CIRCOLARE MONOGRAFICA
Le risposte ad istanza di interpello del 24 febbraio 2026 in tema di associazioni professionali, affitto d’azienda, sospensione dell’attività, bonus edilizi e transazioni.
DI SANDRA PENNACINI | 25 FEBBRAIO 2026
In data 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un pacchetto di risposte ad istanze di interpello relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB), affrontando una pluralità di casistiche. Gli aspetti trattati chiariscono profili di compatibilità dell’istituto in caso di partecipazione in associazioni professionali da parte di un libero professionista, la rilevanza dell’affitto d’azienda, la sospensione dell’attività professionale per malattia, nonché il peculiare trattamento fiscale dei bonus edilizi e delle somme derivanti da accordi transattivi.
Premessa
In data 24 febbraio 2026, l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato numerose risposte ad istanza di interpello aventi ad oggetto l’applicazione, le cause di esclusione e di cessazione relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB). In premessa occorre osservare come tali chiarimenti giungano tardivamente, posto che si riferiscono prevalentemente a fattispecie inerenti al primo biennio concordatario 2024-2025 e alle valutazioni per l’eventuale adesione al biennio 2025-2026, i cui termini risultano ormai ampiamente spirati (30 settembre 2025). Tuttavia, le nuove interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate risultano di interesse, in quanto potranno risultare utili per la corretta gestione di situazioni similari che dovessero presentarsi in futuro.
Compatibilità tra lavoro autonomo individuale e partecipazione in associazioni professionali con attività eterogenee
La risposta ad interpello n. 45/2026 affronta la peculiare casistica di un contribuente esercente la professione di Dottore Commercialista, intenzionato a aderire al CPB. Il professionista risulta essere contemporaneamente associato a un’associazione tra professionisti operante nel settore dell’insegnamento dello sci e delle discipline sportive invernali. Il quesito riguarda l’applicabilità della causa di esclusione dal CPB ex art. 11, comma 1, lettera b-quinquies), del D.Lgs. n. 13/2024.
La citata norma prevede che sono esclusi dalla possibilità di aderire al CPB i soggetti che con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR e, contemporaneamente, partecipato a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo TUIR o a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La causa di esclusione, tuttavia, non opera se l’associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato.
In risposta all’istanza l’Amministrazione finanziaria, richiamando i chiarimenti già resi con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, ha fornito un’interpretazione volta a valorizzare la natura sostanziale delle attività svolte. A parere dell’Agenzia, posto che l’attività di dottore commercialista e l’attività di insegnante di discipline sportive invernali risultano del tutto eterogenee e non riconducibili in alcun modo l’una all’altra, la causa di esclusione non si applica.
Per quanto la posizione dell’Agenzia delle Entrate risulti condivisibile in un’ottica prettamente antielusiva – ovvero finalizzata a disinnescare il potenziale “travaso” di reddito da un contribuente che ha aderito al CPB verso un altro soggetto non vincolato allo stesso regime – si rileva che l’interpretazione fornita dall’Agenzia supera ampiamente il perimetro del dato normativo. La norma, infatti, è formulata in termini generali e incondizionati; pertanto, la preclusione dovrebbe considerarsi pienamente operativa anche nel caso specifico appena esaminato. L’Amministrazione finanziaria, tuttavia, ha inteso fornire un parere di maggior favore nei confronti del contribuente, anteponendo la ratio della norma alla norma stessa.
Concordato Preventivo Biennale e affitto d’azienda
La risposta all’interpello n. 46/2026 esamina la posizione di una società in accomandita semplice, già aderente al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025, intenzionata a stipulare un contratto per prendere in affitto l’azienda di un’altra società operante nel medesimo settore gestionale. Il quesito sottoposto all’Amministrazione finanziaria mira a chiarire se tale ordinaria operazione, prevista per il secondo anno di vigenza del concordato, possa rappresentare una causa di cessazione o decadenza dal regime stesso.
Al fine di dirimere la questione, l’Agenzia richiama l’articolo 21 del D.Lgs. n. 13/2024, il quale disciplina tassativamente le cause di cessazione dal CPB. In particolare, il comma 1, lettera b-ter) della norma dispone testualmente che “[i]l concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni: […] b-ter) la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato“.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce in via definitiva che il legislatore ha inteso configurare come cause di cessazione dal regime unicamente le operazioni straordinarie espressamente elencate dalla norma (e le fattispecie ad esse assimilabili), in quanto idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente. Ne consegue che l’operazione di affitto di azienda (o di ramo di azienda), non essendo richiamata dalla predetta lettera b-ter) e non essendo riconducibile ad alcuna delle operazioni straordinarie ivi indicate, non integra una causa di cessazione dal CPB.
A commento di quanto sopra, vi è da evidenziare una certa illogicità dell’impianto nel suo insieme: seppure la risposta fornita dall’Agenzia sia, in questo caso, perfettamente aderente al dettato di norma, si fatica infatti a comprendere quale sia la logica secondo la quale un’operazione quale l’affitto di azienda, che senza dubbio modifica profondamente le caratteristiche del contribuente aderente al CPB, non comporti cessazione mentre, diversamente, la cessazione sia prevista nel caso di conferimento.
Sospensione dell’attività professionale e cessazione dal CPB: malattia e rilevanza delle circostanze eccezionali
La risposta all’interpellon. 47/2026 esamina la situazione di un professionista, già aderente al CPB, che nel corso del secondo anno di vigenza del regime ha sospeso la propria attività per motivi di salute, dandone regolare comunicazione all’Ordine di appartenenza. Il quesito sottoposto all’Amministrazione finanziaria mira a comprendere se tale sospensione debba protrarsi per un periodo temporale minimo per poter determinare la cessazione degli effetti del CPB, oppure se la cessazione intervenga a prescindere dalla durata, purché generi una specifica riduzione reddituale.
Per inquadrare la normativa, l’Agenzia richiama l’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, il quale stabilisce testualmente che: “[i]n presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza“. Tale norma si coordina con l’articolo 4 del D.M. 14 giugno 2024, che alla lettera f) annovera tra le circostanze eccezionali proprio la “sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza“.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il quadro normativo non prescrive alcuna durata minima per il periodo di sospensione dell’attività professionale. Ne consegue che la cessazione degli effetti del CPB si verifica a prescindere dall’estensione temporale della sospensione stessa.
Affinché operi la cessazione è sufficiente che la sospensione sia stata regolarmente comunicata all’Ordine e che sia individuabile un nesso causale diretto tra quest’ultima e la contrazione del reddito effettivo in misura superiore al 30% rispetto al valore oggetto della proposta concordataria.
Acquisto di crediti da bonus edilizi e relativi utilizzi ininfluenti ai fini dei valori concordati
La risposta all’interpello n. 48/2026 esamina il caso di uno studio professionale, aderente al CPB per il biennio 2024-2025, che, nel corso del 2024, ha sostenuto un costo per l’acquisto di crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi e che, nel 2025, ne ha utilizzato in compensazione una prima rata. Il quesito sottoposto all’Amministrazione finanziaria mira a comprendere se tali componenti (il costo di acquisto nel 2024 e il componente positivo derivante dall’utilizzo nel 2025) dovessero o meno generare una variazione del reddito oggetto della proposta di CPB.
In risposta al quesito posto l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’articolo 15 del D.Lgs. n. 13/2024, il quale individua le cd. “variabili non concordabili”, ovvero le specifiche componenti reddituali che determinano una corrispondente variazione del reddito concordato. Come già evidenziato in occasioni precedenti, l’Amministrazione ha ribadito che “le variazioni (in aumento e in diminuzione) indicate nel citato articolo 16 [norma equivalente all’art. 15 per il reddito di impresa, ndr], che possono essere apportate al reddito concordato, ‘sono tassative’“.
L’Agenzia ha quindi ribadito che, sebbene il nuovo principio di “onnicomprensività” del reddito di lavoro autonomo renda ormai pienamente imponibile il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti a sconto, tali somme non rientrano in nessuna delle fattispecie elencate dall’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024. In particolare, tali importi non sono assimilabili in alcun modo alla cessione di “elementi immateriali”. Di conseguenza, i singoli componenti positivi e negativi che concorrono a formare tale differenziale non comportano alcuna variazione in aumento o in diminuzione del reddito concordato. Medesime considerazioni valgono per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Accordi transattivi e CPB: le somme percepite costituiscono sopravvenienze attive
La risposta all’interpello n. 49/2026 affronta una complessa controversia relativa all’incasso di somme derivanti da un accordo transattivo da parte di una holding operativa aderente al CPB. Nel caso di specie, a seguito dell’inadempimento di un promissario acquirente in merito all’acquisto di alcune partecipazioni societarie, la società istante aveva instaurato un contenzioso civile. Tale vertenza si è successivamente conclusa mediante la sottoscrizione di una transazione novativa, la quale prevedeva la corresponsione di un importo forfettario a tacitazione di ogni pretesa e la rinuncia reciproca ad azioni legali future.
In merito al trattamento fiscale di tali somme, il contribuente riteneva applicabile il generale “principio di sostituzione”. Secondo tale impostazione, poiché l’attività tipica della holding include la compravendita di partecipazioni, le somme incassate in sostituzione della mancata cessioneavrebbero dovuto qualificarsi come “ricavi” ordinari. Di conseguenza, l’istante riteneva che tali importi fossero da considerarsi già assorbiti all’interno del reddito d’impresa concordato ai fini del CPB.
L’Agenzia delle Entrate ha respinto la soluzione proposta dal contribuente: in presenza di un accordo transattivo novativo, le somme percepite non sono correlate al corrispettivo della prestazione originaria (nel caso specifico, il prezzo delle partecipazioni), bensì remunerano obbligazioni nuove e diverse, quali la risoluzione consensuale dell’accordo e la tacitazione delle reciproche richieste di danni. Ne consegue che tali importi non possono essere considerati ricavi tipici, ma costituiscono a tutti gli effetti delle “sopravvenienze attive” imponibili ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera a) del TUIR.
Ai fini del CPB, le sopravvenienze attive rientrano tra quegli specifici elementi reddituali straordinari che il legislatore ha escluso dal reddito concordato. L’articolo 16, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 13/2024 prevede infatti tassativamente che tali componenti determinino una corrispondente variazione in aumento del reddito d’impresa (nonché del valore della produzione netta ai fini IRAP), rendendole di fatto “non concordabili”.
Ne consegue che nel caso prospettato il contribuente era tenuto a rettificare il reddito ed il valore della produzione netti concordati dell’ammontare della sopravvenienza emergente dall’operazione sovra descritta.
Riferimenti normativi:
- Risposta a istanza di interpello 24 febbraio 2026, n. 45
- Risposta a istanza di interpello 24 febbraio 2026, n. 46
- Risposta a istanza di interpello 24 febbraio 2026, n. 47
- Risposta a istanza di interpello 24 febbraio 2026, n. 48
- Risposta a istanza di interpello 24 febbraio 2026, n. 49
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, artt. 11, 15, 16, 19, 21;
- Decreto Ministeriale 14 giugno 2024, art. 4;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 5, 54, 88;
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 10;
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 4-bis;
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 giugno 2025.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise