CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI SANDRA PENNACINI | 30 OTTOBRE 2025
Definite le modalità operative per la gestione dei voucher digitali, l’adesione alla piattaforma e il rimborso degli sconti applicati ai consumatori
Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale del 22 ottobre 2025 e delle relative Linee Guida e FAQ, diviene operativa la disciplina del “Contributo grandi elettrodomestici 2025”. Sebbene l’impianto generale fosse già stato definito dal Decreto MIMIT del 3 settembre 2025, i nuovi provvedimenti definiscono nel dettaglio l’architettura della piattaforma informatica e, soprattutto, i complessi adempimenti a carico di produttori, venditori e utenti finali, che dovranno essere svolti nell’ambito di un processo interamente digitalizzato.
Premessa
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un contributo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2025, finalizzato a incentivare l’efficienza energetica nel settore domestico attraverso la sostituzione di apparecchi obsoleti. La misura, modificata successivamente dal D.L. n. 19/2025, si distingue dal bonus mobili per il suo meccanismo di fruizione: non opera come detrazione fiscale, bensì come sconto immediato in fatturaapplicato dal venditore. Il Decreto Direttoriale del MIMIT del 22 ottobre 2025, in attuazione del precedente Decreto interministeriale del 3 settembre 2025, ha definito i dettagli necessari per la concreta attivazione dell’iniziativa.
Il contributo per l’utente finale
Il beneficio è rivolto agli utenti finali maggiorenni e residenti in Italia. Il contributo è concesso per l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare (definito come Famiglia Anagrafica) e copre il 30% del costo di acquisto.
L’importo massimo del voucher è fissato in:
- 100 euro per la generalità dei richiedenti;
- 200 euro per i nuclei familiari con ISEE 2025 inferiore a 25.000 euro annui.
Il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni, inclusi benefici di tipo fiscale come il bonus mobili, riferite ai medesimi costi ammissibili.
Condizione essenziale per ottenere il contributo è la contestuale consegna al venditore di un elettrodomestico obsoleto della stessa tipologia e di classe energetica inferiore, il cui corretto smaltimento ai fini RAEE è a cura del venditore stesso.
La procedura di richiesta per l’utente finale
L’intera procedura sarà gestita digitalmente. L’utente finale dovrà accedere alla piattaforma informatica tramite la propria identità digitale (SPID o CIE), utilizzando l’interfaccia web dedicata (https://bonuselettrodomestici.it/utente) o l’app IO.
All’atto della richiesta, l’utente dovrà dichiarare:
- di voler sostituire un bene della stessa tipologia e di classe energetica inferiore;
- di impegnarsi a consegnare l’elettrodomestico obsoleto al venditore;
- se è in possesso di un ISEE in corso di validità per il 2025 inferiore a 25.000 euro.
Il sistema avvierà controlli automatici, interrogando la banca dati dell’INPS per la verifica dell’ISEE e l’Anagrafe Nazionale (ANPR) per la composizione della Famiglia Anagrafica, assicurandosi che non siano state presentate altre istanze per il medesimo nucleo.
In caso di esito positivo, la piattaforma genererà un voucher digitale.
Le risorse disponibili saranno assegnate secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze. Il voucher emesso avrà una validità di 15 giorni solari; decorso tale termine, sarà automaticamente annullato e le somme rimesse a disposizione. L’utente potrà presentare una nuova istanza, che sarà trattata secondo il nuovo ordine cronologico di arrivo.
Gli adempimenti preliminari dei produttori
In via preliminare è necessaria l’adesione dei produttori, da effettuarsi via PEC a Invitalia S.p.A., allegando la documentazione richiesta (inclusa la dichiarazione sullo stabilimento di produzione).
Una volta ammessi, i produttori devono accedere alla piattaforma e caricare i dati degli elettrodomestici agevolabili. I requisiti essenziali sono la provenienza da uno stabilimento nell’Unione Europea e la presenza nella banca dati EPREL (ad eccezione dei piani cottura). Questi prodotti andranno a costituire l’Elenco informatico ufficiale degli elettrodomestici, che sarà consultato sia dai venditori in fase di vendita sia dagli utenti.
L’adesione obbligatoria del venditore
I venditori (esercenti) devono preventivamente accreditarsi sulla piattaforma.
L’adesione per i venditori è possibile a partire dal quinto giorno successivo all’emanazione del Decreto Direttoriale (ovvero, dal 27 ottobre 2025).
Possono aderire esclusivamente i venditori (inclusi quelli on-line) le cui imprese risultino attive nel Registro delle imprese e in possesso di uno dei seguenti codici ATECO 2025:
- 47.12.10 (Commercio dettaglio non specializzato prevalenza apparecchiature informatiche ed elettrodomestici);
- 47.54.00 (Commercio dettaglio elettrodomestici);
- 47.11.02 (Commercio dettaglio non specializzato prevalenza altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi);
- 47.12.20 (Commercio dettaglio non specializzato prevalenza mobili e articoli uso domestico);
- 47.12.30 (Commercio dettaglio non specializzato prevalenza ferramenta, materiali costruzione e piante);
- 47.12.40 (Commercio dettaglio non specializzato prevalenza cosmetici, articoli profumeria e detersivi, cancelleria e giochi).
La procedura di adesione prevede che il legale rappresentante sottoscriva digitalmente l’accordo di adesione sulla piattaforma, che verificherà automaticamente i requisiti tramite interoperabilità con il Registro delle imprese.
Durante l’adesione, il venditore deve:
1. Indicare le coordinate bancarie (IBAN) su cui ricevere i rimborsi.
2. Censire sulla piattaforma ogni singolo punto vendita, sia fisico che on-line, abilitato all’iniziativa.
3. Dimostrare l’iscrizione al portale telematico del Centro di Coordinamento RAEE. Invitalia verificherà tale iscrizione e, in mancanza, l’adesione sarà impedita o cancellata.
La gestione della vendita e l’utilizzo del voucher
Al momento dell’acquisto, la procedura si differenzia tra punto vendita fisico e on-line.
- Acquisto presso punto vendita fisico
- L’utente esibisce il voucher (tramite app IO o scaricato).
- Il referente del punto vendita accede alla piattaforma (con le credenziali specifiche generate per quel punto vendita) e preme “Accetta buono sconto”.
- Il venditore seleziona l’elettrodomestico dall’Elenco informatico ufficiale e inserisce il prezzo di vendita e il codice del voucher.
- La piattaforma calcola l’importo esatto dello sconto da applicare.
- L’utente paga al venditore solo il prezzo finale, al netto dello sconto.
- Il venditore emette la fattura per il rimborso del voucher, secondo i criteri specifici previsti, che saranno descritti nel seguito.
Nel caso di acquisto in negozio fisico, se l’utente non esibisce il voucher tramite l’app IO (ma, ad esempio, in formato cartaceo o PDF), il venditore ha l’obbligo di verificare la corrispondenza del codice fiscale associato al voucher richiedendo l’esibizione della tessera sanitaria dell’utente.
- Acquisto on-line
Il venditore deve predisporre sul proprio sito e-commerce una sezione dedicata ai prodotti presenti nell’Elenco ufficiale. In fase di check-out, l’utente inserirà il proprio codice fiscale e il codice del voucher. La piattaforma e-commerce del venditore dovrà dialogare con la piattaforma informatica ministeriale per validare il voucher, calcolare lo sconto ed emettere la relativa fattura.
La procedura di rimborso
A seguito dell’accettazione del voucher, il venditore matura il diritto a un rimborso di pari importo. Tale diritto non è automatico, ma è subordinato all’esito positivo dei controlli di Invitalia sulla documentazione probatoria che il venditore è tenuto a produrre.
L’elemento centrale per ottenere la liquidazione è la fattura di vendita.
Come stabilito dal Decreto interministeriale del 3 settembre 2025 (art. 2, comma 7), la fattura deve obbligatoriamente:
- Essere intestata all’utente finale (beneficiario del voucher).
- Essere riferita esclusivamente all’elettrodomestico oggetto della vendita. Non può essere cumulativa con altri beni (ad eccezione dei soli servizi accessori).
- Riportare il prezzo originario dell’apparecchio.
- Indicare il valore del contributo (sconto) effettivamente applicato.
- Esplicitare l’obbligo di smaltimento dell’usato (es. dicitura “Ritiro Usato RAEE” o riferimenti normativi analoghi).
Per ottenere il rimborso, il venditore deve accedere alla propria area riservata e, per ogni transazione, caricare la fattura (in formato .xml o .pdf) e dichiarare di aver ritirato l’elettrodomestico obsoleto e di averlo avviato al corretto smaltimento.
Nel caso in cui il venditore, per cause imputabili all’utente, non riesca a ritirare l’elettrodomestico obsoleto, deve segnalare tempestivamente tale anomalia tramite l’apposita funzionalità della piattaforma.
Invitalia S.p.A. provvederà alla liquidazione degli importi maturati aggregando gli acquisti di ciascun mese ed effettuando il pagamento entro il giorno 30 del mese successivo a quello della richiesta. Per i voucher utilizzati a dicembre 2025, il pagamento avverrà entro il 28 febbraio 2026.
Per gli acquisti effettuati on-line, il venditore potrà caricare la fattura e richiedere il rimborso solo dopo 14 giorni dalla consegna del beneall’utente, ossia decorso il termine per il diritto di recesso.
In caso di recesso dall’acquisto da parte dell’utente (sia fisico che on-line), il venditore deve, entro 7 giorni dal recesso, annullare l’operazione sulla piattaforma e caricare la documentazione comprovante lo storno della fattura (es. nota di credito). Questa operazione comporta l’annullamento del voucher e, quindi, la perdita del beneficio per l’utente finale.
Invitalia, prima di erogare il rimborso, sottopone la fattura caricata ai controlli dettagliati nella “Griglia di validazione”. L’esito può essere “Valido”, “Sospeso” (se sanabile) o “Invalido” (rimborso negato).
Ad esempio:
• Se la fattura presenta una differenza fino a 2 caratteri nel Codice Fiscale dell’acquirente, la pratica è “Sospesa” in attesa di chiarimenti. Se la differenza è superiore a 2 caratteri, è “Invalida”.
• Se il prezzo registrato sulla piattaforma è maggiore di quello esposto in fattura, la pratica è “Invalida”.
• Se in fattura manca l’indicazione “Ritiro Usato RAEE” o riferimenti normativi analoghi, la pratica è “Invalida”.
• Se il documento allegato non è una fattura idonea e leggibile (es. scontrino fiscale) o è una fattura cumulativa con altri beni (diversi dai servizi accessori), la pratica è “Invalida”.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 107 ss.;
- D.L. 28 febbraio 2025, n. 19, conv., con mod., dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 3 settembre 2025;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Decreto direttoriale 22 ottobre 2025.
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