene conto delle peculiarità del lavoro autonomo: restano esclusi infatti i requisiti non richiesti per l’esercizio dell’attività autonoma, quelli non strettamente funzionali alle specifiche finalità dell’incentivo e quelli che, di fatto, limiterebbero l’effettiva partecipazione degli autonomi stessi.

In concreto, sarà la disciplina del singolo bando che dovrà eliminare, per i lavoratori autonomi, condizioni pensate per le imprese (ad esempio taluni requisiti occupazionali, patrimoniali o di governance) che non incidono sulla coerenza del progetto agevolato.

Contestualmente, i bandi dovranno introdurre disposizioni ad hoc sui requisiti di accesso dei soli autonomi, nel rispetto dell’impianto generale del Codice e della compatibilità con le finalità della misura.

Definizione di lavoratore autonomo

Ai fini dell’equiparazione alle PMI, il Codice recepisce una nozione estesa di “lavoratore autonomo”, intendendo per tale la persona fisica esercente attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della Legge n. 81/2017, ivi inclusi:

  • il libero professionista iscritto agli ordini professionali;
  • l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 4/2013 (cfr. art. 1 D.Lgs. n. 184/2025).

Rientrano quindi nella categoria:
• il libero professionista ordinistico;
• il professionista “non ordinistico”;
• tutte le persone fisiche che prestano servizi o opere in modo abituale e prevalente, con lavoro intellettuale e rischio economico proprio.

Questa scelta consente di superare il limite, più restrittivo, della Legge delega che richiamava solo i professionisti, estendendo la platea a tutto il lavoro autonomo non imprenditoriale.

L’inclusione degli autonomi nella definizione ampia di impresa ha effetti immediati sull’accesso ai bandi, sulla fruizione delle riserve per le PMI e sulla qualificazione degli aiuti ai fini del diritto UE.

Riserve e opportunità per i professionisti

Il Codice prevede che il bando incorpori determinati sistemi di premialità tra cui, in particolare, la riserva di una quota di risorse a imprese in possesso di determinati elementi premianti.

L’art. 8, comma 4, prescrive una riserva minima obbligatoria. Nelle risorse disponibili per ciascun incentivo:

  • una quota minima del 60% deve essere destinata alle piccole e medie imprese;
  • di cui almeno il 25% alle microimprese e alle piccole imprese (oppure a lavoratori autonomi, se ammissibili).

Le dimensioni di riferimento sono quelle previste dalla definizione europea attualmente in vigore:

CategoriaDipendenti MediTotale Stato PatrimonialeRicavi Netti Vendite/Prestazioni
Microimpresa≤ 10≤450.000 euro≤900.000 euro
Piccola Impresa≤ 50≤ 5.000.000 euro≤10.000.000 euro
Media Impresa≤ 250≤25.000.000 euro≤50.000.000 euro
Grande Impresa> 250> 25.000.000 euro>50.000.000 euro

Poiché i lavoratori autonomi sono ricondotti all’alveo delle imprese di minori dimensioni, essi possono:
• senz’altro concorrere alla riserva del 60%; con un beneficio significativo rispetto alla priorità di accesso ai fondi stanziati;
• molto probabilmente beneficiare dell’ulteriore “focus” del 25%; per la stragrande maggioranza di professionisti e lavoratori autonomi, infatti, i vincoli dimensionali sopra riportati per le microimprese inquadrano perfettamente la reale dimensione economica dell’attività.

Procedure e modalità di accesso

Per comprendere meglio come i lavoratori autonomi potranno effettivamente accedere agli incentivi, appare utile analizzare le diverse modalità di istruttoria disciplinate con il nuovo Codice degli incentivi.

L’art. 13 del Codice indica i criteri sulla base dei quali l’istruttoria può essere svolta, fatta salva la possibilità di combinare più criteri e di definirne di ulteriori sulla base delle specificità dell’incentivo.

In particolare, la norma in esame prevede che l’attribuzione delle agevolazioni possa essere effettuata:

  • secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Si tratta del tanto famigerato “click day”. A parte le ovvie implicazioni rispetto alla necessità di essere estremamente rapidi, tale modalità ben si presta all’utilizzo anche da parte dei lavoratori autonomi;
  • sulla base di specifiche priorità o parametri individuati dal bando, anche con la formazione di graduatorie o di soglie o condizioni minime di accesso. Anche in questo caso, sebbene più strutturato del precedente, il meccanismo è pienamente compatibile per i lavoratori autonomi che dovranno predisporre in modo più accurato il progetto in modo coerente con le finalità del bando;
  • sulla base di requisiti di accesso e di criteri di svolgimento dei procedimenti predeterminati, con valorizzazione del confronto con il proponente o con soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione dell’iniziativa, anche attraverso la previsione di profili di negoziazione, per la definizione di specifici aspetti dell’iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell’incentivo. Qui forse l’unica nota dolente, trattandosi di un criterio che per sua natura ben si presta solo a organizzazioni d’impresa di dimensione elevata, in grado di dedicare risorse amministrative e processi per accedere a tali agevolazioni.

Riferimenti normativi:

  • Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101111;
  • D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, artt. 110131920.

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