2° Contenuto: Contributo straordinario 2025 per le imprese editoriali: al via le domande

COMMENTO

DI MARCO BOMBEN | 24 NOVEMBRE 2025

Il prossimo 26 novembre 2025 si apre la finestra per richiedere il contributo straordinario destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Requisiti e modalità di accesso sono definiti con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 16 ottobre 2025. Il contributo ammonta a 10 centesimi per ogni copia cartacea acquistata nel 2023, entro un tetto di spesa di 65 milioni di euro. Le domande potranno pervenire, esclusivamente online, entro il 18 dicembre 2025.

Soggetti beneficiari

Sotto il profilo soggettivo, il contributo è riconosciuto alle imprese editrici di giornali, quotidiani e periodici in possesso dei seguenti requisiti:

  • sede legale in uno Stato UE o dello Spazio economico europeo (SEE);
  • residenza fiscale in Italia oppure stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività editoriale agevolata;
  • essere iscritte al Registro delle imprese con ATECO 2025 primario e/o prevalente:
SoggettoATECO 2025
Impresa editoriale di quotidiani58.12 – edizione di quotidiani
Impresa editoriale di periodici58.13 – edizione di riviste e periodici
  • essere registrate presso il Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), gestito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
  • avere alle proprie dipendenze almeno 3 giornalisti con contratto a tempo indeterminato regolato dal contratto di lavoro giornalistico, sia nel corso del 2023 (anno di riferimento nel quale sono state effettuate le vendite cui è correlato il contributo), sia al momento della presentazione della domanda;

Con una FAQ pubblicata sul proprio sito internet il Dipartimento per l’informazione e l’editoria precisa che, ai fini del rispetto del requisito, i 3 giornalisti possono essere assunti sia con contratto full-time che part-time, purché indeterminato.

  • essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e previdenziali;
  • non essere in stato di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

Il contributo spettante

In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei costi di produzione ed al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici è riconosciuto, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 17 aprile 2025:

  • un contributo straordinario pari a 10 centesimi,
  • per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici,
  • venduta nel corso dell’anno 2023,
  • mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi.

Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell’agevolazione. Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 65 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Come inviare la domanda

I soggetti che intendono accedere al contributo per l’anno 2025 possono presentare domanda, direttamente onlinedalle ore 10:00 del 26 novembre 2025 alle ore 17:00 del 18 dicembre 2025.

Le domande possono essere presentate:

  • dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica,
  • attraverso un’apposita procedura disponibile sul portale impresainungiorno.gov.it,
  • previa autenticazione tramite SPID, CNS o CIE.

Per collegarsi alla pagina, denominata “Sportello telematico delle misure di sostegno all’Editoria”, occorre selezionare dal menu “L’impresa e la PA”/”Servizi”/”Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”.

È previsto l’invio di una sola domanda per impresa richiedente. La domanda:

  • deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente,
  • esclusivamente con firma CAdES.

In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietàredatta e firmata digitalmente secondo quanto previsto dagli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, nella quale l’impresa richiedente attesti:

  • il possesso dei requisiti previsti ai fini dell’agevolazione;
  • il numero delle copie cartacee vendute nell’anno 2023 in Italia, tramite abbonamento, edicola o altri punti vendita non esclusivi, indicando anche i relativi prezzi di vendita, formulati anche come media dei diversi prezzi praticati nel corso dell’anno per la medesima testata.

Con riferimento al calcolo del numero delle copie vendute le FAQ del Dipartimento precisano che:
• sono inclusi gli abbonamenti distribuiti “per il tramite del servizio postale”: non è infatti presente nella norma alcuna esclusione per i suddetti abbonamenti, né tale esclusione appare desumibile dalla “ratio” dell’agevolazione specifica;
• tutte le copie vendute che utilizzano uno dei tre canali indicati (in abbonamento, nelle edicole, nei punti vendita non esclusivi), sono ammesse al contributo.
Per contro sono escluse dal contributo:
• le copie che utilizzano il canale dello strillonaggio, che siano oggetto di vendita in blocco (pluralità di copie ad un unico soggetto) e che non hanno un prezzo di vendita individuabile;
• le vendite all’estero, posto che l’agevolazione persegue lo scopo di sostenere la qualità e quantità dell’informazione offerta in Italia.

  • l’impegno a destinare le somme di cui al contributo al mantenimento della distribuzione di copie cartacee, per favorire la quantità e qualità dell’informazione generale offerta in Italia ed evitare una riduzione della foliazione delle pubblicazioni;
  • di non aver beneficiato di altre agevolazioni locali, regionali, nazionali o europee che prevedano un rimborso per le copie cartacee vendute dei quotidiani e periodici per i quali si richiede il contributo;
  • di non aver ricevuto aiutipoi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all’obbligo di rimborsodegli stessi;
  • che presso l’impresa è conservata la documentazione contabile relativa alle copie vendute, da esibire in sede di eventuale controllo;
  • gli estremi del conto corrente intestato all’impresa richiedente su cui verrà accreditato il contributo;
  • che, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, non è stato emesso alcun atto di decadenza dai benefici, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Prospetto analitico certificato

Alla dichiarazione sostitutiva:

  • deve essere allegato un prospetto analitico che ne costituisce parte integrante,
  • che può essere redatto secondo il fac-simile del Dipartimento per l’informazione e l’editoria,
  • il quale deve essere poi certificato da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali e delle società di revisione.

Le FAQ precisano che la certificazione del revisore legale deve essere firmata digitalmente dallo stesso e deve identificare il “soggetto terzo” o i “soggetti terzi” rispetto all’editore e al revisore medesimo, che garantiscano l’affidabilità e la veridicità dei dati sulle copie vendute tramite i canali di vendita ammissibili.

Per “soggetto terzo” si intende un’entità indipendente e terza, quale ad esempio un ente certificatore, un distributore nazionale o locale, che fornisca per ciascuna testata i dati relativi alle copie vendute, i quali devono essere riportati nel prospetto analitico.

Il revisore legale certificatore ha il compito di verificare che i dati contenuti nel prospetto corrispondano a quelli presenti nella documentazione contabile dell’impresa, assicurandone così la congruenza con le fonti terze indicate.

Nel prospetto devono essere dettagliati per ciascuna testata richiesta:

  • il numero delle copie cartacee vendute nel 2023, con attestazione fornita da un soggetto terzo che garantisca l’accuratezza del dato;
  • diversi canali di vendita impiegati (abbonamenti, edicole, punti vendita non esclusivi);
  • il prezzo di vendita, che può essere indicato come media dei prezzi applicati durante l’anno per la stessa testata.

Riferimenti normativi:

  • D.P.C.M. 17 aprile 2025, art. 4
  • Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Decreto 16 ottobre 2025
  • FAQ Dipartimento dell’editoria e dell’informazione.

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