COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 27 NOVEMBRE 2025
Il nuovo “Conto Termico 3.0”, operativo dal 25 dicembre 2025 a seguito della pubblicazione del D.M. 7 agosto 2025, prevede tempistiche e regole stringenti per l’accesso agli incentivi a favore dell’efficienza energetica e delle rinnovabili negli edifici di piccole dimensioni. La disciplina prevede per i soggetti privati la presentazione della domanda entro 90 giorni dal completamento degli interventi, con ulteriori limitazioni temporali sugli ultimi pagamenti eseguiti, pena l’esclusione dall’agevolazione.
Premessa
Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.
Con la pubblicazione nella G.U. serie generale n. 224 del 26 settembre 2025 del D.M. 7 agosto 2025 c.d. Decreto “Conto Termico 3.0” prende il via la terza edizione dell’agevolazione che mette a disposizione contributi in conto capitale con copertura fino al 65% per i privati, elevabili sino al 100% per la Pubblica amministrazione, in determinate circostanze.
La novella disciplina entra in vigore il 90 giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto (avvenuta il 26 settembre 2025), ossia il 25 dicembre 2025.
| Versione agevolazione | Riferimento Normativo |
| Conto termico | D.M. 28 dicembre 2012 (superato) |
| Conto termico 2.0 | D.M. 16 febbraio 2016 (vigente fino al 24 dicembre 2025) |
| Conto termico 3.0 | D.M. 7 agosto 2025 (in vigore dal 25 dicembre 2025) |
Le tempistiche per richiedere l’agevolazione
La richiesta per accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 prevede tempistiche particolarmente stringenti. Infatti:
- salvo i casi in cui ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso all’agevolazione tramite “prenotazione” (possibilità riservata alla Pubbliche amministrazioni ed agli ETS),
- la richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento agevolato, pena la non ammissibilità alla misura.
In linea generale, inoltre, la data di conclusione dell’intervento non può risalire a più di 120 giorni prima dell’ultimo pagamento delle spese ammissibili, fatta eccezione per i pagamenti relativi alle prestazioni professionali, che non rientrano in tale computo.
Per i soli soggetti privati è invece ammessa una deroga:
- la data di conclusione può essere anteriore ai 120 giorni rispetto all’ultimo pagamento,
- purché quest’ultimo superi il 10% della spesa complessiva sostenuta per l’intervento (art. 14, comma 1, lett. a, D.M. 7 agosto 2025).
Come presentare la domanda
Per i soggetti diversi dalla P.A. (Persone fisiche, condomìni, imprese, professionisti) l’accesso all’agevolazione può essere:
- diretto,
- tramite un soggetto delegato.
Nel primo caso, il “soggetto responsabile” presenta la domanda di incentivo al GSE, attraverso il “Portaltermico” utilizzando la “scheda-domanda” e accede al regime incentivante previa accettazione dell’informativa della stessa (occorre prendere visione delle condizioni previste, incluse le clausole contrattuali). Il sistema rilascia apposita copia informatica della domanda contenente il codice identificativo dell’intervento effettuato.
| Nozione | Definizione |
| Soggetto responsabile | Si intende il soggetto che: ha sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi; presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE, risultandone responsabile in riferimento alla veridicità, completezza e conformità alla normativa di riferimento; stipula il contratto con il GSE; riceve gli incentivi; è tenuto a conservare, per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultimo importo, gli originali dei documenti indicati nel D.M. 16 febbraio 2016 e nelle “Regole Applicative”, garantendone la corretta conservazione; in qualità di responsabile dell’intervento realizzato e, in caso di impianto, anche dell’esercizio e della manutenzione dello stesso, è tenuto ad assicurare, a pena di decadenza dall’incentivo, la regolare esecuzione di ogni attività di controllo, anche mediante sopralluogo, che il GSE o ogni altro soggetto dallo stesso delegato, ritenesse necessaria ai sensi dell’art. 14 del D.M. 16 febbraio 2016. |
| Portaltermico | Portale internet di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (art. 2, comma 1, lett. gg, D.M. 7 agosto 2025). |
| Scheda-domanda | Si intende: il “modello informatico di scheda anagrafica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici, i soggetti coinvolti nonché le clausole contrattuali, resa disponibile dal GSE tramite il Portaltermico” (art. 2, comma 1, D.M. 7 agosto 2025), che indica “il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile calcolata a consuntivo per la realizzazione dell’intervento ed è firmata dal soggetto responsabile” (art. 16, comma 1, D.M. 7 agosto 2025). |
La data di presentazione della richiesta, valida ai fini dei requisiti temporali sopra descritti, è quella indicata nella ricevuta rilasciata dal Portaltermico al termine della procedura informatica di invio dell’istanza.
Come previsto dalle Regole Applicative anche già in relazione al “Conto Termico 2.0”, nel caso di realizzazione di più interventi relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, realizzati nell’ambito di uno stesso progetto di efficienza energetica e/o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il Soggetto Responsabile deve presentare al GSE una sola scheda-domanda (scheda “multi-intervento”).
In tale ipotesi la data di conclusione dell’intervento corrisponde a quella della conclusione dei lavori dell’ultimo intervento realizzato.
In alternativa all’accesso diretto, il soggetto responsabile può operare sul “Portaltermico”, per la compilazione della “scheda-domanda”:
- mediante un “soggetto delegato”,
- persona fisica o giuridica
- che può anche coincidere con il tecnico abilitato, ossia con il soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi.
Procedura semplificata
l conto termico 3.0 conferma la procedura semplificata per gli interventi “a catalogo” di piccola taglia.
In particolare, per gli interventi riguardanti l’installazione di:
- generatori fino a 35 kW;
- sistemi solari fino a 50 mq,
è prevista una richiesta di accesso agli incentivi semplificata tramite la precompilazione dei campi della scheda-domanda, nel caso di installazione di componenti con caratteristiche garantite che sono contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.
Le Regole Applicative individuano anche la documentazione di supporto che deve essere allegata alla “scheda-domanda”, in base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento agevolato.
Si ricorda infine che, in ogni caso, i dati inseriti nella “scheda-domanda”:
- vengono sottoposti a verifica automatica di rispondenza degli interventi
- rispetto ai requisiti tecnici minimi previsti (Allegati 1 e 2 del D.M. 7 agosto 2025) ed alla congruità dei costi sostenuti.
Riferimenti normativi:
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, D.M. 7 agosto 2025, artt. 2, 14, 16, Allegati 1 e 2;
- Ministero dello Sviluppo economico, D.M. 16 febbraio 2016, art. 14;
- Ministero dello Sviluppo economico, D.M. 28 dicembre 2012.
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