2° Contenuto: Debiti INPS e INAIL: rateazione fino a 60 mesi

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Approvato il Decreto interministeriale Lavoro-Economia, già bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

DI ANDREA AMANTEA | 26 NOVEMBRE 2025

È stato approvato il Decreto interministeriale Lavoro-Economia, già bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dà attuazione all’art. 23 della Legge n. 203/2024 (Collegato lavoro) in materia di dilazioni fino a 60 rate di debiti INPS e INAIL non iscritti a ruolo. Le istruzioni operative che renderanno effettivamente applicabili le novità saranno fissate con gli appositi atti regolamentari INPS e INAIL. Le nuove regole trovano applicazione per le domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’adozione dei rispettivi atti.

La rateazione dei debiti INPS e INAIL: la normativa previgente

Prima di entrare nello specifico delle novità di cui al nuovo Decreto interministeriale, è utile fare una breve disamina sulla normativa oggetto di intervento da parte della Legge n. 203/2024, normativa in materia di pagamento rateale dei debiti per contributipremi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Il D.L. n. 338/1989 prevede, all’art. 2, comma 11, che il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti in materia, possa essere consentito (da parte dell’ente) con riferimento ad un periodo massimo: di ventiquattro mesi o, in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di trentasei mesi.

Si veda il dossier ufficiale sulla Legge n. 203/2024. 

Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Economia e delle Finanze, secondo modalità stabilite, con apposito Decreto, dai Ministri medesimi.

Inoltre, l’art. 116, comma 17, della Legge n. 388/2000 prevede che possa essere consentito il pagamento rateale fino a sessanta mesiprevia autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nei casi, ex comma 15, lett. a), di:

a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, all’autorità giudiziaria.

Si veda, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 41/2001 del 3 aprile 2001.

In linea con le suddette previsioni, nonché con la circolare n. 165 del 22 agosto 2001 e come anche ribadito sul portale dell’INPS, la rateazione dei debiti in fase amministrativa è concessa dall’Istituto di previdenza fino a un massimo di 24 rate.

Il contribuente può chiedere il prolungamento della rateazione fino a 36 rate che può essere autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei seguenti casi:

  • calamità naturali;
  • procedure concorsuali;
  • temporanea carenza di liquidità finanziaria causata da: ritardato introito di crediti maturati nei confronti dello Stato, Enti Pubblici o P.A.; ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;
  • crisi aziendale, riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
  • trasmissione debiti contributivi agli eredi;
  • carenza temporanea di liquidità finanziaria legata a difficoltà economico-sociali, territoriali o settoriali.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze possono autorizzare il prolungamento fino a 60 rate nei casi di: oggettiva incertezza dell’obbligo contributivofatto doloso del terzo.

Rateazione INPS e INAIL
Rateazioni ordinariaFino a 24 rate
Rateazione straordinariaFino a 36 rate
Rateazione in derogaFino a 60 rate

Indicazioni sostanzialmente ribadite anche per l’INAIL nella circolare n. 22/2019

Fatta tale necessaria ricostruzione, veniamo alle novità di cui alla Legge n. 203/2024

Debiti INPS e INAIL. Approvato il Decreto per la rateazione fino a 60 mesi

Con l’approvazione del Decreto interministeriale Lavoro-Economia, già bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta alla data di stesura del presente approfondimento), viene attuata la previsione contenuta all’art. 23 della Legge n. 203/2024, c.d. “Collegato lavoro” in materia di rateazione dei debiti INPS e INAIL.

All’articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensilinei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, sentiti l’INPS e l’INAIL entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi.

Nei fatti, viene prevista la possibilità di rateizzare fino a un massimo di sessanta rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge:

  • dovuti all’INPS e all’INAIL e
  • non affidati agli agenti della riscossione.

Come da relazione illustrativa della legge in parola: la nuova norma in esame costituisce, per i due enti, una disposizione speciale rispetto alla disciplina vigente per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, la quale prevede la possibilità della concessione di rateazioni fino a ventiquattro mesi o, previa autorizzazione ministeriale, fino a trentasei mesi, ovvero, in casi specifici e sempre previa autorizzazione ministeriale, fino a sessanta mesi (vedi primo par.).

Il comma 2 dell’art. 23 del Collegato Lavoro, al fine di raccordare la novella sulle rateazioni di cui al comma 1 con la normativa vigente, prevede che, a decorrere dal medesimo termine del 1° gennaio 2025, la disciplina di cui all’art. 116, comma 17, della Legge n. 388/2000, relativa, come detto nel primo paragrafo, agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, non si applicherà più all’INPS e all’INAIL.

Tuttavia, come da relazione illustrativa, nel Decreto ministeriale attuativo delle novità di cu al Collegato Lavoro, si potrà tenere conto delle ipotesi di rateazione citate all’art. 116, comma 17 ovvero di quelle di cui all’art. 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989 – le quali (ipotesi) come detto fanno riferimento a: calamità naturali; carenza temporanea di liquidità finanziaria, derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di pubbliche amministrazioni ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici; crisi aziendale; riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale; passaggio dei debiti contributivi agli eredi; carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali, territoriali o settoriali.

Nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 dell’art. 23, più volte richiamato, è stato di recente approvato il Decreto interministeriale Lavoro-Economia, Decreto il quale dà via libera alla rateazione dei debiti nei confronti di INAIL e INPS:

  • fino a 500.000 euro, è ammessa una rateazione fino a 36 rate mensili;
  • per i debiti di importo superiore, la rateizzazione potrà arrivare a 60 rate.

Il comma 1 dispone nello specifico che, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei seguenti casi:

  • dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;
  • dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili.

In presenza di un piano di dilazione in corso gli Istituti potranno concedere una seconda dilazione.

A ogni modo, la norma sarà resa effettivamente operativa solo una volta fissati i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, con gli appositi atti regolamentari deliberati dal consiglio di amministrazione di INPS e di INAIL (vedi art. 2 del Decreto interministeriale).

I requisiti, i criteri e le modalità, anche di accesso e di pagamento della dilazione, compresi quelli relativi alla seconda dilazione, saranno determinati dal consiglio di amministrazione di INPS e dal consiglio di amministrazione di INAIL con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale qui in parola.

Tali atti dovranno individuare:

  1. i requisiti per la concessione e per il permanere della modalità del pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge. Tali requisiti saranno tesi ad attestare la situazione di difficoltà economico-finanziaria e dovranno essere finalizzati ad assicurare la riscossione delle rate concesse, fermo restando il regolare versamento alle scadenze di legge degli adempimenti mensili e periodici;
  2. le modalità di presentazione della domandaesclusivamente in via telematica;
  3. criteri in base ai quali definire il numero di rate concedibili;
  4. la modalità con cui il pagamento delle rate concesse deve essere effettuato per comprovare la solvibilità del debitore;
  5. casi di revoca del provvedimento di concessione della dilazione.

Nei fatti, al contrario di quanto detto nella relazione illustrativa, il Decreto ministeriale confermando il rinvio agli appositi atti INPS e INAIL per la definzione dei requisiti, dei criteri e delle modalità per l’applicazione della novella, lascia ai citati enti ampia autonomia di intervento, cosa che però non esclude un possibile richiamo alle condizioni già in essere per la rateazione lunga nella normativa a portata generale: calamità naturali, carenza temporanea di liquidità finanziaria, debiti agli eredi, ecc.

Le novità in esame saranno operative rispetto alle domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’adozione dei rispettivi atti INPS e INAIL.

Per le rateazioni già in essere, ossia presentate a partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024), sarà possibile rideterminare la durata della dilazione in base alle nuove disposizioni, a fronte di specifica domanda del debitore, tramite i servizi on line, all’INPS e all’INAIL, da trasmettere entro i 30 giorni successivi all’adozione degli atti regolamentari deliberati dal consiglio di amministrazione dei suddetti enti.

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