2° Contenuto: Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive 2024 e società commerciali “interposte”: le criticità da considerare

COMMENTO

DI CARLA DE LUCA | 14 APRILE 2026

Il contributo analizza l’operatività del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive 2024 con specifico riferimento ai casi in cui il rapporto contrattuale e la fatturazione intercorrono non con l’ente sportivo (ASD/SSD, società professionistica, lega), ma con una società commerciale che gestisce i diritti di immagine della società sportiva. Dopo un inquadramento sintetico della disciplina del bonus, si esamina un caso concreto, evidenziando le criticità legate al requisito soggettivo del “soggetto sponsorizzato” e i conseguenti rischi connessi alla fruizione dell’agevolazione in presenza di un soggetto interposto.

Inquadramento del credito d’imposta sponsorizzazioni sportive 2024

Il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive 2024 rappresenta la prosecuzione delle misure agevolative introdotte in via emergenziale negli anni precedenti, con l’obiettivo di sostenere il sistema sportivo nazionale attraverso l’incentivazione degli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione in suo favore.

La disciplina individua quali beneficiari del credito i soggetti (imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali) che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie e di sponsorizzazione nei riguardi di specifiche controparti:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre;
  • società sportive professionistiche;
  • società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti (tra cui, in sintesi, soglie di ricavi e svolgimento di attività giovanile).

Dal punto di vista oggettivo, il credito è parametrato alle spese sostenute per gli investimenti effettuati nel periodo agevolato previsto per il 2024, acondizione che:

  • l’importo dell’investimento, al netto dell’IVA, superi la soglia minima richiesta;
  • le prestazioni sponsorizzate siano effettivamente rese;
  • il pagamento delle fatture avvenga in forma tracciabile entro le finestre temporali indicate.

La prassi applicativa, nonché la modulistica e la documentazione richiesta ai fini dell’istanza, presuppongono uno schema piuttosto chiaro:

  • esistenza di un contratto di sponsorizzazione tra il soggetto che sostiene la spesa e il soggetto sportivo “qualificato”;
  • emissione di fattura da parte del soggetto sportivo intestata allo sponsor;
  • disponibilità di idonea documentazione a carico dell’ente sportivo (iscrizione al Registro, dati economici, dichiarazioni sui requisiti) funzionale sia all’istanza sia alle successive verifiche.

Già da questo inquadramento emerge come il requisito soggettivo del soggetto sponsorizzato – e la riconducibilità diretta dell’investimento a tale soggetto – rappresentino un elemento essenziale e non meramente formale della misura.

Il caso: sponsorizzazione fatturata da società commerciale che gestisce i diritti di immagine

Qualora lo sponsor (impresa individuale che presta servizi informatici) stipuli un contratto di pubblicità‑sponsorizzazione con una società commerciale (XY s.r.l.), la quale:

  • è “contrattualmente incaricata ed autorizzata a promuovere l’immagine” di una SSD;
  • si pone, di fatto, come soggetto che gestisce i diritti di immagine e la commercializzazione degli spazi pubblicitari riconducibili alla società sportiva dilettantistica.

Il contratto disciplina la qualifica di sponsor e le modalità di esposizione del marchio (striscioni nell’impianto sportivo, presenza sul pullman societario, corner espositivi in occasione di eventi), ma tutta la relazione giuridica ed economica intercorre tra lo sponsor e la società commerciale:

  • il corrispettivo pattuito è dovuto dallo sponsor a favore di XY s.r.l.;
  • la fattura di sponsorizzazione è emessa da XY s.r.l. nei confronti dello sponsor;
  • il pagamento viene effettuato direttamente a XY s.r.l., secondo le coordinate bancarie indicate nel contratto e nella fattura.

Non risulta, invece, un contratto diretto tra lo sponsor e la SSD né una fatturazione emessa da quest’ultima allo sponsor. La SSD compare nel contratto unicamente come soggetto la cui immagine è promossa dalla società commerciale, ma non interviene come parte contrattuale, né come soggetto emittente della fattura.

In un simile assetto, ai fini del credito d’imposta, emergono due profili critici principali:

  1. mancata coincidenza tra soggetto “sponsorizzato” in senso fiscale e soggetto sportivo qualificato – La disciplina del bonus fa costante riferimento agli investimenti effettuati “nei riguardi” di leghe, società sportive professionistiche e ASD/SSD iscritte al Registro. Nel caso in esame, l’unico soggetto che riceve l’investimento sotto il profilo giuridico‑economico è la società commerciale, soggetto che non rientra tra quelli espressamente individuati dalla normativa. La SSD resta un soggetto “a monte”, titolare dell’immagine, ma non risulta né destinataria delle fatture, né beneficiaria del pagamento.
  2. impossibilità di ricondurre in modo diretto e documentabile l’investimento alla SSD ai fini delle verifiche – La documentazione richiesta per l’istanza e per l’asseverazione presuppone il rilascio di dati e dichiarazioni da parte del soggetto sportivo (ricavi, attività giovanile, iscrizione al Registro, ecc.). La presenza di una società commerciale interposta rompe il collegamento diretto tra sponsor ed ente sportivo, rendendo strutturalmente più debole – se non insussistente – la dimostrazione che la spesa sia stata effettivamente sostenuta “nei confronti” dell’ASD/SSD ai sensi della disciplina agevolativa.

Considerata la natura speciale del credito d’imposta e la tassatività dei soggetti sportivi destinatari, l’estensione dell’agevolazione a situazioni in cui l’unico interlocutore contrattuale e fiscale è una società commerciale interposta appare difficilmente sostenibile in un’ottica di prudenza. L’assenza di un esplicito riconoscimento normativo o di prassi di tali strutture come ammissibili, unita alla centralità del requisito del soggetto sponsorizzato, induce a ritenere che operazioni configurate in questo modo non soddisfino i presupposti per l’accesso al bonus sponsorizzazioni sportive 2024.

In termini operativi, ne discende che, per impostare correttamente future iniziative agevolabili, risulterebbe opportuno:

  • strutturare i rapporti di sponsorizzazione direttamente con la società/associazione sportiva o la lega sportiva in possesso dei requisiti;
  • prevedere la fatturazione diretta da parte dell’ente sportivo allo sponsor;
  • eventualmente affiancare, ma non sostituire, tali rapporti con contratti di service o concessione di diritti di immagine tra la società sportiva e la società commerciale, che restano su un diverso piano rispetto al rapporto sponsor – ente sportivo rilevante ai fini del credito d’imposta.

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